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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 20/01/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice Dott.ssa AR Concetta Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
( ), nato l'[...] a Parte_1 C.F._1
Pirassununga (SP) – Brasil
Rappresentato e difeso dell'Avv. Sergio D'Acuti giusta procura in calce e su foglio informatico separato, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Cola di Rienzo, 265
- RICORRENTE -
E
(C.F. ) in persona del in carica, legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, 34, indirizzo p.e.c. Email_1
-RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc ritualmente notificato, l'odierno ricorrente ha convenuto davanti l'intestato Tribunale il chiedendo che venga dichiarato il suo status di Controparte_1
cittadino italiano in quanto discendente in linea retta da cittadino italiano, esponendo che
1 l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deduceva il ricorrente di essere discendente diretto di , nato il 16 Persona_1
ottobre 1846 a San Marco Argentano - Scalea ( Cosenza), come da estratto per riassunto del certificato di battesimo rilasciato dalla Diocesi di San Marco Argentano località Scalea Provincia di
Cosenza figlio di e il quale non ha e non aveva mai perso Persona_2 Persona_3
la suddetta cittadinanza italiana, in quanto, come da documentazione che si produce, tradotta ed apostillata, l'avo italiano non essendo stato naturalizzato cittadino brasiliano, ha trasmessa ai suoi discendenti, “iure sanguinis” la cittadinanza italiana ( cfr. doc. all. A) certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal ministero della Giustizia e Pubblica Sicurezza del Brasile – dip. to
Migrazioni). cfr. doc. all. 1 certificato di nascita di ). Persona_1
Il succitato avo, convolava a nozze, il 05 novembre 1870, sempre nel Persona_1
Comune di San Marco Argentano Papa AR FA, anch'ella italiana;
in data 20 maggio 1910 decedeva;
In data 23 gennaio 1891 Persona_1 dall'unione di e Papa FA AR nasceva , il quale in data 23 Persona_1 Per_4
maggio 1914 si univa in matrimonio con ( cfr. doc. all. 5); Controparte_3
In data 17 aprile 1967 ; Dall'unione tra e , in Persona_5 Per_5 Controparte_3
data 10 aprile 1931, nasceva , la quale, in data 03 agosto 1948, convolava a Persona_6
nozze con;
Persona_7
In data 13 giugno 2013 decedeva;
Persona_6
In data 30 novembre 1953, dall'unione tra ed , nasceva Persona_6 Persona_7
,la quale, in data 25 settembre 1993 convolava a nozze con Persona_8 Per_9 [...]
e dalla loro unione, in data 11 giugno 1994 nasceva l'attuale ricorrente, CP_4 Persona_10
[...]
Il si è costituito in giudizio chiedendo di volersi valutare la compatibilità dei Controparte_1
principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467, con quanto osservato dalla successiva sentenza della
Corte Cost. nr. 10/15; Volersi valutare la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U., nr.
25318/2022, con quanto osservato nell'avverso ricorso e nella ipotesi del riconoscimento della fondatezza del ricorso avverso, escludere comunque una responsabilità ministeriale per il ritardo, attesa la mole di domande analoghe e tenendo indenne l'Amministrazione convenuta dalle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
2 Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20/01/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
Per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca precostituzionale, occorre analizzare la posizione costante della giurisprudenza rispetto a c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889 salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi il rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del
Decreto”. La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti.
La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. (art. 11, comma1, c.c. del 1865).
La legge 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana iure loci, indicata del decreto richiamato, non comportò mai la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo.
Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'avo
, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di Persona_1 contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome dello stesso (All.A).
In merito al riconoscimento dello status richiesto rileva la sentenza Cass. Civ. S.U., n. 4466/2009
“tale riconoscimento non può negarsi neppure in caso di morte degli ascendenti della ricorrente, salvo che vi sia stata, da costoro, rinuncia alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo, rinuncia di cui deve dare prova in questa sede chi si oppone alla ricognizione del diritto”.
Da ultimo, occorre soffermarsi sulle recentissime pronunce delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione del 24.08.2022 n. 25317/2022 e 25318/2022 che sul tema ha rinviato alla Corte
3 d'Appello di Roma fornendo alcuni principi che attengono al caso in esame: secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del
1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti.
La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica
4 che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunale Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_3
giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Considerata la difficoltà di prenotare una data per la presentazione dei documenti tramite il in ragione dell'impossibilità di entrare in contatto con tale Autorità, essendo stati Parte_2
bloccati, a monte, dallo stesso sistema di prenotazione, a causa della mancanza di date disponibili, tanto giustifica l'accesso alla via giurisdizionale.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo di cittadino italiano di: CP_5
CPF ( ), nato l'[...] a [...] – Parte_1 C.F._1
Brasil;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti,
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa AR Concetta Belcastro
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