Ordinanza presidenziale 2 marzo 2020
Decreto decisorio 29 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 29/09/2021, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/09/2021
N. 00600/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 600 del 2009, proposto da
Tesve S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Bigolaro, Franco Zambelli, Valentino Peterle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Comune di Caldogno (Vi), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Dalla Santa, Roberto Enrico Pesavento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Elena Dalla Santa in Venezia, San Marco, 4909;
nei confronti
Nuova Caldogno S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Project 4 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfredo Bianchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 464;
per l'annullamento
della deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 27.11.2008, avene ad oggetto: “trasferimento impegni derivanti dalla concertazione dalla Z.T.O. “D1/10” alla Z.T.O. “d1/5”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto costituzione in giudizio del Comune di Caldogno e di Project 4 s.r.l.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto;
che, con l’ordinanza presidenziale 145/2020, il Presidente assegnava termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di atti e di documenti, i quali comprovassero la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso, con l’avvertenza della valutabilità dell’inerzia quale contegno concludente nel senso della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso;
che, nel termine fissato, nessuna utile produzione è stata effettuata, e ciò è sufficiente a confermare l’attuale carenza d’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 29.9.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO