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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/10/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA depositando la stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza a trattazione scritta del 13.10.2025, nella causa civile iscritta al n. 2990 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Severo alla via Parte_1 C.F._1
Don Minzoni n. 101 presso lo studio dell'avv. Carella Antonio dal qua è rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, ATTORE
titolare della Impresa Edile RA.LU. (c.f.-p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Infante Guerino ed elettivamente domiciliato in San Severo alla via
A. De Falco n. 40/A presso lo studio dello stesso, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza a trattazione scritta del 13.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio, le cui conclusioni ha precisato con la Parte_1 memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc, ha chiesto nei confronti di , titolare della Controparte_1
Impresa Edile RA.LU., quanto segue:
pagina 1 di 5 1) accertata la responsabilità del convenuto nella causazione di tutti i danni subiti dall'odierno attore, condannare il sig. a ripristinare, secondo le sue primitive caratteristiche, le tubazioni Controparte_1 predisposte fin dalla costruzione del fabbricato per il montaggio dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'appartamento dell'attore, per le ragioni di cui in premessa;
2) condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati in complessivi euro 2.693,25, e non patrimoniali, nella misura di euro 10.000,00 o della diversa maggiore o minore di giustizia da determinarsi anche con valutazione equitativa ex art.1226 c.c., subiti dall'attore
, per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
3) dichiarare la inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto per le ragioni sopra esposte:
4) accertare e dichiarare l'esistenza di litispendenza e/o continenza per le ragioni di cui in narrativa;
5) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
Il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ha chiesto:
““1) rigettare in toto la domanda attrice, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per mancanza di titolo di proprietà della superficie illegittimamente occupata dal condizionatore, in capo all'attore, e comunque per tutte le innanzi spiegate motivazioni, e per lo effetto ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale così provvedere:
- IN VIA RICONVENZIONALE, e previo accertamento della sua responsabilità, condannare il medesimo
Sig. alla rimozione definitiva della macchina di condizionamento, illegittimamente Parte_1 installata sulla superficie esclusiva (lastrico solare) della EDIL RA.LU. unitamente a tutta la tubazione ad essa sottesa e come esistente lungo la facciata interna della chiostrina, anche di proprietà esclusiva della
EDIL RA.LU.;
- IN VIA RICONVENZIONALE, e previo accertamento della responsabilità del Sig. Parte_1 condannare il medesimo, al risarcimento dei danni in favore della EDIL RA.LU., da quantificarsi in corso di causa, e come subiti dalla pavimentazione del lastrico solare di proprietà della prefata Impresa Edile
RA.LU.; - IN VIA RICONVENZIONALE e previo accertamento della responsabilità del Sig. Pt_1
, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa, e,
[...] così come subiti dalla facciata della chiostrina interna al fabbricato, di proprietà esclusiva della EDIL
RA.LU., a causa della installazione delle canaline di contenimento dei tubi dei climatizzatori, che hanno determinato le bucature dei mattoncini a faccia vista;
- IN VIA RICONVENZIONALE richiede la condanna del Sig. ex art. 96 c.p.c., da Parte_1 quantificarsi ex art. 2043 c.c. oppure ex art. 1226 c.c. in via equitativa, per lite temeraria. Ravvisandosi nel caso di specie, la coscienza della infondatezza della domanda, con conseguente abuso del diritto di azione ed uso distorto e spregiudicato della giustizia, al fine di ottenere e godere di diritti di servitù inesistenti, sulla proprietà altrui;
pagina 2 di 5 - il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente va rilevato che:
- l'attore, su invito del giudice, ha promosso la negoziazione assistita;
- costituisce fatto non contestato tra le parti in causa che l'immobile oggetto del giudizio è stato edificato dall'Impresa Edile RA.LU. e dalla stessa alienato all'attore ; Controparte_2 Parte_1
- al presente procedimento è stato acquisito il fascicolo nrg. 4222/2013 di questo Tribunale, in uno alla
CTU ivi esperita, relativo al procedimento di urgenza ex art. 700 cpc esperito tra le parti in causa.
Sotto il profilo istruttorio va rilevato che parte attrice ha provato i fatti di causa, nei limiti di quanto appresso si dirà, e tanto emerge: Per_
- dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, cfr. CTU resa dall'ing. in fascicolo Per_2
d'ufficio del proc. nrg 4422/213 di questo Tribunale e la sentenza n. 1301/2023 di questo Tribunale;
- dalla prova testimoniale esperita (cfr dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 31.1.2022, dal Tes_1 teste all'udienza del 7.3.2022, dal teste all'udienza del 26.9.2022, Tes_2 Testimone_3 dal teste all'udienza del 7.11.2022, dal teste all'udienza del 16.1.2023, e dal teste Tes_4 Tes_5 [...]
