Sentenza 26 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2018, n. 23011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23011 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2018 |
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19192/2013 R.G. proposto da SP RI, rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Tiziano B. Floris, con domicilio eletto in Cagliari, via Carrara 22, presso lo studio del difensore;
- ricorrente -
contro
SOLARES S.r.l.; -intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1179 del 5 aprile 2013. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 marzo 2018 dal Consigliere Giuseppe Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianfranco Servello che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
FATTI DI CAUSA
PA RI chiamava in giudizio la RE S.r.l., al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento del corrispettivo per l'attività professionale svolta in favore di questa per la realizzazione della pratica di prevenzione incendi della struttura alberghiera Hotel RE di Villasimius (CA). A sostegno della domanda l'attore produceva lettera di incarico sottoscritto dall'amministratore della società Mauro Dall'Acqua. La convenuta si costituiva e disconosceva il documento sopra indicato, chiedendo di essere autorizzata a chiamare in giudizio la Maestrale Real Estate S.r.l., alla quale aveva affidato l'esecuzione dei lavori per la struttura alberghiera, compresa la pratica di prevenzione incendi. L'attore proponeva istanza di verificazione del documento. Eseguita consulenza grafica il giudice di pace rigettava la domanda. La sentenza del primo giudice era confermata in grado d'appello dal Tribunale di Cagliari. Il giudice d'appello affermava che il disconoscimento di firma, tempestivamente operato sulla fotocopia del documento prodotto, non dovesse essere reiterato a seguito della produzione dell'originale del documento. Quanto al merito, il tribunale condivideva la valutazione degli elementi istruttori operata dal primo giudice, rigettando anche il motivo con il quale l'appellante aveva censurato la decisione per non avere ordinato la chiamata del terzo Real Estate S.r.l. richiesta dalla convenuta e poi fatta propria dell'attore. Il tribunale, infine, condannava l'attore al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ravvisando quanto meno gli estremi della colpa grave nella proposizione dell'impugnazione. -2 Per la cassazione della sentenza PA RI ha proposto ricorso, affidato cinque motivi. La RE S.r.l. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente - denunciando violazione dell'art. 214 c.p.c. e vizio di motivazione - censura la decisione nella parte in cui il tribunale non ha ritenuto necessario che il disconoscimento della firma, operato dal rappresentante della società convenuta in riferimento alla copia, dovesse essere reiterato una volta avvenuta la produzione in giudizio del documento in originale. Tale statuizione è in contrasto con gli insegnamenti della Suprema Corte sul tema. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che il tribunale, in violazione di principi di giurisprudenza, aveva ritenuto rituale disconoscimento una dichiarazione dal contenuto equivoco. Non si comprendeva, infatti, se il disconoscimento fosse riferito alla firma o al contenuto del documento. Con il terzo motivo il ricorrente - denunciando omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e violazione del principio acquisitivo della prova - si duole perché il tribunale aveva rigettato la domanda pur essendo incontroverso che la RE si era avvalsa dalla prestazione dell'ing. PA. Col medesimo motivo egli censura la decisione anche per non aver dato corso alla istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo, negata dal tribunale sulla base di considerazioni improprie che non tenevano conto che l'attore aveva fatto propria l'istanza originariamente proposta dalla convenuta. Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 2697 c.c. e erronea e omessa valutazione di prove determinanti, essendo incontestato che la RE si era svolta dell'opera professionale dell'ing. PA.Si rimprovera in particolare al tribunale di non avere riaperto l'istruzione per porre ai testimoni la specifica domanda su questo punto. Con il quinto motivo - denunciando violazione dell'art. 96 c.p.c. - il ricorrente si duole perché il tribunale ha pronunciato condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, liquidato equitativamente in assenza di pregiudizi concreti ed effettivi sofferti dalla controparte.
2. Si impone in via prioritario l'esame del secondo motivo, che è infondato. La valutazione sulla specificità e determinatezza del disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 1537/2018). È invece fondato il primo motivo. Invero la sentenza impugnata, nella parte in cui si afferma che la produzione dell'originale non imponeva ulteriori oneri alla parte che aveva operato il disconoscimento sulla copia, non è in linea con la giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «La parte che ha disconosciuto la sottoscrizione di una scrittura privata prodotta in copia fotostatica, ha l'onere di reiterare il disconoscimento con riferimento all'originale della scrittura medesima, successivamente acquisito in giudizio, per impedire che la predetta scrittura si abbia per riconosciuta in causa» (Cass. n. 16551/2915; conf. n. 5189/2002). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento di tutte le altre censure, ad eccezione di quella, proposta con il terzo motivo, sulla mancata autorizzazione alla chiamata in giudizio del terzo. Tale censura è infondata. Essa, infatti, solleva questione insindacabile in cassazione. «La chiamata in causa di un terzo, a differenza dell'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il contraddittorio ad altro soggetto, è sempre rimessa alla discrezionalità del giudice di primo grado, onde il - 4 - relativo potere, comunque esercitato, in senso positivo o negativo, non può essere oggetto di censura con il mezzo dell'appello o del ricorso per cassazione» (Cass. n. 7406/2014).
3. In conclusione, è accolto il primo motivo;
sono rigettati il secondo e il terzo;
assorbiti gli altri. Si impone, in relazione al motivo accolto, la cassazione della sentenza, con rinvio della causa al Tribunale di Cagliari, che la deciderà in persona di diverso magistrato attenendosi al principio di cui sopra e regolerà le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo;
rigetta il secondo e il terzo;
dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto;
rinvia al Tribunale di Cagliari in persone di diverso magistrato anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sez