Sentenza 18 maggio 2001
Massime • 1
Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., dell' autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile ne' dall'atto cui si riferisce ne' dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza. Nè tale nullità è ovviabile dal giudice con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 182 cod. proc. civ. non essendovi mancanza originaria della procura, sì che è consentito soltanto alla parte di produrre la necessaria documentazione, anche in Cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., purché però i documenti siano preesistenti alla data del conferimento della procura speciale ai sensi dell' art. 365 cod. proc. civ..
Commentario • 1
- 1. Invalidità della procura alla lite da rilevare alla prima difesahttps://www.fiscooggi.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6815 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - rel. Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato SIMONETTA DE SANCTIS MANGELLI, difesa dagli avvocati GIULIO PALMIGIANO, CLAUDIO PALMIGIANO, ANTONIO DALLA SANTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RO RA DI RO LV & C SAS;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 21428/98 proposto da:
RO RA DI RO LV & C SAS (già RO RA DI RO RINO F.LLI SAS), in persona del socio accomandatario RO LV, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIULIANO BEVILACQUA LAZISE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 949/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 06/04/98 e depositata il 04/06/98 (R.G. 407/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Giulio PALMIGIANO;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi di ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'impresa di trasporti SA NS s.a.s. conveniva in giudizio la Federale Compagnia Anonima di Assicurazioni (cui poi succedeva la ER Assicurazioni s.p.a. assumendo di aver subito un f urto di merci trasportate, l'11 aprile 1984, e di avere personale titolo, quindi, ad essere indennizzata per lire 32.147.729, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione dell'attrice, trattandosi di assicurazione stipulata per conto di chi spetta e pertanto in favore del proprietario delle cose trasportate, e le contestava altresì l'inosservanza di precisi patti di polizza, da cui derivava l'inoperatività della garanzia.
L'adito Tribunale di Verona, con sentenza del 24 novembre 1993, accoglieva la domanda.
La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza oggi impugnata, emessa il 4 giugno 1998, ha dichiarato inammissibile il gravame della società assicuratrice, perche proposto da difensore sprovvisto di procura, compensando metà delle spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la soccombente, formulando quattro motivi e, in subordine, un'eccezione di illegittimità costituzionale.
Resiste l'intimata (ora SA NS di SA NO & C. s.a.s.) con controricorso e contestuale ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo.
Le parti hanno depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminare la riunione delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 82, 3^ comma e 83 c.p.c.; della legge 24 febbraio 1997 n. 27; degli artt. 2, 1^ comma e 5 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578; dell'art. 11 delle preleggi, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente rimprovera alla Corte d'appello di non aver considerato che, in calce all'avversaria citazione di primo grado, l'avvocato Giulio Palmigiano aveva ricevuto un mandato "ad litem" comprensivo anche della fase d'appello e quindi, indipendentemente dalla seconda procura contenuta nell'atto di appello e censurata dalla Corte veneziana, era abilitato a introdurre la relativa fase, senza necessità di giustificare i propri poteri con la seconda procura, ritenuta invalida. Soggiunge, al dichiarato scopo di prevenire una possibile obiezione, essendo l'avvocato Palmigiano esercente a Milano, che, in seguito all'abolizione della figura del procuratore, avvenuta con l'art. 6 della legge 24 febbraio 1997 n. 27, e alla conseguente abrogazione,
per l'incompatibilità, delle norme processuali collegate richiedenti il ministero di un procuratore legalmente esercente nel distretto, ogni avvocato cumula in sè il compito di rappresentare e quello di difendere la parte, senza più alcuna limitazione territoriale. Per conseguenza, dovendo immediatamente applicarsi, secondo il noto principio generale, questo "jus superveniens", la Corte veneta avrebbe dovuto ritenere abrogato l'art. 82, 3^ comma c.p.c. e quindi validamente costituita la ER. Conclude la ricorrente che l'appello era dunque ammissibile già in forza della delega rilasciata per il giudizio innanzi al Tribunale di Verona. Col secondo mezzo, subordinato, denunciando la violazione degli artt. 91, 165 e 166 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente deduce che contraddittoriamente la Corte, dopo aver dichiarato non costituita nel giudizio di appello la società ER, l'ha poi egualmente condannata alle spese del giudizio;
condanna concepibile solo nei confronti di una parte costituita e non pure di chi non sarebbe stato parte del processo. Con la condanna alle spese la ER è stata trattata quindi come una parte costituita: onde, facendo stato la condanna alle spese, ne deriva inevitabilmente la regolarità della costituzione. Col terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 82, 83, 165 e 182 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente, dopo aver ricordato la giurisprudenza di legittimità e la dottrina favorevoli alla tesi della validità della procura rilasciata, con firma illeggibile, dal legale rappresentante di una società di capitali, il cui nome non sia nemmeno indicato nel ricorso, purché l'autenticità di tale firma sia certificata autografa dal difensore, auspica una revisione dell'attuale contrario indirizzo di questa Corte Suprema.
Col quarto motivo, denunciando la violazione degli artt. 182, 183, 163, 165, 82 e 83 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente rileva come, nel caso di specie, ne' dall'istruttore, che pure ha l'obbligo di verificare la regolarità della costituzione delle parti, ne' dall'appellata sia stata mai sollevata alcuna eccezione, pur nel corso di tanti anni, durante i quali la ER ha compiuto una lunga serie di attività processuali, presupponenti una regolare costituzione, negata solo all'ultimo momento, nella fase decisoria. Rileva ancora la ricorrente che, sopra la sottoscrizione di chi ha rilasciato la procura, esiste il timbro "ER Assicurazioni", confermativo della provenienza della stessa. Pertanto il collegio avrebbe dovuto considerare, prima di decidere, che l'istruttore aveva omesso di esercitare il controllo impostogli dall'art. 182 c.p.c., e quindi avrebbe dovuto rimettergli la causa, perché adempis se all'obbligo di verifica. A tale omissione, prima dell'istruttore e poi del collegio, dovrà ora porsi rimedio disponendo che la verifica sia effettuata dal giudice di rinvio. Comunque, nel caso di mancato esercizio, da parte dell'istruttore, dei poteri di cui all'art. 182 c.p.c., alla verifica ben può provvedere il collegio e, se la parte elimina l'irregolarità della costituzione, il vizio è sanato "ex tunc".
In via del tutto subordinata la ricorrente denuncia l'illegittimità costituzionale dell'art. 182 c.p.c. in relazione all'art. 24 della Costituzione, osservando che la Corte ha ritenuto di poter intervenire d'ufficio, a processo concluso e in fase decisoria, dopo che la costituzione delle parti si è realizzata compiutamente e ha spiegato i suoi effetti per circa quattro anni;
intervento questo che rappresenta una indebita interferenza negli interessi delle parti, con conseguente violazione e compressione del diritto di difesa. Per non vanificare questo diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, si dovrà pertanto affermare che l'istruttore possa rilevare, d'ufficio o su eccezione di parte, i vizi della costituzione solo nella, fase iniziale del processo e non anche nell'ulteriore corso, senza possibilità quindi di tardivi ripensamenti.
Nell'ordine logico va esaminato per primo il terzo motivo, concernente la seconda procura, quella di cui si è occupata espressamente la Corte di merito, dichiarandola invalida. Così decidendo, la Corte ha richiamato e applicato il fondamentale precedente delle Sezioni Unite di questo Supremo Collegio, le quali, con la sentenza n. 1167 del 5 febbraio 1994, componendo il contrasto interpretativo manifestatosi nella giurisprudenza delle Sezioni semplici, hanno anzitutto precisato che il potere certificativo attribuito al difensore dall'art. 83, 3^ comma c.p.c. non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura per una persona giuridica (sicché la legittimazione del pur ignoto firmatario ad agire per l'ente collettivo possa ricavarsi, "sic et simpliciter", anche. in difetto di altri criteri di identificazione, da detta certificazione). In secondo luogo hanno sottolineato la necessità, ai fini della validità della procura, di stabilire (anche perché il giudice possa verificare, anche d'ufficio, che il difensore è fornito dello "jus postulandi" e il destinatario dell'atto possa individuarne la provenienza anche al fine della formulazione di eventuali eccezioni di contenuto processuale) chi l'abbia conferita e conoscerne l'identità; la qual cosa è possibile solo quando il difensore indichi nella certificazione il nome del mandante, o quando, in mancanza di ciò, tale nome risulti da una firma leggibile o, quanto meno, sia premesso ad una firma illeggibile o risulti dall'intestazione o comunque dal contesto dell'atto. Essendo dunque essenziale il riferimento della qualità di "legale rappresentante" a una ben individuata persona fisica, l'incertezza sull'identità della persona fisica che ha conferito la procura manifestamente rende impossibile e preclude ogni altra indagine sul collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza.
In altri termini, solo se comunque risultino dal contesto dell'atto le generalità della persona fisica del mandante è possibile riscontrare immediatamente, negli atti della società, se quella persona sia l'effettivo titolare del potere rappresentativo dell'ente; mentre, nel caso contrario, la firma illeggibile, potendo essere attribuita indifferentemente a un numero indeterminato di soggetti, rende impossibile quel riscontro, e in definitiva equivale a difetto di sottoscrizione.
