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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17273 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 65681/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- AR NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 65851/2021, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Helenia Santacroce
-ricorrente-
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Mele
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale dal coniuge rappresentando che il Controparte_1
loro matrimonio era stato celebrato in data 17/03/2018 e che, nel tempo, la loro relazione, da cui è nato il figlio n data 27 luglio Persona_1
2018, era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
la ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio relativamente allo status.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Controparte_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
In data 28 marzo 2023 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con sentenza non definitiva n. 5420/2023.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie della separazione nei termini indicati dalla scrittura privata dalle medesime parti sottoscritta in data 11 novembre 2025, le cui conclusioni sono di seguito trascritte:
“L'affido di sarà condiviso con esercizio disgiunto Per_1
per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi che
il minore trascorrerà con ciascun genitore e congiunto per
le questioni di straordinaria amministrazione.
Il collocamento prevalente del minore sarà con la madre
presso l'abitazione ex casa coniugale di via Pallanza n. 23. 2 Ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente,
provvederà al proprio mantenimento;
ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento
del figlio per i periodi di permanenza del bambino presso
l'uno e presso l'altro;
l'assegnazione della casa coniugale è confermata in capo
alla signora quale genitore Parte_1
prevalentemente collocatario del figlio minore;
Per_1
le parti espressamente concordano che la signora Pt_1
percepirà, a decorrere dalla sottoscrizione dei presenti
accordi, il 100% dell'assegno unico con ciò di fatto
espressamente rinunciando il alla quota parte a lui CP_1
spettante impegnandosi ad agevolare, rendendosi parte
attiva se necessario, lo svolgimento di qualsivoglia attività
burocratica necessaria al raggiungimento dello scopo,
ovvero a corrispondere la sua quota parte di assegno unico
in favore della in caso di impossibilità di Pt_1
attestazione del diritto alla percezione in capo alla
beneficiaria al 100%;
la frequentazione padre figlio è confermata in quella
attualmente vigente e contenuta nei provvedimenti
provvisori ed urgenti emessi all'esito della espletata CTU.
3 Essendo decorsi i termini di legge per la declaratoria di
cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti si
impegnano a ratificare detti medesimi accordi anche
nell'instaurando procedimento di divorzio in negoziazione
assistita.
Il signor on il presente atto espressamente dichiara CP_1
altresì che la residenza anagrafica presso l'immobile in
assegnazione alla in virtù del collocamento Pt_1
prevalente di è meramente formale ed ai fini Per_1
esclusivamente anagrafici, avendo egli rilasciato detto
immobile all'esito della adozione dei provvedimenti
provvisori ed urgenti ed avendo ad oggi stabile residenza di
fatto in via Aurelia n° 480.”
Ciò premesso, nulla osta all'accoglimento delle condizioni congiuntamente rassegnate così come ora esposte: si tratta di condizioni non lesive di norme imperative di legge e non contrastanti con gli interessi del minore;
si deve quindi disporre in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
4 - dà atto che con sentenza n. 5420/2023 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la separazione personale tra le parti;
- dispone che la separazione tra le parti avvenga alle condizioni accessorie concordemente rassegnate dai medesimi e di cui alla scrittura privata dell'11
novembre 2025;
- spese interamente compensate.
Roma, 1° dicembre 2025.
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
AR NZ
-
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- AR NZ Presidente
- Cecilia Pratesi Giudice
- TE LA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 65851/2021, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Helenia Santacroce
-ricorrente-
e
Controparte_1 nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maria Mele
-resistente- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione personale tra i coniugi.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la propria Parte_1
separazione personale dal coniuge rappresentando che il Controparte_1
loro matrimonio era stato celebrato in data 17/03/2018 e che, nel tempo, la loro relazione, da cui è nato il figlio n data 27 luglio Persona_1
2018, era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile;
la ricorrente ha altresì chiesto provvedimenti di carattere accessorio relativamente allo status.
senza opporsi alla pronuncia sullo status, ha formulato Controparte_1
inizialmente richieste alternative in ordine ai provvedimenti accessori alla separazione.
In data 28 marzo 2023 è stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi con sentenza non definitiva n. 5420/2023.
Nelle more del giudizio le parti sono addivenute a un'intesa in ordine alle condizioni accessorie della separazione nei termini indicati dalla scrittura privata dalle medesime parti sottoscritta in data 11 novembre 2025, le cui conclusioni sono di seguito trascritte:
“L'affido di sarà condiviso con esercizio disgiunto Per_1
per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi che
il minore trascorrerà con ciascun genitore e congiunto per
le questioni di straordinaria amministrazione.
Il collocamento prevalente del minore sarà con la madre
presso l'abitazione ex casa coniugale di via Pallanza n. 23. 2 Ciascun coniuge, in quanto economicamente indipendente,
provvederà al proprio mantenimento;
ciascun genitore provvederà in via diretta al mantenimento
del figlio per i periodi di permanenza del bambino presso
l'uno e presso l'altro;
l'assegnazione della casa coniugale è confermata in capo
alla signora quale genitore Parte_1
prevalentemente collocatario del figlio minore;
Per_1
le parti espressamente concordano che la signora Pt_1
percepirà, a decorrere dalla sottoscrizione dei presenti
accordi, il 100% dell'assegno unico con ciò di fatto
espressamente rinunciando il alla quota parte a lui CP_1
spettante impegnandosi ad agevolare, rendendosi parte
attiva se necessario, lo svolgimento di qualsivoglia attività
burocratica necessaria al raggiungimento dello scopo,
ovvero a corrispondere la sua quota parte di assegno unico
in favore della in caso di impossibilità di Pt_1
attestazione del diritto alla percezione in capo alla
beneficiaria al 100%;
la frequentazione padre figlio è confermata in quella
attualmente vigente e contenuta nei provvedimenti
provvisori ed urgenti emessi all'esito della espletata CTU.
3 Essendo decorsi i termini di legge per la declaratoria di
cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti si
impegnano a ratificare detti medesimi accordi anche
nell'instaurando procedimento di divorzio in negoziazione
assistita.
Il signor on il presente atto espressamente dichiara CP_1
altresì che la residenza anagrafica presso l'immobile in
assegnazione alla in virtù del collocamento Pt_1
prevalente di è meramente formale ed ai fini Per_1
esclusivamente anagrafici, avendo egli rilasciato detto
immobile all'esito della adozione dei provvedimenti
provvisori ed urgenti ed avendo ad oggi stabile residenza di
fatto in via Aurelia n° 480.”
Ciò premesso, nulla osta all'accoglimento delle condizioni congiuntamente rassegnate così come ora esposte: si tratta di condizioni non lesive di norme imperative di legge e non contrastanti con gli interessi del minore;
si deve quindi disporre in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Spese compensate attesa la natura e l'esito del giudizio.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte dalle parti nel giudizio indicato in intestazione:
4 - dà atto che con sentenza n. 5420/2023 di questo Tribunale è stata già
pronunciata la separazione personale tra le parti;
- dispone che la separazione tra le parti avvenga alle condizioni accessorie concordemente rassegnate dai medesimi e di cui alla scrittura privata dell'11
novembre 2025;
- spese interamente compensate.
Roma, 1° dicembre 2025.
Il Giudice estensore
TE LA
Il Presidente
AR NZ
-
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