Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al numero 4052 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) e (C.F. ), nella qualità C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 di eredi di , difesi dall'avv. Vincenzo d'Errico, giusta procura in atti ON
Appellanti
E
(C.F. ), (CF Controparte_1 C.F._4 Parte_3
), (C.F. ), C.F._5 Controparte_2 C.F._6 [...]
(C.F. ) e (C.F. CP_3 C.F._7 Parte_2
), quali eredi di , difesi dall'avv. Giuseppe Aiello, C.F._8 Persona_2
giusta procura in atti
Appellati
E
Appellante incidentale
FATTI DI CAUSA
1. conveniva in giudizio, con ricorso, . ON Persona_2
Deduceva di coltivare una porzione del terreno sito in Caserta, via Fieno, di proprietà degli eredi di , con estensione di circa un moggio e mezzo, benchè il detto Persona_3
appezzamento fosse oggetto di contratto di affitto concluso da , ER Persona_2
del ricorrente;
che con scrittura privata i germani avevano regolato i loro rapporti con il concedente;
che il ricorrente aveva piantato un vigneto con circa 50 piante, un uliveto con 40 piante e 6 piante di prugne;
che nel dicembre 2002 aveva intimato al ricorrente di non recarsi più sul Persona_2
terreno, impedendo così al ER la coltivazione e provvedendo egli stesso alla potatura delle piantagioni e appropriandosi dei frutti.
Chiedeva la reintegra nel possesso e il risarcimento dei danni.
2. Si costituiva . Persona_2
Chiedeva dichiararsi inammissibile e infondato il ricorso.
3. Con ordinanza del 7.4.2003 il tribunale accoglieva il ricorso ed ordinava a Per_2
la reintegra del fermano nel possesso della porzione di terreno.
[...]
4. Nel corso del giudizio di merito, all'udienza del 4.3.2009 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per morte di , cui seguiva la riassunzione degli ON
eredi , e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Parte_3
.
[...]
5. All'udienza del 22.3.2012 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso di;
il giudizio veniva riassunto dagli eredi del ricorrente. Persona_2
6. Con sentenza n. 1037, pubblicata il 29.4.2020, il tribunale di santa Maria Capua
Vetere rigettava il ricorso e compensava le spese.
In motivazione deduceva: che la sentenza n. 1925/2006 della sezione agraria del tribunale di Santa Maria Capua
Vetere aveva ritenuto provata l'esistenza di un contratto di affitto agrario tra Persona_2
e , dante causa di , avente ad oggetto il fondo per cui Persona_3 Controparte_5
era causa, dichiarandolo risolto per grave inadempimento del conduttore, il quale aveva subaffitto il fondo al ER , che aveva apportato al fondo modifiche ON
non consentite, e ordinando a e il rilascio del terreno;
Persona_2 ON
che il possesso di non poteva trovare tutela contro una situazione di ON
diritto già accertata;
che la dichiarata risoluzione del contratto di affitto con ordine di rilascio aveva determinato il venir meno dell'interesse alla domanda di reintegra, dato che questa non poteva essere messa in esecuzione, non avendo gli eredi di la disponibilità del terreno;
Persona_2
che pertanto la domanda di reintegra doveva essere rigettata per sopravvenuta carenza di interesse;
che la domanda di risarcimento del danno non era provata;
che il ricorrente si era limitato ad allegare generici danni, senza specificarne l'entità;
che non poteva procedersi alla liquidazione equitativa dei danni;
che non era provato che avesse trattenuto dei frutti né era provata la Persona_2
quantità di questi;
che la lacuna non poteva essere colmata con la sentenza penale n. 203/2010, con cui
[...]
era stato condannato per il reato di cui all'art. 388 c.p., sulla base del fatto che Persona_2
i Carabinieri di Maddaloni, recatisi sul terreno, avevano trovato il resistente su di un macchinario agricolo con tre cassette d'uva; che le spese potevano essere compensate, alla luce dello spoglio accertato, della sopravvenuta carenza di interesse e del rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
7. (n. il 7.4.1969) e (n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
nel 1975) proponevano appello e chiedevano, in riforma della sentenza di primo grado, a) quanto alla domanda di reintegra nel possesso del terreno, di dichiarare cessata la materia del contendere in ragione del difetto di interesse ad agire seguito alla risoluzione del contratto di affitto agrario avente ad oggetto il terreno in questione, concluso tra un terzo e
, con condanna degli appellati al pagamento delle spese, in forza della Persona_2 soccombenza virtuale;
b) in relazione alla domanda di risarcimento, condannare gli appellati al ristoro dei danni subiti da a causa del comportamento illecito tenuto ON
da , da liquidarsi in via equitativa o, in subordine, nella misura quantificata Persona_2
da un CTU che valuti la documentazione acquisita in primo grado e, in particolare, quanto rilevato dall'U.G. del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel verbale di immissione nel possesso del 15.7.2003 e della restante documentazione.