Di qui la nullità insanabile di una procura che in nessun modo consenta l'immediata identificazione del conferente, nonostante sia spesa la qualifica di "legale rappresentante", salva la possibilità, nel giudizio di Cassazione, di documentare, entro i limiti consentiti dall'art. 372 c.p.c., mediante la produzione di atti esistenti al momento del conferimento della procura speciale di cui all'art. 365 c.p.c., l'essenziale riferimento di cui or ora si è detto e, con esso, l'ammissibilità del ricorso.
Nella specie è pacifica e incontrastata, e del resto facilmente controllabile con l'esame diretto degli atti, l'illeggibilità della sottoscrizione apposta subito dopo il timbro "ER Assicurazioni s.p.a." sottostante al testo della procura scritto in calce all'atto di appello, e altrettanto certa è l'assenza, nell'atto, del nome del firmatario, essendo nel preambolo solo l'anonima menzione del legale rappresentante "pro tempore" della società.
Orbene, è di chiara evidenza come non possa oggi la ricorrente, nel giudizio di legittimità, produrre documenti intesi a dimostrare, ora per allora, che la procura in calce all'appello fu rilasciata dal legale rappresentante dell'epoca ER Carlo (pag. 6 e 20 del ricorso), perché i soli documenti producibili in Cassazione, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., sono quelli volti a provare l'ammissibilità del ricorso. potendo il giudice di legittimità accertare la validità del rapporto processuale di primo o di secondo grado soltanto sulla base di documenti già ritualmente prodotti e trascurati o mal interpretati dal giudice di merito. Nè vale replicare che i motivi di ricorso sarebbero fondati "su documenti prodotti nelle fasi di merito", senza precisare come e quando sarebbe avvenuta questa produzione;
per non dire che sicuramente nel giudizio di appello non può essere stato prodotto l'attestato, asseritamente decisivo, del ER in data 13 ottobre 1998, in quanto successivo alla definizione del giudizio di secondo grado.
Non bastano certo a contrastare l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte Suprema gli argomenti esposti dalla ricorrente, affidati ai precedenti giurisprudenziali contrari ormai superati e alle opinioni dissenzienti manifestate in dottrina;
e ancor meno possono indurre all'auspicato ripensamento le critiche di eccessivo formalismo, attesa l'esigenza, di ordine pubblico, di una rigorosa (e necessariamente formalistica) verifica della regolare instaurazione del rapporto processuale.
È infondato anche il primo motivo, col quale la ricorrente sostiene la validità, anche per l'appello, della prima procura, rilasciata all'avvocato Palmigiano in calce alla copia notificata dell'atto di citazione di primo grado.
Invero, stante l'illeggibilità, giustamente rilevata dalla resistente, della firma di colui che l'ha rilasciata (dopo la precisazione odierna della ricorrente, che l'ha attribuita a Terno Valerio, appare leggibile, a tutto voler concedere, solo il prenome "Valerio"); resta insuperabile l'obiezione che l'identità del sottoscrittore non può essere rivelata oggi per la prima volta ne' la provenienza della firma dal Terno può essere dimostrata, per quanto già detto a proposito della seconda procura, con documenti prodotti solo nel presente giudizio.
Ma, anche se si volesse prescindere da questo primo impedimento, ne rimarrebbe pur sempre un secondo, avente, anche da solo, portata decisiva.
Infatti, secondo l'indirizzo largamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio ritiene preferibile, se la parte, dopo aver conferito in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio (come quella di cui si discute), ne rilascia una seconda "ad hoc" per il giudizio di appello, quest'ultima priva di efficacia la procura rilasciata per prima;
onde la eventuale nullità della procura alle liti conferita per il giudizio di appello non fa rivivere quella conferita in primo grado (Cass. 12 giugno 1999 n. 5820; 16 giugno 1992 n. 7373; 3 maggio 1986 n. 3009; 14 maggio 1980 n. 3181; 17 maggio 1974 n. 1429). Perdono dunque rilievo le questioni connesse all'influenza spiegata dall'entrata in vigore della legge n. 27 del 1997 sull'atto precedentemente compiuto in violazione dei limiti territoriali (nella specie un gravame innanzi alla Corte d'Appello di Venezia sottoscritto, nel 1994, da un procuratore esercente "extra districtum"), perché nessuna ipotetica sanatoria potrebbe operare su una procura affetta da un radicale vizio originario, come il difetto di valida sottoscrizione del conferente, o su una procura implicitamente revocata e non più efficace.
È appena il caso di sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, sulla validità della prima procura non si è formato il giudicato, questo potendo derivare solo da una esplicita statuizione sul punto, non impugnata, del giudice di primo grado, che invece non si è affatto occupato della questione, rimasta pertanto impregiudicata.
