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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 29/09/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi ConIGliere
dott. Stefano Greco ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 373 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(c.f. , residente in [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Massacci, che lo rappresenta e difende (ammesso al patrocinio a spese dello Stato il 25 settembre 2023),
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...], e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_3
lo studio dell'avv. Carla Cocco, che, unitamente all'avv. Emanuele Trois, li rappresenta e difende, appellati e contro
residente in [...], Controparte_3
appellato
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di piaccia alla Corte, ogni altra istanza respinta, in totale Parte_1
riforma della decisione impugnata:
1) ordinare la divisione tra le parti della massa ereditaria del defunto IG. , Persona_1
dichiarando tenuti i IGg.ri e quali eredi del IG. alla CP_1 CP_2 Persona_2
collazione delle donazioni che il loro dante causa aveva ricevuto dal defunto, nei limiti di legge, nonché alla rappresentazione e rendiconto dei frutti, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'apertura della successione sino al saldo.
2) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese generali, e spese di divisione a carico della massa;
nell'interesse di e si conclude affinché la Corte d'Appello, disattesa CP_1 CP_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:
1) rigettare l'appello e confermare il provvedimento impugnato;
2) in ogni caso, in accoglimento dell'eccezione di giudicato, rigettare ogni avversa domanda;
3) in subordine rigettare l'avversa domanda sia perché i beni di cui si chiede la divisione sono stati usucapiti da , essendo decorsi oltre vent'anni tra la donazione e la Persona_2
data del ricorso, sia perché la domanda è totalmente infondata;
4) con il favore delle spese della lite;
5) in ulteriore subordine, nel solo caso che i convenuti siano tenuti alla collazione e la domanda attrice dovesse ritenersi fondata, una volta stabilito il valore dei beni donati a al momento dell'apertura della successione di , voglia Persona_2 Persona_1
stabilire la quota di cui il de cuius poteva disporre ai sensi dell'art.556 cod. civ. a favore di
, inoltre riconoscere il diritto di quest'ultimo al rimborso delle migliorie Persona_2
apportate ai beni come sopra specificate, il rimborso delle spese straordinarie dallo stesso sostenute, con compensazione di spese. In tale ipotesi chiede disporsi consulenza tecnica al fine di accertare il valore degli immobili donati a al momento dell'apertura Persona_2
della successione (15/01/2002), il valore delle migliorie apportate dal convenuto e delle spese straordinarie da lui sostenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 1° dicembre 2021, Parte_1
aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di ordinare la divisione tra le parti della massa ereditaria del defunto IG. , dichiarando tenuto il IG. alla Persona_1 Persona_2
collazione delle do-nazioni ricevute dal defunto, nei limiti di legge, nonché alla rappresentazione e rendiconto dei frutti, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data
dell'apertura della successione sino al saldo.
Il ricorrente aveva, innanzi tutto, ricordato che egli stesso, con atto di citazione in data 9
settembre 2005, aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti dei fratelli e allo scopo di esercitare l'azione di riduzione riguardante Per_2 Controparte_3
la successione del genitore deceduto in Decimomannu in data 15 gennaio Persona_1
2002 e, nel contempo, chiedere la divisione dell'asse ereditario della madre IG.ra , Persona_3
deceduta in Decimomannu il 14 settembre 2003. Aveva poi aggiunto che tale causa era stata decisa con la sentenza n. 1951 del 6 giugno – 1° luglio 2014, con la quale il Tribunale aveva rigettato “la domanda attrice di accertamento della lesione di riserva e della conseguente riduzione della donazione in data 5 febbraio 2001 disposta dal in favore di Persona_1
”, passata in giudicato a seguito della pronunzia della sentenza della Corte Persona_2
d'Appello di Cagliari n 96/2020, e, per quanto riguarda la causa di divisione del patrimonio relitto dalla , con la sentenza n. 3.413/2016, non appellata e anch'essa passata in Per_3
giudicato, con la quale il Tribunale aveva proceduto alla divisione tra gli eredi di
[...]
e di alcune somme di denaro giacenti in un conto corrente e in un Per_1 Persona_3
libretto postale di risparmio, rigettando, invece, la domanda di divisione degli immobili caduti in successione a causa della mancanza dei titoli di provenienza.
aveva, quindi, sottolineato che era suo interesse procedere alla Parte_1
divisione dei beni caduti nell'asse ereditario di previa collazione dei beni Persona_1
donati dal defunto in favore dei figli e riservata ad altro giudizio la domanda di divisione dei beni relitti dalla IG.ra . Per_3
A tal fine, aveva precisato che l'asse ereditario del genitore risultava composto dalle somme giacenti sul libretto di risparmio n. 21657368 acceso presso e Controparte_4
cointestato a entrambi i defunti, che presentava un saldo attivo al momento della morte del di € 4.050,15, e da numerosi beni mobili e arredi della casa di abitazione dei Persona_1
coniugi e , aggiungendo poi che lo stesso quando era in vita, Per_1 Per_3 Persona_1
aveva stipulato tre atti di donazione, uno in favore di ciascun figlio: l'atto di donazione stipulato il 5 febbraio 2001 a favore di l'atto di donazione stipulato il 30 Persona_2
giugno 1981 a favore di e quello stipulato quello stesso giorno in proprio Controparte_3
favore.
Lo stesso peraltro, aveva anche affermato che il valore del bene Parte_1
donato in favore del IG. … non deve invece essere considerato (nel Controparte_3
presente giudizio) ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario da dividere, essendo stato
donato con espressa dispensa da collazione, e che, allo stesso modo e per le medesime ragioni non si deve considerare ai fini della odierna divisione l'immobile donato in favore dell'odierno attore. Sostenendo, quindi, che in definitiva, pertanto, il valore complessivo
dell'asse ereditario (da calcolarsi ai fini dell'applicazione dell'istituto della collazione) è dato esclusivamente dalla somma del valore del bene donato (senza dispensa da collazione)
in favore di e della quota del 50% del saldo attivo del libretto di risparmio Persona_2
n.21657368 acceso presso al momento della morte di Controparte_4 Persona_1
pari a € 4.050,15, cointestato al defunto ed alla vedova , il ricorrente aveva Persona_3
chiesto al Tribunale di ordinare la divisione tra le parti della massa ereditaria del defunto
IG. , dichiarando tenuto il IG. alla collazione delle do- Persona_1 Persona_2
nazioni ricevute dal defunto, nei limiti di legge, nonché alla rappresentazione e rendiconto
dei frutti, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'apertura della successione sino al saldo.
era rimasto contumace. Controparte_3
invece, aveva resistito. Persona_2
Nel corso del giudizio, peraltro, quest'ultimo era deceduto e la causa era stata, quindi, riassunta nei confronti degli eredi testamentari, e i quali aveva fatto CP_1 CP_2
proprie le difese del loro dante causa.
1.2 Il Tribunale, con ordinanza depositata il 31 luglio 2023, aveva rigettato siccome
inammissibile la domanda formulata da ed avente ad oggetto la Parte_1
divisione dell'asse ereditario relitto dal de cuius e condannato il ricorrente Persona_1
alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione aveva, innanzi tutto, osservato che rileva nella
presente sede il fatto incontrovertibile tra le parti in quanto rivestito dal crisma del giudicato
(art. 2909 c.c.), che il libretto di risparmio n. 21657368, giacente presso le e CP_4
cointestato ai defunti coniugi e , oltre a corrispondere con Persona_1 Persona_3 quello di cui al superiore capo a), sia già stato oggetto di divisione tra gli eredi “in tre parti uguali” nella – invero – solo parziale divisione dell'asse relitto dalla medesima , Persona_3
aveva aggiunto che, non avendo il ricorrente, nè indicato nella loro materialità gli arredi de quibus, né tanto meno provato l'esistenza degli stessi ed anzi, avendo egli finanche
artatamente omesso di considerarli nel “finale calcolo” dell'asse relitto da , Persona_1
tali beni non possono ritenersi inclusi nella massa relitta dal de cuius ed aveva, quindi,
concluso che da quanto sopra discende che l'asse relitto da sarebbe ad oggi Persona_1
composto dal solo bene immobile di cui al superiore capo c), da ritenersi riferibile all'asse
medesimo per effetto dell'invocata applicazione dell'istituto della collazione, dalla quale il donante non aveva espressamente dispensato il donatario nell'atto di Persona_2
liberalità stipulato nel 2001.
