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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2633/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2633/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2052/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data 6.12.2021 nel procedimento n. 1475/2011 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giuseppa Rainone, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Carbonara di Nola (NA), Via SS. Medici, n. 19;
appellante
e
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e (c.f. ), quali C.F._3 Parte_4 C.F._4 eredi di , rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Persona_1
Palladino e Francesca Maria D'Avino, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Nola (NA), Via On. le F. Napolitano, n. 19;
appellati nonché
(c.f. ), Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 [...]
e , quali eredi di residenti in [...]CP_3 Controparte_4 Persona_2
Giuseppe SU (NA), Via Meandri, n. 12/2 appellati contumaci pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per gli appellati costituiti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 , con atto di citazione del 19.03.2011, conveniva Persona_1 innanzi al Tribunale di Avellino e esponendo che: Parte_1 Persona_2
a) era proprietario e possessore di un immobile sito in Domicella, Via Generale
Menna, n. 62, confinante con un piccolo fabbricato, con annessa terrazza antistante e piccola corte retrostante, appartenente a e b) i Parte_1 Persona_2 convenuti avevano richiesto e ottenuto dal Comune di Domicella il permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di realizzazione di un sottotetto termico non abitabile al proprio fabbricato;
c) i Signori avevano realizzato una serie di Pt_1 lavori in difformità rispetto al titolo abilitativo e, comunque, in violazione delle distanze legali, tra i quali: c1) apertura di due finestre nella parete a confine con la proprietà c2) realizzazione di un cornicione con relativa grondaia per la Per_1 raccolta dell'acqua piovana, prospettante sulla proprietà Per_1
Sulla base di tali presupposti, l'attore chiedeva: “A) Accertare e dichiarare che i convenuti hanno realizzato i lavori di costruzione del sottotetto indicato in premessa in difformità parziale e/o totale al permesso di costruire n. 15/07 ed in aperta violazione delle norme sulle costruzioni e sulle distanze legali;
B) Accertare e dichiarare che la veduta-prospetto, aperta nella parete a confine con la proprietà del
Sig. e lo sporto del solaio, nella parte in cui affaccia nel giardino di Per_1 quest'ultimo, sono stati realizzati dai Sigg.ri in violazione della distanza Pt_1 minima legale, di cui all'art. 905, 1° e 2° comma, c.c. e che, pertanto, costituiscono turbativa e molestia ex art. 949, 2° comma, c.c. del diritto di proprietà e del possesso di esso istante;
B) Per l'effetto, condannare essi convenuti al ripristino dello status quo ante e, pertanto, alla chiusura della finestra ed alla demolizione del cornicione innanzi detti, nonché alla rimozione e al ripristino dello status quo ante, anche in relazione alle ulteriori ed eventuali difformità alle prescrizioni codicistiche che saranno accertate in corso di causa;
C) Condannare, altresì, i convenuti in solido e per quanto di ragione al pagamento, in favore di esso istante, della somma che, forfettariamente, si quantifica in € 50.000,00 ovvero nella maggiore e/o minore somma che l'adito Tribunale riterrà più equa ed opportuna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre che al maggior danno da ritardo ….”
Si costituivano e eccependo, in via preliminare, Parte_1 Persona_2
pagina 2 di 12 l'incompetenza per materia e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Chiedevano in riconvenzionale la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, Il Tribunale così ha statuito: “-accoglie parzialmente la domanda e, per l' effetto condanna i convenuti e Parte_1 allo spostamento a distanza legale dell'apertura a servizio del Persona_2 sottotetto;
-condanna i convenuti e al pagamento Parte_1 Persona_2 della somma di € 3.000,00 con interessi dal fatto all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna i convenuti e Parte_1 Per_2 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 382,00 per spese e €
[...]
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, attribuiti al procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di Ctu a carico dei convenuti e . Parte_1 Persona_2
Secondo il Tribunale, che ha ritenuto sia la propria giurisdizione sia la propria competenza, il cornicione del fabbricato di parte convenuta presenta una modesta sporgenza, configurandosi come elemento con funzione accessoria e di mera rifinitura.
Ancora, il Giudice di prime cure ha valutato irregolare la veduta posta a servizio del sottotetto, ha escluso che potesse qualificarsi luce l'altra apertura prospiciente la particella 760 e occlusa da vetrocemento (pag. 7: “detta chiusura esonera dal rispetto delle distanze legali…”), e ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, nella misura di euro 3.000,00.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 6.6.2022, ha promosso Parte_1 appello.
L'istante, che si è costituita il 15.06.2022, ha dedotto:1) l'error in iudicando ed error in procedendo per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per aver il primo
Giudice omesso di valutare un fatto storico determinante ai fini della decisione;
2)
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha condannato i
Sigg.ri al risarcimento del danno;
3) l'errato rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale per lite temeraria;
4) l'erronea condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto: “
1 -in via preliminare, dichiarare ammissibile e procedibile
l'appello;
2 -nel merito, si chiede che la Corte dichiarato ed accertato, sulla scorta delle argomentazioni di fatto e di diritto di cui al corpo del presente atto che il giudicante di prime cure è incorso in error in iudicando ed error in procedendo per violazione degli artt. 2697 cc. e 115 e 116 c.p.c. perchè il giudicante di prime cure ha omesso di valutare il duplice fatto storico ossia tanto la circostanza secondo la quale
pagina 3 di 12 il fabbricato era ancora in corso di costruzione ed allo stato rustico quanto la circostanza che nel 2013 i convenuti con atteggiamento conciliativo hanno anzitempo definito l'affaccio alla distanza regolamentare con scia depositata e trasmessa al
CTU, e che la mancata considerazione del “fatto storico”, innanzi detto, oggetto di discussione tra le parti, ha indotto il giudicante di prime cure ad accogliere parzialmente la domanda in quanto qualora il detto giudicante avesse considerato che il fabbricato non era ultimato, circostanza questa desumibile dagli atti del processo e che le parti con scia hanno definito anzitempo le distanze dal confine, sarebbe giunto ad una conclusione diversa per cui si chiede che la Corte riformi l'impugnata sentenza e la modifichi nella parte in cui dichiara la violazione dell'art. 906 c.c. volendo dichiarare che in virtù delle alligazioni e tenuto conto dei fatti storici rilevabili dagli atti di causa, alcuna violazione vi è stata da parte dell'appellante circa le distanze delle vedute dai confini e per l'effetto rigetti anche questa domanda per aver anzitempo, sebbene il fabbricato fosse allo stato rustico, l'odierna appellante
, definito il vano finestra a distanza regolamentare e/o in subordine dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del comportamento conciliativo degli allora convenuti in primo grado;
3-confermare la sentenza nella parte in cui dichiara che: a -alcuna veduta -prospetto è stata realizzata dalla odierna appellante sulla proprietà degli eredi del sig. …; b-che la realizzazione del cornicione è opera Per_1 di rifinitura e non costituisce affaccio, ma sono semplici sporti di completamento e quindi non computabili ai fini delle distanze;
4-sempre nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza si chiede di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, tenuto conto della temerarietà….
5-riformare la sentenza nella parte in cui il giudicante condanna l'odierna appellante al risarcimento del danno…;
6-rifornare
l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento delle spese e compensi di lite per infondatezza della domanda…”.
1.4 Si sono costituiti e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di contestando l'avverso dedotto e Persona_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
1.5 Gli eredi di non si sono costituiti, per cui ne va dichiarata la Persona_2 contumacia.
Come rilevato nel corso del giudizio, seppure vi sia mero errore materiale nell'indicazione di (indicata come nella citazione), vale Controparte_1 CP_5 richiamare il principio secondo cui l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno pagina 4 di 12 dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 10/07/2023, n. 19473).
Nella specie, la Signora è stata citata quale erede di e in CP_1 Persona_2 qualità di genitrice di e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 per cui è possibile procedere oltre, dichiarando la contumacia dei predetti.
1.6 Infine, va chiarita l'esistenza di discrasia in ordine a visura catastale riferita alla particella 759 contenuta nella relazione di CTU, ma la titolarità dei cespiti non è in più alcun modo contestabile, e ciò si dice in disparte da ogni considerazione sull'atto di provenienza in favore di e pure prodotto. Parte_1 Persona_2
2. Il merito
2.1 Con il primo motivo di appello, l'istante ha dedotto la violazione degli artt. 2697
c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure disposto lo spostamento a distanza legale dell'apertura a servizio del sottotetto nonché la condanna al risarcimento del danno subito, omettendo di valutare che, in corso di causa, vi era stato ripristino delle distanze legali, adottando idonei accorgimenti, quali l'apposizione di vetro-mattoni.
Ebbene, va richiamato l'accertamento operato dal CTU, il quale, a pag. 18 della sua relazione, nelle conclusioni, ha scritto: “l'apertura di m 1,20x1,22 (lxh), posta a m
0,90 dal piano di calpestio è sita alla distanza minima di cm 38,00 dal piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea del confine tra le parti in causa. Le vedute laterali ed oblique esercitabili da detta opera sono irregolari, perché effettuandosi sulla proprietà esclusiva del violano le distanze legali stabilite dall'art. 906 Per_1
c.c.. Tale veduta, invece, per essere conforme a detta norma, doveva realizzarsi a settantacinque centimetri dal limite della particella 760, di proprietà attorea. I danni per la violazione delle distanze legali (stabilita dall'art. 906 c.c.), nella costruzione dell'apertura a servizio del sottotetto dei convenuti, vanno risarciti con la reintegrazione in forma specifica mediante l'eliminazione di quanto illecitamente edificato: spostamento a distanza legale dell'apertura”.
E tuttavia, il Tecnico, alla precedente pagina 17, in sede di risposta alle osservazioni, ha scritto: “con note pervenute in data 22.04.2013, il consulente tecnico di parte convenuta, Ing. ha informato lo scrivente che “I convenuti Persona_3 Pt_1
e hanno provveduto a ripristinare la distanza legale
[...] Persona_2 stabilita dall'art. 906 del C.C. realizzando una chiusura parziale del vano con 40 cm di manufatti di vetro cemento per tutta l'altezza del vano medesimo…”, nonché ha trasmesso copia della S.C.I.A. per l'intervento di chiusura parziale del vano finestra
pagina 5 di 12 al piano sottotetto”, presentata al Comune di Domicella in data 02/04/2013, prot. n.
422”.
Tuttavia, sempre per il CTU, in ordine ai rilievi effettuati “ogni altra contraria asserzione di eventuali diverse circostanze non può trovare ingresso in questa sede”
(pag. 17 dell'elaborato peritale).
In forza dell'accertamento operato dal Consulente, poi, il giudice di primo grado ha condannato i convenuti alla “reintegra in forma specifica mediante l'eliminazione di quanto illecitamente edificato” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Ebbene, va innanzi tutto osservato che, in tema di ripristino delle distanze legali,
“l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il "prospicere" e
l'"inspicere in alienum"”(Cass. Sez. II, Sent. n. 9640 del 27/04/2006, Cass. Sez. II,
Sent. n. 11729 del 11/07/2012, Cass. Sez. VI, Ord. n. 23184 del 23/10/2020).
Ancora, “l'obbligo di rispettare le distanze previste dall'art. 906 c.c. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza
e stabilità; tale riparo può anche essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad una altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare ed affacciarsi verso il fondo vicino se non con l'impiego di specifici ed anormali mezzi ed accorgimenti” (Cass. civ., Sez. II, 20/08/1993, n. 8797; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 22/02/1994, n. 1693).
Questo perché “il vetrocemento, pur consentendo il passaggio della luce, presenta caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempie alla medesima funzione di delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. II, 08/07/2016, n. 14064).