Va da sè che il Tribunale avrebbe potuto portare il suo esame sulla validità o meno della procura rilasciata per il giudizio di primo grado (al fine di un'eventuale dichiarazione di contumacia della ER), ma giammai avrebbe avuto alcun motivo di occuparsi della validità o meno della procura rilasciata per l'appello. Il secondo motivo, subordinato al mancato accoglimento del primo, va esaminato subito dopo e dichiarato parimenti infondato. Tra la dichiarata inammissibilità dell'appello e la condanna della ER al rimborso della metà delle spese del grado in favore dell'appellata non si ravvisa contraddizione alcuna (e men che meno da tale ultima statuizione si potrebbe ricavare, come vorrebbe la ricorrente, la paradossale conseguenza della regolarità della costituzione e quindi dell'ammissibilità del gravame), avendo la Corte applicato, seppure col temperamento della parziale compensazione, il principio della soccombenza;
la quale ultima può essere determinata non soltanto da ragioni di merito, ma anche da ragioni di ordine processuale (come, per l'appunto, nel caso che un'impugnazione sia dichiarata inammissibile per qualsiasi causa), non richiedendo l'art. 91 c.p.c., per la pronuncia sulle spese, una decisione che attenga al merito, - ma solo una pronuncia che chiuda il processo davanti al giudice.
Del resto che possa essere condannata alle spese anche una parte non costituita, purché abbia dato causa all'altrui dispendio di attività processuale, è verità che non ha bisogno di essere riaffermata, nessuno avendo mai dubitato della legittimità di tale provvedimento nei confronti della parte soccombente rimasta contumace.
Le questioni sollevate infine col quarto motivo, attesa la speciale natura dell'irregolarità riscontrata, sono assolutamente prive di rilievo.
Invero, essendo insanabilmente nulla e insuscettibile di produrre un qualsiasi effetto giuridico la citazione (in primo grado o in appello) sottoscritta da un procuratore non munito di valida procura (presupposto quest'ultima della valida instaurazione del rapporto processuale), non è possibile alcuna sua regolarizzazione attraverso l'esercizio dei poteri concessi al giudice istruttore (o in via sostitutiva al collegio) dall'art. 182 c.p.c. (Cass. 8 gennaio 1980 n. 120) ; non è insomma l'originario difetto di procura emendabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (Cass. 6 ottobre 1998 n. 9899). Per conseguenza, seppure l'istruttore avesse rilevato tempestivamente, d'ufficio, il vizio in parola, nessun provvedimento utile all'appellante avrebbe potuto adottare, ma al più avrebbe potuto speditamente provocare, sulla questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio, una decisione del collegio, che, a sua volta, avrebbe dovuto limitarsi, come poi ha fatto, a prendere atto della nullità non riparabile.
Quanto or ora detto basterebbe a dimostrare che l'art. 182 c.p.c. viene vanamente impugnato di incostituzionalità, in quanto norma priva di giuridico rilievo nella fattispecie.
Tuttavia, e indipendentemente da tale ultima norma, poiché la regolare instaurazione del rapporto processuale è presupposto imprescindibile di un valido processo e quindi di una valida instaurazione del contraddittorio (beni entrambi garantiti dalla stessa Costituzione: art. 24), risponde a un'insopprimibile esigenza di ordine pubblico che quella regolarità sia sottoposta ad una costante e continua verifica, anche d'ufficio, e semmai sarebbe irrazionale il contrario, ossia assoggettare tale verifica a una preclusione temporale come quella auspicata dalla ricorrente. Di qui la manifesta infondatezza dell'eccezione.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale la resistente, denunciando la violazione dell'art. 91 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), rileva che la Corte ha giustificato in modo incongruo la compensazione di metà delle spese di lite con la tardività dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, quasi che la relativa questione non fosse rilevabile anche d'ufficio ma solo su eccezione di parte. Anche questa censura è infondata.
La Corte d'appello ha compensato metà delle spese del grado col rilievo che l'eccezione di difetto di valida procura "è stata sollevata dall'appellata, dopo un contraddittorio di svariati anni, solo con la sua conclusionale d'appello".
È noto che la valutazione della ricorrenza di giusti motivi di compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione, salvo che il giudice, a giustificazione della disposta compensazione, enunci motivi illogici o erronei. Non c'è dubbio che la nullità della procura fosse rilevabile anche d'ufficio, ma tuttavia ciò non toglie che, nell'inerzia del giudice, la controparte potesse tempestivamente avvedersene ed eccepirla, sollecitando, con qualche anno di anticipo, i poteri officiosi. È logico dunque che i giusti motivi siano stati ravvisati nell'inerzia della parte, che ha contribuito alla lunga durata di un processo invalidamente promosso.
Ragioni di equità consigliano di compensare anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2001