Decreto cautelare 15 luglio 2024
Ordinanza collegiale 21 ottobre 2025
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 21/04/2026, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IC LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sabato Esposito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
quanto riguarda il ricorso introduttivo:
alla sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, con la quale, accogliendo in parte qua il ricorso n. R.G. 5783/23, il Tribunale ha annullato: i) la deliberazione n. 73 del 28/7/2023, con la quale la Giunta comunale del Comune di Pomigliano d''Arco aveva modificato la struttura organizzativa suddividendo l''originario Settore n. 6 “Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile”, nei due Settori n. 6, “Pianificazione del Territorio”, e n. 7, “Sviluppo Sostenibile”; ii) la deliberazione di n. 89 dell''8/9/2023, con la quale la Giunta comunale aveva approvato il “piano integrato dell''attività e dell''organizzazione” (PIAO) 2023/2025, nonché avverso e per la declaratoria di nullità e/o per l''annullamento 1 – della deliberazione n. 55 del 5/3/2024, con la quale la Giunta comunale ha approvato il “piano integrato dell''attività e dell''organizzazione” (PIAO) 2024/2026, nella parte in cui: i) convalida l''istituzione del Settore 6 “Pianificazione urbanistica” e del Settore 7 “Sviluppo del territorio”, e cioè la «misura organizzativa di sdoppiare i Servizi Tecnici in due distinti ed autonomi Settori, diretti da due figure Dirigenziali» disposta con deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023, annullata da codesto ecc.mo Tribunale con sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, e ii) prevede la loro copertura mediante concorso pubblico per l''assunzione di due dirigenti tecnici; 2.– della deliberazione n. 18 del 29/1/2024, pubblicata per 15 gg. consecutivi sull''Albo Pretorio on line il 1°/2/2024, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 3.– della determinazione dirigenziale n. 127 del 22/3/2024, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l''assunzione di due dirigenti tecnici in luogo di un solo dirigente tecnico; 4. – della deliberazione di G.C. n. 66 del 19/3/2024, con la quale è stato dato atto di indirizzo di non dover procedere all''espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell''art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 5.– determinazione dirigenziale n. 157 del 5/4/2024, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 6.– determinazione dirigenziale n. 160 del 5/4/2024, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice e sono state impegnate le somme per i compensi dei suoi componenti, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale; 7.- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso il verbale n. 12 della seduta del Consiglio comunale del 14/3/2024, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DIRPUBBLICA (FEDERAZIONE DEL PUBBLICO IMPIEGO) il 14\11\2024:
avverso e per l'annullamento della determinazione dirigenziale n. 348 del 28/8/2024, concernente la presa d’atto dei lavori della Commissione, è stata approvata la graduatoria finale ed è stata disposta la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti tecnici indetto con determinazione dirigenziale n. 127 del 22/3/2024; – del decreto sindacale n. 39 del 29/8/2024, con il quale il Vicesindaco ha conferito all’ing. IC LL, vincitore del concorso, l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Pianificazione del territorio e sviluppo economico”; – del decreto sindacale n. 40 del 29/8/2024, con il quale il Vicesindaco ha conferito all’arch. Sabato Esposito, vincitore del concorso, l’incarico dirigenziale relativo al Settore 7 “Sviluppo economico”; – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi la determinazione dirigenziale n. 248 del 4/6/2024, con la quale è stata modificata la Commissione esaminatrice, gli avvisi di convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte ed i relativi esiti, i criteri di valutazione dei titoli di cui alla comunicazione del 16/7/2024, i verbali delle operazioni concorsuali, di cui si ignorano estremi e contenuti, e della nota prot. n. 32338 del 28/8/2024, tutti per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pomigliano D'Arco e di IC LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI ZZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza di questo T.A.R. n. 1254 del 26 febbraio 2024, con la quale sono stati annullati i seguenti atti: i) la deliberazione n. 73 del 28/7/2023, con la quale la Giunta comunale del Comune di Pomigliano d’Arco aveva modificato la struttura organizzativa suddividendo l’originario Settore n. 6 “Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile”, nei due Settori n. 6, “Pianificazione del Territorio”, e n. 7, “Sviluppo Sostenibile”; ii) la deliberazione di n. 89 dell’8/9/2023, con la quale la Giunta comunale aveva approvato il “piano integrato dell’attività e dell’organizzazione” (PIAO) 2023/2025.
