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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/09/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 685/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, quale fideiussore, , in proprio quale erede della Parte_1 Parte_2 defunta (c.f. , (c.f. Persona_1 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), (c.f. ), queste ultime C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3 quali eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Olinto R. Persona_1
Valentini e dall'Avv. Paola M. Losappio (c.f. ), CodiceFiscale_4
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellanti
Contro
:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata da in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Vito Letizia (c.f.
[...]
), con domicilio eletto in Bari in Viale della Repubblica n. 71/g, C.F._5
pec: Email_3
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1856/2021, pubblicata l'8 novembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 2467/2018, non notificata. Appello del 6 maggio 2022
Conclusioni: All'udienza del 24 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Persona_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2018 Parte_1 emesso in loro danno dal Tribunale di Trani e in favore della Controparte_3
loro creditrice in virtù del saldo passivo di conto corrente acceso da
[...]
e dal proprio coniuge, poi deceduto, , e dai figli Persona_1 Persona_2 Pt_2
e nella qualità fideiussori. A motivo dell'opposizione deducevano
[...] Parte_1
l'esistenza di più rapporti di conto, sui quali la aveva chiesto e trattenuto CP_3 interessi debitori ultra-legali e praticato la capitalizzazione degli stessi in violazione delle norme vigenti, in mancanza di clausola scritta o comunque indeterminata, contraria a norme imperative e pertanto nulla, con superamento del tasso soglia. Le esposizioni dei conti erano poi confluite tutte nel c/c n. 6244 – il cui saldo passivo era stato azionato dalla - acceso al fine di consentire il rientro delle altre CP_3 esposizioni e che pendeva altro giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di Trani per l'accertamento del saldo finale del c/c n. 6244 in forza del quale Persona_1 risultava creditrice dell'importo di €uro 299.599,97, e non debitrice della somma ingiunta. Quanto a e , gli stessi negavano di essere Parte_2 Parte_1 sottoscrittori di atti di garanzia e disconoscevano qualsiasi firma a loro riferibile contenuta nei documenti allegati da controparte. Chiedevano, pertanto, la riunione del giudizio di opposizione all'altro giudizio e il rigetto di ogni avversa domanda.
Si costituiva in giudizio la contestando ogni avversa pretesa. CP_3
Con atto di intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c. si costituiva Controparte_4 nella qualità di mandataria di quale Controparte_1 cessionaria del credito di , facendo proprie le difese Controparte_3 svolte dalla banca.
pag. 2/12 Rigettata la richiesta di riunione dei due giudizi, perché formulata in maniera generica, ritenuta la chiesta CTU non rilevante ai fini del decidere, sulle conclusioni delle parti la causa veniva decisa.
2: la sentenza appellata.
In via preliminare, preso atto dell'intervento di nella qualità Controparte_4 di mandataria di cessionaria del credito, disponeva l'estromissione della CP_1 [...]
. Preso atto della rinuncia all'eccezione riferita alla mancata Controparte_3 sottoscrizione della fideiussione, rigettava la domanda a causa della sua generica formulazione, priva di riscontro documentale. Al rigetto della domanda seguiva la condanna alle spese di lite.
3: secondo grado di giudizio
Avverso la sentenza proponevano appello , quale fideiussore, Parte_1 Pt_2
in proprio e quale erede della defunta e
[...] Persona_3
, nella sola qualità di eredi di , chiedendone la Parte_4 Persona_1 integrale riforma.
Quanto alle questioni preliminari evidenziate dal Giudice di prime cure, ritenevano che il giudice monocratico avrebbe dovuto rimettere la causa dinanzi al
Presidente del Tribunale di Trani, che avrebbe dovuto esaminare la sussistenza o meno di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, essendo corretta la richiesta di riunione formulata con l'atto di opposizione. Quanto alla richiesta di estromissione dell'interventore perché carente di legittimazione passiva, il giudice aveva errato nel ritenere sussistente la legittimazione dello stesso sulla sola base del deposito dell'avviso pubblico dell'avvenuta cessione del debito, con conseguente rigetto della domanda e revoca del decreto ingiuntivo opposto, a seguito della dichiarata estromissione dal giudizio di . CP_5
Nel merito veniva contestata la decisione perché il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare che attore sostanziale era la parte opposta, per cui l'onere probatorio incombeva sulla Banca e non aveva valutato che nell'atto di opposizione era stato evidenziato come il c/c posto a base della richiesta monitoria costituisse la prosecuzione e unificazione di una serie di rapporti che avevano generato il saldo negativo contestato, frutto della illegittima applicazione di oneri e spese, mai concordate o illegittimi. Inoltre, anche in relazione al c/c intestato e posto a base del decreto ingiuntivo opposto, venivano contestate le clausole applicate. pag. 3/12 Venivano quindi articolati i seguenti motivi di gravame:
1) nullità della sentenza per omessa pronunzia e omessa motivazione sempre nel merito
Nelle note conclusive erano state indicate eccezioni e difese non esaminate dal giudice e/o sulle quali non vi era stata pronunzia1: il credito vantato dall'istituto bancario non era stato provato, in quanto il dato di partenza del c/c n 6244 era costituito dall'addebito di esposizioni di altri rapporti accesi presso il medesimo istituto bancario. Tale eccezione, pur sostenuta sin dalla proposizione dell'opposizione, non era stata esaminata.
2) sulla nullità della fideiussione omnibus
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. era stata eccepita la nullità della fideiussione allegata da controparte a sostegno della domanda formulata nei confronti dei sigg. e . In quanto eccezione di nullità, la Parte_2 Parte_1 stessa poteva essere proposta in ogni stato e grado del processo e pure rilevata d'ufficio dal Giudice o sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
L'eccezione, non esaminata dal Giudice, era riferita alla adozione dello schema di fideiussione omnibus composto da 13 articoli, le cui clausole furono dichiarate illegittime dall'AGCOM nel 2005 ed erano state riprodotte nelle fideiussioni con la medesima numerazione riportata nello schema dichiarato illegittimo, come rilevato in passato dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 45 del 15/1/2020 con cui si pronunciò la nullità totale del contratto. Era evidente, pertanto, come la dichiarazione di nullità dell'invocata fideiussione, o delle singole clausole, travolgesse la domanda proposta nei confronti dei sigg. e posto che la banca non Parte_1 Parte_2 aveva azionato il credito nel termine di sei mesi dalla scadenza.
1 addebiti le seguenti causali ed importi: " per vers. estinzione posizione 83.620,00 est. Persona_2 Persona_2 anticipi app. 14978302.47 285.340,00" Ossia sono debiti rivenienti da altri rapporti di c/c che, a seguito delle varie trasformazioni e acquisizioni societarie, sono poi confluite nel conto oggetto del presente giudizio, come più volte rimarcato negli atti difensivi. Infatti, le causali indicano solo addebiti registrati dall'istituto bancario e non addebiti conseguenti ad operazioni effettuate dal correntista. In altre parole, le poste passive indicate non costituiscono erogazione di somme ma addebiti rivenienti da altre posizioni È evidente, pertanto, che è stata fornita la prova documentale di tutto ciò che è stato allegato e dimostrato dall'opponente circa la confluenza dei saldi di tutti i rapporti di c/o nel conto oggetto del presente giudizio. A tal fine si evidenzia che nell'estratto conto n.600066.55, relativo al trimestre ottobre-dicembre 2010 (all. nella II cartella degli estratti conto esibiti) alla pag. 2 è indicata la somma di €.83.620,00 per estinzione posizione al 10.11.2010, e in pari data la predetta somma risulta addebitata sul conto 6244. E la medesima operazione è stata fatta per la somma di €.285.340,00 in relazione alle esposizioni risultanti nei diversi conti menzionati. Ed è evidente, pertanto, che il saldo zero espresso dal primo estratto è solo un artifizio contabile che è servito all'istituto bancario ad evitare di dare conto di tutte le movimentazioni che hanno generato le esposizioni, contestate, indicate nel predetto estratto e oggi oggetto del presente giudizio e che sono anche oggetto di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Trani iscritto al n.6794/2016 di R.G. la cui prossima udienza si terrà in data 30.11.2020 dinanzi al Tribunale, come confermato anche dalla stessa controparte…. pag. 4/12 3) sulla esistenza del superamento del tasso soglia
Dalla lettura del contratto di credito del 5 novembre 2010 l'affidamento di
€.370.000,00 veniva garantito da ipoteca e si prevedeva un rientro mensile di
€.2.055,55, al tasso nominale annuo del 5% e, in caso di scostamento rispetto alla somma affidata, un tasso annuo nominale dell'11,70 e un corrispettivo per trimestre dello 0,50% per accordato. Ciò nonostante, l'istituto bancario sin dal I trimestre del
2011 aveva addebitato interessi dell'11,70%, nonostante il mancato superamento della linea di credito concessa e così negli estratti successivi dove si alternava il tasso del 5% al tasso del 7%.
Contr Il finanziamento concesso da banca rientrava nella categoria dei mutui con garanzia ipotecaria per cui ne conseguiva l'usurarietà del contratto. Anche tale eccezione non era stata scrutinata dal giudice di I grado nonostante la stessa fosse rilevabile anche d'ufficio.
4) sull'ordine di esibizione della documentazione
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. venne chiesto formularsi alla controparte ordine di esibizione di tutta la documentazione2 ma la richiesta venne respinta senza tener presente gli orientamenti della Corte di legittimità in forza dei quali il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di farsi consegnare dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria e mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, compreso l'ordine di esibizione, fornendo soltanto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Venivano quindi formulate le seguenti conclusioni:
1) Preliminarmente ed in rito riunire il presente giudizio a quello già pendente tra la Contr sig.ra e l'istituto bancario dinanzi al Tribunale di Trani per continenza Per_1 parzialmente soggettiva e oggettiva.
2) Sempre preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli appellati con conseguente rigetto della domanda e revoca del d.i. opposto Nel merito, per l'integrale accoglimento del gravame, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la appellata, ribadendo come il provvedimento monitorio oggetto di opposizione avesse avuto ad oggetto il saldo debitore di € 344.540,38 alla data del 03 marzo 2007 del conto corrente n. 6244, credito ampiamente dimostrato dalla documentazione contrattuale esibita già in sede monitoria, e precisamente: contratto di apertura del conto corrente n. 6244 sottoscritto in data 28.09.2010; contratto di apertura di credito sottoscritto in data 05.11.2010; certificazione ex art. 50 TUB di conformità del credito alle scritture contabili;
sequenza integrale degli estratti conto a far data dall'apertura all'estinzione del conto corrente;
fideiussione specifica a garanzia dell'apertura di credito sino all'importo di € 740.000,00 rilasciata dai Sigg.ri e in data 05 novembre 2010. Tutte le condizioni Parte_2 Parte_1 applicate al rapporto erano state pattuite in forma espressa e determinata nonché accettate e sottoscritte dal correntista, in ossequio tanto alla normativa dettata dal
Codice civile, tanto alla disciplina speciale prevista dal d.lgs. n. 385/1993. Rispetto a tale conto non era stata mossa alcuna censura, mentre ogni contestazione era stata riferita ad altri rapporti di conto corrente, oggetto di separato giudizio. Inoltre, dagli estratti conto del c/c n. 6244 non risultava alcun addebito proveniente dai succitati rapporti. Inoltre, avendo chiesto la ripetizione di indebito, l'onere della prova era a carico dei correntisti, che nemmeno avevano provato la sussistenza degli invocati fatti impeditivi e/o estintivi del debito. Quanto alla eccepita mancanza di legittimazione attiva, gli appellanti con il proprio contegno processuale nel corso del giudizio di primo grado avevano prestato acquiescenza e riconosciuto la qualità di titolare del credito di nulla eccependo nelle loro difese. In ogni caso, CP_1 CP_1 aveva provato la propria legittimazione, avendo depositato in allegato all'atto di intervento, sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del
29.12.2020, contenente notizia della scissione, sia il contratto di scissione del
25.11.2020 per atto pubblico a rogito Notaio in (rep. 39399/racc. Per_4 CP_3
20019) avente ad oggetto anche i crediti per cui era causa.
