Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/2017, n. 30343
CASS
Sentenza 18 dicembre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 3 ottobre 2017, con il numero di registro generale 16417/2012. La ricorrente, in qualità di vedova e erede, contestava la decisione della Corte d'Appello di Brescia che aveva negato la liquidazione della pensione di invalidità del marito, ritenendo non applicabile la totalizzazione dei contributi versati in diverse gestioni previdenziali, inclusa la Cassa dei geometri. La ricorrente sosteneva la violazione di norme relative alla totalizzazione e al cumulo dei contributi, chiedendo l'applicazione della normativa più favorevole.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la disciplina del d.lgs. 42/2006, più favorevole rispetto alla legge 388/2000, doveva essere applicata, poiché il diritto alla pensione non era stato ancora conseguito dal de cuius. Il giudice ha argomentato che la normativa abrogata non poteva essere considerata ultrattiva in quanto meno favorevole e ha disposto il rinvio della causa al primo giudice per l'integrazione del contraddittorio con la Cassa dei geometri, necessaria per la liquidazione della pensione. La decisione ha chiarito i principi di diritto riguardanti la totalizzazione e il cumulo dei contributi, stabilendo un importante precedente in materia previdenziale.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Massime2

In tema di totalizzazione dei periodi assicurativi, la disciplina del d.lgs n. 42 del 2006 (il cui art. 7, comma 2, ha abrogato l'art. 71 della l. n. 388 del 2000) si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2006, anche alle domande presentate prima di tale data ma definite dopo, salva l’ultrattività della disciplina abrogata solo “se più favorevole”, ai sensi dell’art. 7, comma 3, dello stesso d.lgs. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto applicabile il d.lgs n. 42 del 2006 a domanda di pensione presentata nel 2005, ma definita nella vigenza della nuova normativa,risultando questa più favorevole al richiedente, consentendogli la totalizzazione fino a quando non fosse divenuto “titolare” di trattamento pensionistico autonomo presso una gestione previdenziale, laddove la previgente legge non l'avrebbe consentita, avendo egli già “maturato” il diritto ad un trattamento pensionistico).

In tema di cumulo dei periodi assicurativi, la disciplina di cui all’art. 16 della l. n. 233 del 1990 si riferisce a coloro che hanno diritto a conseguire la pensione nella gestione lavoratori autonomi (e quindi artigiani, commercianti, mezzadri e coloni) cumulando periodi contributivi versati in diverse gestioni autonome o nella assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ma non opera per coloro che hanno versato i contributi in diversi sistemi assicurativi (nella specie, Cassa geometri), rispetto ai quali è invece applicabile la totalizzazione, disciplinata dal d.lgs. n. 42 del 2006 (che ha abrogato e sostituito la l. n. 388 del 2000), utilizzabile quando il cumulo non sia previsto, e non possa pertanto operare all’interno della gestione considerata, ed è rimedio inappropriato solo nel diverso caso in cui sia già prevista una disciplina di cumulo e totalizzazione dei contributi versati nelle varie gestioni, ai fini della liquidazione di prestazioni pensionistiche e previdenziali unitarie.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione lavoro n. 30343 del 18.12.2017
    https://www.fiscoetasse.com/

    Dettagli prodotto Cass. civ., sez. lav., 18 dicembre 2017, n. 30343 Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato invalidante

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/12/2017, n. 30343
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30343
Data del deposito : 18 dicembre 2017

Testo completo