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Sentenza 22 marzo 2024
Sentenza 22 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/03/2024, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 8 bis
Verbale di udienza del 22.3.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I., nel giudizio n° 1776/2016 R.G. vertente tra nato a [...]- Germania il 16.05.1973 e residente in [...] Parte_1
I, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Patti (Me), via Ambrosoli, 6 CodiceFiscale_1
nello studio dell'avv.to Michele Mondello;
Attore
E
, in persona del legale rappresentante, P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall' Avv. Antonella P.IVA_1
Cicenia; Convenuta
Sono comparsi: l'avv. Michele Mondello per parte attrice e l'avv. Benedetto Beringheri per i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, insistono in Controparte_1
quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale definisce il giudizio con lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 8 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, all'esito della discussione orale la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: nullità contratto di finanziamento e ripetizione indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe conveniva Controparte_1
eccependo la nullità del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo
[...]
di quote della retribuzione mensile, intervenuto tramite intermediario finanziario, mai sottoscritto, di cui disconosceva la sottoscrizione avendo acquisito copia degli atti richiesti alla mutuante, per il quale sarebbero state prospettate vantaggiose condizioni contrattuali a fronte viceversa di condizioni che prevedevano l'erogazione di una somma pari ad € 15.251,71, da restituire con rate mensili mediante cessione del quinto pari ad € 250,00, per un importo totale di € 30.000,00, il tutto in violazione della necessaria forma scritta, del corretto sviluppo del piano di ammortamento, degli obblighi di informazione e trasparenza.
chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità del contratto, la Parte_1 restituzione di tutte le somme versate in eccedenza rispetto all'importo finanziato.
Si costituiva la quale impugnava le domande proposte dall'attore e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto, avendo l'attore sottoscritto regolarmente non solo il contratto, ma anche il preventivo ed il precontratto, contenenti tutte le indicazioni relative al costo dell'intero finanziamento, ivi comprese le spese di intermediazione, i premi di due assicurazioni, gli interessi e le commissioni ivi riportate, aveva consegnato i documenti richiesti all'intermediatore, eseguito il regolare pagamento delle rate, autorizzato la trasmissione da parte del datore di lavoro dell'atto di benestare all'intermediatore, con conferma della ricevuta della notifica del contratto di cessione del quinto e ricevuto periodicamente le comunicazioni al cliente.
La convenuta, chiedeva, il rigetto della domanda attorea ed in ogni caso la verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Il Giudice delegante concedeva il triplo termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la precisazione del thema decidendum e del thema probandum e valutate le richieste istruttorie delle parti riteneva doversi rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, non potendosi procedere secondo le disposizioni di rito alla chiesta verificazione.
Tanto premesso, si osserva che la presente decisione viene adottata sulla scorta del precedente su caso analogo del Tribunale di Napoli (Trib. Napoli 1771/2017), di cui si condividono interamente le argomentazioni qui riproposte in tema di onere della prova, che determina il rigetto della domanda attorea.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice chiede che venga dichiarato nullo il contratto di finanziamento stipulato con la in quanto le firme in esso Controparte_1 apposte sarebbero false. Si è di fronte, quindi, ad un caso di “disconoscimento in prevenzione” delle sottoscrizioni in calce ad una scrittura privata. Al riguardo, giova precisare che è assolutamente priva di fondamento l'opinione per cui la possibilità di operare validamente il disconoscimento sarebbe condizionata e subordinata alla circostanza che la scrittura privata da disconoscere sia stata prodotta in giudizio dalla controparte. Al contrario, come precisato dalla Cassazione “con riguardo ad una scrittura privata che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.), la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c. ma può assumere l'iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento” (Cass. 974/08; Cass. 12471/01; Cass. 1420/83).
Nei medesimi termini, ovvero nel senso dell'applicabilità delle ordinarie regole in tema di onere della prova laddove la scrittura privata la cui autenticità è contestata dal presunto sottoscrittore non sia stata ancora prodotta in giudizio (all'interno del quale avrebbe trovato applicazione il diverso meccanismo della presunzione di autenticità della scrittura in assenza di tempestivo disconoscimento), Cass. 12 ottobre 2001 n. 12471. Diversamente, nell'ipotesi in cui in corso di causa sia avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e conseguentemente instaurato il giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale apparente autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma, talché qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20144). In tali casi, ovvero nei casi in cui è la stessa parte che lamenta la non autenticità delle sottoscrizioni ad essa apparentemente riconducibili, ad agire in giudizio per far valere ed accertare detta falsità in vista dell'accoglimento di domande che presuppongono un tal accertamento, operano però le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova e non, invece, il disposto dell'art. 216 c.p.c., che pone a carico della parte, che voglia avvalersi di una scrittura privata disconosciuta, l'onere di chiederne la verificazione. Quindi, come del resto evidenziato dalla Cassazione nelle pronunce innanzi richiamate, è la parte attrice che deve fornire la prova della dedotta falsità ed, invece, la parte convenuta che deve provare tutte le circostanze eventualmente allegate per contrastare l'assunto di parte avversa. Pur essendo, quindi, astrattamente pienamente ammissibile, alle condizioni suesposte, un disconoscimento in prevenzione, va ribadito che per il suo efficace esperimento è necessario che sia rispettato il generale principio di riparto dell'onere della prova. Nel caso che qui ci occupa parte attrice ha prodotto in giudizio copia del contratto di finanziamento e ha esperito un'azione di accertamento della nullità del suddetto contratto senza però fornire adeguata prova della sostenuta falsità delle sottoscrizioni ivi apposte.
Alla validità delle suesposte considerazioni non osta la circostanza che il documento recante le sottoscrizioni non riconosciute come autentiche non sia un originale ma una mera copia fotostatica.
Ciò che infatti connota in modo particolare la fattispecie in esame è il fatto che parte attrice ha autonomamente instaurato il giudizio e producendo essa stessa copia del contratto di finanziamento, precedentemente ricevuta dalla convenuta, ha chiesto all'adito Giudice di accertarne la nullità per presunta falsità delle firme, al fine di ottenere l'accoglimento delle ulteriori domande che presuppongono il suddetto accertamento. La peculiarità del caso de quo non è quindi costituita dal fatto che risultino allegate in giudizio esclusivamente copie fotostatiche e nessun originale della pratica di finanziamento in contestazione, quanto dalla circostanza che si discute di un disconoscimento compiuto dall'attore “in prevenzione”, senza attendere di essere evocato in giudizio dalla Banca creditrice, ed in questo modo gravandosi dell'onere di fornire la dimostrazione di quanto asserito nell'introdurre il giudizio. Dall'esame degli atti di causa e dello svolgimento dell'intero processo, si esclude che tale onere probatorio sia stato correttamente adempiuto da parte attrice. Si deve poi aggiungere che l'attore contesta recisamente l'autenticità delle firme in calce al contratto, ma omette di contestare pure tutta l'ulteriore documentazione afferente la pratica di finanziamento e recante la propria firma, prodotta dalla convenuta al Controparte_1
momento della costituzione.
Sia la sottoscrizione del contratto di finanziamento che la sottoscrizione di tutta l'ulteriore documentazione versata in atti è avvenuta per il tramite di un intermediario, che comunque ha avviato le procedure relative all'attività svolta acquisendo l'atto di assenso del datore di lavoro, e tutta la documentazione dell'attore. Documentazione prodotta dalla convenuta rispetto alla quale la sottoscrizione dell'attore non risulta disconosciuta dal medesimo.
Orbene, tale tipologia di prestito personale prevede obbligatoriamente la concessione del benestare da parte del datore di lavoro, a concedere il finanziamento richiesto, che risulta essere stato prodotto in atti. Occorre ricordare che nel caso di specie sia la sottoscrizione del contratto di finanziamento che la sottoscrizione di tutta l'ulteriore documentazione versata in atti è avvenuta per il tramite di un intermediario finanziario regolarmente iscritto all'albo dei mediatori, per come risulta dalla copia del contratto prodotta direttamente dall'attore, che ha provveduto ad autenticare le firme su tutta la modulistica, aggiungendo in calce il proprio timbro e la propria firma e dichiarando sotto la propria responsabilità che le firme di cui sopra fossero vere, in quanto personalmente apposte dal Pt_1
L'attore, più precisamente, ha sottoscritto e non disconosciuto la modulistica depositata in atti dalla convenuta.
Si deve premettere che la tipologia di prestito personale per cui è causa prevede obbligatoriamente la concessione del benestare da parte del datore di lavoro, a concedere il finanziamento richiesto.
Sulla base della lettura dell'atto di delega al datore di lavoro si ricava che il informava il Pt_1
proprio datore di lavoro, di aver stipulato il finanziamento per cui è causa per un credito finanziato e così lo autorizzava ad effettuare trattenute dallo stipendio per la durata contrattualmente prevista.
In calce si legge la firma per conoscenza ed accettazione del datore di lavoro. Da ciò è ragionevole dedurre che la documentazione a base del rapporto deve essere stata verificata anche dal datore di lavoro del e che solo successivamente a tale controllo deve aver concesso il proprio Pt_1
benestare operando poi le relative trattenute.
Ciò che lamenta l'attore, oltre alla nullità del contratto per non averlo sottoscritto, al quale ha tuttavia dato spontanea esecuzione anche anticipando l'estinzione del mutuo, è il fatto che le condizioni applicate al contratto non sarebbero state vantaggiose per come promesso dall'intermediario finanziario ed avrebbero comportato costi eccessivi, sostenendo i quali la somma restituita sarebbe pari al doppio di quella finanziata.
Sul punto, tuttavia, giova rilevare che l'attore non ha sollevato alcuna eccezione di eventuale illegittimità dei tassi, costi ed interessi applicati rispetto alla normativa di settore, ragion per cui anche un'eventuale ctu disposta dal giudice avrebbe dovuto considerarsi meramente esplorativa.
Ancora e per mera completezza va osservato che in mancanza di prova della nullità del contratto come sopra argomentato, si presumono rispettati anche gli indici informativi con la corrispondenza tra quanto prospettato al soggetto finanziato e quanto contenuto nel contratto e non determina una diversa conclusione l'eccepito mancato invio degli estratti conto periodici da parte della banca mutante, in ragione del fatto che non si tratta di un rapporto di conto corrente, bensì di un prestito personale con piano di ammortamento prestabilito ed approvato.
Alla luce delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, è allora evidente l'infondatezza delle conclusioni rassegnate in via principale dall'attore, in quanto si è in presenza di un contratto che è processualmente attribuibile all'attore stesso. Mancando allo stato degli atti argomenti decisivi nel senso della falsità delle firme apposte al contratto di finanziamento de quo, non è accoglibile la domanda di parte attrice diretta ad ottenerne la declaratoria di nullità.
Il mancato accoglimento della domanda principale non consente nemmeno l'esame della domanda conseguenziale di restituzione degli interessi, spese e competenze pagate in eccedenza rispetto alla somma finanziata, non essendo stata dedotta altra causa che delegittimasse il relativo pagamento.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patto in persona del giudice Elisabetta Artino Innaria, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Patti, 22/03/2024
Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino Innaria
SEZIONE 8 bis
Verbale di udienza del 22.3.2024, davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Elisabetta Artino I., nel giudizio n° 1776/2016 R.G. vertente tra nato a [...]- Germania il 16.05.1973 e residente in [...] Parte_1
I, cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Patti (Me), via Ambrosoli, 6 CodiceFiscale_1
nello studio dell'avv.to Michele Mondello;
Attore
E
, in persona del legale rappresentante, P. IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente atto, dall' Avv. Antonella P.IVA_1
Cicenia; Convenuta
Sono comparsi: l'avv. Michele Mondello per parte attrice e l'avv. Benedetto Beringheri per i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali, insistono in Controparte_1
quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e chiedono la decisione.