8. Si sono costituiti , (n. nel 1971), Controparte_1 Parte_3 CP_2
, e (n. il 27.8.1969), quali eredi di
[...] Controparte_3 Parte_2 [...]
. Persona_2
Hanno eccepito la non integrità del contraddittorio, atteso che l'appello non era stato notificato a , già parte del giudizio di primo grado. Controparte_4
Lamentano la inammissibilità dell'appello per carenza di specificità dei motivi di gravame.
Sostengono che la censura alla compensazione delle spese non sia fondata, in quanto il tribunale ha motivato, basandosi sul rigetto della domanda di risarcimento dei danni.
Evidenziano che nella specie non si sono avverate le condizioni per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma della intervenuta carenza di interesse.
Deducono che il tribunale ha correttamente motivato in ordine al rigetto della domanda risarcitoria;
che gli appellanti non hanno fornito alcuna prova del danno;
che la lacuna probatoria non può essere colmata a mezzo di CTU.
Eccepiscono che gli appellanti non hanno dato prova di essere eredi di ON
e di avere accettato l'eredità di questi.
Chiedono il rigetto dell'appello; con vittoria di spese, anche ex art. 96 cpc, da distrarsi.
9. Si è costituito in data 29.3.2021 , quale erede di Controparte_4 [...]
, ed ha aderito all'appello proposto dagli altri eredi di . ON ON
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminaremente va dichiarato ammissibile l'appello promosso da
[...]
. Controparte_4 1.1. , in qualità di erede di , ha preso parte Controparte_4 ON
al giudizio di primo grado.
L'appello proposto dagli altri eredi di non risulta notificato a ON [...]
. Controparte_4
In qualità di litisconsorte necessario - essendo egli erede di e già parte ON
del giudizio -, avrebbe dovuto partecipare al giudizio di appello;
Controparte_4 in assenza di notifica dell'atto di appello, questo Collegio avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cpc.
, però, è intervenuto volontariamente in giudizio, depositando Controparte_4
comparsa di costituzione in data 19.3.2021.
Con tale comparsa, egli ha aderito al contenuto dell'appello proposto dagli appellanti principali;
dunque, egli ha proposto un appello incidentale adesivo autonomo.
1.2. La sentenza di primo grado non è stata notificata alle parti soccombenti;
pertanto, il termine per promuovere l'appello era quello c.d. lungo, previsto dall'art. 327 cpc, quindi un anno dalla pubblicazione della sentenza - atteso che il giudizio è cominciato nel 2003, prima della novella dell'art. 327 cpc, introdotta dalla legge 69 del 2009.
Posto che la sentenza di primo grado è stata pubblicata il 29.4.2020, Controparte_4
, depositando la comparsa di costituzione in data 19.3.2021 ha proposto un
[...]
appello incidentale tempestivo, visto che al momento non era ancora perento il termine annuale di cui all'art. 327 cpc.
1.3. Per altro, non doveva neanche osservate il termine di Controparte_4 decadenza previsto dall'art. 343 cpc per la costituzione in giudizio, atteso che non era stato fatto segno della notifica dell'appello principale – infatti, la costituzione almeno 20 giorni prima della data di comparizione è imposta come onere all'appellato per proporre appello incidentale solo ove gli sia stato notificato l'appello principale (v. in motivazione, Cass.
10614/2012).
2. Non è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc.
2.1. Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita:
“l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2)l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n.
83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord.
13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata” (così Cass. ord. 7675/2019).
2.2. Nella specie, gli appellanti hanno individuato le parti della sentenza di primo grado fatte oggetto di censura ed hanno argomentato le critiche sollevate.
Pertanto, deve concludersi che l'atto di appello risponda ai requisiti di forma/sostanza imposti dall'art. 342 cpc per la formulazione dell'atto di impugnazione.
3. Gli appellati hanno riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo agli appellanti, in quanto questi non hanno dato prova di essere eredi di , ON né di avere accettato l'eredità di questi.
L'eccezione è inammissibile, oltre che infondata.