all'udienza del 20.1.2025) relativamente ai danni materiali. Tes_6
Al contrario priva di prova è la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, pure avanzata dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio, cfr. sentenza Cass. Civ. n. 691/2012; Parte_1 infatti né dalla documentazione in atti né dalla prova testimoniale esperita, cfr dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 26.9.2022, vi è la prova del detto danno patito dall'attore. Testimone_7
La consulenza d'ufficio, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, ha accertato che:
- l'immobile di proprietà attorea è stato originariamente dotato della predisposizione dell'impianto di climatizzazione e che detta predisposizione risulta interrotta nel suo percorso;
- l'unità esterna del condizionatore servente l'immobile di proprietà attorea è stata dallo stesso collocata sul lastrico solare, di proprietà condominiale, stante l'impossibilità sia di effettuare utilmente il passaggio delle tubazioni nelle predisposizioni esistenti sia di allocare l'unità esterna nel sito predisposto;
- i danni patiti dall'attore ammontano a complessivi € 1.812,37 e che gli stessi sono in rapporto causale con il fatto dannoso.
All'esito dell'istruttoria è pertanto emerso che:
- l'originaria predisposizione dell'impianto di climatizzazione di cui è stato dotato l'immobile di proprietà attorea è risultata incompleta, poiché interrotta nel suo percorso, con conseguente necessità del medesimo attore di esborso di somme sia per l'acquisto di ulteriore tubazione per raggiungere il lastrico solare pagina 3 di 5 condominiale dove allocare l'unità esterna sia per l'acquisto di una unita esterna più potente a causa del tragitto più lungo da raggiungere con la tubazione.
Ciò detto, i danni materiali lamentati dall'attore vanno ascritti al convenuto ex Parte_1 art. 2043 cc in virtù del principio giuridico “più probabile che non”: all'esito dell'istruttoria, infatti, è emersa la probabilità che il comportamento del convenuto abbia causato i danni Controparte_1 lamentati dall'attore è superiore a quella che non l'abbia fatto.
Sul punto va richiamato il seguente principio: “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”, Cass., sent. n. 26304 del 29 settembre 2021.
Nulla va liquidato all'attore per l'ulteriore danno materiale lamentato, relativo al rimborso dei compensi corrisposti all'arch. per la redazione della relazione tecnica di parte poiché detta Persona_3 relazione è stata originariamente redatta in riferimento al procedimento ex art. 700 cpc nrg 4222/2013 di questo Tribunale.
Pertanto il danno materiale patito dall'attore va quantificato in € 1.812,37, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Nel corso del giudizio è stata acquisita agli atti di causa, su autorizzazione del giudice, la sentenza n. 1301/2023 di questo Tribunale da cui emerge che l'attore è stato autorizzato in data Parte_1
28.3.2015 dall'assemblea del Condominio Eden - sito in San Severo alla via San Rocco angolo via
Toniolo di cui fa parte l'immobile di proprietà del medesimo attore - a posizionare la macchina esterna di climatizzazione sul lastrico solare condominiale.
Pertanto a domanda attorea di accertamento e condanna qui trascritta: “accertata la responsabilità del convenuto nella causazione di tutti i danni subiti dall'odierno attore, condannare il sig. CP_1
a ripristinare, secondo le sue primitive caratteristiche, le tubazioni predisposte fin dalla
[...] costruzione del fabbricato per il montaggio dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'appartamento dell'attore, per le ragioni di cui in premessa;
” va rigettata per sopravvenuto difetto di interesse.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, all'esito dell'istruttoria e della perizia d'ufficio esperita, non è fondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, defini-
pagina 4 di 5 tivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
titolare della Impresa Edile RA.LU., rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...]
- dichiara la responsabilità del convenuto , titolare della Impresa Edile RA.LU., nella Controparte_1
causazione dei danni materiali patiti dall'attore;
- dichiara pari a complessivi € 1.812,37 l'ammontare dei danni materiali patiti dall'attore e per l'effetto condanna il convenuto , titolare della Impresa Edile RA.LU., a pagare la somma di € Controparte_1
1.812,37, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo , al medesimo attore;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto , titolare della Impresa Controparte_1
Edile RA.LU.;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.278,00, più € 264,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese forfettarie (15%) ex T.P. e
IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio dell'udienza a trattazione scritta del 13.10.2025
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA depositando la stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza a trattazione scritta del 13.10.2025, nella causa civile iscritta al n. 2990 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in San Severo alla via Parte_1 C.F._1
Don Minzoni n. 101 presso lo studio dell'avv. Carella Antonio dal qua è rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di citazione, ATTORE
titolare della Impresa Edile RA.LU. (c.f.-p.iva , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Infante Guerino ed elettivamente domiciliato in San Severo alla via
A. De Falco n. 40/A presso lo studio dello stesso, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza a trattazione scritta del 13.10.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge 69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio, le cui conclusioni ha precisato con la Parte_1 memoria ex art. 183 VI co. n. 1 cpc, ha chiesto nei confronti di , titolare della Controparte_1
Impresa Edile RA.LU., quanto segue:
pagina 1 di 5 1) accertata la responsabilità del convenuto nella causazione di tutti i danni subiti dall'odierno attore, condannare il sig. a ripristinare, secondo le sue primitive caratteristiche, le tubazioni Controparte_1 predisposte fin dalla costruzione del fabbricato per il montaggio dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'appartamento dell'attore, per le ragioni di cui in premessa;
2) condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, quantificati in complessivi euro 2.693,25, e non patrimoniali, nella misura di euro 10.000,00 o della diversa maggiore o minore di giustizia da determinarsi anche con valutazione equitativa ex art.1226 c.c., subiti dall'attore
, per le ragioni esposte in narrativa;
Parte_1
3) dichiarare la inammissibilità delle domande riconvenzionali formulate dal convenuto per le ragioni sopra esposte:
4) accertare e dichiarare l'esistenza di litispendenza e/o continenza per le ragioni di cui in narrativa;
5) con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.”.
Il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ha chiesto:
““1) rigettare in toto la domanda attrice, siccome infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, per mancanza di titolo di proprietà della superficie illegittimamente occupata dal condizionatore, in capo all'attore, e comunque per tutte le innanzi spiegate motivazioni, e per lo effetto ed in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale così provvedere:
- IN VIA RICONVENZIONALE, e previo accertamento della sua responsabilità, condannare il medesimo
Sig. alla rimozione definitiva della macchina di condizionamento, illegittimamente Parte_1 installata sulla superficie esclusiva (lastrico solare) della EDIL RA.LU. unitamente a tutta la tubazione ad essa sottesa e come esistente lungo la facciata interna della chiostrina, anche di proprietà esclusiva della
EDIL RA.LU.;
- IN VIA RICONVENZIONALE, e previo accertamento della responsabilità del Sig. Parte_1 condannare il medesimo, al risarcimento dei danni in favore della EDIL RA.LU., da quantificarsi in corso di causa, e come subiti dalla pavimentazione del lastrico solare di proprietà della prefata Impresa Edile
RA.LU.; - IN VIA RICONVENZIONALE e previo accertamento della responsabilità del Sig. Pt_1
, condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni, da quantificarsi in corso di causa, e,
[...] così come subiti dalla facciata della chiostrina interna al fabbricato, di proprietà esclusiva della EDIL
RA.LU., a causa della installazione delle canaline di contenimento dei tubi dei climatizzatori, che hanno determinato le bucature dei mattoncini a faccia vista;
- IN VIA RICONVENZIONALE richiede la condanna del Sig. ex art. 96 c.p.c., da Parte_1 quantificarsi ex art. 2043 c.c. oppure ex art. 1226 c.c. in via equitativa, per lite temeraria. Ravvisandosi nel caso di specie, la coscienza della infondatezza della domanda, con conseguente abuso del diritto di azione ed uso distorto e spregiudicato della giustizia, al fine di ottenere e godere di diritti di servitù inesistenti, sulla proprietà altrui;
pagina 2 di 5 - il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario come per legge, in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto è fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente va rilevato che:
- l'attore, su invito del giudice, ha promosso la negoziazione assistita;
- costituisce fatto non contestato tra le parti in causa che l'immobile oggetto del giudizio è stato edificato dall'Impresa Edile RA.LU. e dalla stessa alienato all'attore ; Controparte_2 Parte_1
- al presente procedimento è stato acquisito il fascicolo nrg. 4222/2013 di questo Tribunale, in uno alla
CTU ivi esperita, relativo al procedimento di urgenza ex art. 700 cpc esperito tra le parti in causa.
Sotto il profilo istruttorio va rilevato che parte attrice ha provato i fatti di causa, nei limiti di quanto appresso si dirà, e tanto emerge: Per_
- dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio, cfr. CTU resa dall'ing. in fascicolo Per_2
d'ufficio del proc. nrg 4422/213 di questo Tribunale e la sentenza n. 1301/2023 di questo Tribunale;
- dalla prova testimoniale esperita (cfr dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 31.1.2022, dal Tes_1 teste all'udienza del 7.3.2022, dal teste all'udienza del 26.9.2022, Tes_2 Testimone_3 dal teste all'udienza del 7.11.2022, dal teste all'udienza del 16.1.2023, e dal teste Tes_4 Tes_5 [...]
all'udienza del 20.1.2025) relativamente ai danni materiali. Tes_6
Al contrario priva di prova è la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, pure avanzata dall'attore con l'atto introduttivo del giudizio, cfr. sentenza Cass. Civ. n. 691/2012; Parte_1 infatti né dalla documentazione in atti né dalla prova testimoniale esperita, cfr dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 26.9.2022, vi è la prova del detto danno patito dall'attore. Testimone_7
La consulenza d'ufficio, a cui si ritiene aderire in quanto congruamente motivata e priva di vizi logici, ha accertato che:
- l'immobile di proprietà attorea è stato originariamente dotato della predisposizione dell'impianto di climatizzazione e che detta predisposizione risulta interrotta nel suo percorso;
- l'unità esterna del condizionatore servente l'immobile di proprietà attorea è stata dallo stesso collocata sul lastrico solare, di proprietà condominiale, stante l'impossibilità sia di effettuare utilmente il passaggio delle tubazioni nelle predisposizioni esistenti sia di allocare l'unità esterna nel sito predisposto;
- i danni patiti dall'attore ammontano a complessivi € 1.812,37 e che gli stessi sono in rapporto causale con il fatto dannoso.
All'esito dell'istruttoria è pertanto emerso che:
- l'originaria predisposizione dell'impianto di climatizzazione di cui è stato dotato l'immobile di proprietà attorea è risultata incompleta, poiché interrotta nel suo percorso, con conseguente necessità del medesimo attore di esborso di somme sia per l'acquisto di ulteriore tubazione per raggiungere il lastrico solare pagina 3 di 5 condominiale dove allocare l'unità esterna sia per l'acquisto di una unita esterna più potente a causa del tragitto più lungo da raggiungere con la tubazione.
Ciò detto, i danni materiali lamentati dall'attore vanno ascritti al convenuto ex Parte_1 art. 2043 cc in virtù del principio giuridico “più probabile che non”: all'esito dell'istruttoria, infatti, è emersa la probabilità che il comportamento del convenuto abbia causato i danni Controparte_1 lamentati dall'attore è superiore a quella che non l'abbia fatto.
Sul punto va richiamato il seguente principio: “la regola del “più probabile che non” implica che, rispetto ad ogni enunciato, si consideri l'eventualità che esso possa essere vero o falso […] sicché, tra queste due ipotesi alternative, il giudice deve scegliere quella che, in base alle prove disponibili, ha un grado di conferma logica superiore all'altra: sarebbe infatti irrazionale preferire l'ipotesi che è meno probabile dell'ipotesi inversa”, Cass., sent. n. 26304 del 29 settembre 2021.
Nulla va liquidato all'attore per l'ulteriore danno materiale lamentato, relativo al rimborso dei compensi corrisposti all'arch. per la redazione della relazione tecnica di parte poiché detta Persona_3 relazione è stata originariamente redatta in riferimento al procedimento ex art. 700 cpc nrg 4222/2013 di questo Tribunale.
Pertanto il danno materiale patito dall'attore va quantificato in € 1.812,37, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Nel corso del giudizio è stata acquisita agli atti di causa, su autorizzazione del giudice, la sentenza n. 1301/2023 di questo Tribunale da cui emerge che l'attore è stato autorizzato in data Parte_1
28.3.2015 dall'assemblea del Condominio Eden - sito in San Severo alla via San Rocco angolo via
Toniolo di cui fa parte l'immobile di proprietà del medesimo attore - a posizionare la macchina esterna di climatizzazione sul lastrico solare condominiale.
Pertanto a domanda attorea di accertamento e condanna qui trascritta: “accertata la responsabilità del convenuto nella causazione di tutti i danni subiti dall'odierno attore, condannare il sig. CP_1
a ripristinare, secondo le sue primitive caratteristiche, le tubazioni predisposte fin dalla
[...] costruzione del fabbricato per il montaggio dell'impianto di climatizzazione a servizio dell'appartamento dell'attore, per le ragioni di cui in premessa;
” va rigettata per sopravvenuto difetto di interesse.
La domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta, all'esito dell'istruttoria e della perizia d'ufficio esperita, non è fondata e va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, defini-
pagina 4 di 5 tivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti del convenuto Parte_1 CP_1
titolare della Impresa Edile RA.LU., rigettata ogni diversa istanza, così decide:
[...]
- dichiara la responsabilità del convenuto , titolare della Impresa Edile RA.LU., nella Controparte_1
causazione dei danni materiali patiti dall'attore;
- dichiara pari a complessivi € 1.812,37 l'ammontare dei danni materiali patiti dall'attore e per l'effetto condanna il convenuto , titolare della Impresa Edile RA.LU., a pagare la somma di € Controparte_1
1.812,37, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo , al medesimo attore;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto , titolare della Impresa Controparte_1
Edile RA.LU.;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio nei confronti dell'attore che si liquidano in complessivi € 1.278,00, più € 264,00 per esborsi, oltre il rimborso delle spese forfettarie (15%) ex T.P. e
IVA e CAP come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte convenuta le spese della CTU.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio dell'udienza a trattazione scritta del 13.10.2025
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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