Orbene, i convenuti, durante il corso del giudizio di primo grado, hanno provveduto ad effettuare una chiusura parziale del vano finestra a servizio del sottotetto, utilizzando, appunto, il vetrocemento.
Tale circostanza, come appena visto, è stata rappresentata dal CTP di parte convenuta, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e, successivamente, reiterata nella comparsa conclusionale (“la realizzata finestra, in contestazione, posta nel sottotetto tecnico non abitabile, tutt'ora in costruzione e non completato, come comunicato al CTU, dal CTP di parte convenuta, Ing. , è stata posta, Persona_3
pagina 6 di 12 anzitempo, con l'installazione di vetro mattoni, in ripristino delle presunte distanze violate”: pagg. 3-4).
A ciò si aggiunga che lo stesso consulente di , in sede di Persona_1 osservazioni alla relazione, allegando anche documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi (in calce alla foto si riporta la data dell'8.4.2013), ha rilevato che i convenuti avevano chiuso parzialmente la finestra utilizzando vetro-mattoni “in modo da rendere conforme, la stessa, alle distanze legali stabilite dall'art. 906 cc…” (cfr. pag. 25 delle osservazioni).
Al contempo anche gli eredi del predetto, in sede di costituzione in appello, hanno dedotto che “allorquando nel 2011, il sig. introduceva il giudizio erano state Per_1 poste in essere tutte le violazioni di cui si discute, ovvero sia l'apertura di una finestra non prevista nel permesso a costruire e poi chiusa dopo la CTU del 2013 con vetromattoni, sia il mancato rispetto delle distanze per la seconda apertura, anch'essa reintegrata con chiusura con una fila di vetromattoni molto più tardi” (pag. 4-5), e seppure con richiamo all'anno 2019, non perfettamente comprensibile, in quanto in apparente contrasto con le allegazioni e le foto del CTP della parte attrice in primo grado (in ogni caso, la differenza non assumerebbe rilevanza).
Orbene, alla stregua della giurisprudenza richiamata e delle considerazioni che precedono, si reputa che il Giudice di prime cure non abbia fatto corretta applicazione dei principi sottesi alla cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di reintegra in forma specifica relativa all'apertura sita nel sottotetto.
E' noto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cass. civ., Sez. III, 10/02/2003, n. 1950).
E la relativa dichiarazione non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, come nella specie, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. civ., II, 27/05/1996, n. 4884).
Ancora “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba
pagina 7 di 12 sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. civ., II, 31/10/2023, n. 30251).
Dunque, essendo emerso, già nel giudizio di primo grado, che i convenuti, nelle more dello stesso, hanno predisposto l'installazione di vetro-mattoni al fine di eliminare ab origine le denunciate vedute laterali ed oblique create a carico del fondo dei Sigg.ri il Tribunale avrebbe dovuto emettere una pronuncia di cessazione della Per_1 materia del contendere e provvedere sulle spese in forza del principio della soccombenza virtuale.
Per mera completezza, tenuto conto delle allegazioni di parte appellata, va chiarito che il Collegio non ravvisa alcuna condotta che possa integrare, neppure astrattamente, la fattispecie prevista dall'art. 374 c.p., che richiede, come noto, la condotta volta a trarre in inganno il giudice, mentre, nella specie, i convenuti in primo grado hanno prodotto
SCIA del 2.4.2013, e dunque posteriore alla trasmissione della bozza del 22.3.2013 e all'accertamento operato dal Tecnico, prospettando, appunto, una circostanza di fatto successiva alla ricognizione dei luoghi.
Il primo motivo va quindi accolto secondo le indicazioni fin qui rese.
2.2 per ciò che concerne la condanna al risarcimento del danno, parte appellante ha dedotto che “non essendovi alcuna violazione dell'art. 906 c.c., perché fabbricato era ancora in corso di costruzione, come ampiamente dimostrato e documentato, illegittima è la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3000,00” (pag.
11 dell'impugnazione).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, seppure con riguardo alla prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, la sua violazione determina un danno in
"re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso
(Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 09/11/2020, n. 25082).
Ed è noto che la locuzione danno “in re ipsa” deve essere intesa come indicante un
«danno presunto» o «danno normale», identificabile sì a mezzo presunzioni, ma basate su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Il pregiudizio pagina 8 di 12 consegue alla violazione del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa e consiste nella compressione o nella perdita della specifica possibilità dell'esercizio di questo diritto;
pertanto, è proprio la compressione o la perdita la conseguenza da risarcire (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 39; Cass. civ., 20/01/2022, n. 4936; Cass. civ.,
22/04/2022, n. 12865).
La prova di questa conseguenza, per quanto ricavabile da presunzioni, comunque importa un onere di allegazione, sia pure mediante nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Si è ancora affermato che, nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella consentita, deve essere valutato in riferimento ad una illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù ed il danno deve essere liquidato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno (Cass. Civ., Sez. II, n. 18108 del 23/06/2023) ed è anche necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum" (Cass. ult. cit., Cass. civ., III, Ordinanza n. 2327 del 31/01/2018).
Nella specie, il Giudice di primo grado ha liquidato il danno in € 3.000,00 senza indicare specificamente i criteri di liquidazione e senza considerare che l'immobile in questione fosse oggetto di intervento edilizio, e ciò si dice in disparte dalla considerazione che, a parere del CTU (pag. 16) “durante il corso dei sopralluoghi non si è palesato alcun danno materiale”.
Ad avviso del Collegio, dunque, non solo si è trattato di una violazione effettivamente minima (in tema di distanze laterali e oblique, di 37 cm, pari alla differenza tra la distanza prima esistente, di 38 cm, e quella legale di 75 cm), non solo vi è stata apposizione dei più volte citati blocchi di vetrocemento, ma nella specie viene in rilievo edificio oggetto di intervento edilizio, mentre dalle foto allegate alla relazione di CTU si desume che lo stesso non fosse neppure abitato (cfr. anche pag. 11 della relazione di CTU: “come si evince dalla documentazione fotografica allegata, il fabbricato allo stato è disabitato”).