Il Tribunale aveva poi richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale la
collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere mentre, se l'asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli
altri insieme, così che viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione (Cass. 5/3/1970
n. 543; Cass. 25/11/1975 n. 3935) ed aveva affermato che tale condivisibile insegnamento deve trovare applicazione al caso in esame, in ragione della piena conferenza alla materia
odiernamente trattata ed alle collimanti peculiarità della fattispecie concreta oggi sottoposta all'attenzione di codesto Tribunale. Difatti, come meglio sopra ribadito, tra i coeredi
[...]
, (e suoi aventi causa) e non può dirsi ad Parte_1 Persona_2 Controparte_3
oggi sussistente alcuna residuale comunione ereditaria, né può conseguentemente farsi luogo
a collazione dei beni donati in vita dal de cuius, posto che, si ribadisce: - la somma depositata presso le è già stata interamente divisa tra i coeredi medesimi, i CP_4
quali oggi sono rispettivamente titolari della porzione di un terzo ciascuno, come statuito dalla sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 3413/2016, pubbl. il 28/11/2016, mai fatta oggetto di gravame;
- i beni immobili erano invece già usciti dal patrimonio del de cuius per
effetto delle donazioni stipulate in vita con i figli. La qualcosa, peraltro, era avvenuta nel pieno rispetto della quota di legittima spettante a costoro e, segnatamente, all'odierno
ricorrente , come già accertato con sentenza del Tribunale n. n. 1951 del Parte_1
6 giugno – 1° luglio 2014, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n
96/2020; -non è stata data prova, nemmeno in tale ennesimo giudizio tra le parti, dell'esistenza e della consistenza dei beni costituenti gli arredi di quella che un tempo era la
casa di abitazione dei defunti coniugi . Persona_4
1.3 Avverso tale pronuncia, ha proposto tempestivo appello, affidato a Parte_1
due motivi.
è rimasto contumace anche in questa sede. Controparte_3
e invece, hanno resistito. CP_1 CP_2
2.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha
dichiarato inammissibile la domanda di collazione e divisione proposta dal ricorrente senza considerare che il presupposto che la giurisprudenza – contrastata dalla migliore e quasi
unanime dottrina, peraltro – impone, al di l° del dato testuale di legge, per l'applicazione dell'istituto della collazione è dato semplicemente dall'esistenza di un relictum, ovvero
dall'esistenza di beni intestati al defunto al momento della sua morte. Il Tribunale ha accertato l'esistenza di tale presupposto ma ha considerato assorbente e ostativa la
precedente divisione del relictum, verificatasi con la sentenza del 2016 resa tra i germani
In sostanza, l'esistenza del relictum è stata degradata da presupposto sostanziale per Per_1
la collazione (e la conseguente divisione) a presupposto processuale dell'azione (da qui
l'inammissibilità della domanda affermata dal Tribunale: non basterebbe, secondo il primo
Giudice, che il relictum esista al momento dell'apertura della successione, ma occorre che esso sussista al momento dell'instaurazione del giudizio di divisione. Tale affermazione – o, meglio, il ragionamento sotteso – è palesemente erronea, e costituisce una palese forzatura
non solo del dettato della norma – già interpretata in maniera creativa dalla giurisprudenza richiamata dal Tribunale – ma della stessa suddetta giurisprudenza, che non giunge in alcuna
pronuncia ad affermare la valenza processuale del relictum.
Il motivo è infondato.
In vero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva Parte_1
affermato che, in definitiva, pertanto, il valore complessivo dell'asse ereditario (da calcolarsi
ai fini dell'applicazione dell'istituto della collazione) è dato esclusivamente dalla somma del valore del bene donato (senza dispensa da collazione) in favore di e della Persona_2
quota del 50% del saldo attivo del libretto di risparmio n.21657368 acceso presso
[...]
al momento della morte di pari a € 4.050,15, cointestato al Controparte_4 Persona_1
defunto ed alla vedova , escludendo così che nell'asse relitto dal de cuius vi Persona_3
fossero dei beni mobili. Lo stesso ricorrente, in ogni caso, anche nel successivo corso del giudizio non aveva fornito alcun elemento di valutazione idoneo a comprovarne l'esistenza.
L'appartenenza all'asse del libretto di risparmio n. 21657368 acceso presso Controparte_4
d'altra parte, non era certamente pacifica, come affermato dal ricorrente nel medesimo
[...]
atto introduttivo, ma, al contrario, era stata già esclusa, con accertamento ormai in giudicato,
al termine del primo giudizio promosso dall'odierno appellante, concluso con il rigetto della domanda attrice di accertamento della lesione di riserva e della conseguente riduzione della
donazione in data 5 febbraio 2001 disposta dal in favore di . Persona_1 Persona_2
Il Tribunale di Cagliari, infatti, nella sentenza n. 1951 del 1° luglio 2014, dopo avere ricordato le consuete operazioni di riunione fittizia dei beni del de cuius, secondo i passaggi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che contemplano, innanzi tutto, la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione e poi la detrazione dal relictum dei debiti e la c.d. riunione fittizia con il “donatum” (art. 556 c.c.), aveva determinato il valore complessivo della massa all'esito della riunione fittizia sommando esclusivamente il valore dei beni oggetto delle tre donazioni effettuate da in favore dei figli ed escludendo, quindi, l'esistenza Persona_1
di beni appartenenti al defunto al momento della sua morte.
Tale esclusione, d'altra parte, era stata affermata in maniera ancor più esplicita dalla Corte
di Appello di Cagliari, che, esaminando il terzo motivo di gravame proposto da Parte_1
e con il quale veniva denunciata l'errata valutazione dell'asse ereditario da parte del
[...]
CTU che non avrebbe tenuto conto nel computo dei denari del presenti sul Persona_1
conto corrente e sul libretto postale, aveva affermato che il motivo inammissibile per quanto
sopra svolto, giacché alcunché era stato al riguardo contestato in primo grado, è certamente infondato non essendovi alcuna evidenza in atti che alla morte del de cuius in parola fossero
residuate somme in contanti di cui tenere conto nella formazione della massa, dato che le somme cui l'appellante allude, cioè euro 4.050,51 erano depositate, semmai. Sul libretto di
risparmio n. 21657368 intestato a , madre dell'attore, e dunque attinenti alla Persona_3
successione ereditaria di quest'ultima.
Le somme depositate sul predetto libretto, d'altro canto, erano state per intero (e non solo per una quota pari alla metà) oggetto del giudizio di divisione dei beni relitti dalla , Per_3
definito con sentenza n. 3413 del 28 novembre 2016, anch'essa in giudicato.
In definitiva, dunque, era stato già accertato con efficacia di giudicato che a seguito del decesso di non si era determinata tra i germani alcuna comunione Persona_1 Per_1
ereditaria e, per tale ragione, non può conseguentemente farsi luogo a collazione dei beni donati in vita dal de cuius.
Come ha sottolineato anche recentemente la Suprema Corte, infatti, la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione
(Cass. 21 dicembre 2021, n. 41132 e Cass. 14 gennaio 2021, n. 509).
2.2 Con il secondo motivo di appello, ha poi lamentato che il Parte_1
Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, senza considerare le ragioni (in primis, la soccombenza anche dei resistenti rispetto a tutte le
domande proposte ed alle tesi da essi sostenute, che hanno inutilmente appesantito l'attività processuale) favorevoli, quanto meno, ad una loro compensazione, affermando che i
resistenti hanno sostenuto tesi francamente astruse, quali l'usucapione dei beni donati al IG.
e confuso in più punti l'azione di riduzione con quella di collazione (come Persona_2
peraltro, aveva fatto, purtroppo, il precedente difensore dell'appellante nel primo giudizio da esso proposto) e che il Tribunale ha invece fondato la propria decisione su argomenti che i
resistenti non hanno minimamente sollevato, se non tardivamente, nelle note d'udienza che essi hanno tradotto in una sorta di inammissibile comparsa conclusionale.
Anche tale motivo, tuttavia, è infondato.
Le circostanze invocate dall'appellante, infatti, non rientrano certamente tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali.
2.3 In definitiva, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che, dovendo aversi riguardo al valore della massa controversa da dividere,
si liquidano sulla base dei parametri minimi per le cause di valore compreso tra euro
520.001,00 ed euro 1.000.000,00.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Cagliari pronunciata il 31 luglio 2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e delle spese del CP_1 CP_2
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.831,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 25 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il conIGliere estensore
Dott. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi ConIGliere
dott. Stefano Greco ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 373 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(c.f. , residente in [...]ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv. Andrea Massacci, che lo rappresenta e difende (ammesso al patrocinio a spese dello Stato il 25 settembre 2023),
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...], e (c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 CP_2
), residente in [...], entrambi elettivamente domiciliati presso CodiceFiscale_3
lo studio dell'avv. Carla Cocco, che, unitamente all'avv. Emanuele Trois, li rappresenta e difende, appellati e contro
residente in [...], Controparte_3
appellato
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse di piaccia alla Corte, ogni altra istanza respinta, in totale Parte_1
riforma della decisione impugnata:
1) ordinare la divisione tra le parti della massa ereditaria del defunto IG. , Persona_1
dichiarando tenuti i IGg.ri e quali eredi del IG. alla CP_1 CP_2 Persona_2
collazione delle donazioni che il loro dante causa aveva ricevuto dal defunto, nei limiti di legge, nonché alla rappresentazione e rendiconto dei frutti, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'apertura della successione sino al saldo.
2) con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese generali, e spese di divisione a carico della massa;
nell'interesse di e si conclude affinché la Corte d'Appello, disattesa CP_1 CP_2
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia:
1) rigettare l'appello e confermare il provvedimento impugnato;
2) in ogni caso, in accoglimento dell'eccezione di giudicato, rigettare ogni avversa domanda;
3) in subordine rigettare l'avversa domanda sia perché i beni di cui si chiede la divisione sono stati usucapiti da , essendo decorsi oltre vent'anni tra la donazione e la Persona_2
data del ricorso, sia perché la domanda è totalmente infondata;
4) con il favore delle spese della lite;
5) in ulteriore subordine, nel solo caso che i convenuti siano tenuti alla collazione e la domanda attrice dovesse ritenersi fondata, una volta stabilito il valore dei beni donati a al momento dell'apertura della successione di , voglia Persona_2 Persona_1
stabilire la quota di cui il de cuius poteva disporre ai sensi dell'art.556 cod. civ. a favore di
, inoltre riconoscere il diritto di quest'ultimo al rimborso delle migliorie Persona_2
apportate ai beni come sopra specificate, il rimborso delle spese straordinarie dallo stesso sostenute, con compensazione di spese. In tale ipotesi chiede disporsi consulenza tecnica al fine di accertare il valore degli immobili donati a al momento dell'apertura Persona_2
della successione (15/01/2002), il valore delle migliorie apportate dal convenuto e delle spese straordinarie da lui sostenute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 1° dicembre 2021, Parte_1
aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di ordinare la divisione tra le parti della massa ereditaria del defunto IG. , dichiarando tenuto il IG. alla Persona_1 Persona_2
collazione delle do-nazioni ricevute dal defunto, nei limiti di legge, nonché alla rappresentazione e rendiconto dei frutti, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data
dell'apertura della successione sino al saldo.
Il ricorrente aveva, innanzi tutto, ricordato che egli stesso, con atto di citazione in data 9
settembre 2005, aveva agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari nei confronti dei fratelli e allo scopo di esercitare l'azione di riduzione riguardante Per_2 Controparte_3
la successione del genitore deceduto in Decimomannu in data 15 gennaio Persona_1
2002 e, nel contempo, chiedere la divisione dell'asse ereditario della madre IG.ra , Persona_3
deceduta in Decimomannu il 14 settembre 2003. Aveva poi aggiunto che tale causa era stata decisa con la sentenza n. 1951 del 6 giugno – 1° luglio 2014, con la quale il Tribunale aveva rigettato “la domanda attrice di accertamento della lesione di riserva e della conseguente riduzione della donazione in data 5 febbraio 2001 disposta dal in favore di Persona_1
”, passata in giudicato a seguito della pronunzia della sentenza della Corte Persona_2
d'Appello di Cagliari n 96/2020, e, per quanto riguarda la causa di divisione del patrimonio relitto dalla , con la sentenza n. 3.413/2016, non appellata e anch'essa passata in Per_3
giudicato, con la quale il Tribunale aveva proceduto alla divisione tra gli eredi di
[...]
e di alcune somme di denaro giacenti in un conto corrente e in un Per_1 Persona_3
libretto postale di risparmio, rigettando, invece, la domanda di divisione degli immobili caduti in successione a causa della mancanza dei titoli di provenienza.
aveva, quindi, sottolineato che era suo interesse procedere alla Parte_1
divisione dei beni caduti nell'asse ereditario di previa collazione dei beni Persona_1
donati dal defunto in favore dei figli e riservata ad altro giudizio la domanda di divisione dei beni relitti dalla IG.ra . Per_3
A tal fine, aveva precisato che l'asse ereditario del genitore risultava composto dalle somme giacenti sul libretto di risparmio n. 21657368 acceso presso e Controparte_4
cointestato a entrambi i defunti, che presentava un saldo attivo al momento della morte del di € 4.050,15, e da numerosi beni mobili e arredi della casa di abitazione dei Persona_1
coniugi e , aggiungendo poi che lo stesso quando era in vita, Per_1 Per_3 Persona_1
aveva stipulato tre atti di donazione, uno in favore di ciascun figlio: l'atto di donazione stipulato il 5 febbraio 2001 a favore di l'atto di donazione stipulato il 30 Persona_2
giugno 1981 a favore di e quello stipulato quello stesso giorno in proprio Controparte_3
favore.
Lo stesso peraltro, aveva anche affermato che il valore del bene Parte_1
donato in favore del IG. … non deve invece essere considerato (nel Controparte_3
presente giudizio) ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario da dividere, essendo stato
donato con espressa dispensa da collazione, e che, allo stesso modo e per le medesime ragioni non si deve considerare ai fini della odierna divisione l'immobile donato in favore dell'odierno attore. Sostenendo, quindi, che in definitiva, pertanto, il valore complessivo
dell'asse ereditario (da calcolarsi ai fini dell'applicazione dell'istituto della collazione) è dato esclusivamente dalla somma del valore del bene donato (senza dispensa da collazione)
in favore di e della quota del 50% del saldo attivo del libretto di risparmio Persona_2
n.21657368 acceso presso al momento della morte di Controparte_4 Persona_1
pari a € 4.050,15, cointestato al defunto ed alla vedova , il ricorrente aveva Persona_3
chiesto al Tribunale di ordinare la divisione tra le parti della massa ereditaria del defunto
IG. , dichiarando tenuto il IG. alla collazione delle do- Persona_1 Persona_2
nazioni ricevute dal defunto, nei limiti di legge, nonché alla rappresentazione e rendiconto
dei frutti, con interessi e rivalutazione monetaria, dalla data dell'apertura della successione sino al saldo.
era rimasto contumace. Controparte_3
invece, aveva resistito. Persona_2
Nel corso del giudizio, peraltro, quest'ultimo era deceduto e la causa era stata, quindi, riassunta nei confronti degli eredi testamentari, e i quali aveva fatto CP_1 CP_2
proprie le difese del loro dante causa.
1.2 Il Tribunale, con ordinanza depositata il 31 luglio 2023, aveva rigettato siccome
inammissibile la domanda formulata da ed avente ad oggetto la Parte_1
divisione dell'asse ereditario relitto dal de cuius e condannato il ricorrente Persona_1
alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione aveva, innanzi tutto, osservato che rileva nella
presente sede il fatto incontrovertibile tra le parti in quanto rivestito dal crisma del giudicato
(art. 2909 c.c.), che il libretto di risparmio n. 21657368, giacente presso le e CP_4
cointestato ai defunti coniugi e , oltre a corrispondere con Persona_1 Persona_3 quello di cui al superiore capo a), sia già stato oggetto di divisione tra gli eredi “in tre parti uguali” nella – invero – solo parziale divisione dell'asse relitto dalla medesima , Persona_3
aveva aggiunto che, non avendo il ricorrente, nè indicato nella loro materialità gli arredi de quibus, né tanto meno provato l'esistenza degli stessi ed anzi, avendo egli finanche
artatamente omesso di considerarli nel “finale calcolo” dell'asse relitto da , Persona_1
tali beni non possono ritenersi inclusi nella massa relitta dal de cuius ed aveva, quindi,
concluso che da quanto sopra discende che l'asse relitto da sarebbe ad oggi Persona_1
composto dal solo bene immobile di cui al superiore capo c), da ritenersi riferibile all'asse
medesimo per effetto dell'invocata applicazione dell'istituto della collazione, dalla quale il donante non aveva espressamente dispensato il donatario nell'atto di Persona_2
liberalità stipulato nel 2001.
Il Tribunale aveva poi richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale la
collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere mentre, se l'asse sia stato esaurito con donazioni o con legati, o con gli uni e con gli
altri insieme, così che viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l'esito dell'eventuale azione di riduzione (Cass. 5/3/1970
n. 543; Cass. 25/11/1975 n. 3935) ed aveva affermato che tale condivisibile insegnamento deve trovare applicazione al caso in esame, in ragione della piena conferenza alla materia
odiernamente trattata ed alle collimanti peculiarità della fattispecie concreta oggi sottoposta all'attenzione di codesto Tribunale. Difatti, come meglio sopra ribadito, tra i coeredi
[...]
, (e suoi aventi causa) e non può dirsi ad Parte_1 Persona_2 Controparte_3
oggi sussistente alcuna residuale comunione ereditaria, né può conseguentemente farsi luogo
a collazione dei beni donati in vita dal de cuius, posto che, si ribadisce: - la somma depositata presso le è già stata interamente divisa tra i coeredi medesimi, i CP_4
quali oggi sono rispettivamente titolari della porzione di un terzo ciascuno, come statuito dalla sentenza del Tribunale di Cagliari, n. 3413/2016, pubbl. il 28/11/2016, mai fatta oggetto di gravame;
- i beni immobili erano invece già usciti dal patrimonio del de cuius per
effetto delle donazioni stipulate in vita con i figli. La qualcosa, peraltro, era avvenuta nel pieno rispetto della quota di legittima spettante a costoro e, segnatamente, all'odierno
ricorrente , come già accertato con sentenza del Tribunale n. n. 1951 del Parte_1
6 giugno – 1° luglio 2014, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n
96/2020; -non è stata data prova, nemmeno in tale ennesimo giudizio tra le parti, dell'esistenza e della consistenza dei beni costituenti gli arredi di quella che un tempo era la
casa di abitazione dei defunti coniugi . Persona_4
1.3 Avverso tale pronuncia, ha proposto tempestivo appello, affidato a Parte_1
due motivi.
è rimasto contumace anche in questa sede. Controparte_3
e invece, hanno resistito. CP_1 CP_2
2.1 Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha sostenuto che il Tribunale ha
dichiarato inammissibile la domanda di collazione e divisione proposta dal ricorrente senza considerare che il presupposto che la giurisprudenza – contrastata dalla migliore e quasi
unanime dottrina, peraltro – impone, al di l° del dato testuale di legge, per l'applicazione dell'istituto della collazione è dato semplicemente dall'esistenza di un relictum, ovvero
dall'esistenza di beni intestati al defunto al momento della sua morte. Il Tribunale ha accertato l'esistenza di tale presupposto ma ha considerato assorbente e ostativa la
precedente divisione del relictum, verificatasi con la sentenza del 2016 resa tra i germani
In sostanza, l'esistenza del relictum è stata degradata da presupposto sostanziale per Per_1
la collazione (e la conseguente divisione) a presupposto processuale dell'azione (da qui
l'inammissibilità della domanda affermata dal Tribunale: non basterebbe, secondo il primo
Giudice, che il relictum esista al momento dell'apertura della successione, ma occorre che esso sussista al momento dell'instaurazione del giudizio di divisione. Tale affermazione – o, meglio, il ragionamento sotteso – è palesemente erronea, e costituisce una palese forzatura
non solo del dettato della norma – già interpretata in maniera creativa dalla giurisprudenza richiamata dal Tribunale – ma della stessa suddetta giurisprudenza, che non giunge in alcuna
pronuncia ad affermare la valenza processuale del relictum.
Il motivo è infondato.
In vero, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, aveva Parte_1
affermato che, in definitiva, pertanto, il valore complessivo dell'asse ereditario (da calcolarsi
ai fini dell'applicazione dell'istituto della collazione) è dato esclusivamente dalla somma del valore del bene donato (senza dispensa da collazione) in favore di e della Persona_2
quota del 50% del saldo attivo del libretto di risparmio n.21657368 acceso presso
[...]
al momento della morte di pari a € 4.050,15, cointestato al Controparte_4 Persona_1
defunto ed alla vedova , escludendo così che nell'asse relitto dal de cuius vi Persona_3
fossero dei beni mobili. Lo stesso ricorrente, in ogni caso, anche nel successivo corso del giudizio non aveva fornito alcun elemento di valutazione idoneo a comprovarne l'esistenza.
L'appartenenza all'asse del libretto di risparmio n. 21657368 acceso presso Controparte_4
d'altra parte, non era certamente pacifica, come affermato dal ricorrente nel medesimo
[...]
atto introduttivo, ma, al contrario, era stata già esclusa, con accertamento ormai in giudicato,
al termine del primo giudizio promosso dall'odierno appellante, concluso con il rigetto della domanda attrice di accertamento della lesione di riserva e della conseguente riduzione della
donazione in data 5 febbraio 2001 disposta dal in favore di . Persona_1 Persona_2
Il Tribunale di Cagliari, infatti, nella sentenza n. 1951 del 1° luglio 2014, dopo avere ricordato le consuete operazioni di riunione fittizia dei beni del de cuius, secondo i passaggi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che contemplano, innanzi tutto, la formazione della massa dei beni relitti e la determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione e poi la detrazione dal relictum dei debiti e la c.d. riunione fittizia con il “donatum” (art. 556 c.c.), aveva determinato il valore complessivo della massa all'esito della riunione fittizia sommando esclusivamente il valore dei beni oggetto delle tre donazioni effettuate da in favore dei figli ed escludendo, quindi, l'esistenza Persona_1
di beni appartenenti al defunto al momento della sua morte.
Tale esclusione, d'altra parte, era stata affermata in maniera ancor più esplicita dalla Corte
di Appello di Cagliari, che, esaminando il terzo motivo di gravame proposto da Parte_1
e con il quale veniva denunciata l'errata valutazione dell'asse ereditario da parte del
[...]
CTU che non avrebbe tenuto conto nel computo dei denari del presenti sul Persona_1
conto corrente e sul libretto postale, aveva affermato che il motivo inammissibile per quanto
sopra svolto, giacché alcunché era stato al riguardo contestato in primo grado, è certamente infondato non essendovi alcuna evidenza in atti che alla morte del de cuius in parola fossero
residuate somme in contanti di cui tenere conto nella formazione della massa, dato che le somme cui l'appellante allude, cioè euro 4.050,51 erano depositate, semmai. Sul libretto di
risparmio n. 21657368 intestato a , madre dell'attore, e dunque attinenti alla Persona_3
successione ereditaria di quest'ultima.
Le somme depositate sul predetto libretto, d'altro canto, erano state per intero (e non solo per una quota pari alla metà) oggetto del giudizio di divisione dei beni relitti dalla , Per_3
definito con sentenza n. 3413 del 28 novembre 2016, anch'essa in giudicato.
In definitiva, dunque, era stato già accertato con efficacia di giudicato che a seguito del decesso di non si era determinata tra i germani alcuna comunione Persona_1 Per_1
ereditaria e, per tale ragione, non può conseguentemente farsi luogo a collazione dei beni donati in vita dal de cuius.
Come ha sottolineato anche recentemente la Suprema Corte, infatti, la collazione presuppone l'esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l'asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, viene meno un "relictum" da dividere, sicché non vi è luogo a divisione e, quindi, a collazione
(Cass. 21 dicembre 2021, n. 41132 e Cass. 14 gennaio 2021, n. 509).
2.2 Con il secondo motivo di appello, ha poi lamentato che il Parte_1
Tribunale ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, senza considerare le ragioni (in primis, la soccombenza anche dei resistenti rispetto a tutte le
domande proposte ed alle tesi da essi sostenute, che hanno inutilmente appesantito l'attività processuale) favorevoli, quanto meno, ad una loro compensazione, affermando che i
resistenti hanno sostenuto tesi francamente astruse, quali l'usucapione dei beni donati al IG.
e confuso in più punti l'azione di riduzione con quella di collazione (come Persona_2
peraltro, aveva fatto, purtroppo, il precedente difensore dell'appellante nel primo giudizio da esso proposto) e che il Tribunale ha invece fondato la propria decisione su argomenti che i
resistenti non hanno minimamente sollevato, se non tardivamente, nelle note d'udienza che essi hanno tradotto in una sorta di inammissibile comparsa conclusionale.
Anche tale motivo, tuttavia, è infondato.
Le circostanze invocate dall'appellante, infatti, non rientrano certamente tra le gravi ed eccezionali ragioni che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (come risultante dalla sentenza della Corte cost. n. 77 del 2018), giustificano la compensazione delle spese processuali.
2.3 In definitiva, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato.
L'appellante, secondo il criterio della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, che, dovendo aversi riguardo al valore della massa controversa da dividere,
si liquidano sulla base dei parametri minimi per le cause di valore compreso tra euro
520.001,00 ed euro 1.000.000,00.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello proposto da contro l'ordinanza del Tribunale di Parte_1
Cagliari pronunciata il 31 luglio 2023;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di e delle spese del CP_1 CP_2
giudizio, che si liquidano in complessivi euro 7.831,00 oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 25 settembre 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il conIGliere estensore
Dott. Stefano Greco