Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/12/2025, n. 22673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22673 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22673/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10394/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10394 del 2025, proposto dalla Signora
LE Gaoufal, rappresentata e difesa dall'avvocato IO TI , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) - Consolato Generale d'Italia a Casablanca , in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'ottemperanza della sentenza n. 19099 del 30/10/ 2024 del Tar Lazio – Sez. V Quater - passata in giudicato il 30/4/2025, notificata il 29/7/2025 – che ha accolto il precedente ricorso, annullando il provvedimento n. 4046 del 26/7/2024 di diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato emesso dal Consolato Generale d'Italia a Casablanca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).
Visto l'art. 114 cpa ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 il dott. OB MA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- la ricorrente – con gravame ex art. 114 cpa - chiede che il MAECI ottemperi alla Sentenza n. 19099 del 30/10/2024 del TAR Lazio, con la quale questa Sez. V Quater ha accolto il precedente gravame, annullando il provvedimento n. 4046 del 26/7/2024 di diniego del visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato del Consolato Generale d'Italia a Casablanca, evidenziando nella relativa motivazione come “gli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato non risultino di consistenza tale da sostanziare la sussistenza del rischio migratorio e che la relativa valutazione, sulla base di quanto dianzi evidenziato, sia affetta da profili di erroneità e illogicità manifeste”.
Correlativamente, il MAECI si è costituito in resistenza, depositando la comunicazione di sospensione ex lege del Nulla Osta stagionale del 1/5/2023, già rilasciato dal SUI di Foggia, su richiesta nominativa dell’impresa agricola potenziale datrice di lavoro della ricorrente.
Considerato che
- la circostanza evidenziata dal MAECI, successiva alla Sentenza n. 19099/2024 è sopravvenuta per effetto dell’estensione al Marocco - inserito dal Decreto del MAECI 24/2/2025 nel novero degli Stati ex art. 3, comma 3 del DL 145/2024, convertito con modifiche in L 187/2024, caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate di documentazione contraffatta o in difetto dei presupposti di legge - della sospensione dei Nulla Osta al lavoro già rilasciati ai relativi cittadini.
Nondimeno il competente Consolato Generale d'Italia a Casablanca avrebbe dovuto eseguire la Sentenza n. 19099/2024 entro un termine ragionevole rispetto alla sua pubblicazione il 30/10/2024. Né appare - ictu oculi – ragionevole il termine intercorso tra tale data e quella del sopravvenuto DM 24/2/2025. Tanto meno l’evidente inerzia procedimentale della competente Sede Consolare successiva alla pronuncia costitutiva di questo TAR può ritenersi giustificata da buona fede , come evidenzia la circostanza che la Sentenza n. 19099/2024 non è stata neanche impugnata dal soccombente MAECI.
Conseguentemente, il Collegio dispone, a carico del competente Consolato Generale d'Italia a Casablanca , di eseguire immediatamente tutti gli adempimenti necessari per l’ottemperanza – entro 30 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia - della Sentenza n. 19099/2024, passata in giudicato il 30/4/2025 e notificata il 29/7/2025.
Nomina comunque – in caso di persistente condotta elusiva dell’amministrazione soccombente a tale ordine - il Commissario ad acta – nella persona del Direttore Unità Visti – affinché provveda al riguardo.
Le spese del presente giudizio vengono liquidate – nella misura forfettaria indicata nel dispositivo - a carico del MAECI .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (S 30/10/2024 ezione Quinta Quater) ordina che la precedente sentenza n. 19099 del 30/10/2024 - passata in giudicato il 30/4/2025, notificata il 29/7/2025 - sia immediatamente eseguita, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente pronuncia, dall'autorità amministrativa.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al contributo unificato – in
€ 1.000 (Mille), a carico del MAECI e a favore della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
OB MA AN, Referendario, Estensore
Giovanni Petroni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OB MA AN | CO LL |
IL SEGRETARIO