Quanto alla domanda di nullità della fideiussione specifica a garanzia dell'apertura di credito sino all'importo di € 740.000,00 rilasciata dai Sigg.ri Pt_2
e in data 05 novembre 2010 per violazione della Legge Antitrust,
[...] Parte_1 la stessa era domanda nuova, mai proposta in primo grado e comunque infondata.
Inoltre, gli appellanti non avevano prodotto né lo schema ABI né il provvedimento n. pag. 6/12 55/2005 della Banca d'Italia. Quanto al superamento del tasso usura ex L. n. 108/96 del conto corrente 6244, era eccezione nuova e comunque infondata, atteso che non si era in tema di mutui ipotecari ma di conti correnti garantiti.
Si opponeva ad ogni richiesta, anche istruttoria, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, perché inammissibile, oltre che del gravame.
La Corte, con ordinanza del 10 ottobre 2022, rigettava l'istanza di sospensione perché inammissibile.
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
In data 24 gennaio 2025 la appellata depositava la sentenza del Tribunale di
Trani nr. 1225 del 5 agosto 2023, a definizione della causa avente ad oggetto gli altri conti correnti, con la quale era stata rigettata la domanda della rispetto alla Per_1 quale parte appellante rilevava la mancata allegazione dell'attestazione del passaggio in giudicato e comunque il differente oggetto dei due giudizi.
4: motivi della decisione
In via preliminare va delibata la questione riferita alla legittimazione passiva della società , che benché contenuta nel verbale di precisazione delle CP_1 conclusioni non è stata reiterata in comparsa conclusionale.
La stessa è comunque infondata.
Benché con le note depositate in data 30 ottobre 2021 gli originari opponenti chiesero che la venisse estromessa dal giudizio, non avendo allegato e CP_1 dimostrato che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto rientrasse tra quelli oggetto della scissione parziale, va rilevato come i non abbiano Pt_2 impugnato il capo della sentenza con il quale veniva estromessa dal giudizio la alla quale non hanno notificato il gravame, con ciò riconoscendo la sola CP_3 legittimazione e della , il cui credito, in ogni caso, risulta comprovato dalla CP_1 documentazione in atti, già oggetto del vaglio del primo Giudice, quali pubblicazione in GU della avvenuta scissione in uno al contratto di scissione, riferito ad un complesso di attività e passività (il "Compendio"), come identificato nell'Atto di
Scissione e del quale venne fornita una sintetica descrizione3 nel prosieguo. 3 • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); • crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. pag. 7/12 Quanto alla sentenza del Tribunale di Trani, intervenuta dopo la costituzione delle parti, ma di cui non è stata provato il passaggio in Giudicato, rileva la Corte come l'oggetto delle due cause – quella decisa e la presente – sia stato sostanzialmente differente, riguardando la prima la consistenza dei saldi dei conti correnti già intestati alla e la seconda il saldo di altro rapporto di conto Persona_1 corrente e tanto per espressa affermazione della difesa degli appellanti.
Nel merito, i motivi di gravame possono essere trattati in maniera unitaria stante la loro intima connessione.
Con il primo motivo, gli appellanti, nella loro esplicata qualità, hanno chiesto il rigetto della domanda perché non provata. La questione va pertanto esaminata alla luce dei principi che regolano i giudizi di opposizione a sui quali non appare il CP_3 caso di dilungarsi, attesa la chiara distinzione tra attore in senso formale
(l'opponente) e attore in senso sostanziale (l'opposto), con le dovute conseguenze in tema di onere probatorio.
Orbene, in base a tali principi, la doveva provare il fatto costitutivo del CP_3 credito, gli opponenti i fatti estintiti o modificativi.
Quanto alla la stessa ha depositato anche in questa sede la produzione CP_3 allegata al fascicolo monitorio, nonché a quello di primo grado. La stessa, già valutata anche ai fini della concessione della provvisoria esecuzione de decreto opposto, si presenta completa: vi è il contratto di apertura del conto, la lettera di credito, gli estratti conto riferiti al rapporto per la sua intera durata.
Il credito, in sostanza, risulta provato.
Al contrario, i debitori opponenti non hanno provato i fatti estintivi o modificativi della domanda, fondando tutta la loro difesa, sia in primo che nel presente grado, sulla circostanza che nel conto oggetto di ingiunzione sarebbero confluite somme riferibili a conti contenenti clausole illegittime, senza tuttavia nemmeno provare tale loro domanda. Che tale sia stata la linea difensiva sin dal primo atto è comprovato anche dalla condotta processuale, che si è basata sulla richiesta di riunione dei due giudizi, formulata anche nel presente grado, benché palesemente inammissibile. Le altre domande poste da parte appellante sono inammissibili perché nuove (accertare
272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e • passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati pag. 8/12 che il contratto di credito esibito ha come causa negoziale un mutuo con garanzia ipotecaria;
dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi perché superiori al c.d. tasso soglia prevista per analoghe tipologie di finanziamento ) o comunque assorbite4 o non provate.5
Quanto alla nullità delle fideiussioni, anche qui la condotta dei è stata Pt_2 alquanto altalenante, avendo inizialmente negato di avere rilasciato alcuna fideiussione, disconoscendo qualsiasi sottoscrizione a loro riferibile contenuta nei documenti allegati da controparte, salvo poi rilanciare sotto altra forma nel presente grado la richiesta di nullità.
La fideiussione, recate il timbro postale del 5 novembre 2010, è sicuramente specifica e il vizio eccepito, benché svincolato da regimi preclusivi, in quanto nullità, non è fondato né ammissibile per carenza di prova.
Secondo la più recente Giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. III,
13/01/2025, n. 863) La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del
1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della
4 accertare e dichiarare che tutte le somme richieste e/o ottenute e/o trattenute dalla banca con riferimento a contratti nn. 600066.55, n. 20020100023815, n. 2380-88 en. 2385-73 sono state addebitate sul c/c n. 6244, indicato nel ricorso per d.i., e che quelle addebitate a titolo di interessi, commissione di massimo scoperto, commissione per la messa a disposizione fondi, penalità extra fido e/o altre voci di costi, costituiscono solo e soltanto una remunerazione delle somme concesse a credito e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la sommatoria di tali voci contribuisce a determinare il tasso debitore effettivamente applicato, con conseguente nullità di qualsiasi pattuizione per il superamento del cd. tasso soglia di cui alla l. 108/1996
5 (accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le somme richieste e/o ottenute e/o trattenute dall'istituto bancario per interessi indeterminati e/o determinati per “uso piazza”, per nullità e/o annullabilità della clausola, e/o ultra legali perché non concordati per iscritto e/o comunque superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/96; accertare e dichiarare la nullità degli addebiti frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione del disposto dell'art. 1283, nonché la nullità degli addebiti frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma non anche di quelli creditori, e/o dell'applicazione di tassi di interesse creditori e debitori con la stessa cadenza temporale ma tra loro sproporzionati;
accertare e dichiarare la nullità degli addebiti relativi all'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione per la messa a disposizione di fondi, di penalità extra fido, competenze e spese varie non espressamente e/o per iscritto pattuite e/o nulle e/o illegittime e, per l'effetto, dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti dell'istituto bancario opposto;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nei contratti dedotti in giudizio, nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione del disposto dell'art. 1283, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma non anche di quelli creditori e/o l'applicazione di tassi d'interesse debitori e creditori con la stessa cadenza temporale, ma tra loro sproporzionati e, per l'effetto, dichiarare che gli interessi sono dovuti solo nella misura legale, o, in via subordinata, al 'prime rate' o, in via ancora più gradata, alla media tra il 'prime rate' e il 'top rate', e rideterminare gli interessi senza alcuna capitalizzazione, dall'inizio dei rapporti per cui è causa;
sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la commissione massimo scoperto, o il pagamento di somme per la messa a disposizione di fondi, ovvero ancora il pagamento di penalità extra fido, in quanto illegittime per difetto di causa e/o perché dette voci, sommate tra loro, costituiscono una remunerazione per la concessione del credito, che conduce al superamento del “tasso soglia” antiusura;
accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la pattuizione di interessi indeterminati e/o determinati secondo “uso piazza” e/o superiori al cd. tasso soglia). pag. 9/12 concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Negli stessi sensi la successiva ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025, con la quale la Corte ha chiarito che:
…. è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass.
n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023).
Ciò vale a dire che non è sufficiente suscitare il potere del Giudice di esaminare d'ufficio una questione di nullità, ma è necessario che vengano rispettate le regole del processo civile, anche e soprattutto in tema di onere probatorio, onde evitare che
l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn.
2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Proseguendo, la S.C. segna un ulteriore passaggio in tema di fideiussioni:
… il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole
pag. 10/12 successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di primo grado emerge tale lacuna, sia sotto il profilo documentale che sotto quello strettamente probatorio, sicché il motivo di gravame, così come posto, non può essere accolto, stante il chiaro pronunciamento della Cassazione, al quale si ritiene di potersi uniformare.
Ogni altra istanza, anche istruttoria, va rigettata, atteso che parte appellante non ha provato di avere chiesto in corso di rapporto la documentazione di cui ora chiedeva disporsi ordine di esibizione.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa, secondo il relativo scaglione di valore.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta pag. 11/12 è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 685/2022, proposto da , Parte_1
, e contro Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1 sentenza n. 1856/2021, pubblicata l'8 novembre 2021, pronunciata dal Tribunale di
Trani a definizione del giudizio RG 2467/2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che come da motivazione liquida in €uro 20.119, oltre rimborso
[...] forf., CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
c) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 mancanti) aventi i seguenti identificativi, nonché i relativi contratti intercorsi: c/c n. 600066.55, acceso presso la filiale di Trani della , sita al corso De Gasperi n. 78; c/c di corrispondenza n. Controparte_3 20020100023815, a (P.I. ), confluita nella Controparte_6 P.IVA_2
(P.I. ), incorporata a sua;
c/c 2380- Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_3 385- so la filiale di Trani della Controparte_8 pag. 5/12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano GUAGLIONE Presidente
dott. Paolo RIZZI Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
, quale fideiussore, , in proprio quale erede della Parte_1 Parte_2 defunta (c.f. , (c.f. Persona_1 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), (c.f. ), queste ultime C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3 quali eredi di , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Olinto R. Persona_1
Valentini e dall'Avv. Paola M. Losappio (c.f. ), CodiceFiscale_4
pec: Email_1
pec: Email_2
Appellanti
Contro
:
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata da in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Vito Letizia (c.f.
[...]
