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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 16/02/2026, n. 2325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2325 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2325/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
MO UGO, LA
BONAVENTURA MARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3661/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12249/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava, l'avviso di accertamento n. 112490070040 di euro 6384 oltre interessi e sanzioni in materia TARI e TEFA emesso da Roma
Capitale per le annualità 2018/2019/2020/2021/2022/2023 intestato alla madre deceduta Sig.ra Nominativo_1 e notificato in data 6 novembre 2024.
In relazione all'atto impugnato eccepiva:
- Nullità della notifica e dell'Atto impugnato siccome notificato personalmente e singolarmente alla De cuius
- nullità della notifica e dell'Atto impugnato essendo la De cuius residente all'estero
- Nullità dell'Atto impugnato siccome intestato ed emesso nei confronti di persona defunta
- Annullabilità dell'Atto impugnato per difetto di motivazione e per mancato esperimento del contradditorio preventivo
- l'errata quantificazione degli importi indicati nell'Atto impugnato
- intrasmissibilità delle sanzioni tributarie e comunque la ripartizione per quote dei debiti per tributi locali in capo agli eredi
Non si costituiva Roma Capitale.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'Atto impugnato è stato notificato personalmente e singolarmente alla De cuius, Sig.ra Nominativo_1 presso l'immobile di quest'ultima sito a Roma in Indirizzo_1 successivamente al decesso di quest'ultima. L'Atto impugnato infatti è stato recapitato in data 6 novembre 2024, mentre la De cuius si è spenta il 10 ottobre 2024.
Come noto, la disciplina relativa alla notifica degli atti impositivi a seguito del decesso del contribuente è regolata all'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 ove è anzitutto stabilito (al secondo comma) che “gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione” e – ove tale “comunicazione” non venga effettuata – viene previsto (al quarto comma) che “la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Orbene, posto che nel caso di specie gli eredi non hanno provveduto alla succitata comunicazione, ne consegue che l'Atto impugnato avrebbe dovuto essere necessariamente notificato secondo le modalità di cui all'art. 65, 4° co., del D.P.R. n. 600/1973 e, dunque, impersonalmente e collettivamente agli eredi.
Nondimeno, dall'esame dell'Atto impugnato emerge ictu oculi come lo stesso sia stato invece notificato personalmente e singolarmente alla De cuius risultando così del tutto disatteso il procedimento di notifica stabilito all'art. 65, 4° co., del D.P.R. n. 600/1973.
In proposito la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “l'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente …, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti" (Cass. n. 17694/2017).
Non solo. La De cuius risulta fosse residente all'estero e iscritta nell'Anagrafe degli Italiani Residente all'Estero (c.d. AIRE) e, segnatamente, nel Principato di Monaco.
Come noto, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 366/2007, il legislatore ha novellato l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 stabilendo ai commi 4 e 5 che, in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, applicabile ciononostante solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett.
e-bis), purché, al momento di effettuazione della notificazione,
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza.
Ciò considerato, ne consegue che la notifica eseguita presso l'immobile sito a Roma in Indirizzo_1 n. 98 sia radicalmente nulla, risultando la De cuius iscritta all'AIRE, sicché l'Atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato presso la residenza di quest'ultima nel Principato di Monaco.
A questo proposito la S.C. ha rimarcato come “ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. In presenza di tale indirizzo e della comunicazione di un domicilio fiscale in Italia, è inesistente la notificazione fatta ad indirizzo diverso” (Cass. n. 4898/2023).
Ed ancora. L'Atto impugnato è intestato alla De cuius e risulta essere stato emesso successivamente al decesso di quest'ultima: la De cuius, infatti, si è spenta in data 11.10.2024, mentre l'Atto impugnato risulta essere stato predisposto in data 28.10.2024. Orbene, come noto l'intestazione ed emissione di un avviso di accertamento ad un contribuente deceduto secondo il costante insegnamento della S.C. costituisce motivo di “nullità insanabile, posto che la intestazione dell'avviso di accertamento non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente ha piena contezza”
(Cass. n. 36675/2022).
Per tutti i motivi esposti, ritenuti assorbenti degli altri motivi, il ricorso va accolto e per l'effetto annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1700,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
NICASTRO GIUSEPPE, Presidente
MO UGO, LA
BONAVENTURA MARIA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3661/2025 depositato il 05/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112490070040 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12249/2025 depositato il
04/12/2025 Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente la sig.ra Ricorrente_1 impugnava, l'avviso di accertamento n. 112490070040 di euro 6384 oltre interessi e sanzioni in materia TARI e TEFA emesso da Roma
Capitale per le annualità 2018/2019/2020/2021/2022/2023 intestato alla madre deceduta Sig.ra Nominativo_1 e notificato in data 6 novembre 2024.
In relazione all'atto impugnato eccepiva:
- Nullità della notifica e dell'Atto impugnato siccome notificato personalmente e singolarmente alla De cuius
- nullità della notifica e dell'Atto impugnato essendo la De cuius residente all'estero
- Nullità dell'Atto impugnato siccome intestato ed emesso nei confronti di persona defunta
- Annullabilità dell'Atto impugnato per difetto di motivazione e per mancato esperimento del contradditorio preventivo
- l'errata quantificazione degli importi indicati nell'Atto impugnato
- intrasmissibilità delle sanzioni tributarie e comunque la ripartizione per quote dei debiti per tributi locali in capo agli eredi
Non si costituiva Roma Capitale.
Il giudizio veniva chiamato all'udienza del 3 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
L'Atto impugnato è stato notificato personalmente e singolarmente alla De cuius, Sig.ra Nominativo_1 presso l'immobile di quest'ultima sito a Roma in Indirizzo_1 successivamente al decesso di quest'ultima. L'Atto impugnato infatti è stato recapitato in data 6 novembre 2024, mentre la De cuius si è spenta il 10 ottobre 2024.
Come noto, la disciplina relativa alla notifica degli atti impositivi a seguito del decesso del contribuente è regolata all'art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 ove è anzitutto stabilito (al secondo comma) che “gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione” e – ove tale “comunicazione” non venga effettuata – viene previsto (al quarto comma) che “la notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
Orbene, posto che nel caso di specie gli eredi non hanno provveduto alla succitata comunicazione, ne consegue che l'Atto impugnato avrebbe dovuto essere necessariamente notificato secondo le modalità di cui all'art. 65, 4° co., del D.P.R. n. 600/1973 e, dunque, impersonalmente e collettivamente agli eredi.
Nondimeno, dall'esame dell'Atto impugnato emerge ictu oculi come lo stesso sia stato invece notificato personalmente e singolarmente alla De cuius risultando così del tutto disatteso il procedimento di notifica stabilito all'art. 65, 4° co., del D.P.R. n. 600/1973.
In proposito la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “l'avviso di accertamento intestato ad un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente …, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti" (Cass. n. 17694/2017).
Non solo. La De cuius risulta fosse residente all'estero e iscritta nell'Anagrafe degli Italiani Residente all'Estero (c.d. AIRE) e, segnatamente, nel Principato di Monaco.
Come noto, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 366/2007, il legislatore ha novellato l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 stabilendo ai commi 4 e 5 che, in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, applicabile ciononostante solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero. La disposizione al comma 5 stabilisce che la procedura potrà trovare applicazione solo qualora i contribuenti trasferitisi all'estero non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della residenza estera o del domicilio eletto in Italia ove intendano ricevere la notificazione degli atti impositivi, in quanto laddove così fosse, l'Ufficio impositore non potrà che procedere ai sensi del precedente D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett.
e-bis), purché, al momento di effettuazione della notificazione,
siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della comunicazione del cambio di residenza.
Ciò considerato, ne consegue che la notifica eseguita presso l'immobile sito a Roma in Indirizzo_1 n. 98 sia radicalmente nulla, risultando la De cuius iscritta all'AIRE, sicché l'Atto impugnato avrebbe dovuto essere notificato presso la residenza di quest'ultima nel Principato di Monaco.
A questo proposito la S.C. ha rimarcato come “ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. In presenza di tale indirizzo e della comunicazione di un domicilio fiscale in Italia, è inesistente la notificazione fatta ad indirizzo diverso” (Cass. n. 4898/2023).
Ed ancora. L'Atto impugnato è intestato alla De cuius e risulta essere stato emesso successivamente al decesso di quest'ultima: la De cuius, infatti, si è spenta in data 11.10.2024, mentre l'Atto impugnato risulta essere stato predisposto in data 28.10.2024. Orbene, come noto l'intestazione ed emissione di un avviso di accertamento ad un contribuente deceduto secondo il costante insegnamento della S.C. costituisce motivo di “nullità insanabile, posto che la intestazione dell'avviso di accertamento non costituisce un dato puramente formale, ma incide sul momento strutturale del rapporto tributario che non è configurabile nei confronti di un soggetto non più esistente;
in tal caso si avrà una nullità insanabile dell'avviso in quanto tendente a instaurare un rapporto tributario con un soggetto che non è più esistente e del cui decesso l'ente ha piena contezza”
(Cass. n. 36675/2022).
Per tutti i motivi esposti, ritenuti assorbenti degli altri motivi, il ricorso va accolto e per l'effetto annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1700,00 oltre rimborso del contributo unificato, spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.