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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 08/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1378/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1378/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024, promossa da:
, C.F. , in proprio e nella qualità di socio Parte_1 C.F._1
accomandatario e legale rapp.te della nata a [...] nel Cimino (VT) il 03.12.1974 ed CP_1 ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Calabrese e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Monte Amiata n. 14, studio del difensore
Attrice
Nei confronti di
C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di RE Controparte_2
LL , con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n.1, tramite della propria P.IVA_1
mandataria e procuratrice speciale, C.F., P.IVA e Controparte_3
numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, Monza, RI e OD , P.IVA_2 con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole
e con questi elettivamente domiciliata in Cellere (VT), via IV Novembre n. 26, studio dell'Avv.
Olimpieri Stefania.
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto chiedeva di accertare l'inesistenza Parte_1 del diritto di a procedere ad esecuzione forzata per l'importo di € 106.095,12. Controparte_2
A fondamento della domanda deduceva che il credito azionato derivava dal contratto di mutuo fondiario concluso con il BA di SC (successivamente incorporato in e Controparte_4
garantito da ipoteca iscritta il 20.12.2010. Detto credito era stato successivamente ceduto ex art. 58
TUB a che, tuttavia, aveva illegittimamente avviato l'esecuzione forzata sui beni Controparte_2
immobili ricompresi nel fondo patrimoniale costituito il 19.06.2014.
Per tale ragione chiedeva di dichiarare improcedibile l'esecuzione intrapresa dalla società convenuta.
2. Si costituiva con comparsa di risposta tramite la mandataria Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione esecutiva. Controparte_3
Segnatamente evidenziava che l'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario era stata iscritta il
20.12.2010, mentre il fondo patrimoniale risultava costituito solo successivamente, ovvero il
19.06.2014, e pertanto, difettando l'annotazione nei registri dello stato civile, non le era opponibile la limitazione di responsabilità invocata dall'opponente.
3. Nello svolgimento del processo veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'attrice e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, in data 02.10.2024 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda dell'attrice deve ritenersi infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito esplicitate.
Il Tribunale rileva che l'unico motivo di doglianza proposto dall'attrice ha ad oggetto l'inesistenza del diritto a procedere in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
In proposito giova ricordare che l'art. 162 co. 3 c.c. stabilisce che le convenzioni matrimoniali possono essere opposte ai terzi solo se correttamente annotate a margine dell'atto di matrimonio.
Per tali atti è, infatti, previsto un doppio regime di pubblicità in forza del quale la trascrizione nei pubblici registri immobiliari rimane degradata a mera pubblicità notizia, mentre l'annotazione nei
2 registri di stato civile, che non ammette deroghe ed equipollenti, assurge al rango di pubblicità dichiarativa che rende l'atto opponibile ai terzi.
La descritta linea esegetica è stata ribadita dal massimo consesso nomofilattico con la sentenza
SS.UU. del 13.01.2009 n. 21658 che, occupandosi della convenzione matrimoniale avente ad oggetto la costituzione del fondo patrimoniale, ha affermato che “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata
a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).”
Orbene dagli atti di causa (cfr. rogito di costituzione del fondo patrimoniale allegato alla citazione) risulta che la convenzione matrimoniale è stata stipulata il 19.06.2014 (rogito Notaio Persona_1
Rep. 2552, Racc. 1724) e trascritta nel pubblico registro immobiliare il 02.07.2014.
[...]
L'attrice non ha prodotto l'annotazione nei registri dello stato civile che, come detto, assume il rango di pubblicità dichiarativa che rende l'atto opponibile ai terzi. In ogni caso tale annotazione non sarebbe stata opponibile alla convenuta, in quanto la convenzione matrimoniale del 19.06.2014
è successiva al mutuo ipotecario del 16.12.2010 (rogito Notaio Rep. 29537, Racc. Persona_2
13639), con ipoteca iscritta il 20.12.2010 (Agenzia del Territorio di Viterbo, Reg. gen. 21078, Reg.
Part. 3793).
Ne discende che il conferimento dei beni esecutati nel fondo patrimoniale non è opponibile alla convenuta, quale creditore procedente, a cui deve riconoscersi il diritto di procedere all'esecuzione.
La domanda proposta deve essere quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, con liquidazione dell'importo in prossimità dei parametri minimi.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione esecutiva proposta da , così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda perché infondata per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.300,00 oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 08.01.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 1378/2021 RG del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 02.10.2024, promossa da:
, C.F. , in proprio e nella qualità di socio Parte_1 C.F._1
accomandatario e legale rapp.te della nata a [...] nel Cimino (VT) il 03.12.1974 ed CP_1 ivi residente a[...], rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Calabrese e con questi elettivamente domiciliata in Viterbo, via Monte Amiata n. 14, studio del difensore
Attrice
Nei confronti di
C.F., P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di RE Controparte_2
LL , con sede legale in Conegliano, via V. Alfieri n.1, tramite della propria P.IVA_1
mandataria e procuratrice speciale, C.F., P.IVA e Controparte_3
numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano, Monza, RI e OD , P.IVA_2 con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano D'Ercole
e con questi elettivamente domiciliata in Cellere (VT), via IV Novembre n. 26, studio dell'Avv.