Il danno va quindi escluso nella precipua ipotesi di specie.
La sentenza, tenuto conto del motivo articolato, ex art. 342 c.p.c., va pertanto pagina 9 di 12 riformata con riguardo ai capi 1) e 2) del dispositivo.
2.3 Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, posto che la pretesa attrice ha comunque trovato fondamento, seppure virtualmente.
In ogni caso, anche per quanto concerne il comportamento assunto nel corso del giudizio, è noto che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 16/09/2021, n.
25041).
E si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa grave, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ., I, Sent., 09/02/2017, n. 3464).
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 L'impugnazione va quindi accolta in parte, con conseguente riforma della sentenza impugnata, in primo luogo, nei limiti dei capi primo e secondo del dispositivo.
3.2 Si badi, la pronuncia va riformata anche per ciò che concerne la posizione degli eredi di stante l'inscindibilità delle posizioni degli originari Persona_2 convenuti, in quanto comproprietari.
Ad esempio, nel regolare altro fenomeno di litisconsorzio, la Suprema Corte ha sostenuto che in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli,
l'impugnazione proposta dall'assicuratore in relazione alla misura del concorso di colpa della vittima giova anche al conducente non proprietario che non abbia, a sua volta, proposto analogo gravame, in quanto tale soggetto riveste, ai sensi dell'art. 1904
c.c., la qualità di "assicurato" unitamente al proprietario ed alle altre persone indicate dall'art. 2054, comma 3, c.c., sicché la sussistenza e la misura della sua responsabilità costituiscono presupposto e limite di quella dell'assicuratore verso il terzo danneggiato
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 14/10/2015, n. 20766; cfr. anche Cass. civ., III,
13/11/2018, n. 29038, secondo cui in tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa pagina 10 di 12 risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.
3.3 Ciò posto, in ordine al quarto capo, inerente alle spese, va detto che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., III, 04/06/2007, n. 12963; Cass. civ., III, 13/06/2024, n. 16526).
Tenuto conto del complessivo esito della controversia e considerato che, delle varie domande articolate in primo grado, solo una è stata virtualmente accolta, si reputa sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la reciproca soccombenza.
Come detto, anche questa statuizione riguarda gli eredi di anche Persona_2 per effetto delle previsioni contenute nell'art. 336 cpc.
Sempre in applicazione di quest'ultima norma, nonché dei principi espressi, da ultimo, da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/08/2023, n. 24896, va poi accolta la richiesta di restituzione delle somme versate da sia al difensore antistatario degli Parte_1 appellati in primo grado, sia a questi ultimi, in proprio, e oggetto di quietanza del
22.2.2023.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico pagina 11 di 12 rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass. n. 25247 del 25/10/2017, Cass. n. 9062/2010; Cass. civ., Sez. I, 05/02/2024, n. 3187).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2052/2021, resa dal Tribunale di Avellino in data 6.12.2021 nel procedimento n. 1475/2011 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_4
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
➢ dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna allo spostamento a distanza legale dell'apertura a servizio del sottotetto (primo capo del dispositivo);
➢ rigetta la domanda di risarcimento del danno (secondo capo del dispositivo);
• rigetta, per il resto l'appello;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• condanna l'Avvocato Giuseppe Palladino, nella qualità di difensore antistatario di e , nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4 questi ultimi, in proprio, alla restituzione, in favore di delle Parte_1 somme rispettivamente ricevute e oggetto dell'atto di quietanza del 22.2.2023.
Così deciso, in Napoli, in data 13.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2633/2022 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 2052/2021 resa dal Tribunale di Avellino in data 6.12.2021 nel procedimento n. 1475/2011 R.G. - vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
Giuseppa Rainone, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in
Carbonara di Nola (NA), Via SS. Medici, n. 19;
appellante
e
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
e (c.f. ), quali C.F._3 Parte_4 C.F._4 eredi di , rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Persona_1
Palladino e Francesca Maria D'Avino, elettivamente domiciliati presso lo studio dei loro difensori in Nola (NA), Via On. le F. Napolitano, n. 19;
appellati nonché
(c.f. ), Controparte_1 C.F._5 Controparte_2 [...]
e , quali eredi di residenti in [...]CP_3 Controparte_4 Persona_2
Giuseppe SU (NA), Via Meandri, n. 12/2 appellati contumaci pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note di trattazione scritta.
Per gli appellati costituiti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa sistematica e svolgimento del processo
1.1 , con atto di citazione del 19.03.2011, conveniva Persona_1 innanzi al Tribunale di Avellino e esponendo che: Parte_1 Persona_2
a) era proprietario e possessore di un immobile sito in Domicella, Via Generale
Menna, n. 62, confinante con un piccolo fabbricato, con annessa terrazza antistante e piccola corte retrostante, appartenente a e b) i Parte_1 Persona_2 convenuti avevano richiesto e ottenuto dal Comune di Domicella il permesso di costruire per l'esecuzione di lavori di realizzazione di un sottotetto termico non abitabile al proprio fabbricato;
c) i Signori avevano realizzato una serie di Pt_1 lavori in difformità rispetto al titolo abilitativo e, comunque, in violazione delle distanze legali, tra i quali: c1) apertura di due finestre nella parete a confine con la proprietà c2) realizzazione di un cornicione con relativa grondaia per la Per_1 raccolta dell'acqua piovana, prospettante sulla proprietà Per_1
Sulla base di tali presupposti, l'attore chiedeva: “A) Accertare e dichiarare che i convenuti hanno realizzato i lavori di costruzione del sottotetto indicato in premessa in difformità parziale e/o totale al permesso di costruire n. 15/07 ed in aperta violazione delle norme sulle costruzioni e sulle distanze legali;
B) Accertare e dichiarare che la veduta-prospetto, aperta nella parete a confine con la proprietà del
Sig. e lo sporto del solaio, nella parte in cui affaccia nel giardino di Per_1 quest'ultimo, sono stati realizzati dai Sigg.ri in violazione della distanza Pt_1 minima legale, di cui all'art. 905, 1° e 2° comma, c.c. e che, pertanto, costituiscono turbativa e molestia ex art. 949, 2° comma, c.c. del diritto di proprietà e del possesso di esso istante;
B) Per l'effetto, condannare essi convenuti al ripristino dello status quo ante e, pertanto, alla chiusura della finestra ed alla demolizione del cornicione innanzi detti, nonché alla rimozione e al ripristino dello status quo ante, anche in relazione alle ulteriori ed eventuali difformità alle prescrizioni codicistiche che saranno accertate in corso di causa;
C) Condannare, altresì, i convenuti in solido e per quanto di ragione al pagamento, in favore di esso istante, della somma che, forfettariamente, si quantifica in € 50.000,00 ovvero nella maggiore e/o minore somma che l'adito Tribunale riterrà più equa ed opportuna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., oltre che al maggior danno da ritardo ….”