), con domicilio eletto in Bari in Viale della Repubblica n. 71/g, C.F._5
pec: Email_3
Appellata Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1856/2021, pubblicata l'8 novembre 2021, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 2467/2018, non notificata. Appello del 6 maggio 2022
Conclusioni: All'udienza del 24 novembre 2024, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, , e Persona_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 375/2018 Parte_1 emesso in loro danno dal Tribunale di Trani e in favore della Controparte_3
loro creditrice in virtù del saldo passivo di conto corrente acceso da
[...]
e dal proprio coniuge, poi deceduto, , e dai figli Persona_1 Persona_2 Pt_2
e nella qualità fideiussori. A motivo dell'opposizione deducevano
[...] Parte_1
l'esistenza di più rapporti di conto, sui quali la aveva chiesto e trattenuto CP_3 interessi debitori ultra-legali e praticato la capitalizzazione degli stessi in violazione delle norme vigenti, in mancanza di clausola scritta o comunque indeterminata, contraria a norme imperative e pertanto nulla, con superamento del tasso soglia. Le esposizioni dei conti erano poi confluite tutte nel c/c n. 6244 – il cui saldo passivo era stato azionato dalla - acceso al fine di consentire il rientro delle altre CP_3 esposizioni e che pendeva altro giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di Trani per l'accertamento del saldo finale del c/c n. 6244 in forza del quale Persona_1 risultava creditrice dell'importo di €uro 299.599,97, e non debitrice della somma ingiunta. Quanto a e , gli stessi negavano di essere Parte_2 Parte_1 sottoscrittori di atti di garanzia e disconoscevano qualsiasi firma a loro riferibile contenuta nei documenti allegati da controparte. Chiedevano, pertanto, la riunione del giudizio di opposizione all'altro giudizio e il rigetto di ogni avversa domanda.
Si costituiva in giudizio la contestando ogni avversa pretesa. CP_3
Con atto di intervento ex art. 111 co. 3 c.p.c. si costituiva Controparte_4 nella qualità di mandataria di quale Controparte_1 cessionaria del credito di , facendo proprie le difese Controparte_3 svolte dalla banca.
pag. 2/12 Rigettata la richiesta di riunione dei due giudizi, perché formulata in maniera generica, ritenuta la chiesta CTU non rilevante ai fini del decidere, sulle conclusioni delle parti la causa veniva decisa.
2: la sentenza appellata.
In via preliminare, preso atto dell'intervento di nella qualità Controparte_4 di mandataria di cessionaria del credito, disponeva l'estromissione della CP_1 [...]
. Preso atto della rinuncia all'eccezione riferita alla mancata Controparte_3 sottoscrizione della fideiussione, rigettava la domanda a causa della sua generica formulazione, priva di riscontro documentale. Al rigetto della domanda seguiva la condanna alle spese di lite.
3: secondo grado di giudizio
Avverso la sentenza proponevano appello , quale fideiussore, Parte_1 Pt_2
in proprio e quale erede della defunta e
[...] Persona_3
, nella sola qualità di eredi di , chiedendone la Parte_4 Persona_1 integrale riforma.
Quanto alle questioni preliminari evidenziate dal Giudice di prime cure, ritenevano che il giudice monocratico avrebbe dovuto rimettere la causa dinanzi al
Presidente del Tribunale di Trani, che avrebbe dovuto esaminare la sussistenza o meno di ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, essendo corretta la richiesta di riunione formulata con l'atto di opposizione. Quanto alla richiesta di estromissione dell'interventore perché carente di legittimazione passiva, il giudice aveva errato nel ritenere sussistente la legittimazione dello stesso sulla sola base del deposito dell'avviso pubblico dell'avvenuta cessione del debito, con conseguente rigetto della domanda e revoca del decreto ingiuntivo opposto, a seguito della dichiarata estromissione dal giudizio di . CP_5
Nel merito veniva contestata la decisione perché il Giudice di prime cure aveva omesso di valutare che attore sostanziale era la parte opposta, per cui l'onere probatorio incombeva sulla Banca e non aveva valutato che nell'atto di opposizione era stato evidenziato come il c/c posto a base della richiesta monitoria costituisse la prosecuzione e unificazione di una serie di rapporti che avevano generato il saldo negativo contestato, frutto della illegittima applicazione di oneri e spese, mai concordate o illegittimi. Inoltre, anche in relazione al c/c intestato e posto a base del decreto ingiuntivo opposto, venivano contestate le clausole applicate. pag. 3/12 Venivano quindi articolati i seguenti motivi di gravame:
1) nullità della sentenza per omessa pronunzia e omessa motivazione sempre nel merito
Nelle note conclusive erano state indicate eccezioni e difese non esaminate dal giudice e/o sulle quali non vi era stata pronunzia1: il credito vantato dall'istituto bancario non era stato provato, in quanto il dato di partenza del c/c n 6244 era costituito dall'addebito di esposizioni di altri rapporti accesi presso il medesimo istituto bancario. Tale eccezione, pur sostenuta sin dalla proposizione dell'opposizione, non era stata esaminata.
2) sulla nullità della fideiussione omnibus
Con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. era stata eccepita la nullità della fideiussione allegata da controparte a sostegno della domanda formulata nei confronti dei sigg. e . In quanto eccezione di nullità, la Parte_2 Parte_1 stessa poteva essere proposta in ogni stato e grado del processo e pure rilevata d'ufficio dal Giudice o sollevata per la prima volta nella comparsa conclusionale.
L'eccezione, non esaminata dal Giudice, era riferita alla adozione dello schema di fideiussione omnibus composto da 13 articoli, le cui clausole furono dichiarate illegittime dall'AGCOM nel 2005 ed erano state riprodotte nelle fideiussioni con la medesima numerazione riportata nello schema dichiarato illegittimo, come rilevato in passato dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 45 del 15/1/2020 con cui si pronunciò la nullità totale del contratto. Era evidente, pertanto, come la dichiarazione di nullità dell'invocata fideiussione, o delle singole clausole, travolgesse la domanda proposta nei confronti dei sigg. e posto che la banca non Parte_1 Parte_2 aveva azionato il credito nel termine di sei mesi dalla scadenza.
1 addebiti le seguenti causali ed importi: " per vers. estinzione posizione 83.620,00 est. Persona_2 Persona_2 anticipi app. 14978302.47 285.340,00" Ossia sono debiti rivenienti da altri rapporti di c/c che, a seguito delle varie trasformazioni e acquisizioni societarie, sono poi confluite nel conto oggetto del presente giudizio, come più volte rimarcato negli atti difensivi. Infatti, le causali indicano solo addebiti registrati dall'istituto bancario e non addebiti conseguenti ad operazioni effettuate dal correntista. In altre parole, le poste passive indicate non costituiscono erogazione di somme ma addebiti rivenienti da altre posizioni È evidente, pertanto, che è stata fornita la prova documentale di tutto ciò che è stato allegato e dimostrato dall'opponente circa la confluenza dei saldi di tutti i rapporti di c/o nel conto oggetto del presente giudizio. A tal fine si evidenzia che nell'estratto conto n.600066.55, relativo al trimestre ottobre-dicembre 2010 (all. nella II cartella degli estratti conto esibiti) alla pag. 2 è indicata la somma di €.83.620,00 per estinzione posizione al 10.11.2010, e in pari data la predetta somma risulta addebitata sul conto 6244. E la medesima operazione è stata fatta per la somma di €.285.340,00 in relazione alle esposizioni risultanti nei diversi conti menzionati. Ed è evidente, pertanto, che il saldo zero espresso dal primo estratto è solo un artifizio contabile che è servito all'istituto bancario ad evitare di dare conto di tutte le movimentazioni che hanno generato le esposizioni, contestate, indicate nel predetto estratto e oggi oggetto del presente giudizio e che sono anche oggetto di un giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Trani iscritto al n.6794/2016 di R.G. la cui prossima udienza si terrà in data 30.11.2020 dinanzi al Tribunale, come confermato anche dalla stessa controparte…. pag. 4/12 3) sulla esistenza del superamento del tasso soglia
Dalla lettura del contratto di credito del 5 novembre 2010 l'affidamento di
€.370.000,00 veniva garantito da ipoteca e si prevedeva un rientro mensile di
€.2.055,55, al tasso nominale annuo del 5% e, in caso di scostamento rispetto alla somma affidata, un tasso annuo nominale dell'11,70 e un corrispettivo per trimestre dello 0,50% per accordato. Ciò nonostante, l'istituto bancario sin dal I trimestre del
2011 aveva addebitato interessi dell'11,70%, nonostante il mancato superamento della linea di credito concessa e così negli estratti successivi dove si alternava il tasso del 5% al tasso del 7%.
Contr Il finanziamento concesso da banca rientrava nella categoria dei mutui con garanzia ipotecaria per cui ne conseguiva l'usurarietà del contratto. Anche tale eccezione non era stata scrutinata dal giudice di I grado nonostante la stessa fosse rilevabile anche d'ufficio.
4) sull'ordine di esibizione della documentazione
Con le memorie depositate ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. venne chiesto formularsi alla controparte ordine di esibizione di tutta la documentazione2 ma la richiesta venne respinta senza tener presente gli orientamenti della Corte di legittimità in forza dei quali il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre il diritto di farsi consegnare dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria e mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, compreso l'ordine di esibizione, fornendo soltanto la prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Venivano quindi formulate le seguenti conclusioni:
1) Preliminarmente ed in rito riunire il presente giudizio a quello già pendente tra la Contr sig.ra e l'istituto bancario dinanzi al Tribunale di Trani per continenza Per_1 parzialmente soggettiva e oggettiva.
2) Sempre preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli appellati con conseguente rigetto della domanda e revoca del d.i. opposto Nel merito, per l'integrale accoglimento del gravame, previo accoglimento dell'istanza di sospensione, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio la appellata, ribadendo come il provvedimento monitorio oggetto di opposizione avesse avuto ad oggetto il saldo debitore di € 344.540,38 alla data del 03 marzo 2007 del conto corrente n. 6244, credito ampiamente dimostrato dalla documentazione contrattuale esibita già in sede monitoria, e precisamente: contratto di apertura del conto corrente n. 6244 sottoscritto in data 28.09.2010; contratto di apertura di credito sottoscritto in data 05.11.2010; certificazione ex art. 50 TUB di conformità del credito alle scritture contabili;
sequenza integrale degli estratti conto a far data dall'apertura all'estinzione del conto corrente;
fideiussione specifica a garanzia dell'apertura di credito sino all'importo di € 740.000,00 rilasciata dai Sigg.ri e in data 05 novembre 2010. Tutte le condizioni Parte_2 Parte_1 applicate al rapporto erano state pattuite in forma espressa e determinata nonché accettate e sottoscritte dal correntista, in ossequio tanto alla normativa dettata dal
Codice civile, tanto alla disciplina speciale prevista dal d.lgs. n. 385/1993. Rispetto a tale conto non era stata mossa alcuna censura, mentre ogni contestazione era stata riferita ad altri rapporti di conto corrente, oggetto di separato giudizio. Inoltre, dagli estratti conto del c/c n. 6244 non risultava alcun addebito proveniente dai succitati rapporti. Inoltre, avendo chiesto la ripetizione di indebito, l'onere della prova era a carico dei correntisti, che nemmeno avevano provato la sussistenza degli invocati fatti impeditivi e/o estintivi del debito. Quanto alla eccepita mancanza di legittimazione attiva, gli appellanti con il proprio contegno processuale nel corso del giudizio di primo grado avevano prestato acquiescenza e riconosciuto la qualità di titolare del credito di nulla eccependo nelle loro difese. In ogni caso, CP_1 CP_1 aveva provato la propria legittimazione, avendo depositato in allegato all'atto di intervento, sia l'estratto della Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 151 del
29.12.2020, contenente notizia della scissione, sia il contratto di scissione del
25.11.2020 per atto pubblico a rogito Notaio in (rep. 39399/racc. Per_4 CP_3
20019) avente ad oggetto anche i crediti per cui era causa.
Quanto alla domanda di nullità della fideiussione specifica a garanzia dell'apertura di credito sino all'importo di € 740.000,00 rilasciata dai Sigg.ri Pt_2
e in data 05 novembre 2010 per violazione della Legge Antitrust,
[...] Parte_1 la stessa era domanda nuova, mai proposta in primo grado e comunque infondata.
Inoltre, gli appellanti non avevano prodotto né lo schema ABI né il provvedimento n. pag. 6/12 55/2005 della Banca d'Italia. Quanto al superamento del tasso usura ex L. n. 108/96 del conto corrente 6244, era eccezione nuova e comunque infondata, atteso che non si era in tema di mutui ipotecari ma di conti correnti garantiti.
Si opponeva ad ogni richiesta, anche istruttoria, chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione, perché inammissibile, oltre che del gravame.
La Corte, con ordinanza del 10 ottobre 2022, rigettava l'istanza di sospensione perché inammissibile.
All'udienza del 22 novembre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
In data 24 gennaio 2025 la appellata depositava la sentenza del Tribunale di
Trani nr. 1225 del 5 agosto 2023, a definizione della causa avente ad oggetto gli altri conti correnti, con la quale era stata rigettata la domanda della rispetto alla Per_1 quale parte appellante rilevava la mancata allegazione dell'attestazione del passaggio in giudicato e comunque il differente oggetto dei due giudizi.
4: motivi della decisione
In via preliminare va delibata la questione riferita alla legittimazione passiva della società , che benché contenuta nel verbale di precisazione delle CP_1 conclusioni non è stata reiterata in comparsa conclusionale.
La stessa è comunque infondata.
Benché con le note depositate in data 30 ottobre 2021 gli originari opponenti chiesero che la venisse estromessa dal giudizio, non avendo allegato e CP_1 dimostrato che il credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto rientrasse tra quelli oggetto della scissione parziale, va rilevato come i non abbiano Pt_2 impugnato il capo della sentenza con il quale veniva estromessa dal giudizio la alla quale non hanno notificato il gravame, con ciò riconoscendo la sola CP_3 legittimazione e della , il cui credito, in ogni caso, risulta comprovato dalla CP_1 documentazione in atti, già oggetto del vaglio del primo Giudice, quali pubblicazione in GU della avvenuta scissione in uno al contratto di scissione, riferito ad un complesso di attività e passività (il "Compendio"), come identificato nell'Atto di
Scissione e del quale venne fornita una sintetica descrizione3 nel prosieguo. 3 • crediti classificati come "sofferenze" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i "Crediti NPL"); • crediti classificati come "inadempienze probabili" ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. pag. 7/12 Quanto alla sentenza del Tribunale di Trani, intervenuta dopo la costituzione delle parti, ma di cui non è stata provato il passaggio in Giudicato, rileva la Corte come l'oggetto delle due cause – quella decisa e la presente – sia stato sostanzialmente differente, riguardando la prima la consistenza dei saldi dei conti correnti già intestati alla e la seconda il saldo di altro rapporto di conto Persona_1 corrente e tanto per espressa affermazione della difesa degli appellanti.
Nel merito, i motivi di gravame possono essere trattati in maniera unitaria stante la loro intima connessione.
Con il primo motivo, gli appellanti, nella loro esplicata qualità, hanno chiesto il rigetto della domanda perché non provata. La questione va pertanto esaminata alla luce dei principi che regolano i giudizi di opposizione a sui quali non appare il CP_3 caso di dilungarsi, attesa la chiara distinzione tra attore in senso formale
(l'opponente) e attore in senso sostanziale (l'opposto), con le dovute conseguenze in tema di onere probatorio.
Orbene, in base a tali principi, la doveva provare il fatto costitutivo del CP_3 credito, gli opponenti i fatti estintiti o modificativi.
Quanto alla la stessa ha depositato anche in questa sede la produzione CP_3 allegata al fascicolo monitorio, nonché a quello di primo grado. La stessa, già valutata anche ai fini della concessione della provvisoria esecuzione de decreto opposto, si presenta completa: vi è il contratto di apertura del conto, la lettera di credito, gli estratti conto riferiti al rapporto per la sua intera durata.
Il credito, in sostanza, risulta provato.
Al contrario, i debitori opponenti non hanno provato i fatti estintivi o modificativi della domanda, fondando tutta la loro difesa, sia in primo che nel presente grado, sulla circostanza che nel conto oggetto di ingiunzione sarebbero confluite somme riferibili a conti contenenti clausole illegittime, senza tuttavia nemmeno provare tale loro domanda. Che tale sia stata la linea difensiva sin dal primo atto è comprovato anche dalla condotta processuale, che si è basata sulla richiesta di riunione dei due giudizi, formulata anche nel presente grado, benché palesemente inammissibile. Le altre domande poste da parte appellante sono inammissibili perché nuove (accertare
272/2008 (i "Crediti UTP" e, unitamente ai Crediti NPL, i "Crediti Deteriorati"); • rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e • passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati pag. 8/12 che il contratto di credito esibito ha come causa negoziale un mutuo con garanzia ipotecaria;
dichiarare la nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi perché superiori al c.d. tasso soglia prevista per analoghe tipologie di finanziamento ) o comunque assorbite4 o non provate.5
Quanto alla nullità delle fideiussioni, anche qui la condotta dei è stata Pt_2 alquanto altalenante, avendo inizialmente negato di avere rilasciato alcuna fideiussione, disconoscendo qualsiasi sottoscrizione a loro riferibile contenuta nei documenti allegati da controparte, salvo poi rilanciare sotto altra forma nel presente grado la richiesta di nullità.
La fideiussione, recate il timbro postale del 5 novembre 2010, è sicuramente specifica e il vizio eccepito, benché svincolato da regimi preclusivi, in quanto nullità, non è fondato né ammissibile per carenza di prova.
