Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Rosaria Papa - Presidente-
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere Relatore-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 460/2021 R.G., riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza comunicata in data 06.06.2024, con cui sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
18.05.1944 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in
Benevento alla Via Filippo Raguzzini n. 10, presso lo studio dell'Avv. Ugo Campese,
C.F. , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
, P.IVA con sede in ON P.IVA_1
Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, elettivamente domiciliata in Telese Terme (BN) alla Via Sant'Agatella n. 2, presso lo studio dell'Avv. Laura Frangiosa, C.F.
, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata dal legale C.F._3
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- 1 -
rappresentante pro tempore, dott. , sulla base di procura speciale Parte_2
autenticata con atto per Notar in Roma del 25.07.2019, Rep. n. 44953, Persona_1
Racc. n. 25857;
APPELLATA
NONCHE'
P.IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2
con sede in Morcone (BN) alla Via Dei Campani n. 15;
APPELLATA CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 912/2020, pubblicata il 24.06.2020 e non notificata, a definizione della causa R.G. n. 2422/2017, il Tribunale di Benevento, provvedendo sull'azione revocatoria proposta dall'Agenzia delle Entrate Riscossioni, già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. nei confronti dell'odierno appellante e della la accoglieva, dichiarando, ex art. CP_2
2901 c.c., l'inefficacia del conferimento dei beni da parte di alla predetta Parte_1
società, di cui all'atto pubblico del 23.04.2014, Rep. n. 91250/20361, per Notar Per_2
di Benevento, condannando in solido i convenuti al pagamento, in favore
[...]
dell'attrice, delle spese di giudizio, liquidate in euro 786,00 per esborsi ed euro 5.770,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e c.p.a.
L'attrice aveva dedotto che, con il suddetto atto pubblico, , che era debitore Parte_1
nei suoi confronti della somma di € 999.022,07, aveva costituito, con la moglie e i suoi due figli, la alla quale aveva conferito, a titolo di apporto di capitali, la quasi totalità CP_2
dei beni immobili di cui risultava proprietario.
Si erano costituiti in giudizio i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda, contestando l'esistenza del pregiudizio per la creditrice.
Il Tribunale riteneva fondata la domanda, rilevando che gli atti da revocare erano a titolo oneroso e successivi al sorgere del credito, provato con la produzione di copia delle cartelle di pagamento e delle relative relate di notificazione, molte delle quali anteriori alla stipula dell'atto; quanto alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito posteriori alla costituzione della società avvenuta il 23.04.2014, i debiti riguardavano tributi per CP_2
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omessi versamenti, riferiti ad anni antecedenti, di cui il aveva conoscenza, avendo Pt_1
anche chiesto di poterne rateizzare il pagamento .
Relativamente all'elemento psicologico esistente in capo al debitore, il Tribunale osservava che, a prescindere dalle date di notifica delle cartelle di pagamento, l'anteriorità del credito rispetto all'atto da revocare doveva essere stabilita con riguardo al sorgere dell'obbligazione e non alla sua esigibilità.
Evidenziava che il conferimento dei beni in società aveva realizzato una modifica peggiorativa della garanzia della creditrice, poiché agli immobili si era sostituita la titolarità di una quota di partecipazione in una società di capitali, più facilmente trasferibile e soggetta all'andamento economico societario ed al rischio di impresa;
ciò senza tener conto delle difficoltà insite nella normativa sulla liquidazione della quota di partecipazione societaria richiesta dal terzo creditore particolare del socio.
Rilevava che il perito di parte convenuta aveva stimato il valore del conferimento in euro
32.000,00, mentre il valore degli immobili conferiti, considerato in sé, era di € 226.023,00; che l'eventus damni si verifica anche quando l'atto contestato provochi una variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio, da cui discenda una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, non essendo necessaria la totale compromissione del patrimonio, e che i convenuti non avevano provato che il patrimonio residuo del debitore poteva soddisfare le ragioni del creditore.
Evidenziava, ancora, il Tribunale che la consapevolezza del legale rappresentante della di ledere i diritti dei creditori era desumibile dallo strettissimo rapporto di CP_2
parentela con il debitore, essendo , figlio del debitore, il legale rappresentante Persona_3
di tale società ed avendo convissuto con il padre, ricevendo la notifica di numerose cartelle presso l'indirizzo del genitore.
Disponeva, infine, l'annotazione della sentenza, ai sensi di legge, nei pubblici registri dei beni immobili.
2. Avverso la suindicata sentenza, ha spiegato appello , deducendo a Parte_1
sostegno due motivi.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Rigettare la domanda revocatoria proposta dall già Equitalia Servizi di ON
Riscossione S.p.A., in ordine al conferimento dei beni immobili del Dottore Parte_1
nella per atto pubblico del Notaio di Benevento del CP_2 Persona_2
23.04.2014, Rep. n. 91250/20361; 2. Condannare l' , già ON
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Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, iva e c.p.a., come per legge”.
L'atto di appello veniva notificato in data 23.01.2021 sia all' ON
, in persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo di posta
[...]
elettronica certificata del suo difensore, Avv. Laura Frangiosa, che alla in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore, all'indirizzo di posta elettronica certificata del suo difensore, Avv. Vincenzo Mottola.
Le appellate erano convenute per il giorno 25.10.2021 dinanzi a Codesta Corte.
Il giudizio di appello veniva tempestivamente iscritto a ruolo il 02.02.2021.
3. Con comparsa di costituzione, depositata in data 27.09.2021, si costituiva in giudizio l che resisteva al gravame, concludendo per ON
l'inammissibilità, l'improcedibilità ed il rigetto dell'appello, per la sua infondatezza in fatto e diritto, e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
4. Preliminarmente, deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione notificato in data 23.01.2021 alle appellate, risultando rispettato il termine di decadenza di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza impugnata, avvenuto il 24.06.2020, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella formulazione
– successiva alla modifica di cui all'art. 46, co.17, L. n. 69/2009, in vigore dal 04.07.2009 - applicabile ratione temporis alla presente impugnazione, essendo stato il giudizio di primo grado introdotto nell'anno 2017.
Pacifica è, infatti, l'applicabilità al suddetto termine di decadenza dell'istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale;
al riguardo, va solo aggiunto che alla fattispecie è applicabile ratione temporis la modifica di cui all'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif. in l. n. 162 del 2014, che, sostituendo l'art. 1 della l.
n. 742 del 1969, ha ridotto il periodo di sospensione feriale da 46 giorni a 31 giorni (dal 1 al
31 agosto di ciascun anno).
5. Tanto debitamente premesso, i due motivi di impugnazione - che per evidenti ragioni di connessione è opportuno trattare congiuntamente – sono evidentemente infondati e meritano pertanto di essere rigettati.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., deducendo che il Tribunale avrebbe
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erroneamente affermato che, con il conferimento di beni immobili alla era stato CP_2 arrecato grave pregiudizio alle ragioni creditorie dell'attrice, sostituendo agli stessi la quota di partecipazione al capitale societario.
Ha protestato, infatti, che sarebbe stata proprio l'attrice a riconoscere che residuerebbe un patrimonio aggredibile, nell'allegare che il debitore avrebbe conferito alla predetta società la quasi totalità del compendio immobiliare di cui era proprietario.
Ha dedotto che l'unico bene di cui è integralmente proprietario è gravato da precedenti formalità pregiudizievoli per importi rilevanti, tali da vanificare il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice e che gli altri beni, in comproprietà ed indivisi, con quote inferiori alla metà dei millesimi, sono privi di un effettivo valore, specie in mancanza di una preventiva divisione.
Ha protestato che l'attrice non avrebbe subito alcun pregiudizio dal conferimento dei beni immobili alla e che non poteva ritenersi accertata la diminuzione della garanzia CP_2
patrimoniale di beni di difficilissimo realizzo.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha poi censurato la sentenza impugnata denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 115, 1° co., e 116 c.p.c., asserendo che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che il conferimento dei beni immobili in società avesse pregiudicato la garanzia della creditrice.
Ha dedotto che il Giudice di prime cure, in applicazione dei principi di non contestazione e di valutazione delle prove, avrebbe dovuto ritenere che il valore del conferimento da lui eseguito in favore della ammontasse ad € 32.000,00; mentre, invece, aveva CP_2
erroneamente ritenuto che il conferimento, a titolo di sottoscrizione della quota societaria, fosse pari al valore dei beni immobili, senza considerare le formalità pregiudizievoli ed il loro effetto in termini di riduzione del valore dei cespiti.
Ha, pertanto, protestato che il Tribunale avrebbe dovuto disporre una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il valore degli immobili conferiti e della quota sottoscritta e che l'esiguità dell'effettivo valore del conferimento rispetto all'entità del credito vantato non comportava un mutamento qualitativo della garanzia generica del proprio patrimonio, essendo proprietario di altri beni aggredibili.
Gli argomenti che precedono non possono essere in alcun modo condivisi.
Il Giudice di prime cure, infatti, nel ravvisare la ricorrenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda revocatoria spiegata, riscontrando nel conferimento in società della maggior parte degli immobili di proprietà del debitore una significativa diminuzione
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della garanzia patrimoniale generica, ha fatto piana e corretta applicazione dei principi espressi in argomento da una consolidata giurisprudenza di legittimità.
Sembra invero opportuno precisare, al fine di valutare l'effettiva rilevanza delle questioni prospettate dall'impugnante, che l'azione revocatoria è uno strumento per la tutela (indiretta) del diritto del creditore, poiché svolge la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata a quest'ultimo dal patrimonio del suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (cfr. Cassazione civile, sentenza 23.9.2004, n.
19131).
In particolare, non si tratta di un'azione di nullità, bensì d'inefficacia relativa dell'atto impugnato, la cui validità, quindi, non è posta in discussione: con essa si domanda solamente che l'atto impugnato, ancorché valido in se stesso, sia dichiarato inefficace nei confronti del creditore agente. Sicché il bene non ritorna nel patrimonio dell'alienante, ma resta soggetto all'aggressione del creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni (cfr. ex multis, Cassazione Civile, sentenze nn. 5455/2003, 7127/2001, 1804/2000).
L'art. 2901 c.c., infatti, dispone che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti). Vale la pena di precisare, in argomento, che, esprimendosi in termini di pregiudizio, il legislatore ha voluto alludere ad un significato dell'eventus damni che va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (cfr., ex plurimis, Cassazione civile, sentenza 2.4.2004,
n. 6511; Cassazione civile sentenza 15.6.1995, n. 6777). Ciò perché al creditore non interessa soltanto la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche il mantenimento di uno stato di maggiore fruttuosità ed agevolezza dell'azione esecutiva susseguente all'utile esperimento dell'azione.
Si ritiene, pertanto, che il pregiudizio (eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché ciò comporti una maggiore difficoltà od incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (cfr. Cassazione civile, sentenza 4.7.2006, n. 15265, in motivazione;
Cassazione civile, sentenza 29.10.1999, n. 12144; Cassazione civile, sentenza
8.7.1998, n. 6676, Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
In buona sostanza, affinché possa ritenersi l'esistenza del pregiudizio, non occorre alcuna valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione da parte del creditore istante
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della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
In questa prospettiva, l'onere probatorio del creditore che agisce in revocatoria si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
La prova è libera nel senso che può essere fornita con ogni mezzo, non escluse le presunzioni.
È, invece, onere del debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria provare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà
(cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578).
Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, appare indubitabile che l'attrice in revocatoria, dimostrando il conferimento in una società di capitali della maggior parte dei beni di proprietà del debitore, analiticamente indicati nella sentenza gravata, abbia adeguatamente assolto il suo onere probatorio in ordine al contestato presupposto dell'eventus damni. Ciò anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, citata dal Giudice di prime cure, secondo cui il conferimento di un bene (nella specie immobile) in una società di capitali - che, anche se previsto in sede di costituzione di essa, e quindi prima dell'acquisto della personalità giuridica, è atto traslativo direttamente in favore della società medesima rappresentata dai soci fondatori diversi dal conferente - è idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore di detto conferente, in quanto sostituisce nel suo patrimonio al bene ceduto un titolo di partecipazione a "capitale di rischio" rispetto a quello dei singoli beni conferiti e, pertanto, nel concorso del requisito soggettivo di cui all'art. 2901 cod. civ. (da riscontrarsi in capo ai menzionati altri soci fondatori), è impugnabile con azione revocatoria, che non interferisce sulla validità del contratto costitutivo della società (e quindi non trova ostacolo nelle disposizioni dell'art. 2332 cod. civ.), né si riverbera in danno dei creditori sociali, i quali sono tutelati dall'ultimo comma del citato art. 2901 cod. civ., sulla salvezza dei diritti acquistati dai terzi in buona fede. (Cass. sez. 1, sentenza n. 2817 del 11/03/1995; Cass. sez.
1, Sentenza n. 10359 del 22/11/1996; Cass. sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27290 del 16/09/2022, che evidenzia maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria, in ragione dell'alea tipica di ogni attività imprenditoriale).
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Né, a fronte di tali evidenze, il debitore conferente ha offerto prova che il suo patrimonio abbia conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (cfr. Cassazione civile, sentenza 6.5.1998, n. 4578); evenienza, invero, senz'altro da escludersi nella fattispecie in esame, ove si consideri che l'impugnante si è limitato a protestare, genericamente, che la stessa creditrice aveva ammesso l'esistenza di altri beni, e di essere “proprietario di altri beni aggredibili” di cui non ha indicato né valore né consistenza. Da ciò, con ogni evidenza, anche la superfluità dell'invocata consulenza tecnica d'ufficio.
In ragione degli argomenti che precedono, non risultando prospettate censure idonee a sovvertire il segno della pronunzia gravata, l'impugnazione proposta non potrà che essere disattesa.
6. La soccombenza dell'appellante governa le spese di lite relative al presente grado di giudizio che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
DM n. 147/2022 - tenendo conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta e dimezzati i compensi medi in considerazione della natura delle questioni prospettate
- si liquidano come da dispositivo che segue.
7. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli – II^ Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento n. 912/2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellata , che liquida nell'importo di € ON
4.995,5 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, Iva e CPA come per legge;
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3) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente procedimento, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 6 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Paola Martorana Dott.ssa Rosaria Papa
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