Si costituivano e eccependo, in via preliminare, Parte_1 Persona_2
pagina 2 di 12 l'incompetenza per materia e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda.
Chiedevano in riconvenzionale la condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c.
1.2 All'esito di approfondimento istruttorio, Il Tribunale così ha statuito: “-accoglie parzialmente la domanda e, per l' effetto condanna i convenuti e Parte_1 allo spostamento a distanza legale dell'apertura a servizio del Persona_2 sottotetto;
-condanna i convenuti e al pagamento Parte_1 Persona_2 della somma di € 3.000,00 con interessi dal fatto all'effettivo soddisfo;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-condanna i convenuti e Parte_1 Per_2 al pagamento delle spese di lite che liquida in € 382,00 per spese e €
[...]
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cassa come per legge, attribuiti al procuratore dichiaratosi antistatario;
-pone le spese di Ctu a carico dei convenuti e . Parte_1 Persona_2
Secondo il Tribunale, che ha ritenuto sia la propria giurisdizione sia la propria competenza, il cornicione del fabbricato di parte convenuta presenta una modesta sporgenza, configurandosi come elemento con funzione accessoria e di mera rifinitura.
Ancora, il Giudice di prime cure ha valutato irregolare la veduta posta a servizio del sottotetto, ha escluso che potesse qualificarsi luce l'altra apertura prospiciente la particella 760 e occlusa da vetrocemento (pag. 7: “detta chiusura esonera dal rispetto delle distanze legali…”), e ha riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, nella misura di euro 3.000,00.
1.3 Avverso l'indicata pronuncia, con atto del 6.6.2022, ha promosso Parte_1 appello.
L'istante, che si è costituita il 15.06.2022, ha dedotto:1) l'error in iudicando ed error in procedendo per violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c., per aver il primo
Giudice omesso di valutare un fatto storico determinante ai fini della decisione;
2)
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado ha condannato i
Sigg.ri al risarcimento del danno;
3) l'errato rigetto della domanda Pt_1 riconvenzionale per lite temeraria;
4) l'erronea condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite.
L'appellante ha chiesto: “
1 -in via preliminare, dichiarare ammissibile e procedibile
l'appello;
2 -nel merito, si chiede che la Corte dichiarato ed accertato, sulla scorta delle argomentazioni di fatto e di diritto di cui al corpo del presente atto che il giudicante di prime cure è incorso in error in iudicando ed error in procedendo per violazione degli artt. 2697 cc. e 115 e 116 c.p.c. perchè il giudicante di prime cure ha omesso di valutare il duplice fatto storico ossia tanto la circostanza secondo la quale
pagina 3 di 12 il fabbricato era ancora in corso di costruzione ed allo stato rustico quanto la circostanza che nel 2013 i convenuti con atteggiamento conciliativo hanno anzitempo definito l'affaccio alla distanza regolamentare con scia depositata e trasmessa al
CTU, e che la mancata considerazione del “fatto storico”, innanzi detto, oggetto di discussione tra le parti, ha indotto il giudicante di prime cure ad accogliere parzialmente la domanda in quanto qualora il detto giudicante avesse considerato che il fabbricato non era ultimato, circostanza questa desumibile dagli atti del processo e che le parti con scia hanno definito anzitempo le distanze dal confine, sarebbe giunto ad una conclusione diversa per cui si chiede che la Corte riformi l'impugnata sentenza e la modifichi nella parte in cui dichiara la violazione dell'art. 906 c.c. volendo dichiarare che in virtù delle alligazioni e tenuto conto dei fatti storici rilevabili dagli atti di causa, alcuna violazione vi è stata da parte dell'appellante circa le distanze delle vedute dai confini e per l'effetto rigetti anche questa domanda per aver anzitempo, sebbene il fabbricato fosse allo stato rustico, l'odierna appellante
, definito il vano finestra a distanza regolamentare e/o in subordine dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del comportamento conciliativo degli allora convenuti in primo grado;
3-confermare la sentenza nella parte in cui dichiara che: a -alcuna veduta -prospetto è stata realizzata dalla odierna appellante sulla proprietà degli eredi del sig. …; b-che la realizzazione del cornicione è opera Per_1 di rifinitura e non costituisce affaccio, ma sono semplici sporti di completamento e quindi non computabili ai fini delle distanze;
4-sempre nel merito, in riforma dell'impugnata sentenza si chiede di accogliere la spiegata domanda riconvenzionale, tenuto conto della temerarietà….
5-riformare la sentenza nella parte in cui il giudicante condanna l'odierna appellante al risarcimento del danno…;
6-rifornare
l'impugnata sentenza nella parte in cui condanna l'odierna appellante al pagamento delle spese e compensi di lite per infondatezza della domanda…”.
1.4 Si sono costituiti e , in Parte_2 Parte_3 Parte_4 qualità di eredi di contestando l'avverso dedotto e Persona_1 chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
1.5 Gli eredi di non si sono costituiti, per cui ne va dichiarata la Persona_2 contumacia.
Come rilevato nel corso del giudizio, seppure vi sia mero errore materiale nell'indicazione di (indicata come nella citazione), vale Controparte_1 CP_5 richiamare il principio secondo cui l'errore sulle generalità del convenuto o dell'appellato, contenuto nella citazione nel giudizio di primo o secondo grado e nelle rispettive relate di notificazione della medesima, non comporta la nullità di nessuno pagina 4 di 12 dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata (Cass. civ., Sez. II,
Ordinanza, 10/07/2023, n. 19473).
Nella specie, la Signora è stata citata quale erede di e in CP_1 Persona_2 qualità di genitrice di e , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 per cui è possibile procedere oltre, dichiarando la contumacia dei predetti.
1.6 Infine, va chiarita l'esistenza di discrasia in ordine a visura catastale riferita alla particella 759 contenuta nella relazione di CTU, ma la titolarità dei cespiti non è in più alcun modo contestabile, e ciò si dice in disparte da ogni considerazione sull'atto di provenienza in favore di e pure prodotto. Parte_1 Persona_2
2. Il merito
2.1 Con il primo motivo di appello, l'istante ha dedotto la violazione degli artt. 2697
c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure disposto lo spostamento a distanza legale dell'apertura a servizio del sottotetto nonché la condanna al risarcimento del danno subito, omettendo di valutare che, in corso di causa, vi era stato ripristino delle distanze legali, adottando idonei accorgimenti, quali l'apposizione di vetro-mattoni.
Ebbene, va richiamato l'accertamento operato dal CTU, il quale, a pag. 18 della sua relazione, nelle conclusioni, ha scritto: “l'apertura di m 1,20x1,22 (lxh), posta a m
0,90 dal piano di calpestio è sita alla distanza minima di cm 38,00 dal piano ideale elevato perpendicolarmente sulla linea del confine tra le parti in causa. Le vedute laterali ed oblique esercitabili da detta opera sono irregolari, perché effettuandosi sulla proprietà esclusiva del violano le distanze legali stabilite dall'art. 906 Per_1
c.c.. Tale veduta, invece, per essere conforme a detta norma, doveva realizzarsi a settantacinque centimetri dal limite della particella 760, di proprietà attorea. I danni per la violazione delle distanze legali (stabilita dall'art. 906 c.c.), nella costruzione dell'apertura a servizio del sottotetto dei convenuti, vanno risarciti con la reintegrazione in forma specifica mediante l'eliminazione di quanto illecitamente edificato: spostamento a distanza legale dell'apertura”.
E tuttavia, il Tecnico, alla precedente pagina 17, in sede di risposta alle osservazioni, ha scritto: “con note pervenute in data 22.04.2013, il consulente tecnico di parte convenuta, Ing. ha informato lo scrivente che “I convenuti Persona_3 Pt_1
e hanno provveduto a ripristinare la distanza legale
[...] Persona_2 stabilita dall'art. 906 del C.C. realizzando una chiusura parziale del vano con 40 cm di manufatti di vetro cemento per tutta l'altezza del vano medesimo…”, nonché ha trasmesso copia della S.C.I.A. per l'intervento di chiusura parziale del vano finestra
pagina 5 di 12 al piano sottotetto”, presentata al Comune di Domicella in data 02/04/2013, prot. n.
422”.
Tuttavia, sempre per il CTU, in ordine ai rilievi effettuati “ogni altra contraria asserzione di eventuali diverse circostanze non può trovare ingresso in questa sede”
(pag. 17 dell'elaborato peritale).
In forza dell'accertamento operato dal Consulente, poi, il giudice di primo grado ha condannato i convenuti alla “reintegra in forma specifica mediante l'eliminazione di quanto illecitamente edificato” (cfr. pag. 6 della sentenza).
Ebbene, va innanzi tutto osservato che, in tema di ripristino delle distanze legali,
“l'eliminazione delle vedute abusive può essere realizzata non solo mediante la demolizione delle porzioni immobiliari per mezzo delle quali si realizza la violazione di legge lamentata, ma anche attraverso la predisposizione di idonei accorgimenti che impediscano di esercitare la veduta sul fondo altrui, come l'arretramento del parapetto o l'apposizione di idonei pannelli che rendano impossibile il "prospicere" e
l'"inspicere in alienum"”(Cass. Sez. II, Sent. n. 9640 del 27/04/2006, Cass. Sez. II,
Sent. n. 11729 del 11/07/2012, Cass. Sez. VI, Ord. n. 23184 del 23/10/2020).
Ancora, “l'obbligo di rispettare le distanze previste dall'art. 906 c.c. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza
e stabilità; tale riparo può anche essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad una altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare ed affacciarsi verso il fondo vicino se non con l'impiego di specifici ed anormali mezzi ed accorgimenti” (Cass. civ., Sez. II, 20/08/1993, n. 8797; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, 22/02/1994, n. 1693).
Questo perché “il vetrocemento, pur consentendo il passaggio della luce, presenta caratteristiche analoghe a quelle del materiale impiegato per la costruzione del muro ed adempie alla medesima funzione di delimitazione e di riparo assegnata a quest'ultimo” (Cass. civ., Sez. II, 08/07/2016, n. 14064).
Orbene, i convenuti, durante il corso del giudizio di primo grado, hanno provveduto ad effettuare una chiusura parziale del vano finestra a servizio del sottotetto, utilizzando, appunto, il vetrocemento.
Tale circostanza, come appena visto, è stata rappresentata dal CTP di parte convenuta, in sede di osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale e, successivamente, reiterata nella comparsa conclusionale (“la realizzata finestra, in contestazione, posta nel sottotetto tecnico non abitabile, tutt'ora in costruzione e non completato, come comunicato al CTU, dal CTP di parte convenuta, Ing. , è stata posta, Persona_3
pagina 6 di 12 anzitempo, con l'installazione di vetro mattoni, in ripristino delle presunte distanze violate”: pagg. 3-4).
A ciò si aggiunga che lo stesso consulente di , in sede di Persona_1 osservazioni alla relazione, allegando anche documentazione fotografica ritraente lo stato dei luoghi (in calce alla foto si riporta la data dell'8.4.2013), ha rilevato che i convenuti avevano chiuso parzialmente la finestra utilizzando vetro-mattoni “in modo da rendere conforme, la stessa, alle distanze legali stabilite dall'art. 906 cc…” (cfr. pag. 25 delle osservazioni).
Al contempo anche gli eredi del predetto, in sede di costituzione in appello, hanno dedotto che “allorquando nel 2011, il sig. introduceva il giudizio erano state Per_1 poste in essere tutte le violazioni di cui si discute, ovvero sia l'apertura di una finestra non prevista nel permesso a costruire e poi chiusa dopo la CTU del 2013 con vetromattoni, sia il mancato rispetto delle distanze per la seconda apertura, anch'essa reintegrata con chiusura con una fila di vetromattoni molto più tardi” (pag. 4-5), e seppure con richiamo all'anno 2019, non perfettamente comprensibile, in quanto in apparente contrasto con le allegazioni e le foto del CTP della parte attrice in primo grado (in ogni caso, la differenza non assumerebbe rilevanza).
Orbene, alla stregua della giurisprudenza richiamata e delle considerazioni che precedono, si reputa che il Giudice di prime cure non abbia fatto corretta applicazione dei principi sottesi alla cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di reintegra in forma specifica relativa all'apertura sita nel sottotetto.
E' noto che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (Cass. civ., Sez. III, 10/02/2003, n. 1950).
E la relativa dichiarazione non è preclusa da contrasti tra le parti in ordine all'incidenza dell'onere delle spese processuali, come nella specie, dovendo al riguardo il giudice di merito solo decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. civ., II, 27/05/1996, n. 4884).
Ancora “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definzione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba
pagina 7 di 12 sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. civ., II, 31/10/2023, n. 30251).
Dunque, essendo emerso, già nel giudizio di primo grado, che i convenuti, nelle more dello stesso, hanno predisposto l'installazione di vetro-mattoni al fine di eliminare ab origine le denunciate vedute laterali ed oblique create a carico del fondo dei Sigg.ri il Tribunale avrebbe dovuto emettere una pronuncia di cessazione della Per_1 materia del contendere e provvedere sulle spese in forza del principio della soccombenza virtuale.
Per mera completezza, tenuto conto delle allegazioni di parte appellata, va chiarito che il Collegio non ravvisa alcuna condotta che possa integrare, neppure astrattamente, la fattispecie prevista dall'art. 374 c.p., che richiede, come noto, la condotta volta a trarre in inganno il giudice, mentre, nella specie, i convenuti in primo grado hanno prodotto
SCIA del 2.4.2013, e dunque posteriore alla trasmissione della bozza del 22.3.2013 e all'accertamento operato dal Tecnico, prospettando, appunto, una circostanza di fatto successiva alla ricognizione dei luoghi.
Il primo motivo va quindi accolto secondo le indicazioni fin qui rese.
2.2 per ciò che concerne la condanna al risarcimento del danno, parte appellante ha dedotto che “non essendovi alcuna violazione dell'art. 906 c.c., perché fabbricato era ancora in corso di costruzione, come ampiamente dimostrato e documentato, illegittima è la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 3000,00” (pag.
11 dell'impugnazione).
Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, seppure con riguardo alla prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, la sua violazione determina un danno in
"re ipsa", con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l'entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso
(Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 09/11/2020, n. 25082).
Ed è noto che la locuzione danno “in re ipsa” deve essere intesa come indicante un
«danno presunto» o «danno normale», identificabile sì a mezzo presunzioni, ma basate su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Il pregiudizio pagina 8 di 12 consegue alla violazione del diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa e consiste nella compressione o nella perdita della specifica possibilità dell'esercizio di questo diritto;
pertanto, è proprio la compressione o la perdita la conseguenza da risarcire (cfr. Cass. civ., 7/01/2021, n. 39; Cass. civ., 20/01/2022, n. 4936; Cass. civ.,
22/04/2022, n. 12865).
La prova di questa conseguenza, per quanto ricavabile da presunzioni, comunque importa un onere di allegazione, sia pure mediante nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Si è ancora affermato che, nel caso in cui sia stata disposta la riduzione in pristino dell'opera posta in essere in violazione delle distanze legali, il pregiudizio subito dalla proprietà del vicino per aver dovuto sopportare temporaneamente una costruzione a distanza inferiore a quella consentita, deve essere valutato in riferimento ad una illegittima imposizione di un peso avente le caratteristiche della servitù ed il danno deve essere liquidato tenendo conto della temporaneità della lesione del bene protetto, della diminuzione temporanea del valore della proprietà e di altri elementi che il danneggiato ha l'onere di allegare, al fine di consentire al giudice la valutazione equitativa del danno (Cass. Civ., Sez. II, n. 18108 del 23/06/2023) ed è anche necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al "quantum" (Cass. ult. cit., Cass. civ., III, Ordinanza n. 2327 del 31/01/2018).
Nella specie, il Giudice di primo grado ha liquidato il danno in € 3.000,00 senza indicare specificamente i criteri di liquidazione e senza considerare che l'immobile in questione fosse oggetto di intervento edilizio, e ciò si dice in disparte dalla considerazione che, a parere del CTU (pag. 16) “durante il corso dei sopralluoghi non si è palesato alcun danno materiale”.