Secondo la più recente Giurisprudenza della S.C. (Cassazione civile sez. III,
13/01/2025, n. 863) La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del
1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della
4 accertare e dichiarare che tutte le somme richieste e/o ottenute e/o trattenute dalla banca con riferimento a contratti nn. 600066.55, n. 20020100023815, n. 2380-88 en. 2385-73 sono state addebitate sul c/c n. 6244, indicato nel ricorso per d.i., e che quelle addebitate a titolo di interessi, commissione di massimo scoperto, commissione per la messa a disposizione fondi, penalità extra fido e/o altre voci di costi, costituiscono solo e soltanto una remunerazione delle somme concesse a credito e, per l'effetto, accertare e dichiarare che la sommatoria di tali voci contribuisce a determinare il tasso debitore effettivamente applicato, con conseguente nullità di qualsiasi pattuizione per il superamento del cd. tasso soglia di cui alla l. 108/1996
5 (accertare e dichiarare l'illegittimità di tutte le somme richieste e/o ottenute e/o trattenute dall'istituto bancario per interessi indeterminati e/o determinati per “uso piazza”, per nullità e/o annullabilità della clausola, e/o ultra legali perché non concordati per iscritto e/o comunque superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/96; accertare e dichiarare la nullità degli addebiti frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione del disposto dell'art. 1283, nonché la nullità degli addebiti frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma non anche di quelli creditori, e/o dell'applicazione di tassi di interesse creditori e debitori con la stessa cadenza temporale ma tra loro sproporzionati;
accertare e dichiarare la nullità degli addebiti relativi all'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione per la messa a disposizione di fondi, di penalità extra fido, competenze e spese varie non espressamente e/o per iscritto pattuite e/o nulle e/o illegittime e, per l'effetto, dichiarare che gli opponenti non sono debitori di alcuna somma nei confronti dell'istituto bancario opposto;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole contenute nei contratti dedotti in giudizio, nella parte in cui prevedono la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in violazione del disposto dell'art. 1283, nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, ma non anche di quelli creditori e/o l'applicazione di tassi d'interesse debitori e creditori con la stessa cadenza temporale, ma tra loro sproporzionati e, per l'effetto, dichiarare che gli interessi sono dovuti solo nella misura legale, o, in via subordinata, al 'prime rate' o, in via ancora più gradata, alla media tra il 'prime rate' e il 'top rate', e rideterminare gli interessi senza alcuna capitalizzazione, dall'inizio dei rapporti per cui è causa;
sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che prevedono la commissione massimo scoperto, o il pagamento di somme per la messa a disposizione di fondi, ovvero ancora il pagamento di penalità extra fido, in quanto illegittime per difetto di causa e/o perché dette voci, sommate tra loro, costituiscono una remunerazione per la concessione del credito, che conduce al superamento del “tasso soglia” antiusura;
accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede la pattuizione di interessi indeterminati e/o determinati secondo “uso piazza” e/o superiori al cd. tasso soglia). pag. 9/12 concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c.
Negli stessi sensi la successiva ordinanza n. 1170 emessa dalla prima sezione civile in data 17.01.2025, con la quale la Corte ha chiarito che:
…. è però cosa nota che la rilevazione della nullità - sia pure d'ufficio - presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie (v. ex aliis Cass.
n. 4867/2024, Cass. n. 34053/2023).
Ciò vale a dire che non è sufficiente suscitare il potere del Giudice di esaminare d'ufficio una questione di nullità, ma è necessario che vengano rispettate le regole del processo civile, anche e soprattutto in tema di onere probatorio, onde evitare che
l'esercizio di un potere officioso consenta alle parti di aggirare i limiti processuali scanditi dal maturare delle preclusioni assertive ed istruttorie;
in breve, la rilevazione officiosa della nullità è circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati e provati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713/ 2023 e Cass. nn.
2607, 5038, 5478, 10712 e 19401 del 2024).
Proseguendo, la S.C. segna un ulteriore passaggio in tema di fideiussioni:
… il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora
Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce;
iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro
l'ambito temporale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole
pag. 10/12 successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
iv) il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italia nel provvedimento in precedenza richiamato, esatta corrispondenza da riguardare, beninteso, in termini di compresenza, giacché, nella prospettiva seguita dal provvedimento n. 55, è la compresenza delle clausole ad essere lesiva della concorrenza;
v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'articolo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa (a mero titolo di esempio Cass. n.
8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Nel caso di specie, dalla disamina della documentazione allegata al fascicolo di primo grado emerge tale lacuna, sia sotto il profilo documentale che sotto quello strettamente probatorio, sicché il motivo di gravame, così come posto, non può essere accolto, stante il chiaro pronunciamento della Cassazione, al quale si ritiene di potersi uniformare.
Ogni altra istanza, anche istruttoria, va rigettata, atteso che parte appellante non ha provato di avere chiesto in corso di rapporto la documentazione di cui ora chiedeva disporsi ordine di esibizione.
L'appello viene pertanto rigettato.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite vengono poste a carico della parte soccombente. Le stesse vengono liquidate secondo la tariffa vigente, ai valori medi di tariffa, secondo il relativo scaglione di valore.
6: contributo unificato
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta pag. 11/12 è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 685/2022, proposto da , Parte_1
, e contro Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., avverso la Controparte_1 sentenza n. 1856/2021, pubblicata l'8 novembre 2021, pronunciata dal Tribunale di
Trani a definizione del giudizio RG 2467/2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta l'appello;
b) Condanna , , e al Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
che come da motivazione liquida in €uro 20.119, oltre rimborso
[...] forf., CPA ed IVA in misura di legge, se dovuta, sulle somme di condanna;
c) Dichiara che sussistono a carico della parte appellante i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 giugno 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Luciano Guaglione)
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 mancanti) aventi i seguenti identificativi, nonché i relativi contratti intercorsi: c/c n. 600066.55, acceso presso la filiale di Trani della , sita al corso De Gasperi n. 78; c/c di corrispondenza n. Controparte_3 20020100023815, a (P.I. ), confluita nella Controparte_6 P.IVA_2
(P.I. ), incorporata a sua;
c/c 2380- Controparte_7 P.IVA_3 Controparte_3 385- so la filiale di Trani della Controparte_8 pag. 5/12