Il sindacato, inoltre, ha agito per l’accertamento della nullità ovvero per l’annullamento:
1. – della deliberazione n. 55 del 5/3/2024, con la quale la Giunta comunale ha approvato il “piano integrato dell’attività e dell’organizzazione” (PIAO) 2024/2026, nella parte in cui: i) conferma l’istituzione del Settore 6 “Pianificazione urbanistica” e del Settore 7 “Sviluppo del territorio”, e cioè la “misura organizzativa di sdoppiare i Servizi Tecnici in due distinti ed autonomi Settori, diretti da due figure Dirigenziali” disposta con deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023, annullata con la sentenza di cui si chiede l’esatta ottemperanza; ii) prevede la loro copertura mediante concorso pubblico per l’assunzione di due dirigenti tecnici;
2. – della deliberazione n. 18 del 29/1/2024, per quanto d’interesse;
3. – della determinazione dirigenziale n. 127 del 22/3/2024, con la quale è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti tecnici in luogo di un solo dirigente tecnico;
4. – della deliberazione di G.C. n. 66 del 19/3/2024, con la quale è stato dato atto di indirizzo di non dover procedere all’espletamento della procedura di mobilità ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per quanto d’interesse;
5. – determinazione dirigenziale n. 157 del 5/4/2024, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale;
6. – determinazione dirigenziale n. 160 del 5/4/2024, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice e sono state impegnate le somme per i compensi dei suoi componenti, per quanto lesiva degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale;
7. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compreso il verbale n. 12 della seduta del Consiglio comunale del 14/3/2024, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.
Con ricorso per motivi aggiunti ha, altresì, impugnato:
- la determinazione dirigenziale n. 348 del 28/8/2024, concernente la presa d’atto dei lavori della Commissione, è stata approvata la graduatoria finale ed è stata disposta la nomina dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di due dirigenti tecnici indetto con determinazione dirigenziale n. 127 del 22/3/2024;
9. – del decreto sindacale n. 39 del 29/8/2024, con il quale il Vicesindaco ha conferito all’ing. IC LL, vincitore del concorso, l’incarico dirigenziale relativo al Settore 6 “Pianificazione del territorio e sviluppo economico”;
10. – del decreto sindacale n. 40 del 29/8/2024, con il quale il Vicesindaco ha conferito all’arch. Sabato Esposito, vincitore del concorso, l’incarico dirigenziale relativo al Settore 7 “Sviluppo economico”;
11. – di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresi la determinazione dirigenziale n. 248 del 4/6/2024, con la quale è stata modificata la Commissione esaminatrice, gli avvisi di convocazione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte ed i relativi esiti, i criteri di valutazione dei titoli di cui alla comunicazione del 16/7/2024, i verbali delle operazioni concorsuali, di cui si ignorano estremi e contenuti, e della nota prot. n. 32338 del 28/8/2024, tutti per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la ricorrente costituisce ente esponenziale.
L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 112 c.p.a. – violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, co. 2, della legge n. 241 del 1990 – difetto di presupposto e motivazione – eccesso di potere – sviamento – violazione ed elusione dell’obbligo di conformarsi alla sentenza amministrativa.
Con la deliberazione di G.C. n. 18 del 29/1/2024, il Comune si sarebbe limitato a “recepire” “la misura organizzativa di sdoppiare i Servizi Tecnici in due distinti ed autonomi Settori, diretti da due figure Dirigenziali”, già disposta con la deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023, oggetto di annullamento da parte della sentenza ottemperanda, senza in alcun modo procedere ad una rivalutazione delle relative scelte. Il § 3.1 (“Sezione: Organizzazione e Capitale Umano”) del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026” (PIAO), tenta di fornire una qualche giustificazione postuma delle suddette scelte organizzative che si risolverebbe in una ‘convalida’ nulla e/o inefficace o comunque illegittima della deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023, siccome elusiva della sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, con la quale quest’ultima deliberazione è stata annullata.
La deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023, è stata annullata con sentenza del 26 febbraio 2024, n. 1254, e, dunque, non avrebbe potuto essere convalidata.
Inoltre l’illegittimità della convalida deriverebbe dalla circostanza che la deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023 è stata annullata non solo per difetto di motivazione, ma anche per un “vizio sostanziale della funzione”.
La deliberazione di G.C. n. 18 del 29/1/2024, limitandosi in parte qua a recepire la misura organizzativa di sdoppiare i Servizi Tecnici in due distinti ed autonomi Settori, diretti da due figure Dirigenziali, costituirebbe ‘mera conferma’ del modello organizzativo approvato con la precedente deliberazione di G.C. n. 73 del 28/7/2023 e, dunque, sarebbe stata automaticamente travolta dalla sentenza di annullamento della delibera del 2023.
2. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 112 c.p.a. – violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, co. 2, della legge n. 241 del 1990 – difetto di presupposto e motivazione – eccesso di potere – sviamento – violazione ed elusione dell’obbligo di conformarsi alla sentenza amministrativa.
Le giustificazioni postume della “misura organizzativa di sdoppiare i Servizi Tecnici in due distinti ed autonomi Settori, diretti da due figure Dirigenziali” sarebbero pretestuose, risolvendosi, da un lato, in una conferma del vizio di eccesso di potere per sviamento della funzione; dall’altro, costituirebbero un espediente escogitato allo scopo di eludere l’obbligo di conformarsi alla sentenza.
3. violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 112 c.p.a. – violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies, co. 2, della legge n. 241 del 1990 – difetto di presupposto e motivazione – eccesso di potere – sviamento – violazione ed elusione dell’obbligo di conformarsi alla sentenza amministrativa – statuizioni conseguenti.
I provvedimenti impugnati sarebbero elusivi del dictum giudiziale non essendo legittima l’adozione di atti di convalida di un provvedimento annullato mediante atti integrativi della motivazione quando le carenze di quest’ultima rivelino un vizio sostanziale della funzione in termini sviamento, vieppiù se le nuove motivazioni si rivelino pretestuose.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30.10.2024 sono stati impugnati gli atti successivi, relativi al concorso per dirigenti tecnici, il cui bando è stato oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo.
I vizi dedotti con il ricorso per motivi aggiunti ricalcano sostanzialmente i vizi già dedotti con i motivi formulati con il ricorso introduttivo costituenti altrettante ragioni di illegittimità derivata dei provvedimenti consequenziali impugnati.
Si è costituito il Comune di Pomigliano d’Arco, premettendo in punto di fatto, la seguente cronologia dei fatti rilevanti per il giudizio:
“1) subito prima della pubblicazione della sentenza n. 1254, intervenuta il 26/2/2024, il Comune aveva già adottato la delibera n. 18 del 19/1/2024 di conferma dello spacchettamento del vecchio settore 6; 2) 3 giorni dopo la pubblicazione della sentenza, in data 29/2/2024, veniva a scadere l'incarico ex art. 110 T.U.E.L. dell'Arch. RI; 3) 6 giorni dopo la scadenza dell'incarico della RI, il Comune esteriorizzava, con la Del. G.C. 55 del 5/3/2024, le motivazioni sottese alla conferma dello sdoppiamento; 4) l'Arch. RI non risulta aver impugnato dinnanzi al G.O. la sua assegnazione ad altro incarico, né partecipava, poi, al concorso indetto dal Comune proprio per conferire gli incarichi dirigenziali dei nuovi settori 6 e 7; 5) a cose ormai fatte, in data 15/4/2024, il Sindacato ricorreva per ottemperanza”.
Concludeva affermando che “In tale situazione di fatto, deve desumersi che la sentenza 1254 ha prodotto tutti i suoi effetti e non è più suscettibile di alcuna successiva esecuzione”.
Tanto premesso in punto di fatto, sollevava le seguenti eccezioni preliminari:
- Difetto di legittimazione e interesse del sindacato, non essendo i provvedimenti impugnati suscettibili di ledere la posizione dell’arch. RI, il cui incarico è scaduto tre giorni dopo la pubblicazione della sentenza e comunque prima dell’approvazione del PIAO, dalla quale derivava la legittimazione ed interesse del sindacato ad impugnare gli atti di macro-organizzazione; la RI, inoltre, non ha proposto ricorso innanzi al G.O. per ottenere il reintegro nel precedente incarico, né ha partecipato alla procedura concorsuale per il conferimento degli incarichi di responsabile dei settori di nuova istituzione.
- La carenza di legittimazione e di interesse del sindacato ricorrente a contestare le delibere di conferma dello sdoppiamento in due dell’originario settore 6 discende anche dalla circostanza che – eliminato ogni profilo di possibile lesività nei confronti della RI – la contestazione della suddetta scelta organizzativa produrrebbe l’effetto di ridurre il numero di posizioni apicali conferibili a personale dirigenziale.
- Il ricorso sarebbe inammissibile anche per essere venuto meno uno dei presupposti in base ai quali l’assetto organizzativo impresso all’Ente era stato ritenuto illegittimo, ossia attuare un sistema di spoil system non consentito perché la delibera di approvazione del PIAO è successiva alla scadenza del contratto della RI e quindi non potrebbe più avere come scopo quello di mantenere gli effetti di quella esclusione.
- La sentenza sarebbe autoesecutiva non dettando i criteri ai quali l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi.
- Il ricorso sarebbe inammissibile anche perché mirerebbe a censurare aspetti di esercizio del potere connotati da ampia discrezionalità su aspetti estranei alla palese irragionevolezza o al difetto di istruttoria.
- Il ricorso inoltre sarebbe inammissibile perché il ricorrente non ha censurato tutte le ragioni sottese alla scelta organizzativa censurata.
- Il ricorso sarebbe improcedibile per la mancata impugnazione degli atti conclusivi delle procedure concorsuali indette per la copertura dei posti di dirigente dei settori 6 e 7.
Ha controdedotto nel merito delle avverse censure.
All’udienza camerale del 12.3.2025 la causa è stata rinviata in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato sull’appello proposto avverso la sentenza ottemperanda.
Disposta la conversione del rito da camerale in ordinario, tenuto conto della natura delle censure articolate, all’udienza pubblica del 14 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso e i successivi motivi aggiunti propongono avverso i provvedimenti impugnati censure attinenti vizi di diversa natura, da un lato, si deduce l’elusione del giudicato, dall’altro, svariate cause di illegittimità in via autonoma.
2. Quanto alla domanda di nullità per elusione del giudicato (oggetto del primo e terzo motivo del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti), essa è da ritenersi infondata. La domanda si basa sulla asserita natura “convalidante” del P.I.A.O. approvato con la deliberazione di Consiglio comunale n. 55 del 5/3/2024. Tale provvedimento, adottando una motivazione “postuma” della scelta organizzativa operata con gli atti annullati dalla sentenza ottemperanda, ne avrebbe violato il contenuto, sostanzialmente eliminando in via postuma la causa di illegittimità accertata.
Tale assunto, tuttavia, non trova conferma negli atti.