3.1. Come già rilevato dal tribunale nella sentenza qui gravata, l'eccezione di difetto di legittimazione nei termini indicati è stata sollevata dagli odierni appellati nella comparsa conclusionale – depositata nel 2020 -, a fronte di una costituzione degli appellanti, quali eredi di , avvenuta nel 2009. ON
Deve dunque concludersi che, in assenza di una tempestiva contestazione della legittimazione degli eredi di , e di una inerzia protrattasi per anni nel ON
corso del giudizio di primo grado, si sia cristallizzata una non contestazione sulla legittimazione attiva (v. Cass. 12309/2023, in cui si legge che “lo status di coniuge, quale elemento fondante la legittimazione ad agire in giudizio, può considerarsi dimostrato per effetto della non contestazione”).
3.2. In ogni caso, gli appellanti sono i familiari di (moglie e figli), quindi ON naturalmente chiamati ex lege all'eredità di questo.
La circostanza, poi che, essi si siano costituiti in giudizio ed abbiano coltivato le domande giudiziali già avanzate dal dante causa integra accettazione tacita, ex art. 476 c.c., dell'eredità di , loro devoluta (v. Cass. 16814/2018; 18294/2024). ON
4. Gli appellanti contestano la correttezza della decisione, di primo grado, di rigettare la domanda di reintegra nel possesso, una volta riconosciuta l'intervenuta carenza di interesse, determinata dalla pronuncia della sentenza n. 1925/2006 della sezione agraria del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Sostengono che il tribunale avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere e poi, al fine di pronunciare sulla regolazione delle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, affrontare il merito della domanda di reintegra nel possesso.
Il motivo di censura merita accoglimento ai sensi della motivazione che segue.
4.1. La giurisprudenza amministrativa ha ben delineato la differenza tra cessazione della materia del contendere e sopravvenuta carenza di interesse. La cessazione della materia del contendere opera quando si determina una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio
2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378). È, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (v. Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2016, n. 1332).
La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone, invece, il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (v. Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; 11 ottobre 2007,
n. 5355).
4.2. Tanto nell'ipotesi di declaratoria della cessazione della materia del contendere - ove le parti non abbiano già autonomamente regolato le spese – quanto nell'ipotesi di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse è dovere del giudice analizzare il merito della domanda, al fine di provvedere alla regolazione delle spese secondo la regola della soccombenza virtuale (v. Cass. 30251/2023; 10553/2009).
4.3. Nella specie, il tribunale, in primo grado, ha evidenziato che con la sentenza n.
1925/2006 della sezione agraria del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato dichiarato risolto il contratto di affitto agrario intercorrente tra , erede di Controparte_5 Per_3
(proprietaria) e (affittuario), in ragione della nullità del contratto di
[...] Persona_2 subaffitto concluso tra quest'ultimo e il fratello , e sono stati condannati ON
i germani al rilascio del terreno;
pertanto, non vi era più alcun interesse a PE
pronunciare in ordine alla reintegra nel possesso di , dato che questi ON
era già stato condannato a lasciare il terreno.
Tanto , quanto si sono trovati d'accordo nel riconoscere ON Persona_2
che non vi era più alcun interesse ad una pronuncia sulla reintegra nel possesso.
4.4. Nella specie si sono manifestati i presupposti per dichiarare la improcedibilità della domanda di reintegra nel possesso, e non la cessazione della materia del contendere.
Infatti, nel caso in esame, la carenza di interesse non deriva da un soddisfacimento dell'interesse del soggetto agente ( ) avvenuto in maniera indipendente ON rispetto al giudizio, ma dall'intervento di un evento esterno (in questo caso, una sentenza pronunciata in altro giudizio) che ha provocato la inutilità della pronuncia sulla domanda possessoria formulata da . ON
Pertanto, non deve essere pronunciata la cessazione della materia de contendere – come invece sostenuto dagli appellanti -, ma la improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
4.5. Il tribunale, dunque, ha errato nel rigettare la domanda di reintegra;
esso doveva invece limitarsi ad una pronuncia in rito.
4.6. Una volta accertata l'improcedibilità della domanda, deve procedersi all'analisi nel merito della domanda di reintegra, al fine di regolare le spese secondo la soccombenza virtuale.
Pertanto, anche sul punto deve essere emendata la sentenza di primo grado, in quanto il tribunale ha omesso di analizzare il merito della domanda di reintegra nel possesso, seppure al solo fine di regolare le spese secondo soccombenza virtuale.