Olimpieri Stefania.
Convenuta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a precetto chiedeva di accertare l'inesistenza Parte_1 del diritto di a procedere ad esecuzione forzata per l'importo di € 106.095,12. Controparte_2
A fondamento della domanda deduceva che il credito azionato derivava dal contratto di mutuo fondiario concluso con il BA di SC (successivamente incorporato in e Controparte_4
garantito da ipoteca iscritta il 20.12.2010. Detto credito era stato successivamente ceduto ex art. 58
TUB a che, tuttavia, aveva illegittimamente avviato l'esecuzione forzata sui beni Controparte_2
immobili ricompresi nel fondo patrimoniale costituito il 19.06.2014.
Per tale ragione chiedeva di dichiarare improcedibile l'esecuzione intrapresa dalla società convenuta.
2. Si costituiva con comparsa di risposta tramite la mandataria Controparte_2 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione esecutiva. Controparte_3
Segnatamente evidenziava che l'ipoteca a garanzia del mutuo fondiario era stata iscritta il
20.12.2010, mentre il fondo patrimoniale risultava costituito solo successivamente, ovvero il
19.06.2014, e pertanto, difettando l'annotazione nei registri dello stato civile, non le era opponibile la limitazione di responsabilità invocata dall'opponente.
3. Nello svolgimento del processo veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecuzione avanzata dall'attrice e venivano concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Dopo un rinvio dovuto alla sostituzione del giudicante, in data 02.10.2024 si teneva l'udienza di precisazione delle conclusioni nella forma scritta regolata dall'art. 127 ter c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
4. La domanda dell'attrice deve ritenersi infondata in fatto ed in diritto per le ragioni di seguito esplicitate.
Il Tribunale rileva che l'unico motivo di doglianza proposto dall'attrice ha ad oggetto l'inesistenza del diritto a procedere in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale.
In proposito giova ricordare che l'art. 162 co. 3 c.c. stabilisce che le convenzioni matrimoniali possono essere opposte ai terzi solo se correttamente annotate a margine dell'atto di matrimonio.
Per tali atti è, infatti, previsto un doppio regime di pubblicità in forza del quale la trascrizione nei pubblici registri immobiliari rimane degradata a mera pubblicità notizia, mentre l'annotazione nei
2 registri di stato civile, che non ammette deroghe ed equipollenti, assurge al rango di pubblicità dichiarativa che rende l'atto opponibile ai terzi.
La descritta linea esegetica è stata ribadita dal massimo consesso nomofilattico con la sentenza
SS.UU. del 13.01.2009 n. 21658 che, occupandosi della convenzione matrimoniale avente ad oggetto la costituzione del fondo patrimoniale, ha affermato che “La costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona
l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata
a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. (Nella specie, le S.U. hanno confermato la sentenza di merito che - in presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell'atto di matrimonio successivamente all'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo - aveva ritenuto che l'esistenza del fondo non fosse opponibile al creditore ipotecario).”
Orbene dagli atti di causa (cfr. rogito di costituzione del fondo patrimoniale allegato alla citazione) risulta che la convenzione matrimoniale è stata stipulata il 19.06.2014 (rogito Notaio Persona_1
Rep. 2552, Racc. 1724) e trascritta nel pubblico registro immobiliare il 02.07.2014.
[...]
L'attrice non ha prodotto l'annotazione nei registri dello stato civile che, come detto, assume il rango di pubblicità dichiarativa che rende l'atto opponibile ai terzi. In ogni caso tale annotazione non sarebbe stata opponibile alla convenuta, in quanto la convenzione matrimoniale del 19.06.2014
è successiva al mutuo ipotecario del 16.12.2010 (rogito Notaio Rep. 29537, Racc. Persona_2
13639), con ipoteca iscritta il 20.12.2010 (Agenzia del Territorio di Viterbo, Reg. gen. 21078, Reg.
Part. 3793).
Ne discende che il conferimento dei beni esecutati nel fondo patrimoniale non è opponibile alla convenuta, quale creditore procedente, a cui deve riconoscersi il diritto di procedere all'esecuzione.
La domanda proposta deve essere quindi rigettata e le spese seguono la soccombenza e sono regolate ex D.M. 55 del 2014, tenuto conto del disputatum, della assenza di attività istruttoria e del contenuto delle difese, con liquidazione dell'importo in prossimità dei parametri minimi.
P.Q.M.
3 Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla opposizione esecutiva proposta da , così provvede: Parte_1
1. Rigetta la domanda perché infondata per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 4.300,00 oltre conseguenze di legge.
Così deciso in Viterbo, il 08.01.2025
Il Giudice dott. Davide Palmieri
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