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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12490 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°12125/2025
VERTENTE TRA
, c.f. domiciliata ex Parte_1 P.IVA_1 lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n.54, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Militerni del foro di Napoli in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo;
- OPPONENTE–
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria
n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana per procura generale alle liti;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ritualmente notificato, la cooperativa in epigrafe indicata proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 39720250000264230000, notificato il 10.3.2025, che le intimava il pagamento della complessiva somma di €99.403,00 in virtù di asserito mancato pagamento dei contributi relativi alla gestione delle Aziende con lavoratori dipendenti, inerenti al periodo 08/2024 A 09/2024.
Lamentava l'opponente inesistenza della notifica, nullità dell'avviso per omessa notifica del prodromico avviso bonario, errore di calcolo in ordine alla somma addebitata. Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, dichiarare l'illegittimità/inefficacia dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l concludendo per il rigetto del ricorso poiché infondato. CP_1
La causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione afferente la mancata notifica dell'avviso bonario
Ha sostenuto parte opponente la nullità dell'AVA per la necessità di preliminare notifica di avviso bonario.
Rileva l'Ufficio che oggetto di pretesa creditoria sono omessi contributi dovuti in CP_1 riferimento al periodo 08/2024 e 09/2024. Credito che non trae origine da accertamento contenuto in verbali redatti per violazioni in materia contributivo-previdenziale ad opera di funzionari di vigilanza dell'Ente convenuto o da altre autorità a ciò competenti, questi sì atti che richiedono di essere notificati, ma da denunce operate dallo stesso datore di lavoro con la presentazione all'Istituto di apposito modulo (denunce Uniemens). Ne consegue che scaduto il termine per il pagamento del dovuto, l' può procedere a richiedere il CP_1 versamento, poiché ai sensi dell'art.24, comma 2, D.Lgs. 26.2.1999, n.46, applicabile ratione temporis essendo stata la notifica dell'atto opposto operata in data 10.3.2025, la prodromica notifica dell'avviso bonario rispetto all'avviso di addebito è soltanto una
“facoltà” dell'ente creditore e non un obbligo.
2. Eccezione afferente la notifica della cartella
Ricorda l'Ufficio come recente giurisprudenza di legittimità, le cui motivazioni sono qui condivise, abbia chiarito che la notifica di un atto impositivo a mezzo di posta elettronica certificata con documento allegato in formato pdf anziché p7m è da ritenersi valida perché il protocollo di trasmissione mediante tale tecnologia assicura di per sé il fatto che la cartella sia riconducibile all'organo dalla quale proviene (Cass. n° 30922 del 3 dicembre 2024). La suprema Corte ha dapprima ribadito l'equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati .p7m e ".pdf" sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto. Ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza (da ultimo
Cass. quinta sezione civile n. 19327/2024) secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.
Tanto più che, a norma dell'art.25 DPR n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'Agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità dell'atto impositivo al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell'atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni”. Elementi nella fattispecie all'esame non dedotti. L'eccezione deve quindi essere senz'altro rigettata.
3. Contestazione dei conteggi
Ha dedotto la difesa istante “errore di calcolo in rodine alle somme addebitate.”
L'eccezione che nulla ulteriormente specifica è del tutto generica a e come tale dev'essere senz'altro rigettata,
4. Spese di lite
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi €7.000,00.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Donatella Casari, in data 3.12.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n°12125/2025
VERTENTE TRA
, c.f. domiciliata ex Parte_1 P.IVA_1 lege presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, Viale Giulio Cesare n.54, rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Militerni del foro di Napoli in virtù di procura alle liti allegata al fascicolo;
- OPPONENTE–
CONTRO
, in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria
n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana per procura generale alle liti;
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 1.4.2025, ritualmente notificato, la cooperativa in epigrafe indicata proponeva opposizione ad avviso di addebito n. 39720250000264230000, notificato il 10.3.2025, che le intimava il pagamento della complessiva somma di €99.403,00 in virtù di asserito mancato pagamento dei contributi relativi alla gestione delle Aziende con lavoratori dipendenti, inerenti al periodo 08/2024 A 09/2024.
Lamentava l'opponente inesistenza della notifica, nullità dell'avviso per omessa notifica del prodromico avviso bonario, errore di calcolo in ordine alla somma addebitata. Concludeva quindi chiedendo, previa sospensione dell'esecutività, dichiarare l'illegittimità/inefficacia dell'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l concludendo per il rigetto del ricorso poiché infondato. CP_1
La causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Eccezione afferente la mancata notifica dell'avviso bonario
Ha sostenuto parte opponente la nullità dell'AVA per la necessità di preliminare notifica di avviso bonario.
Rileva l'Ufficio che oggetto di pretesa creditoria sono omessi contributi dovuti in CP_1 riferimento al periodo 08/2024 e 09/2024. Credito che non trae origine da accertamento contenuto in verbali redatti per violazioni in materia contributivo-previdenziale ad opera di funzionari di vigilanza dell'Ente convenuto o da altre autorità a ciò competenti, questi sì atti che richiedono di essere notificati, ma da denunce operate dallo stesso datore di lavoro con la presentazione all'Istituto di apposito modulo (denunce Uniemens). Ne consegue che scaduto il termine per il pagamento del dovuto, l' può procedere a richiedere il CP_1 versamento, poiché ai sensi dell'art.24, comma 2, D.Lgs. 26.2.1999, n.46, applicabile ratione temporis essendo stata la notifica dell'atto opposto operata in data 10.3.2025, la prodromica notifica dell'avviso bonario rispetto all'avviso di addebito è soltanto una
“facoltà” dell'ente creditore e non un obbligo.
2. Eccezione afferente la notifica della cartella
Ricorda l'Ufficio come recente giurisprudenza di legittimità, le cui motivazioni sono qui condivise, abbia chiarito che la notifica di un atto impositivo a mezzo di posta elettronica certificata con documento allegato in formato pdf anziché p7m è da ritenersi valida perché il protocollo di trasmissione mediante tale tecnologia assicura di per sé il fatto che la cartella sia riconducibile all'organo dalla quale proviene (Cass. n° 30922 del 3 dicembre 2024). La suprema Corte ha dapprima ribadito l'equivalenza, per gli atti del processo civile telematico, dei due formati .p7m e ".pdf" sotto il profilo della firma digitale, estendendo tale principio anche agli atti notificati telematicamente dall'Amministrazione finanziaria, e in particolare alle cartelle di pagamento, evidenziando come rispetto a queste ultime, il requisito della sottoscrizione non è richiesto. Ha quindi richiamato la consolidata giurisprudenza (da ultimo
Cass. quinta sezione civile n. 19327/2024) secondo cui l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale, da parte del funzionario competente, non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.
Tanto più che, a norma dell'art.25 DPR n. 602/1973, la cartella di pagamento, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede la sottoscrizione dell'Agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
In sostanza, ciò che rileva è la riferibilità dell'atto impositivo al soggetto emittente, circostanza che, ad avviso della Corte, è assicurata, dall'adozione del sistema di posta elettronica certificata, salvo specifiche contestazioni da parte del destinatario dell'atto, il quale non può quindi limitarsi a una generica confutazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi concreti e dirimenti a sostegno delle proprie deduzioni”. Elementi nella fattispecie all'esame non dedotti. L'eccezione deve quindi essere senz'altro rigettata.
3. Contestazione dei conteggi
Ha dedotto la difesa istante “errore di calcolo in rodine alle somme addebitate.”
L'eccezione che nulla ulteriormente specifica è del tutto generica a e come tale dev'essere senz'altro rigettata,
4. Spese di lite
I compensi di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigetta l'opposizione; condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi €7.000,00.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari