Sentenza 22 aprile 2025
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- 1. Legge 104, ecco come ottenere i permessi per assistere una persona disabile anche se non siete parenti: tutti i dettagliDott. Romina Cardia · https://www.brocardi.it/ · 17 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/04/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 2027/2024 promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Angela Maria Parte_1 C.F._1
Fasano e Stefania Fasano, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, e , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c. dal dott.
Giampiero Conti,
-resistente–
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25.06.2024, l'odierno ricorrente chiede – previo riconoscimento del proprio diritto di precedenza, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/92, per la mobilità nell'anno scolastico 2024/2025 e in quelli successivi - disporsi il suo trasferimento nella provincia di residenza della figlia minore disabile, secondo l'ordine di preferenze indicato in domanda. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
e l' , deducendo variamente l'infondatezza
[...] Controparte_4
del ricorso, del quale chiedono il rigetto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso che, ai sensi dell'art. 13, punto IV), del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, “Nella I fase solo tra distretti diversi dello stesso comune e nella II e III fase dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L.
104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile in situazione di gravità”.
Va altresì ricordato in punto di diritto che l'art. 33 della legge n. 104/92 (“Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”) prevede al comma 3 che
“Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge
20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” e al comma 5 che “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Ancora, l'art. 601 del d.lgs. n. 297/1994 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”) dispone che
“
1. Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico.
2. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Dalla lettura di tali previsioni si evince, dunque, che l'art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 – la cui la natura cogente è indubbia, stante la ratio legis e la sua collocazione all'interno di una legge contenente “i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 della legge n. 104/1992) - non attribuisce un diritto assoluto o illimitato al lavoratore, che assista un figlio portatore di handicap grave, ad espletare la propria attività lavorativa nel luogo di residenza di quest'ultimo, atteso che un diritto alla precedenza assoluta è riservato solo ai soggetti portatori di invalidità personale connotata da gravità, bensì un diritto di preferenza nei trasferimenti a domanda, ferma restando l'esistenza di posti vacanti e disponibili;
in particolare, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “il diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio non è assoluto e privo di condizioni, in quanto
l'inciso “ove possibile” richiede un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, con il recesso del diritto stesso ove risulti incompatibile con le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro, in quanto in tali casi - segnatamente per quanto attiene ai rapporti di lavoro pubblico - potrebbe determinarsi un danno per la collettività” (Cass. n. 829/2001; Cass. n.
12692/2002; Cass. civ. SS.UU. n. 7945/2008).
Orbene, applicando i superiori principi al caso di specie, giova evidenziarsi che se da un lato dalla documentazione versata in atti dall'amministrazione resistente (cfr. graduatoria degli aspiranti e riassunto dei movimenti per l'anno scolastico 2024/2025) emerge l'avvenuto riconoscimento, in favore del ricorrente, della precedenza in questione nonché l'effettuazione per la classe di concorso
A045 del solo trasferimento interprovinciale della docente la quale era munita della Per_1
stessa precedenza fruita dal ricorrente e di un punteggio (65) superiore a quello da lui posseduto
(46), dall'altro l'operatività nell'ambito dei trasferimenti interprovinciali dell'istituto dell'assegnazione provvisoria – come peraltro avvenuto nel caso di specie sin dall'anno scolastico
2020/2021 (cfr. stato matricolare) - risulta idoneo ad assicurare il diritto azionato.
Per le suesposte ragioni, il ricorso non risulta, quindi, meritevole di accoglimento.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni esaminate e alle oscillazioni giurisprudenziali in materia, sussistono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Agrigento, il 22 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo