CASS
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/2025, n. 30661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30661 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 21053-2024 proposto da: OL ANNUNZIATO, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Bosco;
- ricorrente -
contro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI - PESCARA, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/2024 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 209/2023; Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: Professore universitario – deconvenzionamento con ASL – risarcimento del danno per condotta impeditiva dell’attività assistenziale Civile Sent. Sez. L Num. 30661 Anno 2025 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 21/11/2025 RGN 21053/2024 Pag.2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato ANTONELLA BOSCO. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Pescara Annunziato NG, professore di seconda fascia alle dipendenze dell’Università di Chieti - Pescara, con incarico di Dirigente Medico Universitario responsabile della Unità Operativa Complessa (UOC) “Neurochirurgia”, ex articolo 27, comma 1, lettera a) del CCNL 08.06.2000 conferitogli di anno in anno da 2017 al 2021 dall’ASL di Pescara, in attuazione della Convenzione stipulata con l’Università in data 24.7.2006 in base al d.lgs. n. 517/1999, convenzionamento che, da ultimo, a seguito di decisioni della Commissione Consultiva, era stato rinnovato per il solo mese di novembre 2021 per "esigenze organizzative e funzionali" legate alla presenza di due strutture di Neurochirurgia in conflitto tra loro, aveva chiesto che l’Università datrice di lavoro fosse condannata a creare le condizioni per consentirgli lo svolgimento dell’attività assistenziale presso la U.O.C. di Neurochirurgia, nonché a mantenere ferma l’efficacia annuale del riconoscimento della qualifica superiore per l’intera annualità 01/11/2021 – 31/10/2022 e non per il solo mese di novembre 2021, il tutto previo accertamento dell’illegittimità del mancato rinnovo dell’incarico e della sussistenza del proprio diritto a svolgere attività assistenziale presso detta U.O.C. 2. L’interessato aveva presentato altro ricorso dinanzi al TAR Pescara, nei confronti dell’Università di Chieti, diretto all’accertamento del diritto allo svolgimento adeguato di attività assistenziale, nell’ambito del SSN, in qualità di Direttore dell’UOC di neurochirurgia presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, richiedendo che l’Ateneo si RGN 21053/2024 Pag.3 attivasse in tal senso presso l’ASL e domandando anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti. Il TAR con sentenza n. 167 del 30/04/2022 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso nei confronti dell’Università era stato riassunto dinanzi al Tribunale ordinario Pescara. Adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione questa Corte, con ordinanza n. 5566/2023, dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario. 3. Il ricorso riassunto dinanzi al Tribunale di Pescara, era respinto dall’adito Tribunale. Quest’ultimo riteneva l’insussistenza, in base alle previsioni degli artt. 5 d.lgs. n. 517/1999 e 102 d.P.R. n. 382/1980, nonché dell’art. 3 della convenzione attuativa tra le Amministrazioni interessate del 24/7/2006 e dall’art. 9 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Università odierna controricorrente, recepito con DGR n. 250 del 9/5/2017, di un diritto del NG, in quanto professore di seconda fascia, all’attribuzione di incarico dirigenziale apicale;
l’assenza di titolarità, in capo all’Università stessa, del potere di influire sulla determinazione negoziale di una ASL in ordine alla scelta di rinnovare o meno la convenzione in favore di un determinato professore;
la conseguente insussistenza di diritto dell’appellante a mantenere ferma l’efficacia annuale del riconoscimento della qualifica superiore di professore di prima fascia per l’intera annualità 01/11/2021 – 31/10/2022, in quanto il conferimento era stato effettuato sul presupposto della possibilità di affidamento di incarico di struttura complessa che, allo stato attuale, non era più disponibile, per determinazione della ASL di Pescara;
l’avvenuta attivazione dell’Università, nei limiti delle facoltà negoziali alla stessa consentite nei confronti di altre Amministrazioni, al fine di ottenere un nuovo convenzionamento presso altra ASL ovvero di riottenere il RGN 21053/2024 Pag.4 convenzionamento presso la ASL di Pescara;
l’estraneità delle ulteriori domande dell’appellante all’attività assistenziale svolta, sicché esse non erano esaminabili. 4. La Corte d’appello di L’Aquila confermava tale decisione. Richiamava la disciplina legislativa che regolamenta il cd. convenzionamento dei docenti universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia presso le strutture del S.S.N. (cfr. artt. 39 legge n. 833/1978, 5 legge n. 517/1999, 15 comma 7 bis d.lgs. n. 502/1992, 1 legge n. 230/2005, 2 comma 2, legge n. 240/2010 e 102 d.P.R. n. 382/1980). Rilevava che detti docenti non sono automaticamente inseriti negli organici delle ASL convenzionate con l’Università di appartenenza, ma l’individuazione di quelli destinati a svolgere attività assistenziali va operata con apposito atto del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università e che anche la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Riteneva che il NG non fosse titolare di diritto soggettivo alcuno alla proroga, conferma o rinnovo dell’incarico di direzione dell’U.O.C. di Neurochirurgia della ASL convenuta, scaduto, né - appunto in quanto professore di seconda fascia - all’attribuzione di altro incarico apicale, né di incarico non apicale da espletarsi necessariamente presso l’U.O.C. stessa. Considerava del tutto erronee le deduzioni dell’appellante, secondo cui la disposta proroga per un mese, anziché per l’intero anno accademico, equivarrebbe ad una cessazione anticipata del rapporto, non sussistendo previsioni normative, regolamentari o amministrative, relative alla durata minima degli incarichi in convenzione. Evidenziava che l’appellante aveva diritto allo svolgimento di attività assistenziale, previo convenzionamento qualora fossero RGN 21053/2024 Pag.5 disponibili posti in organico, e con facoltà della ASL di riferimento di attribuzione di incarico apicale previo conferimento a tali fini di qualifica superiore da parte dell’Università appellata, ovvero, in caso di indisponibilità di posti, allo svolgimento di attività assistenziale nei modi di cui alle citate convenzioni, e ciò presso una delle UU.OO. delle ASL convenzionate appartenenti a dipartimenti la cui attività assistenziale è afferente al settore scientifico-disciplinare di inquadramento ed alla specializzazione disciplinare posseduta. Riteneva, tuttavia, che l’interruzione dello svolgimento di attività clinico-assistenziale da parte dell’appellante, conseguita al mancato rinnovo dell’incarico sopra indicato, non fosse in alcun modo ascrivibile ad illegittime condotte dell’Università appellata. Escludeva che le condotte omissive attribuite all’Università fossero idonee a costituire inadempimento contrattuale della datrice di lavoro appellata, in quanto essa non aveva alcuna attribuzione relativamente alla struttura organizzativa delle ASL nelle quali, a seguito del convenzionamento e del conseguente affidamento di incarico dirigenziale, il docente universitario si trovi ad operare, trattandosi di aspetti riservati in via esclusiva alla potestà organizzativa aziendale e dovendo l’attività clinico-assistenziale svolta inserirsi nei fini istituzionali e nell’organizzazione, autonomamente fissata, dell’Azienda, nel quadro delle previsioni dei relativi protocolli e convenzioni. 5. Il professore ricorre per la cassazione della sentenza (con quattro motivi). L’Università “G. D’Annunzio” di Pescara ha resistito con controricorso. 6. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE RGN 21053/2024 Pag.6 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1321, 1336 e 1375 cod. civ. nonché la violazione del principio dell’affidamento. La Corte d’appello avrebbe violato le norme indicate afferenti alla natura, agli effetti ed alla rilevanza delle obbligazioni contrattuali ed alle relative modalità di adempimento. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe attribuito la giusta rilevanza agli effetti contrattuali prodotti dall’allegato al decreto rettorale rep. n. 1767/2016, prot. n. 55418 del 27/10/2016 - qualificabile come offerta al pubblico – e la Convenzione attuativa ASL/Università. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. idonea a determinare la nullità della sentenza, l’omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 parimenti idonea a determinare la nullità della sentenza. La Corte d’appello non avrebbe chiarito le ragioni per le quali: da un lato, il contenuto dell’Allegato al bando di selezione non costituiva una offerta al pubblico e non conteneva le condizioni contrattuali successivamente disattese e violate dall’Università; dall’altro lato, l’Università non avesse il potere-dovere di pretendere dalla ASL il rispetto pedissequo della Convenzione attuativa. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 517/1999, 6 e 15, comma 7 bis lett. c), d.lgs. 30.12.1992 n. 502, 1 e ss. d.lgs. n. 517/1999, 1, comma 2, legge 04.11.2005 n. 230, 2, comma 2 lett. c) legge 30.12.2010, n. 240, 102, commi 5 e 6 d.P.R. 11.07.1980 n. 382 nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ. sotto altro profilo, la RGN 21053/2024 Pag.7 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 cod. civ. e segg. e 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata valutazione delle prove raggiunte in primo grado. 4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ. in relazione all’art. 2059 cod. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 cod. civ. e segg. e 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata valutazione delle prove raggiunte in primo grado. 5. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati. 6. Occorre partire dalla premessa, correttamente posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, che il quadro normativo di riferimento è nel senso della insussistenza di un diritto assoluto ed incomprimibile del medico professore universitario ad acquisire e/o mantenere la convenzione con la ASL. In linea generale e astratta va ricordato che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 21/12/99 n. 517 prevede espressamente che: «L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell’incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L’attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all’art. 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 […]». Nel dirimere la questione circa l’individuazione del plesso giurisdizionale competente allo scrutinio delle domande giurisdizionali volte a contestare la legittimità del procedimento ex art. 5 d.lgs. n. 517/1999 per il conferimento di incarico dirigenziale in ambito ospedaliero a favore di docente universitario, le Sezioni Unite della RGN 21053/2024 Pag.8 Cassazione hanno precisato che: “Il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l’università dal rapporto di lavoro instaurato con l’azienda ospedaliera e dispone che - sia per l’esercizio dell’attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende - si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2). La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l’Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione di dell’Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunziato dall’art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2007 n. 3370 e 22 dicembre 2009, n. 26960); nel medesimo senso si sono espresse Cass., Sez. Un., 15 maggio 2012 n. 7503 nonché Cass., Sez. Un., 24 novembre 2020, n. 26673 e la più recente Cass., Sez. Un., n. 5566/2023, di cui si è detto nello storico di lite). La giurisprudenza di legittimità ha poi escluso la natura concorsuale dell’iter di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, precisando poi che: “il concerto tra gli enti coinvolti e la designazione del soggetto cui affidare l’incarico dirigenziale da parte dell’Università, non è vincolante per il direttore Generale, che potrebbe disattenderlo, in ragione dell’elemento della fiduciarietà” (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 26673/2020 cit.). 6.1. In nessuna delle fonti normative richiamate trova fondamento il diritto soggettivo al conferimento dell’incarico e tanto più una pretesa di scegliere la struttura sanitaria in cui svolgere la propria attività; anche l’inscindibile legame tra attività didattico-scientifica e l’attività assistenziale non riconosce alcuno spazio a posizioni soggettive piene RGN 21053/2024 Pag.9 ovvero a preferenze individuali, essendo la strutturazione dei docenti universitari regolata sulla scorta di convenzioni, intese, protocolli e autorizzazioni regionali, conformemente a linee guida ministeriali, per come fatto palese sin dall’art. 1 del d.lgs. n. 517/1999, rispondendo l’intero assetto normativo a ragioni di interesse pubblico prevalenti e certamente ben più ampie degli interessi e delle aspirazioni personali dei singoli professori o ricercatori universitari, dovendo le prime tenere conto anche dei vincoli imposti dalla programmazione sanitaria regionale e dalla finanza pubblica (si pensi solo al fatto che la ‘strutturazione’ assistenziale comporta obbligo dell’ospedale di corrispondere al docente la differenza stipendiale tra il trattamento base riconosciuto dall’Università e la retribuzione contrattuale prevista per i dirigenti medici del SSN). Diversa, ovviamente, è la posizione di interesse legittimo di diritto privato correlato all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione. Ma diversa è anche la posizione del professore universitario già “strutturato”, ai fini assistenziali, come dirigente medico che ha diritto a continuare l’attività didattica presso la facoltà ma anche diritto a svolgere le funzioni assistenziali nell’àmbito dell’Azienda ospedaliera. 