5. Gli appellanti sostengono che la domanda di reintegra sia fondata.
La domanda è fondata.
5.1. Lo stesso , all'udienza del 3.3.2003, dopo avere premesso di avere Persona_2
concluso un contratto di affitto con il proprietario del terreno;
che questi aveva, comunque, acconsentito a che il terreno fosse coltivato da entrambi i germani , e che PE PE
coltivava una parte del terreno, ha riconosciuto di avere egli, nel novembre del
[...]
2002, intimato al fratello di non entrare più nel terreno coltivato fino ad ON allora da entrambi e di avere egli solo coltivato per l'intero il terreno da dicembre 2002.
5.2. La presenza esclusiva di sul fondo emerge, inoltre, dalla sentenza Persona_2
penale n. 230/2010, con cui il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. di Caserta, ha condannato perché, continuando ad occupare il terreno in questione, Persona_2
impediva al fratello di essere reimmesso nel possesso, eludendo così il contenuto PE dell'ordinanza interdittale di reintegra pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 7.04.2003 (art. 388 c.p.) (v. doc prodotto dagli appellanti).
5.3. Infine, va osservato che nel presente grado di giudizio, a fronte della riproposizione della domanda di reintegra da parte degli appellanti, i quali hanno nuovamente indicato gli elementi da cui emergerebbe lo spossessamento, gli appellati nulla hanno contestato, concentrando le loro osservazioni su altri motivi di censura dedotti dagli appellanti.
5.4. Lo spoglio deve dunque ritenersi sufficientemente provato.
5.5. In conclusione, deve, dichiararsi che abbia perpetrato, ai danni di Persona_2 [...]
, lo spossessamento di parte del terreno sito in Caserta, via Fieno, della ON
estensione complessiva di un moggio e mezzo circa.
Ne deriva che, a conferma di quanto già statuito dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere con l'ordinanza del 7.4.2003, la domanda di reintegra avanzata da è ON
fondata.
6. Con altro motivo di censura gli appellanti hanno contestato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provato il danno lamentato da
[...]
, per cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno. ON
Sostengono di avere, invece, fornito la prova della esistenza del danno;
in ordine alla quantificazione, sostengono che essa era particolarmente difficile, se non impossibile, trattandosi di spoglio di una porzione di un fondo agricolo unitario, con sottrazione delle piantagioni e delle coltivazioni da parte di;
per cui chiedono il danno venga Persona_2
quantificato in via equitativa.
Il motivo non è fondato.
6.1. Preliminarmente va osservato che, benchè gli appellanti si siano limitati a dedurre che non ha mai reimmesso nel possesso il ER, per cui questi non è mai Persona_2
tornato nel possesso della sua porzione di terreno, quindi non hanno delimitato il tempo nel quale avrebbe subito il danno da spossessamento, con la sentenza n. ON
1925/2006 del 15.11.2006 della sezione agraria del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, anche è stato condannato a consegnare il terreno alla proprietaria ON
: per cui, il danno, eventualmente, si sarebbe protratto, al massimo, Controparte_5
dal momento dello spoglio fino al momento della pronuncia della sentenza in questione.
6.2. Ciò premesso, si osserva che ha di certo fornito sufficiente prova ON
della lesione del possesso, dando prova dello spossessamento subito dal ER.
La prova della lesione del possesso, però, non comporta anche, implicitamente ed automaticamente la prova del danno, posto che lesione e conseguenza dannosa sono due concetti logicamente e giuridicamente autonomi e distinti.
6.3. ha sostenuto che il danno è consistito nella impossibilità di ON
raccogliere i prodotti della semina, nonché nel fatto che alcuni alberi da lui piantati nel terreno sono stati recisi dal ER.
Quanto alla semina, non ha mai allegato né provato cosa fosse ON
seminato nel terreno.
Quanto alle piante tagliate dal ER , non ha dato prova né di Per_2 ON
quali fossero queste piante, né quante di queste siano state recise. Al di là della allegazione della parte, il ha articolato prova sul punto (“g) vero che il giorno 22/11/2003 PE [...]
si recava nuovamente sulla porzione di terreno coltivata da Persona_2 ON
e recideva due piante di pesche, una di prugne ed un fico di proprietà di quest'ultimo”), ma in primo grado è stato dichiarato decaduto dalla prova testimoniale richiesta. Né la prova che le piante siano state tagliate può essere desunta dal contenuto del verbale di immissione di nel possesso del terreno del 15.7.2003, ove sono indicate ON
le piante presenti sul terreno, dato che non vi è alcuna prova di quante e quali piante fossero presenti sul terreno prima del 15.7.2003 – dato che l'unica indicazione è contenuta nelle allegazioni della parte attrice, allegazioni che sono rimaste non suffragate da alcuna prova.
In primo grado ha articolato il seguente capitolo di prova: “c) vero che ON
sulla porzione di terreno coltivata dal erano state impiantate diverse ON
piantagioni e, segnatamente, un vigneto con circa 50 piante di uva qualità Montepulciano e
20 piante di uva qualità Greco di tufo, un uliveto con 40 piante”. Su tale capitolo non è stato sentito alcun testimone, in quanto, come detto, l'attore è stato dichiarato decaduto dalla prova orale. Inoltre, nella descrizione contenuta nel capitolo c) non si fa cenno ad alcuna pianta da frutta, menzionate invece nel capitolo g), sopra riportato, e oggetto dell'asserito taglio da parte di . Persona_2
6.4. ha anche sostenuto che il danno sia consistito nel mancato raccolto ON
dei frutti, causato dallo spossessamento perpetrato dal ER. Premesso che, alla luce dello spossessamento operato da , è ragionevole Persona_2
concludere che non abbia potuto raccogliere quanto prodotto nella parte ON di terreno da lui in precedenza coltivata – e che quindi quest'ultimo abbia subito un danno causalmente collegato allo spossessamento –, va però osservato che ON non ha fornito alcuna prova dell'entità del danno.
6.5. A differenza di quanto invocato da , nella specie non può farsi uso ON
del potere equitativo, ex art. 1226 c.c., per la liquidazione del danno.
6.6. La giurisprudenza di legittimità ha statuito che lo spogliato del possesso, che agisca per conseguire il risarcimento dei danni, è soggetto al normale onere della prova in tema di responsabilità per fatto illecito. Pertanto, qualora non abbia provato il pregiudizio sofferto, non può emettersi, in suo favore, condanna al risarcimento con liquidazione equitativa dei danni (v. Cass. 31642/2021)
6.7. Al fine di esercitare il potere equitativo non in maniera arbitraria, è necessario, in primo luogo, che la prova del danno sia impossibile o almeno assai difficile (v. per es. Cass.
31546/2018; 9339/2019); inoltre, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso deve dipendere da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (v. Cass.
9744/2023)
6.8. In secondo luogo, è necessario che la parte fornisca al giudice degli elementi fattuali che possano orientare la quantificazione del danno (v. Cass. 19756/2011).
6.9. Nella specie, non ha né allegato, né provato quale fosse l'entità dei ON
frutti raccolti prima che il ER gli sottraesse il possesso del terreno.
Il numero e la qualità delle piante presenti - secondo quanto emergente dal verbale di immissione nel possesso – non è elemento sufficiente per potere quantificare il danno, essendo ovviamente necessario anche accertare lo stato delle piante e quale fosse la capacità produttiva di ciascuna.
La prova della produzione negli anni precedenti poteva essere agevolmente fornita da
[...]
, il quale, invece, non ha neanche allegato l'entità dei raccolti precedenti. ON
6.10. Né la prova dell'entità del danno poteva essere rimessa - come pure richiesto da
[...]
– alla valutazione di un CTU. ON
In assenza della allegazione e delle prove che agevolmente avrebbe ON potuto fornire, la CTU avrebbe avuto l'effetto di colmare la lacuna probatoria imputabile alla parte interessata.
Per altro, all'attualità non è più ragionevole disporre una CTU, atteso che, come detto, il terreno è stato restituito alla proprietaria, il che lascia presumere che lo stato dello stato possa essere mutato.
6.11. ha anche chiesto il risarcimento del danno integrato dai frutti che ON
sono stati raccolti abusivamente da . Persona_2
Anche in questo caso, l'attore ha mancato di dare la prova del danno lamentato.
In primo grado ha articolato il seguente capitolo di prova: “f) vero che anche a seguito della reintegra nel possesso disposta dal Tribunale ed eseguita a mezzo Ufficiale giudiziario con verbale del 15.07.2003 il Sig. , contravvenendo all'ordinanza giudiziale e Persona_2 all'ingiunzione di astenersi da qualsiasi turbativa o molestia, persisteva nel suo comportamento e, nel corso dei mesi di agosto e settembre 2003, a più riprese si recava sul fondo coltivato dal (e di cui questi era stato reintegrato nel possesso) e ON vi asportava le viti ed i frutti ivi esistenti”). Come detto, però, alcuna prova orale è stata svolta, per cui le circostanze articolate sono rimaste prive di riscontro.
7. In conclusione, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con la pronuncia di improcedibilità della domanda di reintegra per intervenuta carenza di interesse e con l'affermazione, in ordine a tale domanda, della soccombenza virtuale di . La Persona_2
sentenza di primo grado va invece confermata quanto al rigetto della domanda di risarcimento del danno.
8. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, deve provvedersi alla regolazione delle spese anche del primo grado, in ossequio all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
9. Tra gli appellanti e gli appellati le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate nella misura della metà, ex art. 92 cpc;
nel resto devono gravare sugli appellati, che dovranno corrisponderle in favore del difensore antistatario degli appellanti. 10. Ai sensi del secondo comma dall'art. 92 cpc, le spese possono essere compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca.
10.1. Una delle ipotesi di soccombenza reciproca è quella in cui vengano accolti solo alcuni capi autonomi della domanda (v. Cass. SSUU 32061/2022).
10.2. Nella specie, la domanda di reintegra è stata ritenuta fondata - seppure solo al fine della regolazione delle spese;
la domanda autonoma di risarcimento del danno è stata rigettata.
Pertanto, sussistono le condizioni per una parziale compensazione delle spese.
10.3. L'art. 15 cpc prevede che il valore delle cause relative a beni immobili venga determinato moltiplicando il reddito dominicale del terreno alla data della proposizione della domanda, per duecento per le cause relative alla proprietà.
Se per l'immobile all'atto della proposizione della domanda non risulta il reddito dominicale, il giudice determina il valore della causa secondo quanto emerge dagli atti;
e se questi non offrono elementi per la stima, ritiene la causa di valore indeterminabile.
10.4. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “ai fini della liquidazione degli onorari professionali di avvocato, il valore delle cause possessorie, stante la mancanza di criteri legali diretti a tal fine, va determinato attraverso l'applicazione analogica delle regole dettate per la valutazione delle cause relative al diritto, il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte, potendo il giudice considerare la causa di valore indeterminabile soltanto laddove non disponga dei relativi dati o dagli atti non emergano elementi per la stima” (v. Cass. 24644/2011).
10.5. Nella specie, dagli atti non emerge quale fosse il reddito dominicale della parte di terreno oggetto dello spoglio;
né dagli atti emergono altri elementi utili per la stima del bene.
Deve concludersi che il valore della controversia sia indeterminabile.
10.6. Per la liquidazione deve farsi applicazione dei parametri dettati dal d.m. 55/2014, come integrato dal d.m. 147/2022. 10.7. Ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.m. 55/2014, le cause di valore indeterminabile, ai fini della liquidazione del compenso, sono da ritenersi di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 260.000,00, considerando l'oggetto e la complessità della controversia.
Tenuto conto del tenore delle questioni trattate, si reputa di fare applicazione dello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
10.8. Quanto al primo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valori medi, ridotto del 50%, per la riconosciuta compensazione parziale.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
Quanto al secondo grado, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria va fatta applicazione dei valor medi, ridotto del 50% in forza della parziale compensazione.
Pertanto, va liquidata la somma di euro 4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa.
P.Q.M.
La Corte d'Appelli di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) accoglie per quanto di ragione l'appello principale proposto da Parte_1 [...]
(n. il 7.04.1969) e (n. nel 1975) e l'appello incidentale Parte_2 Parte_3
proposto da , riforma in parte la sentenza del tribunale di Santa Controparte_4
Maria Capua Vetere n. 1037, pubblicata il 29.04.2020 e, per l'effetto,
- dichiara improcedibile la domanda di reintegra nel possesso proposta da PE
per intervenuta carenza di interesse;
[...]
- ai fini della soccombenza virtuale, riconosce fondata la domanda di reintegra nel possesso avanzata da nei confronti di;
ON Persona_2
B) conferma il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata da PE
;
[...]
C) compensa le spese del doppio grado di giudizio nella misura delle metà e pone la restante parte a carico degli appellati , , Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
(n. il 27.8.1969), e (n. nel 1971), liquidando, in favore Controparte_2 Parte_3 del difensore antistatario degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, quanto al primo grado, la somma di euro 3.808,00 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15% iva e cpa e, quanto al secondo grado, la somma di euro
4.995,50 a titolo di compenso, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cpa;
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 21.01.2025
Il Presidente
Dott Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini