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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/12/2025, n. 1750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1750 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.V.G. 6659/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6659 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...] - C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(nata a [...] l'[...] - C.F. ) entrambi rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. MAURO ROSARIA presso la quale elettivamente domiciliano in Napoli al Corso Bruno Buozzi n.251
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.03.2025 e , premesso Parte_1 Parte_2 che avevano contratto matrimonio a Napoli l'11.09.2015, che dalla loro unione erano nati due figli:
( 25.11.2015) e ( 21.05.2018) rappresentavano la volontà di separarsi in quanto Per_1 Per_2 vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Dopo un rinvio resosi necessario onde consentire alle parti di integrare i patti separativi alla stregua dei rilievi sollevati - acquisito il parere del PM- all'udienza cartolare del 2.12.2025 le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni pattuite e successivamente integrate.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Dalle risultanze processuali emerse, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i figli minori ed saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 residenza privilegiata presso la madre, sig.ra , presso l'abitazione coniugale sita Parte_2 in Napoli alla via Eugenio Montale nr° 37/B;
il padre, sig. , potrà far visita ai figli ed tre volte a settimana nei giorni Parte_1 Per_2 Per_1 di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, con pernotto il mercoledì ogni 15 giorni, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extra scolastiche dei minori, nonché in funzione delle necessità lavorative del di loro padre. Resta ferma la possibilità per il padre di trascorrere con i figli alternativamente il fine settimana dalle ore 18 del venerdì alle ore 21,00 della domenica .
in occasione delle festività natalizie: i figli trascorreranno con un genitore, pernottando con lo stesso un anno dalle ore 13:00 del 24 dicembre alle ore 19:00 del 26 dicembre e, l'anno successivo dalle ore 13:00 del 31 dicembre, alle ore 19: 00 del 01 gennaio, nonché dalle ore 10:00 alle ore 21:00 del
6 gennaio e, così di seguito ad anni alterni;
così anche per il giorno di Pasqua dalle ore 10: alle ore
21:00 ed il Lunedì dell'Angelo dalle ore 10:00 alle ore 21:00; mentre nel corso delle vacanze estive
i figli trascorreranno quindici giorni a turno con ciascun genitore, da concordarsi anno per anno .
2 La reciproca località di villeggiatura, così come il periodo di ferie, dovrà essere comunicato entro il
30 giugno di ogni anno;
il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra la somma mensile Parte_1 Parte_2 di € 550,00, (cinquecentocinquanta/00), di cui € 500,00 (cinquecento/00) quale contributo per il mantenimento dei figli minori ed ed € 50,00 (cinquanta/00) quale contributo al Per_2 Per_1 mantenimento per il coniuge privo di reddito;
la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico in favore dei figli minori Parte_2 Per_2 ed , che ammonta ad € 500,00 (cinquecento/00) circa, con espressa rinuncia per la quota di Per_1 propria spettanza da parte del sig. ; Parte_1
il sig. si impegna, altresì, a sostenere il 50% delle spese straordinarie dei piccoli Parte_1
ed , quali quelle: mediche, scolastiche e sportive, secondo il protocollo d'intesa tra Per_2 Per_1 il Tribunale di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 07/03/2018, del quale
è fornita copia ai coniugi;
i coniugi dichiarano di aver già regolato tutti i rapporti patrimoniali e, che non hanno nulla reciprocamente a pretendere;
i coniugi si scambiano permesso reciproco di passaporto;
i coniugi si obbligano a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza per i figli.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei due figli minori, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi e Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_2
• dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
(atto n.54 , parte I, S. Sez. U reg. Atti Matrimonio anno 2015);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 5.12.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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