Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 24/04/2026, n. 7509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7509 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07509/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05730/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5730 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Vivino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento di diniego del visto per lavoro subordinato dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad in Pakistan Prot. n. 474, del 31/01/2023, Pratica n 20220009207 e notificato brevi manu in data 09.02.2023 (doc. 1);
b) di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso o consequenziale agli atti impugnati e che con gli stessi debba considerarsi comunque posto in rapporto di correlazione, nonché i pareri, le proposte e le valutazioni che possano aver concorso all'emanazione degli stessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. Francesco RZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
a) che parte ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato dell'Ambasciata d'Italia di Islamabad in Pakistan Prot. n. 474, del 31/01/2023, Pratica n 20220009207;
b) che l’Amministrazione si è costituita in giudizio resistendo al ricorso;
c) che la causa è stata chiamata per la discussione ai sensi dell’art. 71 - bis c.p.a. alla camera di consiglio del 10 marzo 2023;
d) che con nota depositata in atti il 27 ottobre 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione;
e) che il ricorso va quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
f) che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco RZ, Presidente, Estensore
Roberto Maria Giordano, Referendario
Danilo Carrozzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco RZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.