Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6815
CASS
Sentenza 18 maggio 2001

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Il potere certificativo, attribuito al difensore dall'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., dell' autografia della sottoscrizione della parte, non si estende alla legittimazione, ai poteri e alla capacità della persona fisica che conferisce la procura in qualità di legale rappresentante di una persona giuridica e, pertanto, se la firma è illeggibile e il nome del conferente non è desumibile ne' dall'atto cui si riferisce ne' dalla procura medesima, è rilevabile d'ufficio la nullità insanabile di quest'ultima, come se la sottoscrizione non fosse stata apposta, per l'impossibilità di controllare il collegamento dell'ignoto firmatario con l'ente, in rappresentanza del quale dichiara di agire in giudizio, e sulla fonte del potere di rappresentanza. Nè tale nullità è ovviabile dal giudice con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 182 cod. proc. civ. non essendovi mancanza originaria della procura, sì che è consentito soltanto alla parte di produrre la necessaria documentazione, anche in Cassazione, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., purché però i documenti siano preesistenti alla data del conferimento della procura speciale ai sensi dell' art. 365 cod. proc. civ..

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  • 1Invalidità della procura alla lite da rilevare alla prima difesa
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/2001, n. 6815
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6815
Data del deposito : 18 maggio 2001

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