TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11946 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via B. Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Luca
Giacometti, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
18.12.2024, il ricorrente, n.q. in qualità di legale rappresentante della società Città Nuova Società Cooperativa
O.N.L.U.S. in Liquidazione, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. ROI-000052659, CP_ relativa all'atto di accertamento Prot. n. .2100.13/07/2017.0300920 del 29/07/2017, notificata in data
28.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2014 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.382,32, a titolo di sanzione amministrativa.
1 Parte ricorrente eccepiva la carenza di motivazione, la mancata notificazione dell'atto di accertamento e comunque la sua notifica in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, ovvero per essere stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni, la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- con decreto inaudita altera parte o previa fissazione delle relative udienze di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta;
- nel merito, annullare per quanto di ragione la ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 05.05.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
16.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0201 del
31/03/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che ordinariamente va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
2 Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente, per cui le spese possono essere integralmente compensate, anche tenuto conto che l'opposizione ha come oggetto un'ordinanza ingiunzione rideterminata, in sostanza, è un ricorso contro un provvedimento che ha modificato l'importo di una sanzione precedentemente stabilita (rideterminata). Questa opposizione si propone seguendo le regole generali per il ricorso contro le ordinanze-ingiunzioni, ma con la specificità di contestare la rideterminazione della sanzione.
Peraltro, non risulta chiarito se essa rappresenta il primo atto di quantificazione (con facoltà di contestare ogni profilo di merito) ovvero se si tratta di una nuova emissione in sostituzione di una precedente ordinanza ingiunzione (nel caso le contestazioni potevano investire soltanto il profilo della quantificazione della sanzione e non anche altri profili di merito).
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.12.2024 da , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
Città Nuova Società Cooperativa O.N.L.U.S. in Liquidazione, nei confronti dell' Controparte_1
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 21.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 16 Luglio 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 11946 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania, via B. Grassi n. 7, presso lo studio dell'avv. Luca
Giacometti, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Battiato, per mandato CP_1 generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Roma. Persona_1
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione del Giudice del Lavoro, depositato il
18.12.2024, il ricorrente, n.q. in qualità di legale rappresentante della società Città Nuova Società Cooperativa
O.N.L.U.S. in Liquidazione, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. ROI-000052659, CP_ relativa all'atto di accertamento Prot. n. .2100.13/07/2017.0300920 del 29/07/2017, notificata in data
28.11.2024, per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dovute sulle retribuzioni dei lavoratori per l'anno 2014 e con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 2.382,32, a titolo di sanzione amministrativa.
1 Parte ricorrente eccepiva la carenza di motivazione, la mancata notificazione dell'atto di accertamento e comunque la sua notifica in violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, ovvero per essere stata effettuata oltre il termine di decadenza di 90 giorni, la prescrizione.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “- con decreto inaudita altera parte o previa fissazione delle relative udienze di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione opposta;
- nel merito, annullare per quanto di ragione la ordinanza ingiunzione opposta. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”. CP_ Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , depositando memoria difensiva nella quale, alla luce delle disposizioni impartite con messaggio n. 4144 del 06.12.24 DCE e CP_ comunicazione interna della Direzione regionale Sicilia 5580. 27/01/2025.0001499, stante la tardività della notifica del prodromico atto di accertamento, depositava provvedimento di annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con ordinanza del 05.05.2025, resa all'esito dell'udienza di pari data, trattata ai sensi dell'art. 127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione e fissate le modalità di trattazione ai sensi del citato articolo.
Alla luce del provvedimento del Presidente della Sezione Lavoro, dott.ssa Laura Renda del 10.06.2025 e di quello del Presidente del Tribunale, la causa chiamata, innanzi al sottoscritto giudicante, all'udienza del
16.07.2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti costituite ed istruita mediante produzione documentale, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito. CP_ Alla luce della documentazione emessa dall' - Disposizione di annullamento n. 210000-25-0201 del
31/03/2025 - e depositata in atti va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente all'ordinanza ingiunzione impugnata, essendo stata annullata in autotutela dall'ente impositore.
Infatti, quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia, eliminando la loro posizione di contrasto, viene meno la ragion d'essere sostanziale della lite e dunque il concreto e tutelato interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice, il quale, accertato il mutamento della situazione sostanziale dedotta in causa, ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse dell'agente.
3. Spese.
L'unico punto che rimane controverso è quello della regolazione delle spese di giudizio, che ordinariamente va eseguita in virtù della c.d. “soccombenza virtuale” delle parti.
2 Nel caso di specie, va tenuto in conto il contegno processuale osservato dall' , che ha evitato di resistere CP_1 ulteriormente, per cui le spese possono essere integralmente compensate, anche tenuto conto che l'opposizione ha come oggetto un'ordinanza ingiunzione rideterminata, in sostanza, è un ricorso contro un provvedimento che ha modificato l'importo di una sanzione precedentemente stabilita (rideterminata). Questa opposizione si propone seguendo le regole generali per il ricorso contro le ordinanze-ingiunzioni, ma con la specificità di contestare la rideterminazione della sanzione.
Peraltro, non risulta chiarito se essa rappresenta il primo atto di quantificazione (con facoltà di contestare ogni profilo di merito) ovvero se si tratta di una nuova emissione in sostituzione di una precedente ordinanza ingiunzione (nel caso le contestazioni potevano investire soltanto il profilo della quantificazione della sanzione e non anche altri profili di merito).
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.12.2024 da , nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società Parte_1
Città Nuova Società Cooperativa O.N.L.U.S. in Liquidazione, nei confronti dell' Controparte_1
, ( , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed
[...] CP_1 eccezione, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere, essendo stata annullata in autotutela l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 21.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
3