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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/03/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 210/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: australiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alice Talpini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Lenski presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 10.12.2021
(anno 2021, numero 1233, registri 01, parte 1) in separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto.
2. I coniugi e concordano che la moglie rilascerà Parte_1 Parte_2
l'immobile casa coniugale sito a Milano in via Camillo Hajech n.32, 20129 MILANO (MI) entro non oltre il 31 gennaio 2025, consegnando entro non oltre il 31 gennaio 2025 copia delle chiavi in suo possesso.
La moglie, entro il 31 gennaio 2025 e comunque entro non oltre il giorno 10 febbraio 2025, asporterà i propri effetti personali oltre ai seguenti beni (di proprietà della medesima): n.2 vasi vintage di colore verde, pianta con vaso traforato, set di pentole “Le Creuset” composto da n.4 pentole e n.2 coperchi,
n.2 bicchieri come da foto allegata, n.2 tappeti beige con righe marroni e n.1 tessile bianco, n.2 quadri arte australiana, n.2 vasi teste ceramica siciliana e n.1 vaso pigna ceramica siciliana, n.1 soprammobile in legno, il tutto come rappresentato nelle fotografie allegate (cfr. doc.6); l'eventuale asporto da parte della moglie dei beni indicati in una data successiva al giorno 31 gennaio 2025 entro il giorno 10 febbraio 2025 dovrà avvenire in una unica data previamente concordata con il marito (impegnandosi comunque la moglie a lasciare tali beni debitamente preparati per il prelievo).
In caso di mancato rilascio dell'immobile da parte della moglie entro il termine del 31 gennaio 2025
e/o in caso di mancato prelievo dei beni indicati entro il termine del 10 febbraio 2025, i coniugi concordano una penale di € 50,00 per ogni giorno di occupazione/ritardo dal 1° febbraio 2025 in avanti a carico di (importi che verranno detratti dagli importi di cui al punto 3 che Parte_1 segue).
I coniugi concordano che il marito intestatario del contratto di locazione dell'immobile casa coniugale sito a Milano in via Camillo Hajech n.32, 20129 MILANO (MI) continuerà a mantenere a proprio esclusivo carico fino alla mensilità di gennaio 2025 compresa tutte le spese relative alla locazione dell'appartamento, tra cui a mero titolo esemplificativo canone e spese condominiali, alla manutenzione dell'immobile, alla TARI e ogni altra imposta, e ogni altra spesa occorrenda oltre a tutte le spese relative alle utenze della casa coniugale di cui è parimenti intestatario, rinunciando a qualsivoglia domanda restitutoria nei confronti della moglie per il periodo intercorrente fino alla data del 31 gennaio 2025 compreso.
I coniugi danno atto e concordano altresì che il marito, essendosi momentaneamente stabilito altrove, a pagina 2 di 6 far data dal 1° febbraio 2025 rientrerà nell'immobile casa coniugale sito a Milano in via Camillo
Hajech n.32, 20129 MILANO (MI).
3. I coniugi, nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra loro al fine di risolvere la crisi matrimoniale, concordano il versamento da parte del marito a Parte_2 favore della moglie dell'importo pari a € 15.000,00, da corrispondere in tre Parte_1 tranches, di cui:
a) la prima tranche pari € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario istantaneo entro e non oltre il giorno del deposito del ricorso congiunto con domanda cumulativa, impegnandosi il marito a inviare immediatamente copia della contabile alla moglie;
b) la seconda tranche pari € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della sentenza di separazione personale, impegnandosi il marito a inviare immediatamente copia della contabile alla moglie;
c) la terza tranche pari € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dalla data di emissione della sentenza di divorzio, impegnandosi il marito a inviare immediatamente copia della contabile alla moglie;
tale attribuzione di cui ai punti 3a, 3b, 3c che precedono verrà riconosciuta dai coniugi in sede divorzile quale liquidazione in unica soluzione (una tantum) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L.
898/70 e successive modificazioni, nonché a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa anche risarcitoria avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e/o al vincolo matrimoniale a favore della medesima.
4. I coniugi e dichiarano sin d'ora di rinunciare Parte_2 Parte_1 all'impugnazione della sentenza che verrà emessa e di rinunciare alla comparizione personale, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale alle condizioni di cui supra.
5. I coniugi e dichiarano che le spese di lite sono Parte_2 Parte_1 interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà passiva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 3 di 6 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Milano (MI) in data 10 dicembre 2021,
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 6 pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.12.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: australiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alice Talpini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Eva Lenski presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 6 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 10.12.2021
(anno 2021, numero 1233, registri 01, parte 1) in separazione dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 dicembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del Parte_1 Parte_2 reciproco rispetto.
2. I coniugi e concordano che la moglie rilascerà Parte_1 Parte_2
l'immobile casa coniugale sito a Milano in via Camillo Hajech n.32, 20129 MILANO (MI) entro non oltre il 31 gennaio 2025, consegnando entro non oltre il 31 gennaio 2025 copia delle chiavi in suo possesso.
La moglie, entro il 31 gennaio 2025 e comunque entro non oltre il giorno 10 febbraio 2025, asporterà i propri effetti personali oltre ai seguenti beni (di proprietà della medesima): n.2 vasi vintage di colore verde, pianta con vaso traforato, set di pentole “Le Creuset” composto da n.4 pentole e n.2 coperchi,
n.2 bicchieri come da foto allegata, n.2 tappeti beige con righe marroni e n.1 tessile bianco, n.2 quadri arte australiana, n.2 vasi teste ceramica siciliana e n.1 vaso pigna ceramica siciliana, n.1 soprammobile in legno, il tutto come rappresentato nelle fotografie allegate (cfr. doc.6); l'eventuale asporto da parte della moglie dei beni indicati in una data successiva al giorno 31 gennaio 2025 entro il giorno 10 febbraio 2025 dovrà avvenire in una unica data previamente concordata con il marito (impegnandosi comunque la moglie a lasciare tali beni debitamente preparati per il prelievo).
In caso di mancato rilascio dell'immobile da parte della moglie entro il termine del 31 gennaio 2025
e/o in caso di mancato prelievo dei beni indicati entro il termine del 10 febbraio 2025, i coniugi concordano una penale di € 50,00 per ogni giorno di occupazione/ritardo dal 1° febbraio 2025 in avanti a carico di (importi che verranno detratti dagli importi di cui al punto 3 che Parte_1 segue).
I coniugi concordano che il marito intestatario del contratto di locazione dell'immobile casa coniugale sito a Milano in via Camillo Hajech n.32, 20129 MILANO (MI) continuerà a mantenere a proprio esclusivo carico fino alla mensilità di gennaio 2025 compresa tutte le spese relative alla locazione dell'appartamento, tra cui a mero titolo esemplificativo canone e spese condominiali, alla manutenzione dell'immobile, alla TARI e ogni altra imposta, e ogni altra spesa occorrenda oltre a tutte le spese relative alle utenze della casa coniugale di cui è parimenti intestatario, rinunciando a qualsivoglia domanda restitutoria nei confronti della moglie per il periodo intercorrente fino alla data del 31 gennaio 2025 compreso.
I coniugi danno atto e concordano altresì che il marito, essendosi momentaneamente stabilito altrove, a pagina 2 di 6 far data dal 1° febbraio 2025 rientrerà nell'immobile casa coniugale sito a Milano in via Camillo
Hajech n.32, 20129 MILANO (MI).
3. I coniugi, nell'ambito della definitiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra loro al fine di risolvere la crisi matrimoniale, concordano il versamento da parte del marito a Parte_2 favore della moglie dell'importo pari a € 15.000,00, da corrispondere in tre Parte_1 tranches, di cui:
a) la prima tranche pari € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario istantaneo entro e non oltre il giorno del deposito del ricorso congiunto con domanda cumulativa, impegnandosi il marito a inviare immediatamente copia della contabile alla moglie;
b) la seconda tranche pari € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 10 giorni dall'emissione della sentenza di separazione personale, impegnandosi il marito a inviare immediatamente copia della contabile alla moglie;
c) la terza tranche pari € 5.000,00 a mezzo bonifico bancario entro e non oltre 5 giorni dalla data di emissione della sentenza di divorzio, impegnandosi il marito a inviare immediatamente copia della contabile alla moglie;
tale attribuzione di cui ai punti 3a, 3b, 3c che precedono verrà riconosciuta dai coniugi in sede divorzile quale liquidazione in unica soluzione (una tantum) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L.
898/70 e successive modificazioni, nonché a saldo e stralcio di ogni ulteriore pretesa anche risarcitoria avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza e/o al vincolo matrimoniale a favore della medesima.
4. I coniugi e dichiarano sin d'ora di rinunciare Parte_2 Parte_1 all'impugnazione della sentenza che verrà emessa e di rinunciare alla comparizione personale, confermando la volontà di addivenire alla separazione personale alle condizioni di cui supra.
5. I coniugi e dichiarano che le spese di lite sono Parte_2 Parte_1 interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà passiva.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
pagina 3 di 6 Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Milano (MI) in data 10 dicembre 2021,
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dr. Chiara Delmonte
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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