Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/04/2025, n. 1673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1673 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10818/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.10818 del 2019 Ruolo Generale degli Affari ci-
vili contenziosi dell'anno vertente
TRA
(GIÀ , C.F. , in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
persona del suo legale rappresentane po-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Vitello, in forza di procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione in riassunzione
- Attore -
E
Controparte_1
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo;
- convenuto -
OGGETTO: altre controversie di Diritto amministrativo.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti per la trat-
tazione dell'udienza del 13/11/2024 nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Tribunale di Palermo
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, ritualmente notificato, del giudi-
zio originariamente proposto dinanzi al Tribunale di Marsala – dichiarato-
si privo di competenza territoriale in ordine alla presente controversia con sentenza n. 266/2019 in favore della competenza di questo Tribunale - la previo accertamento incidentale dell'illegittimità del Parte_1
D.D.G. n. 2061/4 del 19.09.2015 con cui l'Assessorato Regionale Attività
Produttive disponeva la revoca in via definitiva del contributo di euro
435.789,00 già concesso ed erogato alla stessa società, ha agito per senti-
re accertare che essa attrice non è tenuta a corrispondere all'amministrazione regionale la predetta somma di denaro di cui quest'ultima disponeva la restituzione, da parte dell'impresa beneficiaria,
a seguito della revoca del medesimo contributo.
In primo luogo, la società attrice ha dedotto l'illegittimità del provvedi-
mento di revoca e della conseguente pretesa restitutoria dell'odierno con-
venuto, sul rilievo che le imbarcazioni acquistate con l'erogato contributo pubblico erano state utilizzate esclusivamente per l'attività di noleggio e locazione e non venivano distolte dal previsto uso previsto prima della
Part scadenza dei 5 anni dall'entrata in funzione del .
Ha inoltre lamentato la contrarietà del provvedimento di revoca all'art. 10 bis della Legge 241/1990, perché carente di motivazione e adottato in eccesso di potere, deducendo che l'amministrazione regionale negava l'accesso agli atti del procedimento amministrativo di revoca ed ometteva altresì di indicare il contestato diverso impiego dei beni.
Infine, ha dedotto l'illegittimità delle contestazioni concernenti l'omessa
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comunicazione per iscritto, alle singole Autorità Marittime, degli estremi di arrivo e partenza da singoli porti siciliani, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Nautica da Diporto, le imbarcazioni oggetto di contratti di noleggio o locazione sono esonerate dall'onere di comunica-
zione di tali informazioni ed ha altresì dedotto che non vi è alcuna pre-
scrizione relativa all'obbligo di tenuta del Giornale di Bordo.
Costituitosi nel presente giudizio l'Assessorato Regionale delle Attività
Produttive, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie eccependone l'infondatezza, alla luce delle ragioni spiegate in comparsa di riposta, sul rilievo che il parametro di valutazione della condotta posta in essere dall'impresa beneficiaria del contributo è costituito dalla disciplina che regolamenta la concessione del contributo pubblico oggetto di causa e,
quindi, dalla lex specialis dettata del bando.
La causa, istruita in via documentale, è stata assunta in decisione,
sulle conclusioni sopra richiamate, previa assegnazione alle parti dei ter-
mini di cui all'art. 190, comma 1, c.p.c..
****
Nel merito è opportuno, in primo luogo, illustrare sinteticamente, sulla base della documentazione in atti, le circostanze che hanno condotto all'emissione dell'impugnato D.D.G. n. 2061/4 del 19.09.2015.
In data 16.12.2005 veniva pubblicato nella G.U.R.S. il IV Bando pub-
blico della Misura 4.19 a) del , approvato con Parte_4
D.D.G. n. 1524/S3/Tur del 29.11.2005 dall'Assessorato Regionale del
Turismo.
Con D.D.G. n. 1174/S3/Tur del 23.08.2006 il predetto Assessorato
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approvava la graduatoria e concedeva provvisoriamente alla Parte_5
un contributo pari ad euro 370.580,00, sul complessivo inve-
[...]
stimento ammesso di euro 748.000,00, per la realizzazione del program-
ma di investimenti riguardante “attività di noleggio e locazione di unità da
diporto (charter nautico)” nel Comune di Mazara del Vallo (TP) – progetto. n.
10614 cod. 1999/IT.16.1. ”. CodiceFiscale_1
L'importo veniva successivamente integrato con D.D.G. n.
1969/S3/Tur del 21.12.2006 con la concessione dell'ulteriore somma di euro 81.340,00.