La convalida è, com’è noto, un provvedimento di secondo grado mediante il quale l’Amministrazione, preso atto del vizio di legittimità di un provvedimento, lo elimina con effetto retroattivo, evidenziandone le ragioni di pubblico interesse (“I tratti che connotano, sul piano strutturale ed effettuale, il provvedimento di convalida sono:
- l'insorgenza di una fattispecie complessa, che comporta l'emanazione di un provvedimento nuovo ed autonomo rispetto al provvedimento da convalidare, ma che si ricollega al precedente provvedimento invalido, combinandosi con questo, in modo da mantenerne fermi gli effetti sin dalla sua emanazione; in definitiva, gli effetti giuridici si imputano all'atto convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa all'eventuale annullamento per illegittimità (così già Cons. Stato, V, 21 luglio 1951, n. 682, menzionata nella più recente sentenza n. 3385/2021 su citata; ma cfr. anche Cons. Stato, V, 22 agosto 2023, n. 7891, sulla portata generale dell'istituto, nonché, per le sue applicazioni in tema di ratifica in caso di vizio di incompetenza, Cons. Stato, V, 7 luglio 2015, n. 3340; id. IV, 18 maggio 2017, n. 2351; id., IV, 26 ottobre 2018 n. 6125);
- l'efficacia retroattiva della convalida (efficacia ex tunc), connaturale alla funzione di eliminare gli effetti del vizio con un provvedimento successivo ed autonomo, che però consenta che tutti gli effetti dell'atto vadano imputati, come detto, a quello convalidato, piuttosto che a quello convalidante (cfr. Cons. Stato, IV, 13 aprile 1987, n. 223).
Da quanto sopra discende la condivisibile affermazione che la principale differenza della convalida rispetto alla rinnovazione dell'atto (od alla integrazione di un atto incompleto) è la decorrenza ex tunc degli effetti della convalida, poiché la rinnovazione dell'atto "non retroagisce per conservarne gli effetti fin dall'origine" (così Cons. Stato, V, n. 3385/2021 cit., riguardante in particolare l'emendabilità tramite convalida del vizio di motivazione).” così Consiglio di Stato sez. V, 12/11/2025, (ud. 25/09/2025- dep. 12/11/2025) - n. 8881).
La convalida ha efficacia retroattiva, saldandosi con il provvedimento di primo grado.
Per tale ragione sussistono limiti stringenti alla sua ammissibilità nel caso in cui il provvedimento che ne forma l’oggetto sia stato oggetto di annullamento giurisdizionale. (“Nel caso in cui l'annullamento di un provvedimento amministrativo sia intervenuto in sede giurisdizionale, e la sentenza che lo dispone sia passata in giudicato, gli atti che procedono alla convalida dello stesso sono nulli perché adottati in violazione del giudicato. Tali atti sarebbero nulli anche per difetto totale di elementi essenziali, quali l'oggetto, non potendo sussistere alcun interesse pubblico alla convalida di un atto non più esistente.” T.A.R. Venezia Veneto sez. II, 24/07/2017, n. 735).
Nel caso di specie mancano indici sia testuali che sistematici idonei a qualificare i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo quali atti di convalida.
Infatti anzitutto in alcuna parte dei provvedimenti impugnati si fa riferimento all’istituto della convalida. In secondo luogo, si tratta di provvedimenti che hanno dichiaratamente efficacia per il futuro. In particolare, con la deliberazione n. 55 del 5.3.2024 si provvede “all’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 08/09/2023, con riferimento al triennio 2024/2026”.
Nessun riferimento, nei provvedimenti impugnati, è fatto ad eventuali vizi degli atti oggetto di annullamento giurisdizionale, né al ricorso all’epoca ancora pendente. Nessun riferimento, infine, è fatto alle ragioni di interesse pubblico che sottenderebbero all’adozione del provvedimento di secondo grado.
I provvedimenti impugnati, dunque, non hanno efficacia retroattiva e non sono idonei ad incidere sull’annullamento giurisdizionale della deliberazione n. 73 del 28/7/2023 e della deliberazione di G.C. n. 89 dell'8/9/2023, con la quale è stato approvato il “piano integrato dell'attività e dell'organizzazione” (PIAO) 2023/2025 annullati dalla sentenza di questo T.A.R. n. 1254 del 26.2.2024.
Per tale ragione, non sussiste il vizio di nullità degli stessi per violazione o elusione del giudicato, avendo gli atti impugnati natura non retroattiva.
3. Quanto ai vizi di illegittimità dei provvedimenti impugnati (articolati con il secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti), in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune, essi vanno dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione e di interesse.
Il sindacato ricorrente ha agito in giudizio a tutela di propri assistiti, dirigenti della pubblica amministrazione, avversando l’utilizzo surrettizio del potere auto-organizzazione per l’anticipata risoluzione di incarichi dirigenziali.
La sentenza ottemperanda ha accertato il vizio di difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati, dal quale emergeva, altresì, la sussistenza di un quadro sintomatico di sviamento in relazione all’anticipata risoluzione dell’incarico dirigenziale dell’arch. RI.
La pronuncia è stata confermata in appello, senza modifiche nella motivazione.
Con gli atti impugnati con il presente ricorso, il Comune ha provveduto ad aggiornare l’assetto organizzativo dell’ente con provvedimenti che, come si è detto, hanno efficacia pro futuro.
L’incarico dell’arch. RI è scaduto pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza ottemperanda di primo grado e non risulta che la stessa dirigente abbia agito innanzi al G.O. per essere reintegrata nell’incarico, né che abbia impugnato gli atti organizzativi oggetto del presente giudizio, dimostrando così un sostanziale disinteresse a mantenere o a conseguire nuovamente l’incarico dirigenziale relativo all’originario settore 6.
D’altro canto la natura non retroattiva degli atti impugnati lascia integralmente salvi gli effetti della sentenza ottemperanda (passata in giudicato a seguito di conferma da parte del Consiglio di Stato) sugli atti annullati, quanto all’accertamento della loro illegittimità.
Non residuano, dunque, profili di lesività dei provvedimenti impugnati per la posizione del sindacato ricorrente, atteso che:
- l’accertamento dell’illegittimità della deliberazione n. 73 del 28/7/2023 e della deliberazione di G.C. n. 89 dell'8/9/2023 da parte della sentenza di questo T.A.R. n. 1254 del 26.2.2024 è rimasta intatta e la delibera del 19.1.2024, in quanto meramente confermativa della precedente, è travolta automaticamente dalla pronuncia di annullamento;
- non è stato chiarito in quali termini e per quali ragioni il nuovo assetto organizzativo potrebbe essere lesivo della categoria rappresentata dal sindacato, né della posizione dell’arch. RI, la quale non risulta aver contestato in alcuna sede gli atti che tale assetto hanno reiterato. Invero lo sdoppiamento in due dell’originario settore 6 è stato ritenuto illegittimo da questo T.A.R. nella sentenza ottemperanda solo in ragione della sua idoneità – il cui sintomo era costituito dalla mancanza di qualsivoglia motivazione – a consentire la cessazione anticipata dall’incarico dell’arch. RI, mentre non si sono ravvisati vizi di altro tipo nella scelta organizzativa in sé. Pertanto, non essendo stata accertata un’autonoma illegittimità del suddetto assetto ed essendo l’incarico della RI già scaduto al momento in cui la delibera di aggiornamento del PIAO è stata approvata, non vi sono motivi per ritenere che il mantenimento del suddetto assetto organizzativo reiterasse la lesione arrecata ai diritti della categoria rappresentata dal sindacato ricorrente e alla posizione dell’arch. RI, non potendo ella, ad incarico orami scaduto aspirare, ad essere reintegrata nell’incarico pregresso.
- Manca, dunque, la legittimazione e l’interesse ad agire del sindacato ricorrente avverso i provvedimenti indicati in epigrafe.
4. In definitiva il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati quanto alla domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato (motivi primo e terzo di entrambi i mezzi) e inammissibile per i residui profili di illegittimità per vizi autonomi (secondo motivo del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti).
5. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara in parte inammissibili e in parte infondati, ai sensi di cui in motivazione. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI ZZ, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI ZZ | NA RD |
IL SEGRETARIO