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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
Proc. n. 1556/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 6 maggio 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice del lavoro, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo pronunciando nella causa n. 1984/2019
R.G. promossa da
, nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...] CF. Parte_1
e , nato a [...] il [...] ed ivi C.F._1 Parte_2
residente in [...], CF. , nella qualità di figli e unici legittimi C.F._2
eredi della sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Persona_1
Via KENNEDY, 18, CERAMI (EN) Codice fiscale: e deceduta in Cerami il C.F._3
01.02.2022 , elettivamente domiciliati in Catania via Firenze n.144, presso lo studio dell'Avv. Enza
Maria Bartoli che li rappresenta e difende;
contro
– in persona del Presidente, come tale Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, c.f. , P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Enna, Viale Diaz n. 23, presso l'Avvocatura provinciale dell'Istituto (n.
fax Avvocatura INPS 0935.49306), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Dolce (c.f.
) – PEC t, nonché dall'Avv. Francesco C.F._4 Email_1
Gramuglia, anche in via disgiunta;
Avente ad oggetto: mancata erogazione ANF, osserva quanto segue:
Con ricorso depositato il 28.10.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe convenivano in giudizio l'Inps
per sentirlo condannare al pagamento di quanto di spettanza alla de cuius a titolo di arretrati di ANF “per se stessi” su Pensioni ai superstiti (periodo dal 2015 al 2018).
Esponevano infatti:
che la de cuius, in data 31.08.2020 per il tramite del Patronato di Enna, inoltrava all'Inps di CP_2
Enna domanda di pensione per i trattamenti al nucleo familiare ovvero per l'ottenimento dell' assegno nucleo familiare per se stessa disabile, poiché la stessa risultava inabile ed invalida al 100% e vedova del proprio marito;
che l'Inps di Enna, con nota datata 16.09.2020 così comunicava: “Comunicazione di Riliquidazione
Pensione n. 20028890 Cat. SO, decorrenza 1 febbraio 2003 codice fiscale La C.F._3
informo che la pensione numero 20028890 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata a decorrere dal 1 settembre 2015. Il ricalcolo comprende la: - concessione del trattamento di famiglia.
Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 ottobre 2020, un credito a suo favore di Parte_3
euro 1.111,11”
Lamentavano che erroneamente non erano stati computati gli arretrati degli ANF con decorrenza dalla domanda.
Contr Agivano per ottenere quanto di spettanza alla de cuius a titolo di arretrati di con decorrenza dal
2015 e non dal 2019.
L'Inps nel costituirsi in giudizio evidenziava l'avvenuto pagamento di quanto richiesto dai ricorrenti e chiedeva pertanto dichiararsi cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La ricorrente eccepiva in seno alle note difensive l'assenza dei presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere giacchè “nel fascicolo telematico non rinviene né il
provvedimento di ricalcolo, né il provvedimento di riliquidazione, nulla da dove si possa evincere la
correttezza del nuovo provvedimento di accoglimento con l'inserimento dei periodi effettivamente
richiesti, e conseguenzialmente la prova dell'avvenuta liquidazione e/o del prospetto di
liquidazione”.
Insisteva pertanto in domanda. All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI
Non può accogliersi la domanda dell'INPS di dichiarata cessata materia del contendere.
L'Inps infatti non ha provveduto al pagamento di quanto richiesto dai ricorrenti a titolo di liquidazione della prestazione in oggetto (arretrati ANF).
D'altra parte a fronte della ricostruzione dei fatti operata dai ricorrenti, nessun rilievo ( né sull' an, né
sul quantum) è stata avanzato dall'INPS che non contesta appunto la sussistenza in capo alla de cuius dei presupposti per ottenere la prestazione richiesta.
Inoltre emerge ex actis come l'INPS sia incorso in errore laddove l' provvedeva a liquidare CP_1
gli ANF su se stessa pari ad € 1.111,11 non avendo correttamente incluso gli arretrati dal 01.09.2015,
ma avendoli calcolati liquidando solo gli anni 2019 e 2020, come si legge dalla prodotta comunicazione INPS ( alleg 3) in cui dopo aver enunciato testualmente quanto segue:
La informo che la pensione numero 20028890 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata a
decorrere dal 1 settembre 2015. Il ricalcolo comprende la:
- concessione del trattamento di famiglia, si procedeva ad effettuare il calcolo degli arretrati solo con riferimento agli anni 2019 e 2020 per l'importo di € 1.111,11 omettendo inspiegabilmente il calcolo delle annualità pregresse.
In sostanza si osserva che non solo lo stesso , sin dalla costituzione in giudizio ha dedotto CP_1
quanto segue: “Si fa presente che, a seguito del riesame in via amministrativa, il competente Ufficio
amministrativo della Sede INPS di Enna ha provveduto a comunicare quanto segue. Per correttezza e completezza, si riporta testualmente l'istruttoria fornita dal predetto Ufficio: “Acquisito il parere
medico legale che ha determinato la retrodatazione della decorrenza di concessione degli Anf per la
SI.ra , si rappresenta che sussistono le condizioni per ricostituire la pensione, Persona_1
attribuendo i benefici spettanti. Pertanto, il ricorso può essere definito per cessata materia del
contendere”, ma che altresì anche dagli atti (doc 3) emerge l'errore in cui l'INPS è incorso.
Ne discende che, essendo l'INPS incorso in colpevole errore (veniva proposto ricorso amministrativo rimasto senza esito) nella liquidazione delle somme spettanti a tale titolo, va disposta la condanna al pagamento delle somme richieste.
Quanto alle spese, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
Accerta e dichiara che aveva diritto al riconoscimento da parte dell'INPS di Enna Persona_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, agli arretrati del beneficio al Trattamento di famiglia
– ANF su se stessa, su pensione ai superstiti, dal 01.09.2015 al 31.12.2018 e non come erroneamente liquidato solo per gli anni 2019 e 2020;
Per l'effetto, condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_4
pagamento in favore di e , nella Parte_1 Parte_2
qualità di figli ed eredi legittimi della de cuius sig.ra degli arretrati del beneficio al Persona_1
Trattamento di famiglia – ANF su se stessa, su pensione ai superstiti, dal 01.09.2015 al 31.12.2018
nell'importo pari ad € 2.116,40.
Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 843,00, oltre a spese generali IVA e Cpa, con distrazione.
Enna, 06.05.2025.