6.2. Tanto precisato, si osserva che nel caso in esame non si discute di revoca di un incarico già conferito. Nella stessa prospettazione di cui al ricorso (richiamante puntualmente i documenti di cui al fascicolo ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e/o quelli di cui al fascicolo di primo grado) si evidenza RGN 21053/2024 Pag.10 che il NG, professore universitario di seconda fascia, era stato convenzionato con l’ASL di Pescara giusta deliberazione di quest’ultima n. 877 del 28/09/2017 per il periodo di conferimento delle funzioni di direzione della U.O.C. Neurochirurgia del P.O. Pescara, ex art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 8/6/2000, ciò con decorrenza dalla data del primo ottobre 2017 e sino al 31 ottobre 2017. Con successive deliberazioni ASL Pescara, nn. 967 del 31/10/2017, 1160 del 29/10/2018, 1301 del 31/10/2019 e 1353 del 30/10/2020, era stata disposta proroga di detto convenzionamento per i successivi anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con contestuale proroga dell’incarico in godimento di Direttore della U.O.C. Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di Pescara per i medesimi periodi temporali e scadenza stabilita al 31 ottobre 2021. Era quindi intervenuta ulteriore proroga per il solo mese di novembre 2021 e ciò, come emerge dagli atti, conformemente a quanto concordato tra la ASL di Pescara e l’Università degli Studi in sede di Commissione paritetica del 20/10/2021 e del 2/11/2021. Ed infatti erano state evidenziate difficoltà organizzative determinate dalla coesistenza di due distinte strutture afferenti alla disciplina di Neurochirurgia (e cioè la U.O.C. di Neurochirurgia e la U.O.S.D. di Neurochirurgia e Neurotraumatologia d’Urgenza) e così, in particolare, “criticità della Neurochirurgia riconducibili, in modo particolare, alla presenza delle due strutture, ospedaliera ed universitaria che sovente dà luogo a problematiche organizzative e funzionali” ed ancora “problematiche connesse alla gestione delle emergenze, delle liste operatorie e della distribuzione degli utenti che rischiano di compromettere anche la regolare attività assistenziale”, situazione che rischiava di “esporre l’Azienda a disfunzioni operative ed a conseguenti responsabilità”. Si era, pertanto, concordato di mantenere il convenzionamento della U.O.C. Neurochirurgia, quale struttura accorpante, attraverso RGN 21053/2024 Pag.11 l’inserimento di un ricercatore e, dunque, convertendola da unità a direzione universitaria ad unità a direzione ospedaliera. In conseguenza, conformemente a quanto deciso nelle sopra indicate sedute della Commissione paritetica, era stata disposta la soppressione della U.O.S.D. Neurochirurgia e Neurotraumatologia d’Urgenza valutandosi come più funzionale a risolvere i problemi determinatisi la presenza di una sola figura apicale in grado di coordinare la gestione delle emergenze e delle liste operatorie in ambito ospedaliero e quindi, previa modifica da parte dell’ASL e dell’Università della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006, era stata formalizzata la conversione della U.O.C. di Neurochirurgia da struttura a direzione Universitaria a struttura a direzione ospedaliera. 6.3. Per effetto delle sopra indicate determinazioni, dal 1° dicembre 2021 era, dunque, cessato ogni incarico di convenzionamento del professore NG e ciò aveva comportato l’interruzione dello svolgimento dell’attività clinico-assistenziale del NG. 7. Tale essendo la situazione fattuale, con la prospettazione di cui al ricorso il NG addebita all’Università un comportamento colposo, causativo di danno consistito nell’essere rimasto il Rettore del tutto indifferente alle problematiche afferenti all’attività dell’U.O.C. di Neurologia in conseguenza dell’istituzione da parte dell’ASL di Pescara dell’U.O.S.D. di Neurotraumatologia d’urgenza e nel non aver fatto nulla per difendere le caratteristiche (numero di posti letto e dotazioni organiche) e le prerogative dell’U.O.C. a direzione universitaria, omettendo di avanzare proteste all’ASL di Pescara e di pretendere dalla stessa una chiara disciplina dei rapporti tra le due UU.OO. per evitare che la nuova U.O.S.D. pregiudicasse le potenzialità e l’operatività della preesistente U.O.C. e si sovrapponesse ai compiti e funzioni della stessa così consentendo che la ASL creasse le condizioni ed i presupposti per il deconvenzionamento. RGN 21053/2024 Pag.12 7.1. Occorre, al riguardo, rilevare che la Corte territoriale ha puntualmente esaminato tutte le asserite omissioni attribuite all’Università e le ha ritenute irrilevanti ed inidonee a costituire inadempimento della datrice di lavoro della quale ha, anzi, valorizzato che l’Università si era attivata, nei limiti delle facoltà (negoziali) alla stessa consentite (richieste di istituzione di una nuova U.O.S. in disciplina pertinente alla neurochirurgia, la cui direzione affidare al NG, richiesta di attivazione di nuova commissione paritetica) al fine di ottenere un nuovo convenzionamento del NG presso altra ASL in linea con la professionalità del docente ovvero il suo riconvenzionamento presso l’ASL di Pescara (nell’ambito delle dotazioni organiche disponibili). Sul punto le censure impingono nel merito in quanto contrappongono alla valutazione dei giudici d’appello una propria e personale lettura delle risultanze di causa. 7.2. Né sussistono le denunciate violazioni di legge in quanto non poteva l’Università, pur a fronte delle stipulate convenzioni, ingerirsi in scelte organizzative dell’Azienda (come in quella di modificare la struttura delle citate U.O.C. e U.O.S.D. con il conseguente accorpamento che di fatto aveva reso non più possibile il rinnovo del convenzionamento del NG). Anche la decisione di assegnare alla posizione apicale della nuova struttura un dirigente sanitario e non un professore universitario è tutta interna alle valutazioni aziendali e non avrebbe giammai potuto l’Università imporre una modifica della stessa e il conferimento dell’incarico al NG. L’Università, infatti, non è certo titolare del potere di influire sulle determinazioni gestionali di una ASL. Giammai, infatti, potrebbe esservi una ingerenza dell’Università sull’assetto organizzativo dell’Azienda tanto da imporre a quest’ultima RGN 21053/2024 Pag.13 di preferire un docente universitario ad un proprio strutturato ovvero da interferire nel rapporto che si instaura tra l’ASL e il docente medesimo. 7.3. In sede di ricorso il NG assume che la Corte territoriale non avrebbe attribuito rilevanza agli effetti contrattuali dell’Allegato al decreto rettorale rep. n. 1767/2016 prot. n. 55418 del 27/10/2016 (doc. 10 del fascicolo ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.) con il quale l’Università ha indetto la procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia – qualificabile a suo dire come offerta al pubblico – che prevedeva l’impegno di far svolgere al NG l’attività assistenziale presso l’U.O.C. di Neurochirurgia della ASL di Pescara. Ma anche un tale impegno (in assenza di un termine) non può che avere una valenza rebus sic stantibus, dovendo evidentemente fare i conti, per il futuro, con le modifiche organizzative dell’ASL. Un docente che abbia superato la selezione “per la chiamata” indetta dall’Università può essere convenzionato (melius riconvenzionato) soltanto se vi sia (melius permanga) la disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria. Peraltro, come si evince dagli artt. 5 del d.lgs. n. 517/1999 e 102 comma 4 del d.P.R. n. 382/1980, i professori universitari così individuati per lo svolgimento di attività assistenziale hanno diritto all’attribuzione di incarico di direzione di unità operativa soltanto qualora siano di prima fascia, in quanto equiparati al dirigente medico in posizione apicale, laddove i professori universitari di seconda fascia, come nella specie l’odierno ricorrente, hanno diritto, solo se a tal fine espressamente individuati, a svolgere attività clinica (integrata con quella didattica nei modi di cui agli artt. 1 della legge n. 230/2005 e 2 legge n. 20/2010), ma non alla necessaria attribuzione di incarico apicale. È pur vero che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 230/2005 le funzioni assistenziali dei professori di materie cliniche sono inscindibili RGN 21053/2024 Pag.14 da quelle di insegnamento e ricerca e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 240/2010, le Università devono inserire, nei propri statuti, previsione di garanzia dell’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca, ma ciò può avvenire solo nei limiti di quanto previsto dalla norma richiamata, e cioè di quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 517/99, con il riferimento, appunto, alle modalità ed ai limiti concertati con la Regione di ubicazione. Lo svolgimento delle funzioni assistenziali può dunque avvenire soltanto mediante l’individuazione del preposto con atto del Direttore generale della ASL di riferimento d’intesa con il Rettore dell’Università e sempre a condizione della sussistenza del posto da ricoprire. Conclusivamente, da un lato il diritto de quo non è incondizionato, non potendo l’ente ospedaliero adempiere obbligatoriamente se vi sia l’impedimento obiettivo della non disponibilità della struttura o del correlato posto di organico che prevale sulle diverse valutazioni dell’Università. Quest’ultima, pertanto, a fronte di un sopravvenuto diverso assetto organizzativo dell’ASL non può considerarsi obbligata ad ottenere il ripristino dello status quo ante ovvero l’attribuzione in favore del proprio docente di altro e diverso incarico di convenzionamento. 7.4. Del tutto infondata è la prospettazione del ricorrente secondo il quale “la ASL di Pescara e l’Università non avevano e non hanno il potere ed alcuna possibilità di modificare lecitamente l’individuazione ed il numero delle Unità Operative a direzione universitaria presso il PO. Di Pescara elencate nell’Allegato al Protocollo (Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia, Ematologia e Genetica Medica) ed i contenuti della Convenzione attuativa poiché trattasi di atti di secondo livello che non possono prescindere dai contenuti del Protocollo d’Intesa Regione – Università, così come entrambe non avevano il potere ed il diritto di sopprimere la U.O.C. a direzione universitaria visto che avrebbero RGN 21053/2024 Pag.15 potuto procedere a tanto soltanto ove fossero preventivamente intervenute in tal senso modifiche del Protocollo d’Intesa che, ancora oggi, non sono intervenute”. Per quanto già sopra evidenziato, le modifiche strutturali e le revisioni delle apicalità ben potevano essere disposte dall’Azienda sanitaria tenuta a garantire prioritariamente la funzionalità del servizio nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia assistenziale. I protocolli d’intesa sono atti programmatori, come tali sono soggetti a variazioni se cambiano fattori come accorpamento di U.O., vincoli di bilancio o crisi economiche. Nello specifico, lo stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo ed Università D’Annunzio ed approvato con delibera G.R.A. 09.05.2017 n. 250, invocato dal ricorrente (doc. 12 fascicolo formato ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.), Protocollo avente validità triennale (prorogabile, salvo disdetta, v. art. 14), sanciva un impegno delle parti, ciascuna nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità per giungere a modelli organizzativi delle strutture e funzioni per una efficace e sinergica attività interazione delle attività assistenziali. A tal fine, il Protocollo, che con l’allegato elenco delle strutture a direzione universitaria si limitava a fotografare la situazione all’epoca esistente, prevedeva all’art. 4 una riserva in favore delle Aziende (sentita le Università interessate) quanto alla organizzazione delle strutture ad attività integrata. Proprio in ragione di tale riserva, nello specifico, si era addivenuti (come già sopra ricordato) nel 2021 alla modifica da parte dell’ASL e dell’Università della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006 ed alla formalizzazione della conversione della U.O.C. di Neurochirurgia da struttura a direzione Universitaria a struttura a direzione ospedaliera. RGN 21053/2024 Pag.16 Né può sostenersi l’immodificabilità della originaria Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006 (che aveva costituito parte esplicativa ed attuativa di quanto previsto dalla Linee-guida e dal Protocollo d’Intesa fra Regione e Università) considerato che l’art. 16, ultima parte della stessa (v. doc. 11 del fascicolo del ricorrente formato ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.) aveva espressamente stabilito che: «Si conviene che, in caso di revisione dell’attuale PSR che comporti nuovi adempimenti per l’Azienda U.S.L., gli stessi saranno opportunamente posti al vaglio della Commissione Consultiva Paritetica Permanente. Nel caso di emanazione di nuove norme contrattuali che regolino diversamente l’attività assistenziale, compresa quella svolta nelle strutture universitarie convenzionate, le parti sono impegnate, nello spirito di collaborazione che informa la presente Convenzione, ad apportare ad essa le conseguenti modificazioni ed integrazioni». Del resto, la suddetta Convenzione stipulata con l’Università in data 24.7.2006 in base al d.lgs. n. 517/1999 non avrebbe potuto giammai delineare una inestinguibile immodificabilità dell’ ”elenco delle Unità Operative ospedaliere a direzione universitaria”. 14. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 16. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Università controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo RGN 21053/2024 Pag.17 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Dott. Caterina Marotta Dott. Adriana Doronzo
- ricorrente -
