Sentenza 18 dicembre 2017
Massime • 2
In tema di totalizzazione dei periodi assicurativi, la disciplina del d.lgs n. 42 del 2006 (il cui art. 7, comma 2, ha abrogato l'art. 71 della l. n. 388 del 2000) si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, anche alle domande presentate prima di tale data ma definite dopo, salva l’ultrattività della disciplina abrogata solo “se più favorevole”, ai sensi dell’art. 7, comma 3, dello stesso d.lgs. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile il d.lgs n. 42 del 2006 a domanda di pensione presentata nel 2005, ma definita nella vigenza della nuova normativa,risultando questa più favorevole al richiedente, consentendogli la totalizzazione fino a quando non fosse divenuto “titolare” di trattamento pensionistico autonomo presso una gestione previdenziale, laddove la previgente legge non l'avrebbe consentita, avendo egli già “maturato” il diritto ad un trattamento pensionistico).
In tema di cumulo dei periodi assicurativi, la disciplina di cui all’art. 16 della l. n. 233 del 1990 si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni) cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ma non opera per coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (nella specie, Cassa geometri), rispetto ai quali è invece applicabile la totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 42 del 2006 (che ha abrogato e sostituito la l. n. 388 del 2000), utilizzabile quando il cumulo non sia previsto, e non possa pertanto operare all’interno della gestione considerata, ed è rimedio inappropriato solo nel diverso caso in cui sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione lavoro n. 30343 del 18.12.2017https://www.fiscoetasse.com/
Dettagli prodotto Cass. civ., sez. lav., 18 dicembre 2017, n. 30343 Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/2017, n. 30343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30343 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2017 |
Testo completo
AULA 'B' 18 DIC. 2017 30343/1 7 T T I R I D E T N E S E I L L Oggetto O REPUBBLICA ITALIANA B E T N E S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E E N O I Z LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A R. G. N. 16417/2012 R T Cron. 30343 S I G E R SEZIONE LAVORO E T N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Ud. 03/10/2017 Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere PU Dott. ENRICA D'ANTONIO Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO Rel. Consigliere - Dott. ROBERTO RIVERSO - ConsigliereDott. DANIELA CALAFIORE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 16417-2012 proposto da: DI RI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente contro 2017 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 3783 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 279/2011 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 28/06/2011 R.G.N. 22/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato RAFFAELE TRIVELLINI;
udito l'Avvocato CLEMENTINA PULLI. R.G. 16417/2012 FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 279/2011 la Corte d'appello di Brescia ha respinto l'appello proposto da ON NA avverso la sentenza che aveva rigettato la sua domanda con la quale, premesso di essere vedova ed erede di TO GI NZ, chiedeva la liquidazione della pensione di invalidità spettante al marito in virtù della totalizzazione dei contributi da questi versati in tre diverse gestioni, ivi compresi quelli versati presso la Cassa dei geometri, oltre che come dipendente ed artigiano. A fondamento della decisione la Corte d'appello, premesso che l'Inps nel costituirsi in giudizio in primo grado aveva riconosciuto, nelle more della costituzione, il diritto alla pensione di inabilità del de cuius (con provvedimento del 9.3.2009), senza però tener conto dei contributi versati alla Cassa dei geometri, confermava la correttezza della liquidazione effettuata dall'Inps e della conclusione presa dalla sentenza di primo grado la quale aveva escluso l'applicazione nella fattispecie dell'istituto della totalizzazione di cui dell'articolo 71, comma 1 della legge 388 del 2000 ritenuta norma ultrattiva in quanto più favorevole rispetto alla disciplina stabilita dal d.lgs. 42/2006 - atteso che la stessa normativa della totalizzazione non poteva applicarsi nelle ipotesi in cui l'assicurato aveva maturato il diritto al trattamento pensionistico nell'ambito dell'assicurazione generale, in virtù del semplice cumulo dei contributi versati presso l'Inps, per come già previsto dalla disciplina di cui all'art. 16 1.2 agosto 1990 n. 233. Benolde Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NO di NA MA con unico motivo illustrato da memoria. L'Inps ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con unico articolato motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990 n. 233, dell'art. 71 primo comma della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e degli artt. 1, 2, 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 (in relazione all'art. 360 numero 3 c.p.c.). La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile ad un caso di richiesto cumulo e totalizzazione di periodi e contributi relativi a differenti regimi pensionistici (gestiti da soggetti diversi) una norma, l'articolo 16 della legge n. 233 del 1990, che riguarda invece il cumulo tra differenti gestioni del solo sistema Inps;
per aver affermato inoltre che l'articolo 7, ultimo comma del decreto legislativo n. 42 del 2006 (al pari di quanto già previsto dall'art. 1, comma 4, del Dm 7 febbraio 2003 numero 57) confermerebbe e farebbe salva l'applicabilità del regime del cumulo stabilito dal predetto art. 16; per aver sostenuto anche che la disciplina dettata dagli artt. 1 e 2 del decreto legislativo numero 42 del 2006 fosse applicabile, al pari della pregressa e differente disciplina dettata dall'articolo 71, comma 1, della legge numero 388 del 2000, solo se l'interessato avesse già conseguito il diritto a pensione (vale a dire già maturato i requisiti all'uopo previsti) presso una delle varie gestioni presso cui risulta accreditata la contribuzione da totalizzare e non invece (come previsto dal citato art.1) la titolarità (precedente, ovviamente, alla domanda di totalizzazione) di un trattamento pensionistico;
e per aver considerato conseguentemente inapplicabile la normativa sulla totalizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2006. R.G. 16417/2012 1.1. Il motivo è fondato. Va in primo luogo individuato il regime normativo di riferimento della fattispecie, prodottasi a cavallo tra la legge 388/2000 ed il d.lgs. 42/2006, posto che la domanda del TO era stata presentata il 12.7.2005, quando vigeva la prima disciplina della totalizzazione, mentre al momento della sua definizione vigeva la nuova normativa. Il d.lgs. 42/2006 detta all'art. 7 le "norme finali" per regolare la fattispecie sul piano del diritto intertemporale e stabilisce: "1. La facoltà di totalizzazione di cui al presente decreto legislativo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. 2. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con D.M. 7 febbraio 2003, n. 57 del Ministro del lavoro delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono abrogati.
3. La disciplina abrogata dal comma 2 rimane in vigore per le domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, se più favorevole.
4. Sono fatte salve le altre norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi." 1.2. Nel caso di specie al momento della definizione della domanda di pensione la disciplina della totalizzazione di cui al d.lgs. 388/2000 era stata abrogata e non poteva essere applicata in via ultrattiva in quanto meno favorevole. Il decreto legislativo n. 42/2006 è invece certamente più favorevole rispetto alla precedente disciplina in quanto prevede una più estesa facoltà di totalizzazione, consentendola fino a quando l'assicurato presso più gestioni previdenziali non sia già titolare di trattamento pensionistico autonomo presso una di esse (art.1 d.lgs. 42/2006). Laddove la legge 388/2000, erroneamente ritenuta ultrattiva e più favorevole dalla Corte d'Appello, non consentiva la totalizzazione quando il soggetto avesse semplicemente maturato il diritto ad un trattamento pensionistico. E poiché nel caso di specie TO non era titolare di alcun trattamento pensionistico a carico delle gestioni interessate, a nulla contava, ai fini in oggetto, se egli avesse già maturato il diritto a pensione in una delle gestioni. La normativa più favorevole del d.lgs. 42/2006 andava quindi applicata al caso di specie, benchè successiva rispetto alla data di presentazione della domanda, non essendo preclusivo il fatto che il richiedente potesse avere raggiunto un diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte. e 1.3. L'art. 7,3° comma del d.lgs. n. 42 del 2006 risulta puntuale in proposito. Rispetto e l alle domande presentate prima della data di entrata in vigore della nuova normativa (1 gennaio 2006), ma definite dopo, la norma consente l'applicazione della disciplina abrogata soltanto "se più favorevole"; nell'ipotesi inversa, anche a tali "vecchie" domande occorre applicare la nuova disciplina di legge in vigore al momento della loro definizione. R.G. 16417/2012 2. Inoltre, non rileva in contrario la salvezza delle norme vigenti in materia di cumulo dei periodi assicurativi prevista dall'art.7 comma 4 d.lgs. 42 cit.; atteso che nella fattispecie esse non consentivano al TO di ottenere la liquidazione di alcun trattamento, in quanto la disciplina del cumulo era prevista soltanto per coloro che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Mentre il TO era assicurato anche alla Cassa Geometri. L'art. 16 della legge 233/90 (relativa al "cumulo dei periodi assicurativi") prevede infatti:
1. Per i lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, ai sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione alle rispettive gestioni;
b) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei periodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.
2. Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.
3. Resta ferma per l'assicurato la facolta' di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29. Anche sul punto la norma di legge è chiara. Essa si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni;
come si evince altresì dal richiamo agli artt. 5 e 8 che regolano la pensione dei lavoratori autonomi) cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita' vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Il cumulo previsto dalla norma non si dirige verso coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (come appunto nella Cassa dei geometri).
2.1. La tesi rispecchia la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato (Cass. 10234/2009) che la tecnica della totalizzazione costituisce un rimedio inappropriato solo se sia già prevista la possibilità di una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie;
mentre, per converso, essa ritorna utile nell'ipotesi in cui il cumulo non sia previsto e non possa operare all'interno della gestione considerata.
3. Risulterebbe oltretutto contraddittorio affermare che il d.lgs. 42/2006 nel mentre ha previsto una più estesa facoltà di totalizzazione di tutti i periodi contributivi versati presso varie gestioni e sistemi previdenziali;
abbia pure fatto salva una disciplina del cumulo che non consenta la valorizzazione dei medesimi periodi contributivi, in relazione alla quale è stata emessa la disciplina della totalizzazione, prevedendo una liquidazione della prestazione con una parziale utilizzazione dei medesimi contributi.
4. Neppure rileva in contrario la previsione dell'art.2 d.lgs. 42/2006 richiamata dall'INPS secondo cui "il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai R.G. 16417/2012 requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante”. La norma mira ad individuare soltanto i requisiti per l'accesso alla pensione di invalidità in caso di totalizzazione, di cui quindi presuppone il diritto. Essa opera all'interno del diritto alla totalizzazione e non è diretta ad escluderla.
5. Le difese sollevate dall'Inps sono infondate in quanto rivolte essenzialmente a sterilizzare una disciplina della totalizzazione, come quella prevista dal d.lgs. 42/2006, che è volta alla utilizzazione di tutti i periodi contributivi versati in diversi sistemi e gestioni previdenziali, per i soggetti che non godono già di un trattamento pensionistico a carico di una gestione (unica eccezione prevista dalla norma). Ma la stessa disciplina del cumulo opposta in proposito dall'INPS non si addice alla fattispecie;
poiché regola, come si è detto, il caso dei lavoratori che hanno diritto alla pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi con il cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti. Mentre nel caso di specie non solo non vengono utilizzati i contributi versati alla Cassa geometri, ma la stessa disciplina del cumulo invocata non è puntuale perché non risulta che al TO fosse stata liquidata la pensione a carico della gestione speciale lavoratori autonomi. 6.- A nulla rileva quindi che il cumulo operi automaticamente non potendo esso operare al di fuori dell'oggetto di riferimento ed in danno della facoltà di totalizzazione conferita dall'ordinamento all'assicurato in termini ben più estesi. 7.- La sentenza impugnata deve essere quindi cassata e la causa rinviata ad altro giudice il quale nella decisione della stessa si atterrà ai principi di diritti sopra formulati con riguardo all'individuazione della normativa di riferimento della totalizzazione (costituita dal d.lgs. 42/2006) ed all'esclusione dell'applicazione della normativa sul cumulo ( di cui all'art. 16 della legge 233/90). Il giudice del rinvio provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. 8.- Va peraltro considerato, ai sensi dell'art. 383,3° comma c.p.c., che la domanda era stata affrontata e decisa già dal giudice del primo grado, in applicazione della normativa sulla totalizzazione prevista dall'art. 71, 1° comma della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e del cumulo previsto dall'art. 16 della legge 233/90, ma in assenza della Cassa dei Geometri tenuta a liquidare pro quota la pensione di cui si tratta. Occorre pertanto disporre la rimessione della causa al primo giudice ai fini della necessaria integrazione del contraddittorio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Cassa dei geometri e rimette la causa, anche per le spese, al primo giudice. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3.10.2017 Kill R.G. 16417/2012 Il consigliere estensore Il presidente Dott. Giovanni Mammone Dott. Roberto Riverso Mliver quemmenкистики Il Funzionario Giudiziario Dott.ssa Dematella COLETTA Depositato in Cancelleria DI CAS 18 DIC 2017 E oggi, R P U E T S R Il Funzionario Giudiziario O C Duitssa Donatella COLETTA