Ad avviso del Collegio, dunque, non solo si è trattato di una violazione effettivamente minima (in tema di distanze laterali e oblique, di 37 cm, pari alla differenza tra la distanza prima esistente, di 38 cm, e quella legale di 75 cm), non solo vi è stata apposizione dei più volte citati blocchi di vetrocemento, ma nella specie viene in rilievo edificio oggetto di intervento edilizio, mentre dalle foto allegate alla relazione di CTU si desume che lo stesso non fosse neppure abitato (cfr. anche pag. 11 della relazione di CTU: “come si evince dalla documentazione fotografica allegata, il fabbricato allo stato è disabitato”).
Il danno va quindi escluso nella precipua ipotesi di specie.
La sentenza, tenuto conto del motivo articolato, ex art. 342 c.p.c., va pertanto pagina 9 di 12 riformata con riguardo ai capi 1) e 2) del dispositivo.
2.3 Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria, posto che la pretesa attrice ha comunque trovato fondamento, seppure virtualmente.
In ogni caso, anche per quanto concerne il comportamento assunto nel corso del giudizio, è noto che l'accertamento della responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c., discende esclusivamente da atti o comportamenti processuali concernenti il giudizio nel quale la domanda viene proposta, quali, ai sensi del comma 1, l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o, per quanto riguarda il comma 3,
l'aver abusato dello strumento processuale (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 16/09/2021, n.
25041).
E si reputa mancare il requisito della mala fede e/o della colpa grave, che va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ., I, Sent., 09/02/2017, n. 3464).
3. Considerazioni conclusive e spese
3.1 L'impugnazione va quindi accolta in parte, con conseguente riforma della sentenza impugnata, in primo luogo, nei limiti dei capi primo e secondo del dispositivo.
3.2 Si badi, la pronuncia va riformata anche per ciò che concerne la posizione degli eredi di stante l'inscindibilità delle posizioni degli originari Persona_2 convenuti, in quanto comproprietari.
Ad esempio, nel regolare altro fenomeno di litisconsorzio, la Suprema Corte ha sostenuto che in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli,
l'impugnazione proposta dall'assicuratore in relazione alla misura del concorso di colpa della vittima giova anche al conducente non proprietario che non abbia, a sua volta, proposto analogo gravame, in quanto tale soggetto riveste, ai sensi dell'art. 1904
c.c., la qualità di "assicurato" unitamente al proprietario ed alle altre persone indicate dall'art. 2054, comma 3, c.c., sicché la sussistenza e la misura della sua responsabilità costituiscono presupposto e limite di quella dell'assicuratore verso il terzo danneggiato
(Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 14/10/2015, n. 20766; cfr. anche Cass. civ., III,
13/11/2018, n. 29038, secondo cui in tema di responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento della responsabilità del conducente e del proprietario (rispettivamente, ai sensi dell'art 2054, comma 1 e comma 3, c.c.) costituisce il presupposto necessario sia della domanda di garanzia proposta dall'assicurato (conducente o proprietario) nei confronti dell'assicuratore CA (ove il danneggiato non abbia esercitato contro di lui l' azione "diretta") sia della pretesa pagina 10 di 12 risarcitoria del danneggiato verso lo stesso assicuratore CA (ove già inizialmente convenuto con l'azione "diretta"), sicché tali cause devono tutte considerarsi tra loro legate da nesso di "dipendenza" che ne determina l'inscindibilità, ex art. 331 c.p.c., nel giudizio di impugnazione, con conseguente infrazionabilità della formazione del giudicato sulla responsabilità del conducente (sebbene quest'ultimo, in quanto mero coobbligato solidale, non assuma la veste di litisconsorte necessario originario), estendendosi gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcune delle parti anche a quelle non impugnanti o contumaci che condividono la medesima posizione processuale.
3.3 Ciò posto, in ordine al quarto capo, inerente alle spese, va detto che il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia
(Cass. civ., III, 04/06/2007, n. 12963; Cass. civ., III, 13/06/2024, n. 16526).
Tenuto conto del complessivo esito della controversia e considerato che, delle varie domande articolate in primo grado, solo una è stata virtualmente accolta, si reputa sussistano i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio, stante la reciproca soccombenza.
Come detto, anche questa statuizione riguarda gli eredi di anche Persona_2 per effetto delle previsioni contenute nell'art. 336 cpc.
Sempre in applicazione di quest'ultima norma, nonché dei principi espressi, da ultimo, da Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 21/08/2023, n. 24896, va poi accolta la richiesta di restituzione delle somme versate da sia al difensore antistatario degli Parte_1 appellati in primo grado, sia a questi ultimi, in proprio, e oggetto di quietanza del
22.2.2023.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, l'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale;
ne consegue da un lato che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico pagina 11 di 12 rapporto processuale, dall'altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio (Cass. n. 25247 del 25/10/2017, Cass. n. 9062/2010; Cass. civ., Sez. I, 05/02/2024, n. 3187).
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la sentenza n. 2052/2021, resa dal Tribunale di Avellino in data 6.12.2021 nel procedimento n. 1475/2011 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di Controparte_1 Controparte_2 [...]
e CP_3 Controparte_4
• accoglie l'appello per quanto di ragione e nei limiti indicati in parte motiva e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
➢ dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di condanna allo spostamento a distanza legale dell'apertura a servizio del sottotetto (primo capo del dispositivo);
➢ rigetta la domanda di risarcimento del danno (secondo capo del dispositivo);
• rigetta, per il resto l'appello;
• dichiara integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio;
• condanna l'Avvocato Giuseppe Palladino, nella qualità di difensore antistatario di e , nonché Parte_2 Parte_3 Parte_4 questi ultimi, in proprio, alla restituzione, in favore di delle Parte_1 somme rispettivamente ricevute e oggetto dell'atto di quietanza del 22.2.2023.
Così deciso, in Napoli, in data 13.3.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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