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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 11/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Corrado CROCI CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
Nella causa civile d' appello iscritta al n.r.g. 1385/2022
PROMOSSA DA
corrente in via San Prospero 4 in IL, codice fiscale e partita IVA Parte_1
, capitale sociale I.V. euro 10.000,00, e per eSA (giusto atto a rogito notaio P.IVA_1 di San Donato Milanese, rep. 432/2018) la procuratrice Persona_1 [...]
codice fiscale , a tanto legittimata dalla prima mandataria Controparte_1 P.IVA_2
titolare di procura (a rogito notaio , rep. Controparte_2 Persona_2
42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore generale dr. Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Leonardo Blandino, codice fiscale con domicilio eletto C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Giulia Prunas Tola Arnaud, codice fiscale
, in via San Francesco Da Paola 43, 10123 Torino APPELLANTE C.F._2
CONTRO
(c.f. , nata in [...] il [...], CP_3 C.F._3 residente in [...], elettivamente domiciliata in Torino alla via Lamarmora n. 41, presso lo studio dell' avv. Luca Fusaro (C.F
che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._4
APPELLATA
Udienza collegiale del 9.1.2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, contraris rejectis, in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 3943/2022 R.G. 337/2020 resa dal
Tribunale di Torino l'11/10/2022 e per l'effetto
= in via principale e nel merito: confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Pag. n. 1 di 17 = in via subordinata e nel merito: accertare che è creditrice nei Parte_1 confronti della Sig.ra della somma di € 42.581,96, oltre agli interessi CP_3 moratori maturandi nella misura contrattualmente prevista dalla richiesta sino al saldo, e per l'effetto condannarla al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrende, per entrambi i gradi di giudizio”.
Per l'appellata
“IN VIA PREGIUDIZIALE
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva da parte di Controparte_4 per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto,
- confermare la sentenza n. 3943/2022 pubbl. il 12/10/2022 RG n. 337/2020 Repert. n.
10073/2022 del 12/10/2022 e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. 9659/2019 del
29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. 25121/2019);
- accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve a CP_3 Parte_1
IN VIA CP_5
- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto di credito vantato da CP_4 per tutti i motivi di cui in atto e, per l'effetto,
[...]
- confermare la sentenza n. 3943/2022 pubbl. il 12/10/2022 RG n. 337/2020 Repert. n.
10073/2022 del 12/10/2022 e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. 9659/2019 del
29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. 25121/2019);
- accertare e dichiarare che la sig.ra nulla deve a CP_3 Parte_1
NEL MERITO
In via principale
- rigettare tutte le avverse domande e eccezioni, in quanto infondate in fatto e in diritto per
i motivi di cui in atti;
- confermare la sentenza n. 3943/2022 pubbl. il 12/10/2022 RG n. 337/2020 Repert. n.
10073/2022 del 12/10/2022 e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. 9659/2019 del
29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. 25121/2019);
- accertare e dichiarare che nulla deve a CP_3 Parte_1
In via subordinata
- accertare e dichiarare la violazione da parte della e/o Parte_3 Parte_1
e/o /o
[...] Controparte_2 Controparte_1
Pag. n. 2 di 17 dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt.
1337,1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di , nonché degli artt. 1283, CP_3
1284, 1815 c.c., nonché del D.Lgs. 385/1993, della L. 154/1992, della L. 108/1996, dell'art. 644 c.p.;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di prestito personale per cui è causa e/o la nullità ed inefficacia, per le causali tutte di cui in atti, delle condizioni pattuite e/o applicate relative a tasso di interesse, capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri e degli addebiti a tale titolo effettuati sul prestito personale per cui è causa;
- accertare e dichiarare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato al prestito personale per cui è causa;
- accertare e dichiarare se il TAEG (tasso annuo effettivo globale) dalla Parte_3
e/o dalla stabilito contrattualmente e/o applicato al prestito Parte_1 personale per cui è causa era superiore al tasso soglia usura in violazione della legge
24/01, della legge 108/96 e dell'art. 644 c.p.;
- accertare e dichiarare se il TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato dalla
e/o dalla è diverso dal TAEG dichiarato Parte_3 Parte_1 contrattualmente al prestito personale per cui è causa;
- accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta da a titolo di interessi, CP_3 commissioni o spese e/o che il TAEG da applicare al prestito personale di cui è causa deve essere rideterminato nel tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto e che la durata del credito deve essere rideterminata in trentasei mesi;
- dichiarare tenuta e condannare, per le causali tutte di cui in atti, l Parte_1
risarcimento del danno nei confronti di da quantificarsi anche in via CP_3 equitativa in una somma corrispondente all'importo oggetto dell'opposto Decreto
Ingiuntivo ovvero nella veriore somma anche superiore accertanda in corso di causa;
- accertare e dichiarare, per le causali tutte di cui in atti, che il saldo dichiarato dalla relativo al prestito personale per cui è causa è un saldo non vero e Parte_1 conseguentemente
- accertare e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere del prestito personale per cui è causa secondo i criteri di legge di cui alla premeSA e nella misura che sarà in tal modo accertata;
- dichiarare tenuta e condannare, per i motivi tutti di cui in atti, la Parte_1 alla restituzione in favore di delle somme imputate ai suddetti titoli non CP_3 dovuti e/o contrastanti con le disposizioni cogenti di legge per l'importo accertando in
Pag. n. 3 di 17 corso di causa anche a titolo di risarcimento del danno, operando, se del caso le opportune compensazioni con l'eventuale credito che venisse riconosciuto in favore di Parte_3
e/o ed a carico di .
[...] Parte_1 CP_3
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, il reale dare ed avere tra la
e/o e , ovvero il reale saldo del dare Parte_3 Parte_1 CP_3 ed avere;
- confermare la sentenza n. 3943/2022 pubbl. il 12/10/2022 RG n. 337/2020 Repert. n.
10073/2022 del 12/10/2022 e, per l'effetto, dichiarare nullo, e/o annullare e/o dichiarare di nessun effetto, comunque revocandolo, il Decreto Ingiuntivo n. 9659/2019 del
29.10.2019 emesso dal Tribunale di Torino il 28.10.2019 (R.G. n. 25121/2019);
- accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in atti, l'eventuale debito e/o credito di nei confronti di . Parte_1 CP_3
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere interpello e testi, in materia diretta e contraria, sulle circostanze di fatto da 1)
a 23) di cui alla lettera A) della comparsa di costituzione e risposta, preceduti dalla locuzione “vero che”.
Disporre consulenza tecnica del prestito personale per cui è causa, in conformità ed adesione alla normativa di legge e regolamentare vigente in materia bancaria per il periodo di tempo afferente al rapporto deDOo in giudizio, al fine della determinazione dell'effettivo dare/avere, ed al fine dell'accertamento del superamento del tasso soglia usura con il seguente quesito, ovvero con quello ritenuto dal Giudice più congruo:
“Sentite le parti e i loro eventuali CTP, effettuata ogni indagine neceSAria ed opportuna, esaminata la documentazione proDOa, e quella eventualmente offerta dalle parti nel corso dell'indagine nei limiti di cui all'art. 198 c.p.c., ed eventualmente ubicata anche presso la convenuta, letti ed esaminati gli atti di causa, a) determini le somme tutte pagate dall'odierna appellata in dipendenza del prestito personale;
b) determini il tasso di rendimento effettivo del prestito personale, avuto riguardo a remunerazioni, commissioni, spese (collegate all'erogazione del credito) che:
- sono dovute per effetto della conclusione del contratto, salvo sopravvenienza di vicende estintive;
- pur essendo subordinate al verificarsi di eventi futuri (ritardo nell'adempimento del debitore, mancato esercizio da parte del creditore della facoltà di risolvere il mutuo, recesso del debitore con conseguente applicazione della penale di estinzione anticipata ecc.) meramente possibili al momento della conclusione del contratto, sono dovute per essersi verificato il relativo evento in corso di contratto;
c) dica se il TEG sia contenuto nei limiti del tasso soglia vigente al momento del contratto;
d) dica se il TEG corrisponda a quello indicato nel contratto del prestito personale;
Pag. n. 4 di 17 e) in ogni caso indichi l'ammontare delle remunerazioni ripetibili in caso di usura;
f) effettui il ricalcolo del piano di ammortamento e del dare/avere attenendosi al Codice
Civile, all'art. 1815 c.c., all'art. 1284 c.c., alla legge 154/92, al D.Leg.vo 385/93, alla
Legge 108/96, all'art. 644 c.p., e comunque alla legislazione applicabile in subiecta materia, depurando tutti gli addebiti effettuati arbitrariamente dalla e/o Parte_3 dalla durante tutto il rapporto. Parte_1
Riservata la indicazione dello specifico quesito e la nomina del C.T. di parte.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03/01/2020 ha CP_3 proposto opposizione avverso il decreto n. 9659/19, n. R.G. 25121/19 emesso dal Tribunale di Torino con cui le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 42.581,96 oltre interessi e spese della procedura a favore di a fronte dell'esposizione debitoria Parte_1 maturata in relazione al contratto di finanziamento n. 918826 stipulato in data 4.1.2007 con
. Parte_3
A fondamento dell'opposizione la eccepiva: CP_3
- la carenza di legittimazione ad agire di Parte_1
- la prescrizione del credito;
- l'applicabilità al caso in esame dell'articolo 125 bis del D. Lgs. n. 385/1993 (c.d. Testo
Unico Bancario – T.U.B.);
- l'indeterminatezza o indeterminabilità del tasso contrattuale in violazione degli articoli
1284, 1325 1346 e 1418 del codice civile;
- l'omeSA verifica del merito creditizio in violazione dell'articolo 8 della Direttiva CE del
23.4.2008 n. 48 e degli obblighi di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1337 del codice civile;
- l'inidoneità probatoria della certificazione ex art. 50 del T.U.B. ex adverso proDOa;
- il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la sussistenza del credito azionato e del suo preciso ammontare.
Costituitasi contestava il fondamento dell'opposizione, chiedendone Parte_1 il rigetto con la conferma del decreto opposto.
Con ordinanza riservata pubblicata in data 20.11.2020 veniva respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie il Tribunale, con ordinanza riservata pubblicata in data 15.4.2021, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.12.2021, successivamente differita al
Pag. n. 5 di 17 15.6.2022 in modalità virtuale o figurata.
Precisate le conclusioni, a tale udienza la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
2. Con sentenza n. 3943/2022, pubblicata in data 12/10/2022, il Tribunale di
Torino in accoglimento dell'opposizione proposta ex art. 645 del c.p.c. dalla parte opponente revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 9659/2019, rigettava la CP_3 domanda di pagamento somme avanzata dalla parte opposta mediante Parte_1 la proposizione del ricorso monitorio e la condannava alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza non veniva notificata.
3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1 interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del doc. 13 del fascicolo di parte opposta, ovvero l'estratto autentico notarile dei crediti ceduti, allegato alla seconda memoria istruttoria, regolarmente depositato ma non visibile al Giudice di prime cure.
Parte appellante ha poi ribadito l'infondatezza delle eccezioni svolte da controparte negli atti di primo grado.
4. Costituitasi l'appellata ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, con il rigetto del gravame.
5. Con ordinanza pubblicata in data 12.1.2024 la Corte
- rilevato che nel presente procedimento era stata disposta la trattazione scritta della udienza fiSAta per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali erano state precisate le conclusioni;
- ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino all'8 marzo 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di rito sollevate da parte appellata.
La presente sede decisoria esclude la valutazione positiva in ordine alla sussistenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 348 bis e ter c.p.c., senza necessità di approfondimenti ulteriori sul punto.
L'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. non può trovare accoglimento, posto che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espreSA dal primo giudice sia le finalità dell'atto di
Pag. n. 6 di 17 impugnazione.
Dal motivo d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.
Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e
434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni adDOe dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017;
Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712;
Cass. 27/03/2015, n. 6294).
Si paSA ora ad esaminare l'appello proposto.
6.1 Con unico motivo di gravame si censura la sentenza impugnata laddove non ha preso in esame il documento n. 13 del fascicolo di parte opposta, allegato alla seconda memoria istruttoria, regolarmente depositato ma non visibile al Giudice di prime cure.
Documento la cui “assenza” è stata ritenuta decisiva dal Tribunale.
Secondo parte appellante la causa avrebbe avuto differente esito alla luce della produzione dell'estratto autentico notarile dell'elenco dei crediti ceduti.
Nella parte in fatto dell'atto di citazione in appello (cfr. pag. 2) la difesa della Pt_1 deduce di avere depositato in data 09/02/2021 la propria seconda memoria
[...] istruttoria (doc. 3 fasc. appello), allegando alla steSA l'estratto autentico notarile dell'elenco dei crediti oggetto della cessione da a Parte_4
(doc. 4 fasc. appello), cui fa riferimento l'avviso di cessione pubblicato Parte_1 in Gazzetta Ufficiale.
Il suddetto deposito si sarebbe regolarmente perfezionato, come documentato mediante le
4 pec che certificano l'avvenuto adempimento (doc. 5 - 8 dasc. appello).
Tuttavia, come successivamente accertato, il deposito dell'atto e del documento non è risultato visibile nello storico del fascicolo informatico (doc. 9), con la conseguenza che l'Ecc.mo Giudice non ne ha potuto prendere visione.
Pag. n. 7 di 17 ***
Per mero scrupolo difensivo, peraltro, ribadisce che, in ogni caso, anche Parte_1 la sola produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta avrebbe dovuto essere ritenuta sufficiente a provare la titolarità del credito in capo a poiché detto Parte_1 avviso recava l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco che dimostrava la titolarità del credito in capo al cessionario.
Non occorrerebbe, in altre parole, una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
Il difensore di parte appellante deduce di avere depositato, unitamente alla propria comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, l'estratto autentico notarile delle scritture contabili della cedente (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte appellante) relativo al credito de quo.
Documento di cui, sicuramente, non avrebbe potuto essere in possesso se non nel contesto dell'operazione di cessione.
Del tutto irrilevante, infine, sarebbe poi il riferimento della sentenza alla mancata produzione del contratto di cessione, posto che il suddetto documento disciplina genericamente i rapporti tra le parti dell'operazione e non contiene alcuno specifico riferimento ai singoli rapporti ceduti.
Ragion per cui non è stato depositato nel giudizio di primo grado, stante la totale irrilevanza probatoria sul punto controverso.
****
Quanto alle ulteriori eccezioni proposte dalla opponente nel giudizio di primo grado,
precisa come sia del tutto pacifica e non contestata la circostanza che, in data Parte_1
04/01/2007, abbia sottoscritto il contratto di finanziamento di cui è causa, per CP_3
l'acquisto della vettura in esso indicata.
Con la sottoscrizione del contratto, non disconosciuta, l'odierna appellata ha:
- richiesto l'erogazione di un fido di € 21.900,00: importo esattamente coincidente con la somma che la finanziaria ha erogato al concessionario e in forza della quale è avvenuto l'acquisto del veicolo;
- sottoscritto il “programma protezione Plusvalore” confermando di “aver ricevuto e di aver preso visione dell'estratto delle condizioni di assicurazione” al costo di € 1.001,92;
- accettato il costo complessivo del finanziamento, quantificato nella somma di €
10.501,43.
La restituzione dell'importo mutuato, comprensiva di interessi e spese, sarebbe dovuta avvenire, mediante 24 rate di € 299,00, 35 rate di € 601,05 e maxi rata finale di € 6.870,60.
La doglianza secondo cui la “non avrebbe mai potuto sostenere una rata mensile CP_3
Pag. n. 8 di 17 pari alla metà del suo reddito mensile e men che meno avrebbe potuto saldare una maxi rata pari a quasi sei volte il suo stipendio”, lungi dal costituire un valido addebito nei confronti della creditrice, attesterebbe, piuttosto, la conDOa dolosa della mutuataria, che avrebbe assunto l'obbligazione nonostante la certezza – a suo dire – di non potervi far fronte.
Relativamente alla deDOa nullità della clausola assicurativa e alla conseguente pretesa nullità dell'intero rapporto, l'appellante sottolinea che la debitrice ha liberamente aderito al “programma protezione Plusvalore”, mediante specifica sottoscrizione, dopo aver preso conoscenza delle condizioni dello stesso e della esplicita quantificazione del suo costo.
Il taeg del rapporto, pari al 12,62%, è stato chiaramente indicato nel contratto e applicato,
a fronte di un tasso soglia antiusura stabilito sulla base dell'allegato comunicato della
Banca d'Italia e pari al 15,96%.
La prova del credito è stata ulteriormente corroborata con il deposito dell'estratto autentico notarile delle scritture contabili di e la sua quantificazione mediante quello di Parte_3 un prospetto riepilogativo, al fine di rendere ancor meglio intellegibili le inconfutabili risultanze dell'estratto depositato sub doc. 4 del fascicolo monitorio.
Estratto di cui controparte ha inteso genericamente contestare l'efficacia probatoria, senza essere in grado di dedurre alcunché in ordine alla presunta illegittimità di eventuali addebiti o all'esistenza di eventuali pagamenti ulteriori rispetto a quelli già contabilizzati dalla creditrice.
Il credito è composto per € 6.078,18 da rate scadute non pagate, € 15.147,15 dal capitale residuo alla dbt, € 8,00 da addebito insoluto rid e invio ec, € 238,12 per penale dbt, oltre interessi di mora.
Questi ultimi sono stati calcolati per singolo anno, sulla sola quota capitale delle rate scadute e impagate e sul capitale residuo alla dbt, al tasso del 15,62% dal 01/01/2007, del
12,62% dal 26/01/2007 e del 11,94%, dal 01/01/2011 a fronte di una soglia antiusura calcolata sulla base del già richiamato comunicato della Banca d'Italia e pari al 19,11%.
Nel sollevare l'eccezione relativa alla presunta violazione della normativa in materia di usura, la avrebbe totalmente omesso contestazioni precise e l'allegazione di CP_3 elementi concreti, sebbene sia onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia.
Il credito de quo non potrebbe in alcun modo considerarsi prescritto, atteso che il termine di prescrizione applicabile ai contratti di mutuo o finanziamento è quello decennale, previsto dall'articolo 2946 Codice Civile, e decorre dalla scadenza dell'ultima rata del mutuo in questione.
Il decorso del suddetto termine sarebbe comunque stato interrotto dalla diffida depositata sub doc. 3) del fascicolo monitorio e dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. n. 9 di 17 Quanto alla lamentata omeSA verifica del merito creditizio, parte appellante deduce che il concessionario convenzionato con la cedente avrebbe posto in essere tutte le Parte_3 attività neceSArie, acquisendo in sede di stipula del contratto carta di identità, codice fiscale e documentazione relativa alla posizione lavorativa non solo della Sig.ra ma CP_3 anche del marito che ha sottoscritto il contratto in qualità di coobbligato e CP_6 ha rilasciato documentazione altrettanto esauriente.
6.1.1 Ritiene la Corte che la censura sia infondata e non meritevole di accoglimento.
Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, ha ritenuto fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla odierna appellante.
Il primo Giudice ha spiegato che la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva deDOa in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito.
Esaminando l'avviso sulla G.U. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana) dell'11.12.2018 (Foglio delle inserzioni n. 143) il Tribunale ha precisato che Parte_1 non aveva depositato l'atto di cessione del 5 dicembre concluso con
[...] Parte_3
e i suoi allegati né la lista dei debitori ceduti citata al punto 8 dell'avviso di cui sopra per individuare i crediti ceduti o alcun estratto notarile attestante l'inserzione del nominativo della nella lista dei debitori ceduti depositata in data 5 dicembre 2018 presso il CP_3
Notaio in IL DO.SA . Persona_3
L'”estratto autentico notarile” proDOo dall'odierna appellante sub doc. n. 9 riguardava i libri contabili di (in particolare si tratta del libro inventari) e non si Parte_3 riferiva alla lista (dei debitori ceduti) depositata in data 5 dicembre 2018 presso il Notaio in IL DO.SA . Persona_3
L'”estratto elenco crediti ceduti” proDOo sub doc. n. 6 del fascicolo parte opposta, poi, è un mero documento di provenienza e formazione unilaterale, privo di qualsivoglia sottoscrizione (non è sottoscritto dalle parti del contratto di cessione) o di autenticazione o attestazione di conformità (non vi è alcuna attestazione di conformità rispetto alla lista giacente presso il Notaio, DO.SA quale depositario pubblico). Per_3
Uno dei requisiti per individuare e identificare i singoli crediti ceduti (e quindi l'appartenenza di esso nel “blocco” ceduto) era indicato nell'avviso pubblicato in G.U. nella presenza del relativo debitore nell'elenco dei debitori ceduti depositato presso il
Notaio in IL DO.SA . Persona_3
Non essendo dimostrato nel presente giudizio che il nominativo della era CP_3 ricompreso in detto elenco, secondo il Tribunale non poteva neanche ritenersi provata
Pag. n. 10 di 17 l'avvenuta cessione del credito qui azionato.
Alla luce di ciò, secondo il Giudice di prime cure non vi era prova in atti che il credito nascente dal contratto di finanziamento (n. 918826) in allora stipulato fra e CP_3 fosse ricompreso fra i crediti oggetto del contratto di cessione stipulato Parte_3 fra la e la in data 5 dicembre 2018, così che la Parte_3 Parte_1 domanda di pagamento somme avanzata con la proposizione del ricorso monitorio risultava infondata a cagione del difetto di prova in ordine alla titolarità in capo all'odierna appellante del credito qui azionato.
A ciò conseguiva l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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La motivazione del Tribunale è condivisibile.
La società cessionaria deduce che il credito oggetto di causa sarebbe stato oggetto di cessione pro soluto da parte della società mutuante all'odierna appellante Parte_1
cessione realizzata nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla Legge
[...]
n. 130/1999 e all'art. 58 del D. Lgs. n. 3851993 (cfr. punto 6 ricorso monitorio). sostiene di aver dimostrato la titolarità del credito avendo proDOo: a) Parte_1
l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell'11.12.2018 (Foglio delle inserzioni n. 143); b)
l'estratto autentico notarile relativo ai libri contabili di sub doc. 9; c) Parte_3
l'estratto elenco crediti ceduti sub doc. 6.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che chi agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di una cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nella più ampia operazione di cessione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass. n. 5857 del 22/02/2022: conf.: Cass., n. 24798/2020;
Cass., n. 24040/2019; Cass., n. 2780/2019; Cass., n. 4116/2016; Cass. S.U., n.
11650/20016).
Si è parimenti ricordato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione in blocco di crediti non attiene al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non ha valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto e non fa parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa (Cass. 5617/2020; 22548/2018).
La pubblicazione prevista dall'art. 58 comma 4 TUB ha, invece, la più limitata funzione di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente.
La funzione della norma è chiaramente indicata nella citata sentenza Cass. 5617/2020: “in definitiva la norma dell'art 58 comma 4 si limita a stabilire che la pubblicazione della
Pag. n. 11 di 17 cessione sulla Gazzetta Ufficiale fiSA il giorno a partire dal quale il pagamento fatto nelle mani del cedente comunque non libera il ceduto (cfr. Cass. 25 settembre 2018 n. 22548).
Sempre che, naturalmente, una cessione che venga a riguardare quel particolare credito sussista effettivamente: la previsione dell'art 58 comma 4 si applica al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la steSA esiste”.
Secondo la Corte di legittimità, la pubblicazione in Gazzetta può essere elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione, della quale, tuttavia, è inidoneo a definire i contorni e lo specifico contenuto. Infatti, la mera pubblicazione “non dà contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità e efficacia dell'operazione materialmente posta in essere”.
ESA dunque non soddisfa l'onere probatorio a carico di chi si afferma successore, a titolo universale o particolare, della parte originaria, il quale deve invece fornire la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (sull'onere probatorio del cessionario vedi anche Cass. 4116/16).
Nella medesima sentenza n. 5617/2020 la Corte ha aperto alla possibilità che, in concreto, la pubblicazione in Gazzetta assolva in modo più pregnante l'onere probatorio richiesto al cessionario.
Riconosce infatti che l'art 58 comma 2 TUB, pur imponendo soltanto un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie.
Con la conseguenza che, qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione prima di ogni altra cosa al neceSArio rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuale ex art. 1346
c.c.) sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto potrebbe anche diventare in concreto idoneo secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito.
La centralità della valutazione probatoria del caso concreto è espreSA anche da Cass
2780/19: “… questa Corte intende dare continuità a quanto statuito da Cass. n. 22268 del
13 settembre 2018. Quanto al primo motivo, in particolare, il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria da notificare alla cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile giacché una cosa è l'avviso della cessione - neceSArio ai fini dell'efficacia della cessione
- un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico
Pag. n. 12 di 17 contenuto”.
La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito.
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Sulla scorta di questi principi va esaminata la valenza probatoria della documentazione depositata da Parte_1
Si osserva in primo luogo che la società odierna appellante non ha proDOo il contratto di cessione (la produzione del documento in appello è inammissibile ex art. 345 cpc), ed in secondo luogo che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta ha nel caso di specie contenuto piuttosto specifico, come correttamente evidenziato dal Tribunale, che in sentenza ne ha pure riportato uno stralcio per immagine, precisando, al punto 8, che uno dei criteri indicati per l'individuazione dei crediti ceduti era il fatto che gli stessi fossero inclusi “nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.SA , Notaio Persona_3 in IL, il 5.12.2018”.
Non risultando agli atti tale produzione, correttamente il Tribunale ha statuito che mancava la prova che il nominativo della fosse ricompreso in detto elenco, con CP_3 la conseguenza che non poteva ritenersi provata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa, ossia che il credito nascente dal contratto di finanziamento (n. 918826) in allora stipulato fra l'odierna parte opponente e la CP_3 Parte_3 fosse ricompreso fra i crediti oggetto del contratto di cessione stipulato fra la Parte_3
e la in data 5 dicembre 2018.
[...] Parte_1
Dunque contrariamente a quanto deDOo da parte appellante, la documentazione in atti non era sufficiente a dimostrare la titolarità della pretesa in capo a la sola Parte_1 produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta non era sufficiente, per quanto già detto, poichè l'indicazione dei criteri per individuare i rapporti ceduti in blocco contemplava un requisito che non risultava agli atti di causa, così che non era possibile individuare senza incertezze il rapporto oggetto della cessione.
In questo contesto, nessuna rilevanza può nemmeno attribuirsi all'estratto autentico delle scritture contabili della cedente proDOo sub doc. 9 da parte appellante, come precisato dal
Tribunale.
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La documentazione versata in atti in primo grado per provare la titolarità del credito era la seguente:
- la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11.12.2018 (Foglio delle inserzioni n. 143, cfr. doc. 2 fasc. appellante)), che conteneva l'avviso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. relativo alla cessione di un pacchetto di crediti dalla
[...]
alla la descrizione dei crediti ceduti ivi Parte_5 Parte_1
Pag. n. 13 di 17 contenuta, però, non consentiva di ricondurre senza incertezze il credito per cui è causa all'interno dell'operazione di cessione di crediti in blocco considerata poiché non risultava proDOa la lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.SA , che Persona_3 individuava i debitori ceduti, dunque non erano contenuti i dati identificativi dei crediti specificamente trasferiti;
- l'Estratto autentico notarile (cfr. doc. 9 fasc. appellante) che però non dettagliava l'elenco dei debitori ceduti, ma aveva ad oggetto i libri contabili di (in particolare Parte_3 si trattava del libro inventari, come evidenziato dal Tribunale);
- l'Estratto elenco crediti ceduti (cfr. doc. 6 fasc. appellante) rappresentava un documento di formazione unilaterale, del tutto privo di valore probatorio, nemmeno indiziario.
Sulla scorta di tali elementi istruttori, la sentenza del Tribunale è del tutto condivisibile e merita piena conferma.
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Quanto alle produzioni documentali effettuate da parte appellante nel presente grado di giudizio, occorre preliminarmente ricordare che l'art. 345 c.p.c. sancisce il principio dell'inammissibilità di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti in appello, disponendo che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere proDOi nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad eSA non imputabile”.
Parte appellante deduce di avere provveduto in data 09.02.2021 a depositare la seconda memoria istruttoria (proDOa in appello come doc. 3), allegando alla steSA l'estratto autentico notarile dell'elenco dei crediti (proDOo in appello come doc. 4 ma che nella citata memoria veniva denominato doc. 13): il deposito dell'atto e del documento non sarebbe risultato visibile nello storico del fascicolo informatico, così che il Giudice in sede di decisione non ha preso visione della memoria e della documentazione allegata.
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La produzione da parte di nel giudizio di appello del documento 3) Parte_1 memoria ex articolo 183, secondo comma, n. 2, cpc e del documento 4) estratto autentico notarile elenco crediti ceduti è da ritenere inammissibile perché contraria all'art. 345 cpc.
una volta avvedutasi che la memoria n. 2 ed i documenti allegati non Parte_1 risultavano visibili, avrebbe dovuto fare tempestiva istanza di remissione in termini: e ciò sin dal momento del deDOo deposito, ovvero dal 9.2.2021.
Risulta invece che, successivamente a tale data, l'appellante ha depositato altri quattro atti
(la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 c.p.c., le note scritte sostitutive della discussione orale precisando le proprie conclusioni, le conclusionali e le repliche), senza fare riferimento in nessuno di tali atti alla mancanza di visibilità del documento 13) e della memoria istruttoria, e senza quindi fare menzione nelle proprie difese di tale documento.
Pag. n. 14 di 17 Risulta dal fascicolo telematico della causa di primo grado che con ordinanza pubblicata in data 15.4.2021 la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni al
15.12.2021 e successivamente differita all'udienza figurata del 15.6.2022, per poi essere trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Nonostante fosse del tutto evidente che la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. né il documento 13) risultassero visibili nel fascicolo telematico, non si è Parte_1 attivata formulando tempestiva istanza di remissione in termini, né segnalando in alcun modo nei suoi successivi atti l'anomalia lamentata solo nel presente grado.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “l'istituto della rimessione in termini, tanto nella versione prevista dall'art. 184-bis c.p.c., quanto in quella di più ampia portata prefigurata nel novellato art. 153 c.p.c., comma 2, presuppone la tempestività dell'iniziativa della parte che assuma di essere incorsa nella decadenza per causa ad eSA non imputabile, tempestività da intendere come immediatezza della reazione della parte steSA al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa” (cfr.
Cass. Civ. n. 6102/2019; Cass. Civ. n. 4841/2012; Cass. Civ. n. 23561/2011).
Negli stessi termini, più di recente, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
12993/2023) ha precisato ulteriormente il principio di cui sopra spiegando che la concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini paSA attraverso l'espletamento di due neceSArie verifiche.
La prima, attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla steSA non risulti governabile, neppure con "difficoltà" (cfr. Cass. n. 22342 del 2021; Cass.,
SU, n. 27773 del 2020; Cass. n. 27726 del 2020; Cass., SU, n. 4135 del 2019).
L'altra condizione, attiene invece alla c.d. "immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo" in sé rilevante, ovvero nella prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare” (cfr., Cass. n. 22342 del 2021; Cass. n. n. 21304 del 2019; Cass., SU, n. 4135 del 2019).
Si è già evidenziato come parte appellante dopo il 9.2.2021 (ovvero la data in cui viene deDOo l'avvenuto deposito) abbia provveduto al deposito di altri quattro atti (della memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c., delle note scritte sostitutive della discussione orale precisando le proprie conclusioni, delle conclusionali e delle repliche): orbene, in nessuno dei predetti atti si fa riferimento alla mancanza di visibilità della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. e del relativo allegato ed in nessuno dei predetti atti si formula apposita istanza al fine di sanare la predetta anomalia.
Il Tribunale, in data 15.06.2022, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Pag. n. 15 di 17 In tale fase processuale era ancora più pregnante la facoltà della di Parte_1 consultare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio oltre che nel proprio fascicolo di parte, posto che la decisione sarebbe stata presa sulla base degli atti e dei documenti presenti in causa.
Dunque la sentenza di primo grado risulta correttamente motivata sulla base della documentazione versata in atti: non si è prontamente attivata Parte_1 formulando tempestiva istanza di remissione in termini, né ha segnalato nei suoi successivi atti la lamentata anomalia e/o fatto il benchè minimo riferimento al documento n. 13, ovvero l'estratto notarile attestante l'inserzione del nominativo della nella lista dei CP_3 debitori ceduti depositata presso il Notaio Dott.SA , Notaio in IL, Persona_3 il 5.12.2018, requisito previsto dall'avviso pubblicato nella G.U. (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana) dell'11.12.2018 (Foglio delle inserzioni n. 143), punto 8, per l'individuazione dei crediti ceduti.
Alla luce dei principi sopra ricordati, parte appellante deve pertanto ritenersi decaduta.
Risulta quindi inconferente la produzione nel presente grado di giudizio ad opera di parte appellante, sub doc. 9, della attestazione della Cancelleria del Tribunale di Torino datata
03.11.2022, documento formato in epoca successiva al giudizio di primo grado, e conseguente ad una istanza presentata in data 24.10.2022.
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La sentenza di primo grado merita dunque conferma laddove ha ritenuto che Pt_1 non avesse provato la titolarità dello specifico rapporto di credito oggetto di causa,
[...] mediante prove documentali idonee a dimostrare che detto credito fosse compreso nell'operazione di cessione in blocco: ogni ulteriore questione deve quindi ritenersi assorbita.
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7. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espreSAmente, totalmente infondato, e deve essere respinto.
Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.
Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a delle spese di lite CP_3 del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da
€ 26.000,01 ad € 52.000,00) delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.058,00#, per fase introduttiva € 1.418,00#, per fase decisoria € 3.470,00,00# e così in complessivi € 6.946,000# per compensi, oltre al
Pag. n. 16 di 17 rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Dagli atti non risultano spese vive documentate.
Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L.
24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza n. Parte_1
3943/2022 del Tribunale di Torino, pubblicata in data 12.10.2022, nel procedimento di cui al R.G. n. 337/2020;
- dichiara tenuta e condanna a rimborsare a le spese del Parte_1 CP_3 giudizio di secondo grado liquidate in € 6.946,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002
n. 115 ossia del versamento ad opera di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 30.1.2025 della Sezione Prima Civile della Corte
d'Appello di Torino.
IL PRESIDENTE
(dr. SA Emanuela Germano Cortese)
L'ESTENSORE
(dr. Marco Leone Coccetti)
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