IL GIUDICE ONORARIO
Si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale definisce il giudizio con lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
Sez. 8 bis in persona del giudice onorario Elisabetta Artino I., ha pronunciato, all'esito della discussione orale la seguente
S E N T E N Z A avente a oggetto: nullità contratto di finanziamento e ripetizione indebito.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore in epigrafe conveniva Controparte_1
eccependo la nullità del contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo
[...]
di quote della retribuzione mensile, intervenuto tramite intermediario finanziario, mai sottoscritto, di cui disconosceva la sottoscrizione avendo acquisito copia degli atti richiesti alla mutuante, per il quale sarebbero state prospettate vantaggiose condizioni contrattuali a fronte viceversa di condizioni che prevedevano l'erogazione di una somma pari ad € 15.251,71, da restituire con rate mensili mediante cessione del quinto pari ad € 250,00, per un importo totale di € 30.000,00, il tutto in violazione della necessaria forma scritta, del corretto sviluppo del piano di ammortamento, degli obblighi di informazione e trasparenza.
chiedeva, pertanto, previa dichiarazione di nullità e/o annullabilità del contratto, la Parte_1 restituzione di tutte le somme versate in eccedenza rispetto all'importo finanziato.
Si costituiva la quale impugnava le domande proposte dall'attore e Controparte_1
ne chiedeva il rigetto, avendo l'attore sottoscritto regolarmente non solo il contratto, ma anche il preventivo ed il precontratto, contenenti tutte le indicazioni relative al costo dell'intero finanziamento, ivi comprese le spese di intermediazione, i premi di due assicurazioni, gli interessi e le commissioni ivi riportate, aveva consegnato i documenti richiesti all'intermediatore, eseguito il regolare pagamento delle rate, autorizzato la trasmissione da parte del datore di lavoro dell'atto di benestare all'intermediatore, con conferma della ricevuta della notifica del contratto di cessione del quinto e ricevuto periodicamente le comunicazioni al cliente.
La convenuta, chiedeva, il rigetto della domanda attorea ed in ogni caso la verificazione della sottoscrizione disconosciuta.
Il Giudice delegante concedeva il triplo termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la precisazione del thema decidendum e del thema probandum e valutate le richieste istruttorie delle parti riteneva doversi rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni, non potendosi procedere secondo le disposizioni di rito alla chiesta verificazione.
Tanto premesso, si osserva che la presente decisione viene adottata sulla scorta del precedente su caso analogo del Tribunale di Napoli (Trib. Napoli 1771/2017), di cui si condividono interamente le argomentazioni qui riproposte in tema di onere della prova, che determina il rigetto della domanda attorea.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice chiede che venga dichiarato nullo il contratto di finanziamento stipulato con la in quanto le firme in esso Controparte_1 apposte sarebbero false. Si è di fronte, quindi, ad un caso di “disconoscimento in prevenzione” delle sottoscrizioni in calce ad una scrittura privata. Al riguardo, giova precisare che è assolutamente priva di fondamento l'opinione per cui la possibilità di operare validamente il disconoscimento sarebbe condizionata e subordinata alla circostanza che la scrittura privata da disconoscere sia stata prodotta in giudizio dalla controparte. Al contrario, come precisato dalla Cassazione “con riguardo ad una scrittura privata che non sia stata riconosciuta e che non debba ritenersi legalmente riconosciuta, e per la quale, pertanto, non sia necessario esperire la querela di falso, al fine di contestarne la piena efficacia probatoria (art. 2702 c.c.), la parte che sostenga la non autenticità della propria apparente sottoscrizione, non è tenuta ad attendere di essere evocata in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento, per poi operare il disconoscimento ai sensi dell'art. 214 e ss. c.p.c. ma può assumere l'iniziativa del processo, per sentire accertare, secondo le ordinarie regole probatorie, la non autenticità di detta sottoscrizione, nonché per sentir accogliere quelle domande che postulino tale accertamento” (Cass. 974/08; Cass. 12471/01; Cass. 1420/83).
Nei medesimi termini, ovvero nel senso dell'applicabilità delle ordinarie regole in tema di onere della prova laddove la scrittura privata la cui autenticità è contestata dal presunto sottoscrittore non sia stata ancora prodotta in giudizio (all'interno del quale avrebbe trovato applicazione il diverso meccanismo della presunzione di autenticità della scrittura in assenza di tempestivo disconoscimento), Cass. 12 ottobre 2001 n. 12471. Diversamente, nell'ipotesi in cui in corso di causa sia avvenuto il disconoscimento della scrittura privata prodotta in giudizio e conseguentemente instaurato il giudizio di verificazione, è onere di colui che propone l'istanza di verificazione fornire, con qualsiasi mezzo, la prova della provenienza del documento dalla parte che ha operato il disconoscimento della propria sottoscrizione e non incombe, perciò, a quest'ultimo, quale apparente autore della sottoscrizione stessa, dimostrare la falsità della firma, talché qualora, per qualsiasi motivo, non sia raggiunta la prova della provenienza del documento dalla parte che l'ha disconosciuto, il documento stesso non può essere utilizzato al fine della decisione (Cass. 18 ottobre 2005 n. 20144). In tali casi, ovvero nei casi in cui è la stessa parte che lamenta la non autenticità delle sottoscrizioni ad essa apparentemente riconducibili, ad agire in giudizio per far valere ed accertare detta falsità in vista dell'accoglimento di domande che presuppongono un tal accertamento, operano però le ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova e non, invece, il disposto dell'art. 216 c.p.c., che pone a carico della parte, che voglia avvalersi di una scrittura privata disconosciuta, l'onere di chiederne la verificazione. Quindi, come del resto evidenziato dalla Cassazione nelle pronunce innanzi richiamate, è la parte attrice che deve fornire la prova della dedotta falsità ed, invece, la parte convenuta che deve provare tutte le circostanze eventualmente allegate per contrastare l'assunto di parte avversa. Pur essendo, quindi, astrattamente pienamente ammissibile, alle condizioni suesposte, un disconoscimento in prevenzione, va ribadito che per il suo efficace esperimento è necessario che sia rispettato il generale principio di riparto dell'onere della prova. Nel caso che qui ci occupa parte attrice ha prodotto in giudizio copia del contratto di finanziamento e ha esperito un'azione di accertamento della nullità del suddetto contratto senza però fornire adeguata prova della sostenuta falsità delle sottoscrizioni ivi apposte.
Alla validità delle suesposte considerazioni non osta la circostanza che il documento recante le sottoscrizioni non riconosciute come autentiche non sia un originale ma una mera copia fotostatica.
Ciò che infatti connota in modo particolare la fattispecie in esame è il fatto che parte attrice ha autonomamente instaurato il giudizio e producendo essa stessa copia del contratto di finanziamento, precedentemente ricevuta dalla convenuta, ha chiesto all'adito Giudice di accertarne la nullità per presunta falsità delle firme, al fine di ottenere l'accoglimento delle ulteriori domande che presuppongono il suddetto accertamento. La peculiarità del caso de quo non è quindi costituita dal fatto che risultino allegate in giudizio esclusivamente copie fotostatiche e nessun originale della pratica di finanziamento in contestazione, quanto dalla circostanza che si discute di un disconoscimento compiuto dall'attore “in prevenzione”, senza attendere di essere evocato in giudizio dalla Banca creditrice, ed in questo modo gravandosi dell'onere di fornire la dimostrazione di quanto asserito nell'introdurre il giudizio. Dall'esame degli atti di causa e dello svolgimento dell'intero processo, si esclude che tale onere probatorio sia stato correttamente adempiuto da parte attrice. Si deve poi aggiungere che l'attore contesta recisamente l'autenticità delle firme in calce al contratto, ma omette di contestare pure tutta l'ulteriore documentazione afferente la pratica di finanziamento e recante la propria firma, prodotta dalla convenuta al Controparte_1
momento della costituzione.
Sia la sottoscrizione del contratto di finanziamento che la sottoscrizione di tutta l'ulteriore documentazione versata in atti è avvenuta per il tramite di un intermediario, che comunque ha avviato le procedure relative all'attività svolta acquisendo l'atto di assenso del datore di lavoro, e tutta la documentazione dell'attore. Documentazione prodotta dalla convenuta rispetto alla quale la sottoscrizione dell'attore non risulta disconosciuta dal medesimo.
Orbene, tale tipologia di prestito personale prevede obbligatoriamente la concessione del benestare da parte del datore di lavoro, a concedere il finanziamento richiesto, che risulta essere stato prodotto in atti. Occorre ricordare che nel caso di specie sia la sottoscrizione del contratto di finanziamento che la sottoscrizione di tutta l'ulteriore documentazione versata in atti è avvenuta per il tramite di un intermediario finanziario regolarmente iscritto all'albo dei mediatori, per come risulta dalla copia del contratto prodotta direttamente dall'attore, che ha provveduto ad autenticare le firme su tutta la modulistica, aggiungendo in calce il proprio timbro e la propria firma e dichiarando sotto la propria responsabilità che le firme di cui sopra fossero vere, in quanto personalmente apposte dal Pt_1
L'attore, più precisamente, ha sottoscritto e non disconosciuto la modulistica depositata in atti dalla convenuta.
Si deve premettere che la tipologia di prestito personale per cui è causa prevede obbligatoriamente la concessione del benestare da parte del datore di lavoro, a concedere il finanziamento richiesto.
Sulla base della lettura dell'atto di delega al datore di lavoro si ricava che il informava il Pt_1
proprio datore di lavoro, di aver stipulato il finanziamento per cui è causa per un credito finanziato e così lo autorizzava ad effettuare trattenute dallo stipendio per la durata contrattualmente prevista.
In calce si legge la firma per conoscenza ed accettazione del datore di lavoro. Da ciò è ragionevole dedurre che la documentazione a base del rapporto deve essere stata verificata anche dal datore di lavoro del e che solo successivamente a tale controllo deve aver concesso il proprio Pt_1
benestare operando poi le relative trattenute.
Ciò che lamenta l'attore, oltre alla nullità del contratto per non averlo sottoscritto, al quale ha tuttavia dato spontanea esecuzione anche anticipando l'estinzione del mutuo, è il fatto che le condizioni applicate al contratto non sarebbero state vantaggiose per come promesso dall'intermediario finanziario ed avrebbero comportato costi eccessivi, sostenendo i quali la somma restituita sarebbe pari al doppio di quella finanziata.
Sul punto, tuttavia, giova rilevare che l'attore non ha sollevato alcuna eccezione di eventuale illegittimità dei tassi, costi ed interessi applicati rispetto alla normativa di settore, ragion per cui anche un'eventuale ctu disposta dal giudice avrebbe dovuto considerarsi meramente esplorativa.
Ancora e per mera completezza va osservato che in mancanza di prova della nullità del contratto come sopra argomentato, si presumono rispettati anche gli indici informativi con la corrispondenza tra quanto prospettato al soggetto finanziato e quanto contenuto nel contratto e non determina una diversa conclusione l'eccepito mancato invio degli estratti conto periodici da parte della banca mutante, in ragione del fatto che non si tratta di un rapporto di conto corrente, bensì di un prestito personale con piano di ammortamento prestabilito ed approvato.
Alla luce delle superiori osservazioni in fatto ed in diritto, è allora evidente l'infondatezza delle conclusioni rassegnate in via principale dall'attore, in quanto si è in presenza di un contratto che è processualmente attribuibile all'attore stesso. Mancando allo stato degli atti argomenti decisivi nel senso della falsità delle firme apposte al contratto di finanziamento de quo, non è accoglibile la domanda di parte attrice diretta ad ottenerne la declaratoria di nullità.
Il mancato accoglimento della domanda principale non consente nemmeno l'esame della domanda conseguenziale di restituzione degli interessi, spese e competenze pagate in eccedenza rispetto alla somma finanziata, non essendo stata dedotta altra causa che delegittimasse il relativo pagamento.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patto in persona del giudice Elisabetta Artino Innaria, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- compensa tra le parti le spese di lite.
Patti, 22/03/2024
Il Giudice Onorario
Elisabetta Artino Innaria