Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2393/2018 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2197/2018 del 4-9 maggio 2018
PROMOSSA DALLA
Curatela del Fallimento della società (P.I.: Parte_1
- Fall. n. 173-2015 del Tribunale di Palermo), in persona del suo P.IVA_1
curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo presso lo studio dell'avv. Gioacchino Lo Biundo che la rappresenta e difende per mandato con-
ferito con procura allegata all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore, con sede a Torino in piazza San Carlo n. 156, rappresentata da
[...]
con sede a Milano in via Galileo Galilei n. 7 ed elettivamente domi- CP_2
ciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Maria Ludovica Stabile che la rap-
presenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e ri-
sposta di questo grado del giudizio
APPELLATA
1
Per la appellante
a) Accogliere il presente appello e riformare parzialmente, con qualsiasi statuizione, l'impugnata citata sentenza, limitatamente ai capi infra elencati;
b) in particolare, ritenere e dichiarare che ha errato il giudice allor-
quando, in parte motiva, ha affermato che:
1) … La detta nullità deve ritenersi sanata solo a partire dal 1° luglio
2000, data in cui l'istituto, adeguandosi alle nuove disposizioni della delibera
Cicr del 9 febbraio 2000, ha applicato la pari capitalizzazione (trimestrale)
degli interessi a debito e di quelli a credito, comunicando alla correntista con
l'estratto conto del 31 marzo 2000 l'adeguamento del rapporto in essere alle
nuove disposizioni. Dal 2000 in poi, dunque, il ricalcolo va effettuato con la
capitalizzazione composta degli interessi a debito (cfr. pagina 8, primo capo-
verso, della sentenza);
2) Visti gli esiti del giudizio – mentre la pretesa monitoria va dichiarata
improcedibile la domanda riconvenzionale dell'opponente va accolta solo in
minima parte, specie se si considera che il saldo contabile indicato dalla banca
è pari ad + €732,49 (in luogo di quello accertato, pari ad + €1.996,58, con una
differenza in favore del correntista di appena €1.264,09) –, le spese di lite
vanno interamente compensate tra le parti. Per le stesse ragioni, i costi della
Ctu, liquidata con separato decreto, sono da porre in capo ad entrambe le parti
in porzioni uguali. (pagina 9, terzo capoverso, della sentenza);
c) conseguentemente, ritenere e dichiarare che ha errato il giudice allor-
quando, in dispositivo, ha affermato che:
accerta che il saldo del c/c n. 24500141 alla data del 31 dicembre 2013
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2 è pari ad €1.996,58 in favore del correntista e condanna Controparte_3
a corrispondere al il corri-
[...] Parte_2
spondente importo, maggiorato degli interessi legali sulla sorte capitale a far
data dalla domanda al saldo effettivo;
compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente le spese della Ctu, liquidata con separato decreto,
a carico delle parti in porzioni uguali;
d) ritenere e dichiarare l'inapplicabilità al rapporto bancario in que-
stione della delibera del Cicr del 9 febbraio 2000;
e) conseguentemente, ricostruire il saldo del rapporto eliminando gli ef-
fetti della capitalizzazione trimestrale di interessi e commissioni anche per il periodo successivo al 1° luglio 2000;
f) indi a che, condannare la Banca appellata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a restituire all'odierno appellante la somma di
€52.139,06, o quella maggiore o minore che verrà ritenuta equa, alla data del
31 marzo 2013, oltre interessi legali maturandi dal 1° aprile 2013 al soddisfo;
g) in ogni caso, ritenere e dichiarare che la nel giudizio di primo CP_1
grado è rimasta sostanzialmente soccombente;
h) conseguentemente, condannare la appellata al pagamento CP_1
delle spese di lite e di consulenza tecnica d'ufficio del giudizio di primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente giudizio di appello.
Per l'appellata
Ritenere e dichiarare […] l'infondatezza dell'appello disponendone, per l'effetto, il rigetto con conseguente conferma della sentenza impugnata;
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3 con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto n. 942/2013, il Tribunale di Palermo ingiunse a
[...]
di pagare a l'importo di Parte_3 Controparte_1
€38.136,00, oltre interessi di mora, quale credito derivante da un contratto di finanziamento, ceduto dalla T-Link Navigazione a . Controparte_1
1.1. Avverso detto decreto propose opposizione la Parte_1
, deducendo che nessun importo era dovuto in quanto essa aveva provve-
[...]
duto a estinguere il debito nei confronti della T-Link Navigazione in data ante-
cedente alla cessione. In via riconvenzionale chiese, in relazione al rapporto di conto corrente n. 24500141, intrattenuto presso , la condanna Controparte_3
di quest'ultimo istituto di credito al pagamento delle somme addebitate a titolo di interessi ultralegali, anatocistici e usurari, di commissione di massimo sco-
perto e spese non dovute.
Si costituì per contestare quanto dedotto dalla so- Controparte_3
cietà opponente;
in relazione alla domanda riconvenzionale, ne eccepì l'inter-
venuta prescrizione e, nel merito, l'infondatezza.
1.2. La causa venne istruita mediante Ctu contabile;
all'esito del giudi-
zio, il Tribunale rigettò, innanzi tutto, l'eccezione preliminare di estinzione del processo per mancata riassunzione del giudizio, nel termine di tre mesi ex art. 305 Cpc, a seguito del fallimento della;
inoltre, dichiarò improcedi- Parte_1
bile la domanda svolta da , essendo intervenuta, in corso Controparte_3
di causa, la dichiarazione di Fallimento della . Parte_1
In relazione al rapporto di conto corrente, invece, il Tribunale: a) di-
chiarò prescritti tutti i versamenti effettuati dalla società correntista nel periodo
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4 dal 19 febbraio 1999 (in quanto tra le parti intercorreva un rapporto di conto corrente privo di affidamento) al 10 maggio 2003 (decennio anteriore alla no-
tifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo); b) ricostruì
detto rapporto applicando le condizioni previste dai documenti contrattuali pro-
dotti; c) accolse la domanda relativa all'usura limitatamente a quella sopravve-
nuta, riportando il tasso applicato al tasso soglia nei trimestri in cui si era veri-
ficato il suo superamento;
d) dichiarò l'illegittimità della capitalizzazione tri-
mestrale degli interessi, per difetto di reciprocità, sino al 30 giugno 2000; e)
dichiarò la medesima capitalizzazione legittima per il periodo successivo, poi-
ché l'istituto di credito si era adeguato alla delibera Cicr e aveva effettuato la relativa comunicazione alla Società correntista;
f) dichiarò legittima la Cms, in quanto determinata;
g) dichiarò infondata la censura relativa all'illegittimità
della postergazione e antergazione delle valute, essendo espressamente pattuita.
Alla luce di quanto precede, rideterminò il saldo del conto corrente in
€1.996,58; quindi, in accoglimento della domanda riconvenzionale della oppo-
nente, condannò al pagamento di tale somma a favore del Controparte_3 [...]
e compensò le spese di lite. Parte_4
1.3. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Curatela di detto
Fallimento; dal canto suo, ha chiesto il rigetto del Controparte_1
gravame.
1.4. Con la sentenza non definitiva n. 1156/2024 del 23 maggio-3 luglio
2024, questa Corte ha respinto sei dei sette motivi di appello, ritenendone fon-
dato solo uno;
si tratta del terzo, il cui contenuto è così compendiato nella ri-
chiamata pronuncia: «Erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto legittima la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al
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5 30 giugno 2000, non essendo sufficiente la comunicazione al correntista, oc-
correndo – invece – una accettazione scritta da parte del correntista» medesimo.
1.4.1. Al riguardo, questa Corte ha così motivato: «La capitalizzazione
degli interessi attivi e passivi con pari periodicità, in conformità alla delibera
del Cicr pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, può dirsi
validamente applicata soltanto ove preceduta da espressa pattuizione scritta.
Non risultano sufficienti, ai fini della validità della capitalizzazione de-
gli interessi, la pubblicazione dell'adeguamento della banca alla delibera del
Cicr in Gazzetta Ufficiale in sé considerata o anche coniugata alla “comuni-
cazione” attraverso gli estratti conto al cliente.
Come, infatti, la Suprema Corte ha più volte affermato, “in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del Dlgs n. 342 del
1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera Cicr 9 febbraio 2000 sono radical-
mente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione pre-
visto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del Cicr teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni pre-
cedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta valida-
mente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”
(Cass. Sent. n. 9140 del 2020).
Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha errato nel ritenere legittima
la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 30 giugno 2000
e, per tale ragione, risulta necessario rimettere la causa in istruttoria al fine di
procedere all'eliminazione della capitalizzazione».
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6 1.4.2. Con ordinanza di pari data è stato disposto il richiamo del consu-
lente tecnico d'ufficio, al quale è stato dato l'incarico di «effettuare il ricalcolo del rapporto di dare-avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione trimestrale anche per il periodo successivo al 23 febbraio 2000».
1.4.3. L'ausiliare di questa Corte ha, quindi, proceduto al chiesto rical-
colo.
1.5. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 29 novembre 2024 sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 Cpc per il deposito delle comparse con-
clusionali e delle memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Come emerge da quanto precede, in questa sede ci si deve soffermare unicamente sulla (ri)determinazione del saldo del c/c n. 24500141 alla stregua del criterio indicato nell'ordinanza del 23 maggio-3 luglio 2024 di questa Corte;
saldo – si ripete – che il primo giudice ha stimato, con riferimento alla data del
31 dicembre 2013, pari a €1.996,58 in favore della correntista, e che secondo questa Corte andava, invece, (ri)determinato, per le ragioni già esposte, con l'espunzione della capitalizzazione trimestrale anche per il periodo successivo al 23 febbraio 2000.
2.1. Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, le cui con-
clusioni questa Corte condivide perché congruamente motivate e immuni da vizi di carattere logico-giuridico (alla relazione è allegato l'«Estratto conto rie-
laborato», che riporta tutti i movimenti – dal primo del 19 aprile 1999 all'ultimo del 31 marzo 2013), emerge che il saldo contabile finale rielaborato con capi-
talizzazione semplice è pari a €52.139,06.
2.2. In parziale riforma della sentenza di primo grado, deve quindi
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7 dichiararsi che il saldo finale del c/c n. 24500141 è pari all'importo appena indicato.
3. Quanto, infine, alle spese di lite, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricol-
lega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese con-
tenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più
recenti Cass. 1775/2017, 14916/2020 e 16526/2024, per le quali il giudice d'ap-
pello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modi-
ficata dal giudice del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
3.1. Orbene, tenuto conto dell'esito complessivo di questo giudizio, le spese di entrambi i gradi, come liquidate in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellata.
3.2. Le spese per le due consulenze tecniche d'ufficio (quella del primo grado e quella di questo giudizio d'appello), necessarie per l'accertamento del saldo del conto corrente, vanno poste in solido tra le parti in favore del consu-
lente e a carico della nei rapporti interni con la appellante. CP_1
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8 3.3. Con separato decreto di pari data si procederà alla liquidazione dei compensi spettanti all'ausiliare del giudice per l'attività di consulenza svolta in questo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto dalla Curatela del della società Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 2197/2018 del 4-
[...]
9 maggio 2018, così provvede:
1) ridetermina in €52.139,06 il saldo finale del c/c n. 24500141;
2) condanna , in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al rimborso, alla appellante, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi €2.860,00, di cui €85,00 per spese vive ed € 2.775,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
3) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio di primo grado, li-
quidate con decreto del 31 marzo 2015, in solido tra le parti in favore del con-
sulente e a carico della nei rapporti interni con la appellante;
CP_1
4) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
5) condanna , in persona del suo legale rappre- Controparte_1
sentante pro tempore, al rimborso, alla appellante, delle spese di questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €3.089,00, di cui €174,00 per spese vive ed €2.915,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
6) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio di questo grado, li-
quidate con separato decreto di pari data, in solido tra le parti in favore del consulente e a carico della nei rapporti interni con la appellante. CP_1
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 Corte di Appello di Palermo, il 6 marzo 2025.
Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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