Ordinanza cautelare 23 dicembre 2024
Sentenza 27 maggio 2025
Ordinanza collegiale 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 4029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4029 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04029/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05394/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5394 del 2024, proposto da
Avm Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A043F3410E, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Acquaviva Coppola, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci n. 16;
contro
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni Dell’Area Nolana S.C.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Tafuro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvio Dell'Aversano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Manu Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della Disposizione n. 388 del 20.09.2024 della Centrale Unica di Committenza Area Nolana - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell''Area Nolana S.C.P.A. con cui, ai sensi dell’art. 17, comma 5^ del D. Lgs. 36/2023, si aggiudicava l’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “ rigenerazione urbana tramite il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili della zona Via San Salvatore ex zona C3 e del rione Via Larga ex zona C nel Comune di Carinaro (CE)” per il comune di Gricignano di Aversa CIG A043F3410E all’o.e MANU IMMOBILIARE SRL con sede in S. Cipriano d’Aversa, alla Via Michelangelo, 21 (p.iva 04491210615); b) dell’avviso di appalto aggiudicato pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza Area Nolana - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell''Area Nolana S.C.P.A. in data 20.09.2024 con cui si comunicava che, con Disposizione nr. 388 del 20.09.2024, l’appalto in oggetto era stato aggiudicato all’o.e MANU IMMOBILIARE SRL con sede in S. Cipriano d’Aversa, alla Via Michelangelo, 21 (p.iva 04491210615); c) per quanto occorra, dei verbali di gara n. 1 del 19.01.2024, n. 2 del 26.01.2024, n. 3 del 26.03.2024, n. 4 del 03.04.2024, n. 5 del 17.04.2024, n. 6 del 24.04.2024, n. 7 del 09.07.2024, n. 8 del 10.07.2024 e n. 9 del 12.07.2024, mai comunicati né notificati di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti all’uopo notificata; d) per quanto occorra, del bando di gara; e) per quanto occorra, del Disciplinare di gara; f) per quanto occorra, del Capitolato Tecnico; g) per quanto occorra, della Disposizione n. 50 del 21.01.2024 di nomina della Commissione di gara, mai comunicata né notificata, richiamata nel provvedimento sub a); h) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente esistenti, non conosciuti dalla ricorrente, se ed in quanto lesivi per i suoi interessi; i) per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua e per il risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente; in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Manu immobiliare s.r.l. il 14/11/2024 :
a) della Disposizione n. 388 del 20.09.2024 della Centrale Unica di Committenza Area Nolana - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell''Area Nolana S.C.P.A. con cui, ai sensi dell’art. 17, comma 5^ del D. Lgs. 36/2023, si aggiudicava l’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei 2 lavori di “rigenerazione urbana tramite il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili della zona Via San Salvatore ex zona C3 e del rione Via Larga ex zona C nel Comune di Carinaro (CE)” per il comune di Gricignano di Aversa CIG A043F3410E all’o.e MANU IMMOBILIARE SRL con sede in S. Cipriano d’Aversa, alla Via Michelangelo, 21 (p.iva 04491210615); b) dell’avviso di appalto aggiudicato pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza Area Nolana - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell''Area Nolana S.C.P.A. in data 20.09.2024 con cui si comunicava che, con Disposizione nr. 388 del 20.09.2024, l’appalto in oggetto era stato aggiudicato all’o.e MANU IMMOBILIARE SRL con sede in S. Cipriano d’Aversa, alla Via Michelangelo, 21 (p.iva 04491210615); c) per quanto occorra, dei verbali di gara n. 1 del 19.01.2024, n. 2 del 26.01.2024, n. 3 del 26.03.2024, n. 4 del 03.04.2024, n. 5 del 17.04.2024, n. 6 del 24.04.2024, n. 7 del 09.07.2024, n. 8 del 10.07.2024 e n. 9 del 12.07.2024, mai comunicati né notificati di cui si è venuti a conoscenza solo a seguito di apposita istanza di accesso agli atti all’uopo notificata; d)per quanto occorra, del bando di gara; e) per quanto occorra, del Disciplinare di gara; f) per quanto occorra, del Capitolato Tecnico; g) per quanto occorra, della Disposizione n. 50 del 21.01.2024 di nomina della Commissione di gara, mai comunicata né notificata, richiamata nel provvedimento sub a); h) di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali, eventualmente esistenti, non conosciuti dalla ricorrente, se ed in quanto lesivi per i suoi interessi; i) per l’accertamento del diritto della società ricorrente a conseguire l’aggiudicazione della gara de qua e per il risarcimento in forma specifica del danno causato alla ricorrente; 3 in subordine, per il risarcimento per equivalente monetario dei danni subiti e subendi per effetto dell’esecuzione degli atti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Manu Immobiliare S.r.l. e di Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni Dell’Area Nolana S.C.P.A. e di Comune di Gricignano di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La ricorrente A.V.M. Costruzioni s.r.l., seconda in graduatoria, ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento n. 388 del 20.09.2024 della C.U.C. Area Nolana - Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell’Area Nolana S.c.p.a. di aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “ rigenerazione urbana tramite il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili della zona Via San Salvatore ex zona C3 e del rione Via Larga ex zona C nel Comune di Carinaro (CE) ”.
2. – Deduce in estrema sintesi la ricorrente che, dopo l’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti (verbale n. 3), veniva attivata, dalla Commissione di gara, una procedura di pre-contenzioso Anac che, per il criterio “ B ”, accertava che essa ricorrente era incorsa in un “ errore materiale ”; a seguito del parere Anac, la Commissione, tuttavia, anziché limitarsi ad attribuirle i 10 punti previsti dalla lex specialis per detto criterio “ B ” (tabellare), rivalutava la sua offerta penalizzandola e modificando – peraltro per il criterio “ A ”, mai contestato – i punteggi che in precedenza le aveva attribuito, per l’effetto collocandosi seconda in graduatoria.
2.1. – Di qui l’illegittimità dell’aggiudicazione (anche per sviamento di potere: motivo sub IV) posto che, argomenta la ricorrente, se la Commissione – invece di modificare i punteggi del criterio “ A ” – avesse solo aggiunto i 10 punti, “ anche con la < nuova > riparametrazione, come si evince dallo schema che si allega nella censura sub III), la società Avm Costruzioni sarebbe risultata prima in graduatoria ” (ricorso, p. 11) (motivi sub I, II e III).
3. – La controinteressata Manu Immobiliare s.r.l. ha spiegato ricorso incidentale sostenendo, di contro, l’illegittimità dell’attribuzione alla A.V.M. Costruzioni, per il criterio “ B ”, di 10 punti, avendo quest’ultima offerto, come ricavabile dalla relazione tecnica, una miglioria consistente nella manutenzione per un anno a fronte di una testuale previsione della lex specialis che, invece, riconosceva il punteggio di 10 solo ad offerte tecniche che prevedevano una manutenzione biennale.
3.1. – Si sono costituiti in resistenza la C.U.C. Area Nolana e il comune di Gricignano, entrambi chiedendo la reiezione del ricorso stante l’infondatezza delle censure ivi sollevate.
4. – Accolta l’istanza di tutela cautelare per giungere alla definizione della causa, nel merito, re adhuc integra (ordinanza n. 2755 del 23/12/2024), dopo ampio scambio di memorie tra le parti, all’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato e merita di essere respinto
6. – Sotto un primo e generale profilo, deve premettersi che, pur nelle plurime articolazioni, le censure di parte ricorrente finiscono sostanzialmente con l’attenere al merito della discrezionalità tecnica esercitata dalla P.A. in sede di valutazione dei contenuti dell’offerta tecnica, con la conseguenza che esse devono reputarsi estranee al perimetro riservato al sindacato giurisdizionale – e, pertanto, inammissibili – in mancanza di evidenti profili di illogicità e irragionevolezza, qui neppure adombrati.
6.1. – Come noto, la giurisprudenza ha, infatti, ben delineato i limiti del sindacato giurisdizionale in tale materia, ribadendo più volte che “[L] a valutazione delle offerte tecniche, effettuata dalla Commissione attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, a fronte dei criteri valutativi previsti dal bando di gara, costituisce apprezzamento connotato da chiara discrezionalità tecnica, sì da rendere detta valutazione insindacabile salvo che essa non si affetta da manifesta illogicità ” ( ex multis Cons. Stato, Sez. V, 6/3/2025, n. 1892).
7. – Ciò premesso, quanto alla dedotta illegittimità della rivalutazione, da parte della Commissione, dell’offerta tecnica della società ricorrente con riferimento al punteggio per il criterio “ A ”, è decisivo osservare che siffatto riesame si è concluso prima dell’avvio della fase di apertura delle offerte economiche, nel pieno rispetto, dunque, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, dei principi di segretezza delle offerte economiche e di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica.
7.1. – Essendo ignoto il contenuto delle offerte economiche, il riesame delle offerte tecniche dei concorrenti – che per la ricorrente si è tradotto in una differenza minima (punti 0,88) – non può prestarsi a una lettura strumentale rientrando, anzi, nella legittima e fisiologica esplicazione delle potestà valutative proprie dell’Organo tecnico, costituendo esercizio, in particolare, “ dello specifico potere di riesame che spetta alla Commissione giudicatrice, organo di natura prettamente tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di una specifica gara. La sua attività si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi dell’Amministrazione appaltante, mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione ” (Cons. Stato, Sez. III, 28/9/2020, n. 5711).
7.2. – In particolare, con il verbale n. 7 del 9.7.2024, la Commissione ha completato e pubblicato i punteggi definitivi di tutte le offerte tecniche, per avviare la fase deputata all’apertura, da parte della C.U.C., delle offerte economiche temporali, di cui ha dato conto con verbale di gara n. 8 del 10.7.2024
7.3. – Il richiamato verbale n. 7 della Commissione di gara è stato adottato, quindi, precedentemente all’avvio della fase finalizzata all’apertura delle offerte economiche (il giorno prima), senza che sia prospettabile, di conseguenza, alcuna possibilità di conoscenza (neanche potenziale) del contenuto delle offerte economiche da parte dei Commissari di gara, il che esclude ogni possibile condizionamento, anche in astratto, della procedura di gara e ogni possibile sviamento di potere pure denunciato dalla ricorrente.
Ne deriva l’infondatezza delle censure sub I, III e IV.
8. – Nemmeno merita condivisione il motivo sub II, con il quale la ricorrente, richiamando la giurisprudenza sul confronto a coppie, si duole che la ri-attribuzione dei punteggi per il criterio “A” è avvenuta, nel suo caso, quando i punteggi assegnati a tutti i concorrenti erano già resi noti, in palese violazione “ dei noti principi in tema di segretezza nella valutazione delle offerte ”, da ciò derivandone che “[I] l RUP della CUC pertanto, non avrebbe potuto ammettere la revisione delle valutazioni dell’offerta tecnica ”.
8.1. – L’assunto è infondato alla luce, per un verso, di quanto sopra osservato in ordine al potere riconosciuto alla commissione di intervenire sui punteggi dell’offerta tecnica sino all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e, sotto altro profilo, stante l’inconferenza del richiamo al confronto a coppie (e alla giurisprudenza che esige una verbalizzazione separata delle valutazioni individuali espresse dai singoli commissari), posto che nei verbali di gara nulla emerge circa la valutazione a coppie né, tantomeno, la lex specialis dispone alcunché in tal senso.
8.2. – Né, d’altronde, un tale obbligo di verbalizzazione separata, in assenza di una disposizione che lo imponga, può farsi discendere, come sembra pretendere parte ricorrente, da un semplice passaggio del verbale di gara n. 3 – nel quale si legge che “ La Commissione completa la valutazione delle offerte tecniche avviata in modo separato ” –, passaggio che vale soltanto a porre in rilievo la carenza di commistione tra i vari componenti nell’espletamento dell’incarico, senza che da esso possano ricavarsi adempimenti procedurali specifici, meno che mai vincolanti a pena di illegittimità delle operazioni valutative.
9. – Discende, da quanto osservato, l’infondatezza del ricorso, che va pertanto rigettato.
10. – Il ricorso incidentale, come da consolidata giurisprudenza (di recente T.A.R. Roma, sez. V, 28/10/2024, n. 18808), è di conseguenza improcedibile.
11. – Le spese, attesa la peculiarità del caso e l’andamento del giudizio, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO