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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 759/2018
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
- sezione civile -
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott. Manuela Esposito - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c previo riscontro telematico di deposito delle note scritte
PROMOSSO DA
Parte 1
- parte ricorrente-
Avv. Salvatore Caruso
Email 1
nei confronti di
CP 1
- parte resistente-
Avv. Giulia Renzetti Email_2 t
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione cat. AS N. 04702071 e cat. SOS n.
47003215, esponeva che con provvedimenti, rispettivamente, del
25/05/2017 e 30/06/2017, 1' CP_1 le comunicava che dal 01/01/2014 al و
31/12/2014 erano stati pagati euro 288,99 in più sulla pensione cat. AS N.
04702071 e dal 01/04/2012 al 31/12/2012 erano state pagati euro 348,46 in più sulla pensione cat. AS N. 04702071; pertanto sosteneva di aver effettuato il pagamento di un importo non dovuto e la informava, inoltre, che il recupero delle somme sarebbe avvenuto a partire dalla prima data utile, gravando la ricorrente sia di una trattenuta mensile di € 20,00 che di una trattenuta pari a n. 35 rate mensili sulla pensione SOS n. 47003215, infatti la trattenuta veniva effettuata ed il presunto credito interamente recuperato. A diva il Tribunale di Castrovillari al fine di sentir dichiarare la irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13, Legge n. 412 del 30/12/1991;
o comunque l'insussistenza dell'indebito vantato dall' CP_1 per gli importi indicati e per l'effetto dichiarare nulli ed inefficaci i provvedimenti di contestazione e la condanna alla restituzione di tutte le somme riscosse a titolo degli indebiti per cui è causa, con vittoria di spese.
Si costituiva l' CP_1 eccependo l'improcedibilità e inammissibilità dell'azione giudiziaria;
nel merito, chiedeva di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto;
si eccepiva la prescrizione delle somme richieste, con vittoria di spese.
In via preliminare occorre chiarire che il giudizio in esame è diretto all'accertamento negativo di un indebito assistenziale.
Pertanto, devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità e di improcedibilità dell'intrapresa azione giudiziale sollevate dall' CP 1 non essendo necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, trattandosi di accertamento negativo di indebito e non di domanda giudiziale tesa ad ottenere una prestazione negata, quanto al primo profilo, ed alla luce della documentazione prodotta dalla parte ricorrente, da cui ricavare la proposizione di gravame amministrativo avverso l'indebito per cui è causa. Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.
La parte ricorrente, a sostegno delle domande azionate, ha invocato anche l'operatività degli artt. 52 della L. n. 88/1989 e 13 L. n. 412/1991 sull'indebito previdenziale.
Ebbene, le disposizioni invocate dalla parte ricorrente, essendo vincolanti per le sole prestazioni previdenziali, non potrebbero trovare applicazione per il caso in esame, trattandosi di indebito di tipo assistenziale
L'ermeneusi della Corte di Cassazione, infatti, è ferma nel ritenere che la disciplina in tema di indebito sia differenziata, trattandosi di disposizioni speciali e non suscettibile di interpretazioni analogiche: "Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica ma neppure estensiva
-
stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c. di disposizioni di questo genere le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali" (Corte Cass. 23/01/2008, n. 1446).
Nel caso di specie trattasi di un indebito scaturito dal venir meno dei requisiti reddituali, dove la possibilità di ripetere le somme versate - prima della comunicazione del provvedimento con cui è stata accertata l'insussistenza del diritto alla prestazione stessa - è preclusa dalla buona fede del percettore.
Orbene, l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
In definitiva deve essere affermato il principio secondo cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l' art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma
9, convertito nella L. n. 291 del 1988, con la conseguenza che, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
(cfr. Cass. n. 13915/2021).
Dunque, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, in altri termini, al pari di quanto accade in materia di c.d. indebito previdenziale reddituale, l'elemento condizionante la possibilità di ripetere le somme è rappresentato dal dolo del percettore.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, dunque, si osserva che la resistente ha sostenuto nei propri scritti di giudizio che le operazioni di ricostituzione sono avvenute solo a seguito di dichiarazione dei redditi da parte della pensionata per gli anni 2012 (dichiarazione 2013)
e 2014 (dichiarazione 2015) e dalla verifica complessiva degli stessi e di quelli familiari.
Orbene, si osserva che una volta acquisita dalla ricorrente, rispettivamente negli anni 2013 - 2015 la disponibilità del dato reddituale,
l'istituto poteva procedere alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito.
Si osserva, infatti, che l'obbligo a carico dei pensionati di segnalare agli enti previdenziali le proprie condizioni reddituali è stato ridimensionato a dall'art. 15, c. 1, del d.l. 1° luglio 2009 n. 78, conv. con modif. in 1. 3. agosto 2009 n. 102. Tale disposizione, allo specifico fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'art. 13 della 1. n. 412 del 1991, ha imposto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, all'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, in possesso di informazioni concernenti il reddito dei beneficiari, di fornire all' CP_1 e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria “in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi", le informazioni relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia".
Orbene, si ribadisce che una volta acquisita dalla ricorrente, la disponibilità del dato reddituale, l'istituto poteva procedere alla verifica della compatibilità totale o parziale fra la prestazione ed il reddito;
in altri termini la ricorrente ha presentato alla amministrazione finanziaria la propria dichiarazione dei redditi, l'onere di trasmetterla all' CP_1 per effettuare le conseguenti verifiche è traslato sull'amministrazione finanziaria, pertanto nessun dolo di omissione può essere configurato in capo alla ricorrente, per tali ragioni si accoglie la domanda volta a sentir dichiarare la irripetibilità dell'indebito.
Va dichiarata, di conseguenza, l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla parte ricorrente dal 01/01/2014 al 31/12/2014
e dal 01/04/2012 al 31/12/2012 e va condannata, pertanto, la parte resistente
CP_1 alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito per lo stesso periodo oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6 L. 412/1991, con decorrenza dalla data delle singole trattenute all'effettivo soddisfo¹.
Le spese di lite andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
di CASTROVILLARI- in composizione Il TRIBUNALE monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di
GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- dichiara irripetibili le somme percepite dalla parte ricorrente
01/01/2014 al 31/12/2014 e dal 01/04/2012 al 31/12/2012 e, per l'effetto, condanna la parte resistente CP_1 alla restituzione in favore della parte ricorrente delle somme illegittimamente trattenute a titolo di indebito assistenziale per lo stesso periodo oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalle singole trattenute all'effettivo soddisfo;
condanna 1' CP_1 al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 341,00 oltre C.P.A. e IVA come per legge.
Castrovillari, 23.4.2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Manuela Esposito 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Cass. 22.05.2008, n. 13213.