contro UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO” CHIETI - PESCARA, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 135/2024 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 08/04/2024 R.G.N. 209/2023; Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente - Dott. CATERINA MAROTTA - Consigliere rel. - Dott. ROBERTO BELLE’ - Consigliere - Dott. ILEANA FEDELE - Consigliere - Dott. GUGLIELMO GARRI - Consigliere - Oggetto: Professore universitario – deconvenzionamento con ASL – risarcimento del danno per condotta impeditiva dell’attività assistenziale Civile Sent. Sez. L Num. 30661 Anno 2025 Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 21/11/2025 RGN 21053/2024 Pag.2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato ANTONELLA BOSCO. FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Pescara Annunziato NG, professore di seconda fascia alle dipendenze dell’Università di Chieti - Pescara, con incarico di Dirigente Medico Universitario responsabile della Unità Operativa Complessa (UOC) “Neurochirurgia”, ex articolo 27, comma 1, lettera a) del CCNL 08.06.2000 conferitogli di anno in anno da 2017 al 2021 dall’ASL di Pescara, in attuazione della Convenzione stipulata con l’Università in data 24.7.2006 in base al d.lgs. n. 517/1999, convenzionamento che, da ultimo, a seguito di decisioni della Commissione Consultiva, era stato rinnovato per il solo mese di novembre 2021 per "esigenze organizzative e funzionali" legate alla presenza di due strutture di Neurochirurgia in conflitto tra loro, aveva chiesto che l’Università datrice di lavoro fosse condannata a creare le condizioni per consentirgli lo svolgimento dell’attività assistenziale presso la U.O.C. di Neurochirurgia, nonché a mantenere ferma l’efficacia annuale del riconoscimento della qualifica superiore per l’intera annualità 01/11/2021 – 31/10/2022 e non per il solo mese di novembre 2021, il tutto previo accertamento dell’illegittimità del mancato rinnovo dell’incarico e della sussistenza del proprio diritto a svolgere attività assistenziale presso detta U.O.C. 2. L’interessato aveva presentato altro ricorso dinanzi al TAR Pescara, nei confronti dell’Università di Chieti, diretto all’accertamento del diritto allo svolgimento adeguato di attività assistenziale, nell’ambito del SSN, in qualità di Direttore dell’UOC di neurochirurgia presso il Presidio Ospedaliero di Pescara, richiedendo che l’Ateneo si RGN 21053/2024 Pag.3 attivasse in tal senso presso l’ASL e domandando anche la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti. Il TAR con sentenza n. 167 del 30/04/2022 aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorso nei confronti dell’Università era stato riassunto dinanzi al Tribunale ordinario Pescara. Adita in sede di regolamento preventivo di giurisdizione questa Corte, con ordinanza n. 5566/2023, dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario. 3. Il ricorso riassunto dinanzi al Tribunale di Pescara, era respinto dall’adito Tribunale. Quest’ultimo riteneva l’insussistenza, in base alle previsioni degli artt. 5 d.lgs. n. 517/1999 e 102 d.P.R. n. 382/1980, nonché dell’art. 3 della convenzione attuativa tra le Amministrazioni interessate del 24/7/2006 e dall’art. 9 del Protocollo d’Intesa tra la Regione Abruzzo e l’Università odierna controricorrente, recepito con DGR n. 250 del 9/5/2017, di un diritto del NG, in quanto professore di seconda fascia, all’attribuzione di incarico dirigenziale apicale;
l’assenza di titolarità, in capo all’Università stessa, del potere di influire sulla determinazione negoziale di una ASL in ordine alla scelta di rinnovare o meno la convenzione in favore di un determinato professore;
la conseguente insussistenza di diritto dell’appellante a mantenere ferma l’efficacia annuale del riconoscimento della qualifica superiore di professore di prima fascia per l’intera annualità 01/11/2021 – 31/10/2022, in quanto il conferimento era stato effettuato sul presupposto della possibilità di affidamento di incarico di struttura complessa che, allo stato attuale, non era più disponibile, per determinazione della ASL di Pescara;
l’avvenuta attivazione dell’Università, nei limiti delle facoltà negoziali alla stessa consentite nei confronti di altre Amministrazioni, al fine di ottenere un nuovo convenzionamento presso altra ASL ovvero di riottenere il RGN 21053/2024 Pag.4 convenzionamento presso la ASL di Pescara;
l’estraneità delle ulteriori domande dell’appellante all’attività assistenziale svolta, sicché esse non erano esaminabili. 4. La Corte d’appello di L’Aquila confermava tale decisione. Richiamava la disciplina legislativa che regolamenta il cd. convenzionamento dei docenti universitari delle facoltà di Medicina e Chirurgia presso le strutture del S.S.N. (cfr. artt. 39 legge n. 833/1978, 5 legge n. 517/1999, 15 comma 7 bis d.lgs. n. 502/1992, 1 legge n. 230/2005, 2 comma 2, legge n. 240/2010 e 102 d.P.R. n. 382/1980). Rilevava che detti docenti non sono automaticamente inseriti negli organici delle ASL convenzionate con l’Università di appartenenza, ma l’individuazione di quelli destinati a svolgere attività assistenziali va operata con apposito atto del direttore generale dell’azienda di riferimento d’intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d’intesa tra la regione e l’università e che anche la nomina dei responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Riteneva che il NG non fosse titolare di diritto soggettivo alcuno alla proroga, conferma o rinnovo dell’incarico di direzione dell’U.O.C. di Neurochirurgia della ASL convenuta, scaduto, né - appunto in quanto professore di seconda fascia - all’attribuzione di altro incarico apicale, né di incarico non apicale da espletarsi necessariamente presso l’U.O.C. stessa. Considerava del tutto erronee le deduzioni dell’appellante, secondo cui la disposta proroga per un mese, anziché per l’intero anno accademico, equivarrebbe ad una cessazione anticipata del rapporto, non sussistendo previsioni normative, regolamentari o amministrative, relative alla durata minima degli incarichi in convenzione. Evidenziava che l’appellante aveva diritto allo svolgimento di attività assistenziale, previo convenzionamento qualora fossero RGN 21053/2024 Pag.5 disponibili posti in organico, e con facoltà della ASL di riferimento di attribuzione di incarico apicale previo conferimento a tali fini di qualifica superiore da parte dell’Università appellata, ovvero, in caso di indisponibilità di posti, allo svolgimento di attività assistenziale nei modi di cui alle citate convenzioni, e ciò presso una delle UU.OO. delle ASL convenzionate appartenenti a dipartimenti la cui attività assistenziale è afferente al settore scientifico-disciplinare di inquadramento ed alla specializzazione disciplinare posseduta. Riteneva, tuttavia, che l’interruzione dello svolgimento di attività clinico-assistenziale da parte dell’appellante, conseguita al mancato rinnovo dell’incarico sopra indicato, non fosse in alcun modo ascrivibile ad illegittime condotte dell’Università appellata. Escludeva che le condotte omissive attribuite all’Università fossero idonee a costituire inadempimento contrattuale della datrice di lavoro appellata, in quanto essa non aveva alcuna attribuzione relativamente alla struttura organizzativa delle ASL nelle quali, a seguito del convenzionamento e del conseguente affidamento di incarico dirigenziale, il docente universitario si trovi ad operare, trattandosi di aspetti riservati in via esclusiva alla potestà organizzativa aziendale e dovendo l’attività clinico-assistenziale svolta inserirsi nei fini istituzionali e nell’organizzazione, autonomamente fissata, dell’Azienda, nel quadro delle previsioni dei relativi protocolli e convenzioni. 5. Il professore ricorre per la cassazione della sentenza (con quattro motivi). L’Università “G. D’Annunzio” di Pescara ha resistito con controricorso. 6. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. 7. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE RGN 21053/2024 Pag.6 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173, 1175, 1176, 1321, 1336 e 1375 cod. civ. nonché la violazione del principio dell’affidamento. La Corte d’appello avrebbe violato le norme indicate afferenti alla natura, agli effetti ed alla rilevanza delle obbligazioni contrattuali ed alle relative modalità di adempimento. In particolare, la Corte territoriale non avrebbe attribuito la giusta rilevanza agli effetti contrattuali prodotti dall’allegato al decreto rettorale rep. n. 1767/2016, prot. n. 55418 del 27/10/2016 - qualificabile come offerta al pubblico – e la Convenzione attuativa ASL/Università. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. idonea a determinare la nullità della sentenza, l’omessa osservanza dell’obbligo di motivazione affermato dall’art. 111 Cost., comma 6, e dall’art. 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 parimenti idonea a determinare la nullità della sentenza. La Corte d’appello non avrebbe chiarito le ragioni per le quali: da un lato, il contenuto dell’Allegato al bando di selezione non costituiva una offerta al pubblico e non conteneva le condizioni contrattuali successivamente disattese e violate dall’Università; dall’altro lato, l’Università non avesse il potere-dovere di pretendere dalla ASL il rispetto pedissequo della Convenzione attuativa. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 d.lgs. n. 517/1999, 6 e 15, comma 7 bis lett. c), d.lgs. 30.12.1992 n. 502, 1 e ss. d.lgs. n. 517/1999, 1, comma 2, legge 04.11.2005 n. 230, 2, comma 2 lett. c) legge 30.12.2010, n. 240, 102, commi 5 e 6 d.P.R. 11.07.1980 n. 382 nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ. sotto altro profilo, la RGN 21053/2024 Pag.7 violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 cod. civ. e segg. e 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata valutazione delle prove raggiunte in primo grado. 4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2103 cod. civ. in relazione all’art. 2059 cod. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 cod. civ. e segg. e 115 cod. proc. civ. in relazione alla mancata valutazione delle prove raggiunte in primo grado. 5. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, sono infondati. 6. Occorre partire dalla premessa, correttamente posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, che il quadro normativo di riferimento è nel senso della insussistenza di un diritto assoluto ed incomprimibile del medico professore universitario ad acquisire e/o mantenere la convenzione con la ASL. In linea generale e astratta va ricordato che l’art. 5, comma 5, del d.lgs. 21/12/99 n. 517 prevede espressamente che: «L’attribuzione e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell’incarico di direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d’intesa con il rettore, sentito il direttore di dipartimento. L’attribuzione è effettuata senza esperimento delle procedure di cui all’art. 15- ter , comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992 fermo restando l’obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 […]». Nel dirimere la questione circa l’individuazione del plesso giurisdizionale competente allo scrutinio delle domande giurisdizionali volte a contestare la legittimità del procedimento ex art. 5 d.lgs. n. 517/1999 per il conferimento di incarico dirigenziale in ambito ospedaliero a favore di docente universitario, le Sezioni Unite della RGN 21053/2024 Pag.8 Cassazione hanno precisato che: “Il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l’università dal rapporto di lavoro instaurato con l’azienda ospedaliera e dispone che - sia per l’esercizio dell’attività assistenziale sia per il rapporto con le aziende - si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2). La giurisprudenza delle Sezioni unite ritiene che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l’Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione di dell’Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunziato dall’art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. Un., 15 febbraio 2007 n. 3370 e 22 dicembre 2009, n. 26960); nel medesimo senso si sono espresse Cass., Sez. Un., 15 maggio 2012 n. 7503 nonché Cass., Sez. Un., 24 novembre 2020, n. 26673 e la più recente Cass., Sez. Un., n. 5566/2023, di cui si è detto nello storico di lite). La giurisprudenza di legittimità ha poi escluso la natura concorsuale dell’iter di conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, precisando poi che: “il concerto tra gli enti coinvolti e la designazione del soggetto cui affidare l’incarico dirigenziale da parte dell’Università, non è vincolante per il direttore Generale, che potrebbe disattenderlo, in ragione dell’elemento della fiduciarietà” (così, in motivazione, Cass., Sez. Un., n. 26673/2020 cit.). 6.1. In nessuna delle fonti normative richiamate trova fondamento il diritto soggettivo al conferimento dell’incarico e tanto più una pretesa di scegliere la struttura sanitaria in cui svolgere la propria attività; anche l’inscindibile legame tra attività didattico-scientifica e l’attività assistenziale non riconosce alcuno spazio a posizioni soggettive piene RGN 21053/2024 Pag.9 ovvero a preferenze individuali, essendo la strutturazione dei docenti universitari regolata sulla scorta di convenzioni, intese, protocolli e autorizzazioni regionali, conformemente a linee guida ministeriali, per come fatto palese sin dall’art. 1 del d.lgs. n. 517/1999, rispondendo l’intero assetto normativo a ragioni di interesse pubblico prevalenti e certamente ben più ampie degli interessi e delle aspirazioni personali dei singoli professori o ricercatori universitari, dovendo le prime tenere conto anche dei vincoli imposti dalla programmazione sanitaria regionale e dalla finanza pubblica (si pensi solo al fatto che la ‘strutturazione’ assistenziale comporta obbligo dell’ospedale di corrispondere al docente la differenza stipendiale tra il trattamento base riconosciuto dall’Università e la retribuzione contrattuale prevista per i dirigenti medici del SSN). Diversa, ovviamente, è la posizione di interesse legittimo di diritto privato correlato all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione. Ma diversa è anche la posizione del professore universitario già “strutturato”, ai fini assistenziali, come dirigente medico che ha diritto a continuare l’attività didattica presso la facoltà ma anche diritto a svolgere le funzioni assistenziali nell’àmbito dell’Azienda ospedaliera. 6.2. Tanto precisato, si osserva che nel caso in esame non si discute di revoca di un incarico già conferito. Nella stessa prospettazione di cui al ricorso (richiamante puntualmente i documenti di cui al fascicolo ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. e/o quelli di cui al fascicolo di primo grado) si evidenza RGN 21053/2024 Pag.10 che il NG, professore universitario di seconda fascia, era stato convenzionato con l’ASL di Pescara giusta deliberazione di quest’ultima n. 877 del 28/09/2017 per il periodo di conferimento delle funzioni di direzione della U.O.C. Neurochirurgia del P.O. Pescara, ex art. 27, comma 1, lettera a) del CCNL 8/6/2000, ciò con decorrenza dalla data del primo ottobre 2017 e sino al 31 ottobre 2017. Con successive deliberazioni ASL Pescara, nn. 967 del 31/10/2017, 1160 del 29/10/2018, 1301 del 31/10/2019 e 1353 del 30/10/2020, era stata disposta proroga di detto convenzionamento per i successivi anni accademici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, con contestuale proroga dell’incarico in godimento di Direttore della U.O.C. Neurochirurgia del Presidio Ospedaliero di Pescara per i medesimi periodi temporali e scadenza stabilita al 31 ottobre 2021. Era quindi intervenuta ulteriore proroga per il solo mese di novembre 2021 e ciò, come emerge dagli atti, conformemente a quanto concordato tra la ASL di Pescara e l’Università degli Studi in sede di Commissione paritetica del 20/10/2021 e del 2/11/2021. Ed infatti erano state evidenziate difficoltà organizzative determinate dalla coesistenza di due distinte strutture afferenti alla disciplina di Neurochirurgia (e cioè la U.O.C. di Neurochirurgia e la U.O.S.D. di Neurochirurgia e Neurotraumatologia d’Urgenza) e così, in particolare, “criticità della Neurochirurgia riconducibili, in modo particolare, alla presenza delle due strutture, ospedaliera ed universitaria che sovente dà luogo a problematiche organizzative e funzionali” ed ancora “problematiche connesse alla gestione delle emergenze, delle liste operatorie e della distribuzione degli utenti che rischiano di compromettere anche la regolare attività assistenziale”, situazione che rischiava di “esporre l’Azienda a disfunzioni operative ed a conseguenti responsabilità”. Si era, pertanto, concordato di mantenere il convenzionamento della U.O.C. Neurochirurgia, quale struttura accorpante, attraverso RGN 21053/2024 Pag.11 l’inserimento di un ricercatore e, dunque, convertendola da unità a direzione universitaria ad unità a direzione ospedaliera. In conseguenza, conformemente a quanto deciso nelle sopra indicate sedute della Commissione paritetica, era stata disposta la soppressione della U.O.S.D. Neurochirurgia e Neurotraumatologia d’Urgenza valutandosi come più funzionale a risolvere i problemi determinatisi la presenza di una sola figura apicale in grado di coordinare la gestione delle emergenze e delle liste operatorie in ambito ospedaliero e quindi, previa modifica da parte dell’ASL e dell’Università della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006, era stata formalizzata la conversione della U.O.C. di Neurochirurgia da struttura a direzione Universitaria a struttura a direzione ospedaliera. 6.3. Per effetto delle sopra indicate determinazioni, dal 1° dicembre 2021 era, dunque, cessato ogni incarico di convenzionamento del professore NG e ciò aveva comportato l’interruzione dello svolgimento dell’attività clinico-assistenziale del NG. 7. Tale essendo la situazione fattuale, con la prospettazione di cui al ricorso il NG addebita all’Università un comportamento colposo, causativo di danno consistito nell’essere rimasto il Rettore del tutto indifferente alle problematiche afferenti all’attività dell’U.O.C. di Neurologia in conseguenza dell’istituzione da parte dell’ASL di Pescara dell’U.O.S.D. di Neurotraumatologia d’urgenza e nel non aver fatto nulla per difendere le caratteristiche (numero di posti letto e dotazioni organiche) e le prerogative dell’U.O.C. a direzione universitaria, omettendo di avanzare proteste all’ASL di Pescara e di pretendere dalla stessa una chiara disciplina dei rapporti tra le due UU.OO. per evitare che la nuova U.O.S.D. pregiudicasse le potenzialità e l’operatività della preesistente U.O.C. e si sovrapponesse ai compiti e funzioni della stessa così consentendo che la ASL creasse le condizioni ed i presupposti per il deconvenzionamento. RGN 21053/2024 Pag.12 7.1. Occorre, al riguardo, rilevare che la Corte territoriale ha puntualmente esaminato tutte le asserite omissioni attribuite all’Università e le ha ritenute irrilevanti ed inidonee a costituire inadempimento della datrice di lavoro della quale ha, anzi, valorizzato che l’Università si era attivata, nei limiti delle facoltà (negoziali) alla stessa consentite (richieste di istituzione di una nuova U.O.S. in disciplina pertinente alla neurochirurgia, la cui direzione affidare al NG, richiesta di attivazione di nuova commissione paritetica) al fine di ottenere un nuovo convenzionamento del NG presso altra ASL in linea con la professionalità del docente ovvero il suo riconvenzionamento presso l’ASL di Pescara (nell’ambito delle dotazioni organiche disponibili). Sul punto le censure impingono nel merito in quanto contrappongono alla valutazione dei giudici d’appello una propria e personale lettura delle risultanze di causa. 7.2. Né sussistono le denunciate violazioni di legge in quanto non poteva l’Università, pur a fronte delle stipulate convenzioni, ingerirsi in scelte organizzative dell’Azienda (come in quella di modificare la struttura delle citate U.O.C. e U.O.S.D. con il conseguente accorpamento che di fatto aveva reso non più possibile il rinnovo del convenzionamento del NG). Anche la decisione di assegnare alla posizione apicale della nuova struttura un dirigente sanitario e non un professore universitario è tutta interna alle valutazioni aziendali e non avrebbe giammai potuto l’Università imporre una modifica della stessa e il conferimento dell’incarico al NG. L’Università, infatti, non è certo titolare del potere di influire sulle determinazioni gestionali di una ASL. Giammai, infatti, potrebbe esservi una ingerenza dell’Università sull’assetto organizzativo dell’Azienda tanto da imporre a quest’ultima RGN 21053/2024 Pag.13 di preferire un docente universitario ad un proprio strutturato ovvero da interferire nel rapporto che si instaura tra l’ASL e il docente medesimo. 7.3. In sede di ricorso il NG assume che la Corte territoriale non avrebbe attribuito rilevanza agli effetti contrattuali dell’Allegato al decreto rettorale rep. n. 1767/2016 prot. n. 55418 del 27/10/2016 (doc. 10 del fascicolo ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.) con il quale l’Università ha indetto la procedura selettiva per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia – qualificabile a suo dire come offerta al pubblico – che prevedeva l’impegno di far svolgere al NG l’attività assistenziale presso l’U.O.C. di Neurochirurgia della ASL di Pescara. Ma anche un tale impegno (in assenza di un termine) non può che avere una valenza rebus sic stantibus, dovendo evidentemente fare i conti, per il futuro, con le modifiche organizzative dell’ASL. Un docente che abbia superato la selezione “per la chiamata” indetta dall’Università può essere convenzionato (melius riconvenzionato) soltanto se vi sia (melius permanga) la disponibilità di posti vacanti nelle strutture assistenziali a direzione universitaria. Peraltro, come si evince dagli artt. 5 del d.lgs. n. 517/1999 e 102 comma 4 del d.P.R. n. 382/1980, i professori universitari così individuati per lo svolgimento di attività assistenziale hanno diritto all’attribuzione di incarico di direzione di unità operativa soltanto qualora siano di prima fascia, in quanto equiparati al dirigente medico in posizione apicale, laddove i professori universitari di seconda fascia, come nella specie l’odierno ricorrente, hanno diritto, solo se a tal fine espressamente individuati, a svolgere attività clinica (integrata con quella didattica nei modi di cui agli artt. 1 della legge n. 230/2005 e 2 legge n. 20/2010), ma non alla necessaria attribuzione di incarico apicale. È pur vero che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 230/2005 le funzioni assistenziali dei professori di materie cliniche sono inscindibili RGN 21053/2024 Pag.14 da quelle di insegnamento e ricerca e che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, legge n. 240/2010, le Università devono inserire, nei propri statuti, previsione di garanzia dell’inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca, ma ciò può avvenire solo nei limiti di quanto previsto dalla norma richiamata, e cioè di quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 517/99, con il riferimento, appunto, alle modalità ed ai limiti concertati con la Regione di ubicazione. Lo svolgimento delle funzioni assistenziali può dunque avvenire soltanto mediante l’individuazione del preposto con atto del Direttore generale della ASL di riferimento d’intesa con il Rettore dell’Università e sempre a condizione della sussistenza del posto da ricoprire. Conclusivamente, da un lato il diritto de quo non è incondizionato, non potendo l’ente ospedaliero adempiere obbligatoriamente se vi sia l’impedimento obiettivo della non disponibilità della struttura o del correlato posto di organico che prevale sulle diverse valutazioni dell’Università. Quest’ultima, pertanto, a fronte di un sopravvenuto diverso assetto organizzativo dell’ASL non può considerarsi obbligata ad ottenere il ripristino dello status quo ante ovvero l’attribuzione in favore del proprio docente di altro e diverso incarico di convenzionamento. 7.4. Del tutto infondata è la prospettazione del ricorrente secondo il quale “la ASL di Pescara e l’Università non avevano e non hanno il potere ed alcuna possibilità di modificare lecitamente l’individuazione ed il numero delle Unità Operative a direzione universitaria presso il PO. Di Pescara elencate nell’Allegato al Protocollo (Chirurgia Pediatrica, Neurochirurgia, Ematologia e Genetica Medica) ed i contenuti della Convenzione attuativa poiché trattasi di atti di secondo livello che non possono prescindere dai contenuti del Protocollo d’Intesa Regione – Università, così come entrambe non avevano il potere ed il diritto di sopprimere la U.O.C. a direzione universitaria visto che avrebbero RGN 21053/2024 Pag.15 potuto procedere a tanto soltanto ove fossero preventivamente intervenute in tal senso modifiche del Protocollo d’Intesa che, ancora oggi, non sono intervenute”. Per quanto già sopra evidenziato, le modifiche strutturali e le revisioni delle apicalità ben potevano essere disposte dall’Azienda sanitaria tenuta a garantire prioritariamente la funzionalità del servizio nel rispetto dei criteri di economicità ed efficacia assistenziale. I protocolli d’intesa sono atti programmatori, come tali sono soggetti a variazioni se cambiano fattori come accorpamento di U.O., vincoli di bilancio o crisi economiche. Nello specifico, lo stesso Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Regione Abruzzo ed Università D’Annunzio ed approvato con delibera G.R.A. 09.05.2017 n. 250, invocato dal ricorrente (doc. 12 fascicolo formato ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.), Protocollo avente validità triennale (prorogabile, salvo disdetta, v. art. 14), sanciva un impegno delle parti, ciascuna nell’esercizio delle proprie competenze e della propria autonomia a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità per giungere a modelli organizzativi delle strutture e funzioni per una efficace e sinergica attività interazione delle attività assistenziali. A tal fine, il Protocollo, che con l’allegato elenco delle strutture a direzione universitaria si limitava a fotografare la situazione all’epoca esistente, prevedeva all’art. 4 una riserva in favore delle Aziende (sentita le Università interessate) quanto alla organizzazione delle strutture ad attività integrata. Proprio in ragione di tale riserva, nello specifico, si era addivenuti (come già sopra ricordato) nel 2021 alla modifica da parte dell’ASL e dell’Università della Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006 ed alla formalizzazione della conversione della U.O.C. di Neurochirurgia da struttura a direzione Universitaria a struttura a direzione ospedaliera. RGN 21053/2024 Pag.16 Né può sostenersi l’immodificabilità della originaria Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 1098 del 26.7.2006 (che aveva costituito parte esplicativa ed attuativa di quanto previsto dalla Linee-guida e dal Protocollo d’Intesa fra Regione e Università) considerato che l’art. 16, ultima parte della stessa (v. doc. 11 del fascicolo del ricorrente formato ex art. 369, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.) aveva espressamente stabilito che: «Si conviene che, in caso di revisione dell’attuale PSR che comporti nuovi adempimenti per l’Azienda U.S.L., gli stessi saranno opportunamente posti al vaglio della Commissione Consultiva Paritetica Permanente. Nel caso di emanazione di nuove norme contrattuali che regolino diversamente l’attività assistenziale, compresa quella svolta nelle strutture universitarie convenzionate, le parti sono impegnate, nello spirito di collaborazione che informa la presente Convenzione, ad apportare ad essa le conseguenti modificazioni ed integrazioni». Del resto, la suddetta Convenzione stipulata con l’Università in data 24.7.2006 in base al d.lgs. n. 517/1999 non avrebbe potuto giammai delineare una inestinguibile immodificabilità dell’ ”elenco delle Unità Operative ospedaliere a direzione universitaria”. 14. Da tanto consegue che il ricorso deve essere rigettato. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza. 16. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Università controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo RGN 21053/2024 Pag.17 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 23 settembre 2025. Il Consigliere estensore La Presidente Dott. Caterina Marotta Dott. Adriana Doronzo