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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 13/09/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori Magistrati:
1. Dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2. Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3. Dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 286 R. G. A. anno 2023 promossa in grado di appello DA
elettivamente domiciliata in Agrigento, via Mazzini n. 205, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Danile, che la rappresenta e difende. Appellante CONTRO
[...]
, in Controparte_1 persona del pro tempore, CP_2 [...]
, Controparte_3 in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in , via Mariano Stabile n.182, che li rappresenta e CP_3 difende. Appellati
OGGETTO: altre ipotesi- recupero credito erariale.
All'udienza dell'11 settembre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi. FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 3252/2022 emessa il 13 ottobre 2022 il Tribunale G.L. di Palermo, nella contumacia del , in parziale Controparte_3
1 accoglimento del ricorso – con il quale , premettendo di avere Parte_1 svolto mansioni di Dirigente di 2^ fascia fino al 31/08/2011, aveva dedotto l'illegittimità del provvedimento di recupero di un credito erariale di € 31.356,19, per conguaglio su retribuzioni di risultato relativamente agli anni 2009/2010/2011 - ha accertato che la ricorrente è tenuta alla restituzione della somma netta di €. 26.969,76, oltre interessi legali dall'1/05/2022 al soddisfo. Per la riforma della decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 4 aprile 2023, dolendosi, in particolare, che il Tribunale non abbia ben valutato la domanda e le circostanze dedotte in ricorso in merito alla contestata percezione dei maggiori importi indicati dal che, in ogni caso, P_ aveva omesso di dimostrare il carattere indebito delle somme richieste in restituzione. Ha, censurato, l'operato del ctu per avere ricavato dagli allegati alla nota ministeriale del 26/09/2014, importi per retribuzione di risultato non corrisposti con le buste paga in atti. Con memoria del 21 febbraio 2025 l'Amministrazione ha contestato la domanda. Con ordinanza resa all'udienza del 6/03/2025 la Corte ha onerato l'appellata della produzione dei cedolini relativi alle mensilità di ottobre 2012 e settembre 2013. Con memoria depositata il 12.06.2025 il ha reso noto che P_ [...]
,… in occasione dell'esame della Controparte_4 posizione stipendiale della IG.ra , … ha provveduto ad una Parte_1 ricognizione specifica delle somme da questa dovute e riscosse per le annualità di risultato 2009-2010-2011, rilevando la presenza di errori materiali nel conteggio di cui all'allegato alla nota prot. n. 70133 del 29/09/2014 sulla base del quale era stato comunicato l'avvio del procedimento con nota prot. n. 22624 del 06/03/2014 ed era stato emanato il successivo provvedimento di recupero del credito erariale con nota prot. n. 89560 del 19/11/2014, ha riscontrato a seguito di approfondite operazioni di verifica, …che non risulta alcun debito della IG.ra nei confronti Parte_1 dell'Erario; cosicché, preso atto della necessità di dover rettificare il provvedimento prot. n. 89560 del 19/11/2014, in data 04/06/2025, la ha trasmesso CP_3 all'appellante la nota prot. n. 43854, allegando il provvedimento prot. n. 43738 del 04/06/2025 con il quale è stata disposta la rettifica, ora per allora, del provvedimento di recupero del credito erariale sulla base della riformulazione del conteggio e, effettuata,…. la restituzione in favore della IG.ra Parte_1 delle somme dalla stessa versate in ottemperanza della sentenza di primo grado n. 3252/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo (R.G.L. n. 6873/2019), pari all'importo netto di € 28.059,63.
2 All'udienza odierna l'appellante, dato atto di avere ottenuto l'accredito delle somme già trattenute a tiolo di indebito, ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese di lite dell'appellata che. aderendo alla richiesta, ha dichiarato di nulla osservare in merito alle spese.
**** Risulta dalla documentazione prodotta che l'Amministrazione ha rettificato il provvedimento di indebito impugnato. È, dunque, certamente cessata la materia del contendere con riferimento all'intera pretesa economica contestata in ricorso, come concordemente ammesso dalle parti. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, e quelle della ctu espletata in primo grado, secondo il criterio della soccombenza virtuale, - applicati i parametri minimi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile - restano a carico dell'Amministrazione che, solo a seguito della verifica imposta dalla Corte, ha provveduto a riesaminare la posizione della ricorrente, accertando che nulla era dalla stessa dovuto per i titoli pretesi.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 3252/2022 emessa il 13 ottobre 2022 dal Tribunale G.L. di Palermo, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la parte appellata al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, in favore dell'appellante, in € 2.906,00, per il primo grado, ed in € 3.473,00, per il secondo grado, a titolo di compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Così deciso in Palermo, l'11 settembre 2025. Il Presidente Estensore Cinzia Alcamo
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