Con dichiarazioni del 09.02.2007 e del 10.12.2008, quest'ultima resa con sottoscrizione autenticata da notaio, l'amministratore unico della so-
cietà beneficiaria si impegnava a rispettare le condizioni previste dalla normativa di riferimento e dalle circolari n. 4 del 2001 e n. 1 del
24.01.2002. In particolare, il predetto amministratore unico dichiarava:
- che le unità da diporto oggetto dell'agevolazione sarebbero state de-
stinate esclusivamente per l'attività di “charter nautico” per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'investimento con uso esclusivo nell'ambito delle acque territoriali della;
Pt_4
- che, per ogni per unità da diporto oggetto dell'agevolazione, sarebbe stato tenuto il “giornale di bordo” sul quale il conduttore avrebbe dovuto annotare sia gli itinerari percorsi lungo le coste della , sia gli appro- Pt_4
di nei singoli porti che l'elenco dei turisti partecipanti alle escursioni;
- che lo stesso conduttore avrebbe comunicato per iscritto alle singole
Capitanerie di Porto le date di arrivo nei singoli porti, nonché la data della relativa partenza.
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Dunque, con il D.D.S. n. 390/S3/Tur del 23.03.2009, l'Assessorato
Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti concedeva in via definitiva alla contributo in conto capitale di euro Parte_1
435.789,00.
In conformità al D.P.R. n. 6 del 18.01.2013, con nota n. 4989/S/4 del
05.03.2014 del Dipartimento del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, la pratica di cui al finanziamento in questione veniva trasferita all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive.
Successivamente, l'Ufficio Circondariale Marittimo (Guardia Costiera) -
Sezione di Polizia Giudiziaria di Marsala, con nota n. 1320/del
28.02.2014, chiedeva all'Assessorato Regionale delle Attività Produttive di acquisire la documentazione relativa al programma di investimento della richiesta che l'odierno convenuto riscontrava con Parte_1
nota n. 0039331 del 09.07.2014.
Dal controllo della predetta documentazione, l'Ufficio Circondariale
Marittimo - Sezione di Polizia Giudiziaria di Marsala, con nota n. 2599 del
22.4.2015, rilevava:
- l'omessa annotazione, nei giornali di bordo delle unità da diporto in-
teressate, degli itinerari percorsi, degli approdi nei singoli porti e dell'e-
lenco dei turisti partecipanti alle escursioni;
- la mancata trascrizione, nei registri tenuti dallo stesso Ufficio Cir-
condariale Marittimo e sulla Licenza di Navigazione, dell'atto notarile in-
dicante gli obblighi assunti dalla società beneficiaria del contributo;
- l'omessa comunicazione per iscritto, da parte dei conduttori delle im-
barcazioni, alle singole Autorità Marittime, degli estremi di arrivo e par-
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tenza dai singoli porti siciliani.
Dunque, con la medesima nota n. 2599 del 22.04.2015, l'Ufficio Cir-
condariale Marittimo - Sezione di Polizia Giudiziaria di Marsala, eviden-
ziando che le suesposte condotte omissive non consentivano lo svolgimen-
to del controllo sulla conformità dell'effettivo impiego dei beni oggetto di agevolazione economica all'uso previsto entro i cinque anni dalla relativa entrata in funzione “essendo stata omessa ogni evidenza documentale le-
gata alla concreta navigazione effettuata nonché all'utilizzo degli stessi
quale charter nautico”, chiedeva alla competente amministrazione regiona-
le di provvedere alla revoca del contributo erogato. Contestualmente, co-
municava che le tre imbarcazioni oggetto del contributo erano state utiliz-
zate per altri scopi rispetto allo svolgimento dell'attività di charter nauti-
co; circostanza che integrava la fattispecie di distoglimento dei beni age-
volati dall'uso previsto, come tale idonea a fondare l'inadempimento degli obblighi imposti dal bando e la conseguente revoca del contributo.
Quindi, con nota n. 0032234 dell'11.06.2015, trasmessa a mezzo po-
sta raccomandata, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive comu-
nicava l'avvio del procedimento di revoca del contributo economico. La so-
cietà riceveva la nota il 19.06.2015 e rispondeva con memoria difensiva inoltrata a mezzo posta certificata in data 25.06.2015 e 26.06.2015 con la quale la stessa esponeva di aver ottemperato agli obblighi sottoscritti.
Con nota n. 0037867 del 13.07.2015, l'Assessorato inoltrava all'Ufficio
Circondariale Marittimo - Sezione di Polizia Giudiziaria di Marsala le con-
trodeduzioni della società. Quest'ultimo con nota n. 5164 del 24.07.2015
confermava le precedenti contestazioni e insisteva nella richiesta di revo-
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ca del contributo. In particolare, rilevava che una delle imbarcazioni, de-
nominata “NINO”, oggetto del contributo, era stata predisposta per com-
petizioni sportive sia nel 2007 che nel 2008, allegando copia di un artico-
lo del giornale “ItaliaMareVela” del 24.05.2010, relativo ad una competi-
zione velica a cui tale imbarcazione aveva concorso. Allo stesso modo, la
Polizia Giudiziaria contestava alla società di non avere ubicato nel Comu-
ne di Mazara del Vallo i natanti oggetto del finanziamento, violando quan-
to previsto fissato dal provvedimento di concessione del contributo.
Dunque, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, con nota n.
0042530 del 06.08.2015, trasmessa alla società a mezzo posta racco-
Con mandata in data 19.08.2015, informava quest'ultima di stare proce-
dendo alla revoca del contributo. Dunque, con D.D.G. n. 2061/4 del
18.09.2015 l'Assessorato convenuto disponeva la revoca del D.D.S. n.
390/S3/Tur del 23.03.2009, con cui era stato concesso in via definitiva alla del contributo di euro 435.789,00, e contestual- Parte_1
mente autorizzava l'istituto istruttore a pro- Controparte_3
cedere al recupero, dalla società beneficiaria, della medesima somma di denaro, oltre interessi legali.
Ciò premesso, deve in primo luogo osservarsi che il presente giudizio verte sulla verifica dei presupposti della disapplicazione del provvedimen-
to di revoca del contributo già concesso in via definitiva ed erogato dall Controparte_4
e pertanto sull'accertamento della sussistenza, o meno, del diritto di
[...]
credito dell'amministrazione regionale nei confronti dell'odierna attrice;
verifica ed accertamento che presuppongono un esame sull'esatta realiz-
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zazione del programma di investimenti riguardante “attività di noleggio e
locazione di unità da diporto (charter nautico)” nel Comune di Mazara del
Vallo (progetto. n. 10614 cod.
1999/IT.16.1.P.O.011/4.19a/12.2.8/0864), nonché del rispetto degli ob-
blighi assunti dall'impresa beneficiaria per la realizzazione dello stesso programma in virtù del bando e dei successivi provvedimenti di conces-
sione del contributo economico oggetto di causa.
In particolare, il D.D.G. n. 1174/S3/Tur del 23.08.2006, avente ad og-
getto la concessione in via provvisoria del contributo alla Parte_1
poneva diversi obblighi in capo a quest'ultima in ordine alla realiz-
[...]
zazione del programma, stabilendo in particolare:
- all'art. 3, che l'impresa beneficiaria doveva obbligarsi con apposito at-
to d'obbligo, reso nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di noto-
rietà, a rispettare i termini e le modalità di monitoraggio secondo le ri-
chieste effettuate dal Dipartimento Turismo Sport e Spettacolo;
- all'art. 4, lett. b): “L'impresa beneficiaria delle agevolazioni è altresì
obbligata a non distogliere dall'uso previsto i beni oggetto delle agevolazio-
ni prima di cinque anni dalla relativa entrata in funzione”;
- all'Art. 7: “Ai fini del presente decreto e per quanto non espressamente
richiamato, si applicano le disposizioni normative in vigore e di cui alle cir-
colari richiamate in premessa”.
Lo stesso decreto prevedeva, inoltre, all'art. 5, che: “Le agevolazioni so-
no in tutto o in parte revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di ul-
timazione dell'investimento fissati all'art. 3 o in caso di mancato adempi-
mento, da parte dell'impresa beneficiari, degli obblighi di cui alle lettere a),
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b), c), e), g), h), ed i), dal precedente articolo 4, oltreché nei casi in cui siano
accertate gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria alle disposizioni vi-
genti”.
Dunque, come previsto dal suddetto provvedimento di concessione provvisoria del contributo, la per mezzo del proprio Parte_1
legale rappresentante, con un primo atto scritto del 09.02.2007 e, suc-
cessivamente, con altro atto scritto del 12.08.2008, quest'ultima con sot-
toscrizione autenticata da Notaio, dichiarava di essere a conoscenza della normativa regionale di settore ed altresì:
- che le unità da diporto oggetto dell'agevolazione sarebbero state de-
stinate esclusivamente per l'attività di “charter nautico” per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'investimento con uso esclusivo nell'ambito delle acque territoriali della;
Pt_4
- che, ogni per unità da diporto oggetto dell'agevolazione, sarebbe stato tenuto il “giornale di bordo” sul quale il conduttore avrebbe dovuto anno-
tare sia gli itinerari percorsi lungo le coste della , sia gli approdi nei Pt_4
singoli porti che l'elenco dei turisti partecipanti alle escursioni;
- che lo stesso conduttore avrebbe comunicato per iscritto alle singole
Capitanerie di Porto le date di arrivo nei singoli porti, nonché la data della relativa partenza.
Orbene, dagli atti di causa non risulta che la società beneficiaria del contributo abbia ottemperato agli impegni assunti.
Infatti, parte attrice non ha prodotto alcuna documentazione in ordine ai Giornali di bordo ed alle trascrizioni che essa avrebbe dovuto predi-
sporre, tenere e redigere in base al D.D.G. n. 1174/S3/Tur del
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23.08.2006
Inoltre, con riferimento alla contestazione relativa all'utilizzo dei beni,
oggetto dell'agevolazione economica, non conforme ai vincoli imposti dal bando, la società attrice non ha dimostrato in che modo la partecipazione dell'imbarcazione “Nino” alla competizione velistica fosse coerente con l'attività di charter nautico (cfr. allegato 20 comparsa di risposta).
Al riguardo, risulta inconferente la doglianza della società attrice circa l'asserita inapplicabilità dei suddetti obblighi e vincoli formali, in quanto non previsti dal Codice della Nautica da diporto.
Sul punto, va infatti osservato che “L'avviso, infatti, al pari del bando di
gara di una procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di un contrat-
to, è l'atto amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui
rispetto l'amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato
cui assegnare il finanziamento (come nella scelte del contraente in caso di
procedura di gara); in tal senso, come noto, si dice che è lex specialis della
procedura, che va ad integrare le disposizioni generali contenute in atti
normativi (ex multis, cfr. Cons. Stato, sez. V, 11 novembre 2022, n. 200; III,
31 marzo 2021, n. 2707).” (Cons. Stato N. 3492/2022).
Lo stesso principio trova applicazione anche nei casi di erogazione di contributi pubblici. Ed infatti, “Va aggiunto, poi, che secondo consolidato
orientamento della giurisprudenza, le regole contenute nel bando di gara –
ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una procedura per
l'erogazione di contributi pubblici per l'identica natura giuridica – vincolano
rigidamente l'operato dell'amministrazione procedente, la quale è obbligata
alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare
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i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sa-
rebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche di-
sapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Sta-
to, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche
che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr.
Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817;
IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizione di un ban-
do Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003; per un caso di procedura,
come quella in esame, di concessione di contributi pubblici, cfr. Cons. Stato,
sez. III, 15 giugno 2020, n. 3769).” (Cons. Stato N. 3492/2022).
Dunque, l'indicazione, da parte dell'amministrazione, di ulteriori obbli-
ghi rispetto a quelli previsti dalla disciplina di settore è legittima e sono obbligatori per il soggetto concessionario del contributo, specie nel caso in esame ove vi è stato da parte della società beneficiaria un espresso atto d'obbligo al rispetto dei summenzionati vincoli.
La società attrice non ha pertanto assolto all'onere della prova del pun-
tuale adempimento degli obblighi preisti dagli atti amministrativi della procedura di concessione del contributo economico, dovendosi pertanto ritenere fondate e legittime le determinazioni assunte dall'Assessorato
convenuto nell'impugnato D.D.G. n. 2061/4 del 19.09.2015, circa la re-
voca del medesimo contributo ed il recupero, dalla società attrice, della somma di denaro già erogata alla stessa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di parte at-
trice deve essere rigettata.
In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pa-
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gamento delle spese del giudizio che si liquidano, in favore dell'Assessorato regionale convenuto, nella misura di euro 8.000,00 (oltre spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge), secondo i criteri ed i parametri previsti dal D.M. 55/2014 e s.m.i., in ragione del valore della causa e tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal medesimo convenu-
to.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- rigetta la domanda proposta da (già Parte_1 Pt_2
;
[...]
- condanna (già al pagamento, Parte_1 Parte_2
in favore dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, delle spese del giudizio nella misura di euro 8.000,00, oltre IVA, CPA e spese genera-
li, come per legge.
Palermo, 11.4.2025
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
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