Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 20/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
Nr. 678/2024 RG Collegiale definitiva
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I SEZIONE CIVILE FAMIGLIA E PERSONE In composizione collegiale nelle persone di Loredana Giglio Presidente est. Gaia Muscato Giudice EN Stramaccioni Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 678/2024 RG
TRA
nato in [...] il [...] CF: residente a Città di Parte_1 C.F._1 Castello, Via XI Settembre n. 21, ed elettivamente domiciliato in Città di Castello, Via del Popolo n. 18, presso l'Avv. Francesco Paolieri RICORRENTE Nei confronti di nata in [...] il [...] CF: residente a Città di Castello, CP_1 C.F._2 Piazza Magherini Graziani n. 10 RESISTENTE contumace
NONCHE'
il P.M. presso il Tribunale di Perugia INTERVENTORE EX LEGE Oggetto : modifica condizioni di separazione artt. 473 bis nr.47 c.p.c. e 12 e ss. c.p.c. CONCLUSIONI
Come da note depositate dal solo ricorrente per l'udienza del 20.6.2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza nr. 776/2021 del Tribunale di Perugia è stata dichiarata la separazione ( con addebito a carico del ricorrente) tra e ed è stato imposto al Parte_1 CP_1 coniuge di versare in favore della mogli assegno di mantenimento di euro 350,00 mensili nonché, a titolo di contributo di mantenimento per i figli conviventi con la madre, la somma di euro 200,00 mensili per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente
[...] e di euro 300,00 mensili per il figlio ( minorenne all'epoca) Persona_1 Persona_2
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[...] avrebbe lavorato presso la Top Quality Centro Servizi. Ha sostenuto che, in ogni Persona_1 caso, sia la moglie, sia la figlia sarebbero idonee al lavoro e che, pertanto, non sussisterebbero più i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento e del contributo per la figlia. Instaurato il contraddittorio la resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. La causa è stata istruita a mezzo di acquisizioni documentali relative alle condizioni reddituali della moglie e della figlia del ricorrente e, all'esito, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Il ricorso può essere solo parzialmente accolto per le ragioni e i motivi che seguono. Per quanto riguarda l'assegno di mantenimento, riconosciuto in favore della signora nella Parte_2 sentenza nr. 776/2021 RG si osserva che nel provvedimento giurisdizionale era stato dato atto che la beneficiaria era priva, anche in ragione dell'età raggiunta e della mancanza di qualificazione professionale, di stabile attività lavorativa e che non godeva di redditi propri ( salvo lo svolgimento di occasionali prestazioni di lavoro “ in nero”) a fronte, invece, della stabile attività lavorativa del coniuge, dipendente a tempo indeterminato di una ditta operante nel settore dell'edilizia. Dalla documentazione acquisita in giudizio è emerso che la signora nel corso degli anni 2023 e 2024 ha svolto attività lavorativa regolare ( per Parte_2 società che operano, verosimilmente, nel settore delle pulizie ed assistenza) con un reddito annuale lordo pari, per entrambe le annualità, alla somma di euro 5.487,69 ( pari a circa 422,13 euro mensili). Si tratta, all'evidenza, di una condizione economica di entità assai modesta e del tutto insufficiente a consentire alla resistente mezzi idonei a garantirle dignitose condizioni di vita o, comunque, tali da ritenere colmato il divario reddituale posto a fondamento del riconoscimento dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione. Il lieve “ incremento” delle disponibilità economiche della signora non giustifica, dunque, la Pt_1 richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento né di una sua riduzione, considerando la funzione dell'assegno che, come noto, deve tendere a garantire al beneficiario lo stesso tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, di cui il divario reddituale ( a tutt'oggi rilevante) costituisce indice presuntivo. Per quanto riguarda il contributo di mantenimento riconosciuto in favore della figlia EN, che ha ora 27 anni, deve invece ritenersi giustificata la richiesta di revoca. Dalla documentazione acquisita in giudizio emerge che la ragazza ha percepito, nel corso dell'anno 2023, a titolo di NASPI la somma di euro 9.894,58 che, fa presumere, l'avvio a precedente ma regolare svolgimento di attività lavorativa e per l'anno 2024 la somma complessiva, a titolo di reddito da lavoro dipendente, di una somma pari a poco più di 6000,00 euro annuali. Appare ragionevole desumere da tale documentazione che la ragazza sia ormai in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze e che, pertanto, sia venuto l'obbligo di contribuzione a carico del padre.
pagina 2 di 3 Le spese di lite, considerando l'accoglimento solo parziale del ricorso e l'assenza di attività difensiva della controparte, vanno dichiarate irripetibili.
PQM
1) Rigetta la richiesta di revoca o di riduzione dell'assegno di mantenimento riconosciuto nella sentenza nr. 776/2021 RG in favore di . CP_1
2) Revoca, a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento, il contributo di mantenimento di euro 200,00 mensili disposto a carico del ricorrente con la sentenza nr. 776/2021 RG per la figlia , in ragione della ritenuta raggiunta Persona_1 autosufficienza economica.
Dichiara le spese di lite irripetibili per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 20.6.2025 Il Presidente
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