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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2152 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20878/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20878/2025 R.G. promosso da
) (avv. TANGHETTI ANTONELLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TANGHETTI ANTONELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento della moglie, verserà Parte_2
alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, un assegno mensile di
€ 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2025 (prima rivalutazione novembre 2026), mediante bonifico bancario. 3)
L'autovettura di proprietà del sig. targata BW 628 MZ resterà di esclusiva Parte_2
proprietà dello stesso. 4) I coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito ogni loro rapporto economico avendo diviso equamente i loro risparmi familiari e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 1/10/1977, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Bovegno (BS) (atto n. 22, parte II, serie A, anno 1977), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 3/12/1978), (n. 4/1/1980), (n. 19/6/1981) e Per_1 Per_2 Per_3
(n. 21/5/1991). Per_4
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE MA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RE MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 20878/2025 R.G. promosso da
) (avv. TANGHETTI ANTONELLA) Parte_1 C.F._1
e
( ) (avv. TANGHETTI ANTONELLA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 3/11/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. 2) Il sig. a titolo di concorso al mantenimento della moglie, verserà Parte_2
alla stessa entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2025, un assegno mensile di
€ 100,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre 2025 (prima rivalutazione novembre 2026), mediante bonifico bancario. 3)
L'autovettura di proprietà del sig. targata BW 628 MZ resterà di esclusiva Parte_2
proprietà dello stesso. 4) I coniugi dichiarano di aver regolamentato e definito ogni loro rapporto economico avendo diviso equamente i loro risparmi familiari e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 1/10/1977, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Bovegno (BS) (atto n. 22, parte II, serie A, anno 1977), con il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 3/12/1978), (n. 4/1/1980), (n. 19/6/1981) e Per_1 Per_2 Per_3
(n. 21/5/1991). Per_4
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 20/11/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE MA
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