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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 242/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 242/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
RN e dall'Avv. Giulio Parenti
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Grazia Poli
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note scritte del 24/6/2025, “- in via principale, revocare integralmente
l'assegno di mantenimento disposto a carico del ricorrente nei confronti della IA Parte_1 maggiorenne , nonché, ancora, revocare l'assegno divorzile posto a carico del Persona_1
1 ricorrente nei confronti della ex coniuge e, in ogni caso, Parte_1 Controparte_1 rigettare integralmente tutte le domande svolte in via principale, in via riconvenzionale, in via subordinata e in via pregiudiziale in comparsa di costituzione e risposta in quanto infondate in fatto
e in diritto;
in via subordinata, in ossequio all'adesione parziale del sig. alla proposta Pt_1 conciliativa avanzata dal Collegio, disporre la riduzione ad € 150,00 dell'assegno di mantenimento nei confronti della IA maggiorenne e, in ogni caso, disporre tale somma a titolo Persona_1 di mantenimento per un periodo massimo di 18 mesi;
revocare l'assegno divorzile di € 150,00 nei confronti della ex coniuge dal compimento del sessantottesimo anno da Controparte_1 parte della medesima;
disporre il versamento della somma di € 12.500,00 a titolo di liquidazione del
T.F.R. a carico del ricorrente nei confronti della ex coniuge Parte_1 Controparte_1
a tacitazione definitiva di ogni pretesa e/o diritto. Con vittoria del compenso di avvocato”; per parte resistente: come da note scritte del 26/6/2025, “Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda, istanza ed eccezione ex adverso precisata nel ricorso e nella memoria del 17/04/2024 ed in qualsiasi atto, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, nella replica del 26/04/24 e nei verbali di causa, In via principale: rigettarsi la domanda di revoca degli assegni ex adverso proposta confermando quanto disposto dalla sentenza n.235/2022 del 22/02/2022 di scioglimento del matrimonio in relazione all'assegno divorzile a favore della sig.ra
e di mantenimento a favore della IA o, comunque ed in subordine, disporsi a carico CP_1 del sig. il versamento dell'assegno divorzile mensile pari ad euro 300,00 a favore della Parte_1 la sig.ra e dell'assegno di mantenimento di euro 150,00 a favore della CP_1 Controparte_1 IA;
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la sig.ra Persona_1 CP_1
ha diritto ai sensi dell'art 12 bis comma 2 L.898/1970 alla quota del 40% sul Tfr liquidato
[...] al sig. pari ad euro 59.913,64 o pari a quella somma che risulterà dagli atti di causa, Parte_1 condannare quest'ultimo a pagare alla stessa sig.ra la somma di € Controparte_1
28.883,82 o – in subordine – quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia o ritenuta equa dal Tribunale. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 25/1/2024, il IG. ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio concernenti il mantenimento della ex coniuge IG.ra Controparte_1
e della IA , ormai maggiorenne, stabilite nella sentenza n. 235/2022 del Tribunale Persona_1 di Pisa, emessa in data 21/2/2025 a definizione del procedimento iscritto al R.G.N. 1037/2018, con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 31/7/1993 e
2 stabilito, a carico del ricorrente, un assegno divorzile in favore della resistente di € 150,00 mensili, nonché un contributo di mantenimento in favore della IA di € 250,00 mensili.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: da un lato, il significativo peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali rispetto a quelle sussistenti al momento della pronuncia di divorzio, rappresentando di essere pensionato dal 2022 e di percepire un trattamento pensionistico inferiore ad € 1.100,00, con una riduzione di circa € 300,00 mensili rispetto a quanto precedentemente percepito;
dall'altro, che la IA ventiseienne, pur non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, aveva da tempo completato il proprio percorso di istruzione e formazione professionale, e tuttavia né lei né la madre si erano mai attivate per reperire alcun tipo di occupazione, permanendo così in una condizione di inattività non giustificata.
1.2. Si è costituita in giudizio la IG.ra , la quale, in via pregiudiziale, ha Controparte_1 eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, non avendo il IG. provveduto alla notifica Pt_1 del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla IA, titolare di legittimazione concorrente in ordine alle domande di modifica delle condizioni economiche;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la modifica in melius del trattamento economico stabilito in sede di divorzio, nonché la condanna del ricorrente al pagamento del 40% del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) liquidatogli al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art 12-bis, co. 2, L. n. 898/1970.
In particolare, la resistente ha dedotto che la situazione economico reddituale dell'ex coniuge aveva registrato un sensibile miglioramento rispetto alle condizioni esistenti alla data della sentenza di divorzio, mentre la propria situazione economica e quella della IA si erano, al contrario, significativamente aggravate.
1.3. La causa è stata istruita mediante indagini patrimoniali delegate alla Guardia di Finanza ed escussione della IA . Persona_1
1.4. All'udienza del 21/1/2025, il Tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa: il IG. ha dichiarato di accettare la proposta, chiedendo tuttavia che l'obbligo di corresponsione Pt_1 dell'assegno in favore della IG.ra fosse limitato temporalmente fino alla percezione, da CP_1 parte di quest'ultima, della pensione sociale;
la IG.ra non ha, invece, aderito alla proposta, CP_1 proponendo il versamento da parte del ricorrente della somma di € 250,00 mensili.
1.5. All'udienza del 25/9/2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
1.6. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
************
2. In diritto
3 2.1. Sull'eccezione di mancanza di integrità del contraddittorio e sulla legittimazione concorrente della IA Persona_1
L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dalla resistente per non avere il ricorrente esteso la domanda anche nei confronti della IA , ormai maggiorenne, è Persona_1 infondata e non merita accoglimento.
Invero, in presenza di coabitazione tra il genitore e il figlio beneficiario dell'obbligazione di mantenimento, come nel caso di specie ( : “Mi mantengo perché vivo con la mamma”, Persona_1 cfr. verbale di udienza del 21/1/2025), permane la legittimazione processuale del genitore iure proprio, in via concorrente con quella del figlio, con la conseguenza che non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, il quale, pur potendo intervenire volontariamente nel procedimento, non riveste la qualità di litisconsorte necessario (“durante i procedimenti di separazione, di divorzio e per le relative modifiche, al figlio maggiorenne spetta comunque la legittimazione processuale concorrente con quella del genitore convivente, ma nel caso in cui egli ritenga di non avanzare autonome domande – come ad esempio quella relativa al versamento diretto – non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio;
per l'appunto, nei procedimenti descritti, si utilizza l'espressione “legittimazione alternativa e concorrente” per il caso di genitore e figlio maggiorenne regolarmente conviventi”, cfr. Trib. Bari n. 4205/2015; Cass. civ. n.
359/2014).
2.2. Sulla richiesta di revoca del contributo di mantenimento e dell'assegno divorzile
La richiesta di revoca avanzata dal IG. volta ad ottenere la revoca tanto del contributo di Pt_1 mantenimento per la IA quanto dell'assegno divorzile per la ex moglie, merita una disamina ed un approfondimento distinti in ordine a ciascuna delle due posizioni.
2.2.1. Sulla richiesta di revoca del contributo di mantenimento
Con riferimento alla posizione di , la domanda del ricorrente è meritevole di Persona_1 accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.
In linea generale, deve affermarsi che la revoca dell'assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne non autosufficiente richiede una valutazione caso per caso da parte del giudice, che tenga conto di fattori come l'età del figlio, il grado di istruzione e l'effettivo impegno di quest'ultimo nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
in particolare, il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che potrebbero giustificare il permanere del suddetto obbligo o, viceversa, che ne giustificherebbero la cessazione quali, a titolo esemplificativo, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa
4 nonché, in particolare, la complessiva condotta personale tenuta, a far data dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
Deve, inoltre, escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro.
E così, il diritto al mantenimento può cessare se la condotta mantenuta dal figlio sia rivelatrice di manifesta inerzia colpevole nel rendersi autonomo (il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento solo se, ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nella ricerca di un'occupazione in base alle reali opportunità del mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni”, cfr. Cass. civ. n. 8049/2022; Trib. Reggio Emilia n. 166/2024; e, ancora, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle reali opportunità del mercato del lavoro, se dal caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”, cfr. Cass. civ. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, le dichiarazioni e la condotta di – i cui ritardi mentali allegati in Persona_1 sede di comparsa di costituzione non sono stati dimostrati da idonea e recente documentazione, né hanno trovato riscontro in sede di escussione della medesima – si rivelano chiari indici della sua colpevole inerzia circa il mancato raggiungimento della propria indipendenza economica, deponendo in tal senso l'età (attualmente 28 anni, essendo nata in data [...]), l'aver concluso il proprio percorso di formazione da tempo (2013), nonché il rifiuto ingiustificato di cercare occupazioni lavorative anche in settori diversi dalla formazione specifica conseguita ( : “in questi Persona_1
12 anni da quando ho fatto il corso di parrucchiera non ho trovato lavoro anche perché io cercavo essenzialmente lavoro come parrucchiera”, cfr. verbale di udienza del 21/1/2025).
Già solo le superiori considerazioni, quindi, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti che determinano la fondatezza della domanda avanzata dal IG. di revoca dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della IA.
Peraltro, la domanda avanzata dal ricorrente si rivela meritevole di accoglimento anche laddove si considerino le complessive capacità economiche e patrimoniali della IA come emerse Per_1 dalle indagini tributarie delegate in corso di causa. Tali accertamenti hanno, infatti, fornito un quadro
5 parzialmente diverso rispetto a quello offerto dalla resistente con la propria comparsa di costituzione, evidenziando la percezione, da parte di di redditi derivanti da attività lavorativa svolta negli Per_1 anni, nonché la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile sito in Montopoli Val D'Arno, Via
Tosco Romagnola n. 60, immobile che, vivendo quest'ultima con la madre e avendo manifestato la chiara volontà di non mutare tale condizione, ben può rappresentare una futura fonte di reddito
( : “per il momento ho in programma di vivere con mia madre, non ho un desiderio di Persona_1 autonomia”, cfr. verbale di udienza del 21/1/2025).
2.2.2. Sulla richiesta di revoca dell'assegno divorzile
Di converso, la domanda spiegata dal IG. nei confronti della ex coniuge, IG.ra , Pt_1 CP_1 finalizzata alla revoca dell'assegno divorzile, non può trovare accoglimento non sussistendone i relativi presupposti.
È noto come l'assegno divorzile, a norma dell'art. 9, co. 1, L. n. 898/1970, possa essere modificato,
o finanche revocato, qualora sopravvengano giustificati motivi ovvero fatti nuovi successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione.
In relazione alla individuazione e qualificazione dei c.d. giustificati motivi, “il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 – postula non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti” (cfr. Cass. civ. n. 787/2017).
In particolare, “il compito del giudice di merito, nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno, alla luce dei criteri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino
“giusti motivi” idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora” (cfr. Cass. civ. n. 5619/2022).
A sostegno della propria domanda il IG. ha dedotto un peggioramento della propria condizione Pt_1 economico-reddituale legato alla circostanza che lo stesso non svolge più alcuna attività lavorativa ma percepisce una pensione (mensile) di importo inferiore a quello che riceveva mensilmente a titolo di retribuzione, nonché il costo mensile delle utenze e degli altri oneri relativi all'immobile in cui vive con la nuova compagna, di proprietà della stessa.
6 Di contro, la IG.ra ha contestato l'esistenza del lamentato peggioramento rilevando, anzi, CP_1 come le condizioni economico-reddituali dell'ex coniuge sarebbero migliorate a seguito della percezione da parte dello stesso del T.F.R. maturato a seguito della conclusione del rapporto di lavoro;
per altro verso, ha segnalato un deciso peggioramento delle proprie condizioni e di quelle della IA, beneficiando per vivere unicamente dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento della IA, specie a seguito della morte della propria madre, e, dunque, della perdita della pensione di circa
€ 800,00 mensili dalla stessa percepita ed utilizzata a sostegno dell'intero nucleo, con conseguente domanda di modifica in melius delle condizioni di divorzio.
Ferme le rispettive richieste e le deduzioni rispettivamente formulate dalle parti, giova rammentare che il sopravvenuto pensionamento dell'obbligato giustifica la riduzione o la revoca dell'assegno divorzile soltanto ove risulti provato che tale evento abbia determinato, in concreto, un effettivo peggioramento delle sue condizioni economiche e, in particolare, che il soggetto pensionato non disponga più di una capacità reddituale idonea a sostenere tale peso (Cass. civ. n. 17808/2015).
Inoltre, secondo i più recenti approdi interpretativi della Corte di legittimità, consolidatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), la sproporzione economica tra le complessive situazioni patrimoniali degli ex coniugi si configura come prerequisito fattuale, non costituendo più il fattore primario per l'attribuzione dell'assegno divorzile (Cass. civ. n. 32398/2019).
In tale prospettiva, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente deve essere effettuato alla luce della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla pregressa storia coniugale, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge.
Tale innovativo indirizzo deve orientare l'indagine anche nel giudizio di revisione, ove, come nel caso in esame, si discuta della sopravvenienza di un fatto nuovo, consistente appunto nel pensionamento dell'ex marito e nella significativa riduzione dei suoi redditi (Cass. civ. n.
12800/2021).
Nel caso di specie, dall'esame congiunto della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze delle indagini economico-reddituali delegate in via istruttoria, emerge che, a far data della sentenza di divorzio, le condizioni reddituali dell'obbligato non hanno subito una rilevante modifica in pejus.
Invero, il trattamento pensionistico attualmente percepito dal ricorrente, pari ad € 1.256,26 mensili, non risulta discostarsi in misura apprezzabile dall'importo già percepito a titolo di retribuzione mensile (docc. 2 e 3, fascicolo di parte resistente); parimenti, le spese relative alle utenze risultavano già sussistenti al momento della pronuncia del divorzio, considerato che il IG. già conviveva Pt_1 con la IG.ra (doc. 4). Parte_2
7 Di contro, l'attuale situazione economica della resistente appare riconducibile, almeno in parte, alle scelte operate nell'ambito della vita coniugale, nel corso della quale – per un periodo di circa vent'anni – la medesima ha destinato la propria attività prevalente alla cura della famiglia e alla gestione dell'ambito domestico (cfr. p. 3, doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal IG. deve essere rigettata, non sussistendone i presupposti, con la conseguenza che deve essere Pt_1 confermato l'assegno divorzile disposto dal Tribunale, in favore della IG.ra , nella misura CP_1 di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Parimenti, e per le medesime motivazioni logico-giuridiche, deve essere rigettata richiesta avanzata in via principale dalla IG.ra volta ad ottenere la modifica in melius dell'ammontare CP_1 dell'assegno divorzile.
Ed infatti, a fronte di un quadro sostanzialmente invariato del IG. – fatta eccezione per la Pt_1 liquidazione del T.F.R., della quale si dirà infra, non potendosi tuttavia tale circostanza essere valutata due volte, onde evitare un'ingiustificata locupletazione in danno del ricorrente – le deduzioni svolte dalla resistente in ordine alla propria condizione sono rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Non senza dire che le dichiarazioni rese dalla IG.ra in corso di causa si sono rivelate in CP_1 parte incongruenti rispetto a quanto documentalmente accertato dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini delegate.
Né può ritenersi elemento idoneo a comprovare un peggioramento delle condizioni economiche della resistente la perdita del contributo derivante dal trattamento pensionistico della madre della IG.ra
, deceduta nelle more del presente giudizio, atteso che tale circostanza risulta essere stata CP_1 né allegata né valutata in sede di divorzio.
2.3. Sul diritto della IG.ra ad una quota del T.F.R. liquidato al IG. CP_1 Pt_1
In via riconvenzionale, la IG.ra ha chiesto accertarsi la ricorrenza delle condizioni di cui CP_1 all'art 12-bis L. n. 898/1970 e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto a percepire una quota, nella misura del 40%, del T.F.R. liquidato al IG. condannando quest'ultimo a Pt_1 pagare a tale titolo alla reisstente la somma di € 28.883,82 o quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa.
L'art. 12-bis, co. 1, L. n. 898/1970 dispone che: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato
a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
8 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, con la conseguenza che al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Cass. civ. n. 12175/2011).
Nel caso di specie, la sentenza di divorzio è stata pronunciata il 21/2/2022 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente); la cessazione del rapporto di lavoro del IG. è intervenuta nel mese di settembre Pt_1
2022 (cfr. doc. 3), mentre il trattamento di fine rapporto è stato corrisposto, per un importo netto pari ad € 59.913,64, nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 (doc. 5).
Sussistono, inoltre, le condizioni enucleate dall'art. 12-bis, co. 1, L. 898/1970, atteso che la IG.ra non ha contratto un nuovo matrimonio e in forza della sentenza di divorzio è titolare di CP_1 assegno divorzile.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra il IG. e la IG.ra Pt_1
è stato contratto in data 30/7/1993, mentre il IG. ha complessivamente lavorato CP_1 Pt_1 dall'anno 1979 a settembre 2022, ovvero fino ad una data successiva alla fine del matrimonio (di cui
è stato dichiarato lo scioglimento con sentenza del 21/2/2022).
Al riguardo, va precisato che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la disposizione dell'art.
12 bis L. 1 dicembre 1970, n. 898 - che regola il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella dell'effettiva convivenza, valorizzando il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza” (cfr. Cass. civ. n. 10075/2003; Cass. civ. n.
4867/2006).
Ciò posto, in base al citato art. 12-bis L. n. 898 del 1970, spetta alla parte un'indennità pari 40% del
T.F.R. maturato in favore dell'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro, e quindi per un totale di 29 anni (Cass. civ. n. 15299/2007).
Pertanto, avuto riguardo all'importo netto di € 59.913,64 corrisposto a titolo di T.F.R, il suddetto importo deve essere ripartito per le 44 annualità complessive di servizio, ottenendo così l'importo di
€ 1.361,67 per ciascun anno. Moltiplicando tale valore per i 29 anni di coincidenza con il vincolo coniugale, si perviene alla somma di € 39.488,43, della quale il 40% – pari ad € 15.795,37 netti – spetta alla IG.ra a titolo di indennità ex art. 12-bis cit. CP_1
9 Il IG. va, quindi, condannato a corrispondere in favore della IG.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 15.795,37.
3. Spese
Stante la reciproca soccombenza delle parti e considerato che la domanda è stata accolta in misura di poco superiore alla proposta conciliativa formulata in corso di causa, alla quale la resistente non ha aderito in mancanza di un giustificato motivo, le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendosi i restanti 2/3 a carico della IG.ra , spese che vengono liquidate come da CP_1 dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione di un valore intermedio tra valori minimi e medi indicati alle tabelle allegate al D.M. 55/2015, per lo scaglione delle cause di valore indeterminato a complessità bassa.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica della sentenza n. 231/2022 resa dal Tribunale di Pisa in data 21/2/2022, così provvede:
- accoglie la domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della IA proposta da e, per l'effetto, revoca il contributo di mantenimento disposto in favore di Parte_1
, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia;
Parte_3
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1 proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di modifica dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento proposta da;
Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
15.795,37;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti per 1/3 e condanna Controparte_1
a rifondere a i restanti 2/3, spese che liquida per l'intero in € 5.712,50 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, e spese per l'introduzione della causa in giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 242/2024, promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Elena Parte_1 C.F._1
RN e dall'Avv. Giulio Parenti
- ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Maria Grazia Poli
- resistente
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni
Per parte ricorrente: come da note scritte del 24/6/2025, “- in via principale, revocare integralmente
l'assegno di mantenimento disposto a carico del ricorrente nei confronti della IA Parte_1 maggiorenne , nonché, ancora, revocare l'assegno divorzile posto a carico del Persona_1
1 ricorrente nei confronti della ex coniuge e, in ogni caso, Parte_1 Controparte_1 rigettare integralmente tutte le domande svolte in via principale, in via riconvenzionale, in via subordinata e in via pregiudiziale in comparsa di costituzione e risposta in quanto infondate in fatto
e in diritto;
in via subordinata, in ossequio all'adesione parziale del sig. alla proposta Pt_1 conciliativa avanzata dal Collegio, disporre la riduzione ad € 150,00 dell'assegno di mantenimento nei confronti della IA maggiorenne e, in ogni caso, disporre tale somma a titolo Persona_1 di mantenimento per un periodo massimo di 18 mesi;
revocare l'assegno divorzile di € 150,00 nei confronti della ex coniuge dal compimento del sessantottesimo anno da Controparte_1 parte della medesima;
disporre il versamento della somma di € 12.500,00 a titolo di liquidazione del
T.F.R. a carico del ricorrente nei confronti della ex coniuge Parte_1 Controparte_1
a tacitazione definitiva di ogni pretesa e/o diritto. Con vittoria del compenso di avvocato”; per parte resistente: come da note scritte del 26/6/2025, “Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda, istanza ed eccezione ex adverso precisata nel ricorso e nella memoria del 17/04/2024 ed in qualsiasi atto, perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta, nella replica del 26/04/24 e nei verbali di causa, In via principale: rigettarsi la domanda di revoca degli assegni ex adverso proposta confermando quanto disposto dalla sentenza n.235/2022 del 22/02/2022 di scioglimento del matrimonio in relazione all'assegno divorzile a favore della sig.ra
e di mantenimento a favore della IA o, comunque ed in subordine, disporsi a carico CP_1 del sig. il versamento dell'assegno divorzile mensile pari ad euro 300,00 a favore della Parte_1 la sig.ra e dell'assegno di mantenimento di euro 150,00 a favore della CP_1 Controparte_1 IA;
In via riconvenzionale: accertato e dichiarato che la sig.ra Persona_1 CP_1
ha diritto ai sensi dell'art 12 bis comma 2 L.898/1970 alla quota del 40% sul Tfr liquidato
[...] al sig. pari ad euro 59.913,64 o pari a quella somma che risulterà dagli atti di causa, Parte_1 condannare quest'ultimo a pagare alla stessa sig.ra la somma di € Controparte_1
28.883,82 o – in subordine – quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia o ritenuta equa dal Tribunale. Con vittoria di spese e del compenso professionale”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto
1.1. Con ricorso depositato in data 25/1/2024, il IG. ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio concernenti il mantenimento della ex coniuge IG.ra Controparte_1
e della IA , ormai maggiorenne, stabilite nella sentenza n. 235/2022 del Tribunale Persona_1 di Pisa, emessa in data 21/2/2025 a definizione del procedimento iscritto al R.G.N. 1037/2018, con la quale era stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 31/7/1993 e
2 stabilito, a carico del ricorrente, un assegno divorzile in favore della resistente di € 150,00 mensili, nonché un contributo di mantenimento in favore della IA di € 250,00 mensili.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dedotto: da un lato, il significativo peggioramento delle proprie condizioni economico-reddituali rispetto a quelle sussistenti al momento della pronuncia di divorzio, rappresentando di essere pensionato dal 2022 e di percepire un trattamento pensionistico inferiore ad € 1.100,00, con una riduzione di circa € 300,00 mensili rispetto a quanto precedentemente percepito;
dall'altro, che la IA ventiseienne, pur non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, aveva da tempo completato il proprio percorso di istruzione e formazione professionale, e tuttavia né lei né la madre si erano mai attivate per reperire alcun tipo di occupazione, permanendo così in una condizione di inattività non giustificata.
1.2. Si è costituita in giudizio la IG.ra , la quale, in via pregiudiziale, ha Controparte_1 eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, non avendo il IG. provveduto alla notifica Pt_1 del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza alla IA, titolare di legittimazione concorrente in ordine alle domande di modifica delle condizioni economiche;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, spiegando altresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere la modifica in melius del trattamento economico stabilito in sede di divorzio, nonché la condanna del ricorrente al pagamento del 40% del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) liquidatogli al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art 12-bis, co. 2, L. n. 898/1970.
In particolare, la resistente ha dedotto che la situazione economico reddituale dell'ex coniuge aveva registrato un sensibile miglioramento rispetto alle condizioni esistenti alla data della sentenza di divorzio, mentre la propria situazione economica e quella della IA si erano, al contrario, significativamente aggravate.
1.3. La causa è stata istruita mediante indagini patrimoniali delegate alla Guardia di Finanza ed escussione della IA . Persona_1
1.4. All'udienza del 21/1/2025, il Tribunale ha formulato alle parti una proposta conciliativa: il IG. ha dichiarato di accettare la proposta, chiedendo tuttavia che l'obbligo di corresponsione Pt_1 dell'assegno in favore della IG.ra fosse limitato temporalmente fino alla percezione, da CP_1 parte di quest'ultima, della pensione sociale;
la IG.ra non ha, invece, aderito alla proposta, CP_1 proponendo il versamento da parte del ricorrente della somma di € 250,00 mensili.
1.5. All'udienza del 25/9/2025, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
1.6. Data comunicazione al Pubblico Ministero degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
************
2. In diritto
3 2.1. Sull'eccezione di mancanza di integrità del contraddittorio e sulla legittimazione concorrente della IA Persona_1
L'eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, sollevata dalla resistente per non avere il ricorrente esteso la domanda anche nei confronti della IA , ormai maggiorenne, è Persona_1 infondata e non merita accoglimento.
Invero, in presenza di coabitazione tra il genitore e il figlio beneficiario dell'obbligazione di mantenimento, come nel caso di specie ( : “Mi mantengo perché vivo con la mamma”, Persona_1 cfr. verbale di udienza del 21/1/2025), permane la legittimazione processuale del genitore iure proprio, in via concorrente con quella del figlio, con la conseguenza che non sussiste la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, il quale, pur potendo intervenire volontariamente nel procedimento, non riveste la qualità di litisconsorte necessario (“durante i procedimenti di separazione, di divorzio e per le relative modifiche, al figlio maggiorenne spetta comunque la legittimazione processuale concorrente con quella del genitore convivente, ma nel caso in cui egli ritenga di non avanzare autonome domande – come ad esempio quella relativa al versamento diretto – non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio;
per l'appunto, nei procedimenti descritti, si utilizza l'espressione “legittimazione alternativa e concorrente” per il caso di genitore e figlio maggiorenne regolarmente conviventi”, cfr. Trib. Bari n. 4205/2015; Cass. civ. n.
359/2014).
2.2. Sulla richiesta di revoca del contributo di mantenimento e dell'assegno divorzile
La richiesta di revoca avanzata dal IG. volta ad ottenere la revoca tanto del contributo di Pt_1 mantenimento per la IA quanto dell'assegno divorzile per la ex moglie, merita una disamina ed un approfondimento distinti in ordine a ciascuna delle due posizioni.
2.2.1. Sulla richiesta di revoca del contributo di mantenimento
Con riferimento alla posizione di , la domanda del ricorrente è meritevole di Persona_1 accoglimento sulla scorta delle considerazioni che seguono.
In linea generale, deve affermarsi che la revoca dell'assegno di mantenimento per un figlio maggiorenne non autosufficiente richiede una valutazione caso per caso da parte del giudice, che tenga conto di fattori come l'età del figlio, il grado di istruzione e l'effettivo impegno di quest'ultimo nella ricerca di un'occupazione lavorativa;
in particolare, il giudice è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che potrebbero giustificare il permanere del suddetto obbligo o, viceversa, che ne giustificherebbero la cessazione quali, a titolo esemplificativo, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa
4 nonché, in particolare, la complessiva condotta personale tenuta, a far data dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. n. 5088/2018; Cass. civ. n. 12952/2016).
Deve, inoltre, escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro.
E così, il diritto al mantenimento può cessare se la condotta mantenuta dal figlio sia rivelatrice di manifesta inerzia colpevole nel rendersi autonomo (il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento solo se, ultimato il percorso formativo scolastico, dimostri di essersi effettivamente adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente nella ricerca di un'occupazione in base alle reali opportunità del mercato del lavoro, anche ridimensionando le proprie aspirazioni”, cfr. Cass. civ. n. 8049/2022; Trib. Reggio Emilia n. 166/2024; e, ancora, “il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle reali opportunità del mercato del lavoro, se dal caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”, cfr. Cass. civ. n. 17183/2020).
Nel caso di specie, le dichiarazioni e la condotta di – i cui ritardi mentali allegati in Persona_1 sede di comparsa di costituzione non sono stati dimostrati da idonea e recente documentazione, né hanno trovato riscontro in sede di escussione della medesima – si rivelano chiari indici della sua colpevole inerzia circa il mancato raggiungimento della propria indipendenza economica, deponendo in tal senso l'età (attualmente 28 anni, essendo nata in data [...]), l'aver concluso il proprio percorso di formazione da tempo (2013), nonché il rifiuto ingiustificato di cercare occupazioni lavorative anche in settori diversi dalla formazione specifica conseguita ( : “in questi Persona_1
12 anni da quando ho fatto il corso di parrucchiera non ho trovato lavoro anche perché io cercavo essenzialmente lavoro come parrucchiera”, cfr. verbale di udienza del 21/1/2025).
Già solo le superiori considerazioni, quindi, inducono ad affermare la sussistenza dei presupposti che determinano la fondatezza della domanda avanzata dal IG. di revoca dell'assegno di Pt_1 mantenimento in favore della IA.
Peraltro, la domanda avanzata dal ricorrente si rivela meritevole di accoglimento anche laddove si considerino le complessive capacità economiche e patrimoniali della IA come emerse Per_1 dalle indagini tributarie delegate in corso di causa. Tali accertamenti hanno, infatti, fornito un quadro
5 parzialmente diverso rispetto a quello offerto dalla resistente con la propria comparsa di costituzione, evidenziando la percezione, da parte di di redditi derivanti da attività lavorativa svolta negli Per_1 anni, nonché la titolarità del diritto di proprietà dell'immobile sito in Montopoli Val D'Arno, Via
Tosco Romagnola n. 60, immobile che, vivendo quest'ultima con la madre e avendo manifestato la chiara volontà di non mutare tale condizione, ben può rappresentare una futura fonte di reddito
( : “per il momento ho in programma di vivere con mia madre, non ho un desiderio di Persona_1 autonomia”, cfr. verbale di udienza del 21/1/2025).
2.2.2. Sulla richiesta di revoca dell'assegno divorzile
Di converso, la domanda spiegata dal IG. nei confronti della ex coniuge, IG.ra , Pt_1 CP_1 finalizzata alla revoca dell'assegno divorzile, non può trovare accoglimento non sussistendone i relativi presupposti.
È noto come l'assegno divorzile, a norma dell'art. 9, co. 1, L. n. 898/1970, possa essere modificato,
o finanche revocato, qualora sopravvengano giustificati motivi ovvero fatti nuovi successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione.
In relazione alla individuazione e qualificazione dei c.d. giustificati motivi, “il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile – previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 9 – postula non soltanto
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti” (cfr. Cass. civ. n. 787/2017).
In particolare, “il compito del giudice di merito, nell'ambito di un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, non è quello di operare un nuovo giudizio sulla spettanza e quantificazione dell'assegno, alla luce dei criteri di cui alla l. n. 898 del 1970, art. 6, comma 5, come modificata dalla L. n. 87 del 1987, ma di verificare se i fatti sopravvenuti alla sentenza di divorzio o ai provvedimenti modificativi già adottati, essendo indicativi del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'obbligato o del miglioramento di quelle dell'ex coniuge beneficiario, integrino
“giusti motivi” idonei a giustificare la revisione delle condizioni di divorzio, L. n. 898 del 1970, ex art. 9, comma 1, e ciò all'esito del confronto tra le condizioni di allora” (cfr. Cass. civ. n. 5619/2022).
A sostegno della propria domanda il IG. ha dedotto un peggioramento della propria condizione Pt_1 economico-reddituale legato alla circostanza che lo stesso non svolge più alcuna attività lavorativa ma percepisce una pensione (mensile) di importo inferiore a quello che riceveva mensilmente a titolo di retribuzione, nonché il costo mensile delle utenze e degli altri oneri relativi all'immobile in cui vive con la nuova compagna, di proprietà della stessa.
6 Di contro, la IG.ra ha contestato l'esistenza del lamentato peggioramento rilevando, anzi, CP_1 come le condizioni economico-reddituali dell'ex coniuge sarebbero migliorate a seguito della percezione da parte dello stesso del T.F.R. maturato a seguito della conclusione del rapporto di lavoro;
per altro verso, ha segnalato un deciso peggioramento delle proprie condizioni e di quelle della IA, beneficiando per vivere unicamente dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento della IA, specie a seguito della morte della propria madre, e, dunque, della perdita della pensione di circa
€ 800,00 mensili dalla stessa percepita ed utilizzata a sostegno dell'intero nucleo, con conseguente domanda di modifica in melius delle condizioni di divorzio.
Ferme le rispettive richieste e le deduzioni rispettivamente formulate dalle parti, giova rammentare che il sopravvenuto pensionamento dell'obbligato giustifica la riduzione o la revoca dell'assegno divorzile soltanto ove risulti provato che tale evento abbia determinato, in concreto, un effettivo peggioramento delle sue condizioni economiche e, in particolare, che il soggetto pensionato non disponga più di una capacità reddituale idonea a sostenere tale peso (Cass. civ. n. 17808/2015).
Inoltre, secondo i più recenti approdi interpretativi della Corte di legittimità, consolidatosi a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 18287/2018), la sproporzione economica tra le complessive situazioni patrimoniali degli ex coniugi si configura come prerequisito fattuale, non costituendo più il fattore primario per l'attribuzione dell'assegno divorzile (Cass. civ. n. 32398/2019).
In tale prospettiva, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente deve essere effettuato alla luce della funzione perequativo-compensativa dell'assegno, finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato alla pregressa storia coniugale, senza che sia consentito travalicare nell'indebita locupletazione ai danni dell'altro coniuge.
Tale innovativo indirizzo deve orientare l'indagine anche nel giudizio di revisione, ove, come nel caso in esame, si discuta della sopravvenienza di un fatto nuovo, consistente appunto nel pensionamento dell'ex marito e nella significativa riduzione dei suoi redditi (Cass. civ. n.
12800/2021).
Nel caso di specie, dall'esame congiunto della documentazione prodotta dalle parti e delle risultanze delle indagini economico-reddituali delegate in via istruttoria, emerge che, a far data della sentenza di divorzio, le condizioni reddituali dell'obbligato non hanno subito una rilevante modifica in pejus.
Invero, il trattamento pensionistico attualmente percepito dal ricorrente, pari ad € 1.256,26 mensili, non risulta discostarsi in misura apprezzabile dall'importo già percepito a titolo di retribuzione mensile (docc. 2 e 3, fascicolo di parte resistente); parimenti, le spese relative alle utenze risultavano già sussistenti al momento della pronuncia del divorzio, considerato che il IG. già conviveva Pt_1 con la IG.ra (doc. 4). Parte_2
7 Di contro, l'attuale situazione economica della resistente appare riconducibile, almeno in parte, alle scelte operate nell'ambito della vita coniugale, nel corso della quale – per un periodo di circa vent'anni – la medesima ha destinato la propria attività prevalente alla cura della famiglia e alla gestione dell'ambito domestico (cfr. p. 3, doc. 2, fascicolo di parte ricorrente).
Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda di revoca dell'assegno divorzile avanzata dal IG. deve essere rigettata, non sussistendone i presupposti, con la conseguenza che deve essere Pt_1 confermato l'assegno divorzile disposto dal Tribunale, in favore della IG.ra , nella misura CP_1 di € 150,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.
Parimenti, e per le medesime motivazioni logico-giuridiche, deve essere rigettata richiesta avanzata in via principale dalla IG.ra volta ad ottenere la modifica in melius dell'ammontare CP_1 dell'assegno divorzile.
Ed infatti, a fronte di un quadro sostanzialmente invariato del IG. – fatta eccezione per la Pt_1 liquidazione del T.F.R., della quale si dirà infra, non potendosi tuttavia tale circostanza essere valutata due volte, onde evitare un'ingiustificata locupletazione in danno del ricorrente – le deduzioni svolte dalla resistente in ordine alla propria condizione sono rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Non senza dire che le dichiarazioni rese dalla IG.ra in corso di causa si sono rivelate in CP_1 parte incongruenti rispetto a quanto documentalmente accertato dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini delegate.
Né può ritenersi elemento idoneo a comprovare un peggioramento delle condizioni economiche della resistente la perdita del contributo derivante dal trattamento pensionistico della madre della IG.ra
, deceduta nelle more del presente giudizio, atteso che tale circostanza risulta essere stata CP_1 né allegata né valutata in sede di divorzio.
2.3. Sul diritto della IG.ra ad una quota del T.F.R. liquidato al IG. CP_1 Pt_1
In via riconvenzionale, la IG.ra ha chiesto accertarsi la ricorrenza delle condizioni di cui CP_1 all'art 12-bis L. n. 898/1970 e, conseguentemente, ha chiesto dichiararsi il proprio diritto a percepire una quota, nella misura del 40%, del T.F.R. liquidato al IG. condannando quest'ultimo a Pt_1 pagare a tale titolo alla reisstente la somma di € 28.883,82 o quella somma maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa.
L'art. 12-bis, co. 1, L. n. 898/1970 dispone che: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato
a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se
l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”.
8 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la ratio della norma è quella di correlare il diritto alla quota di indennità, non ancora percepita dal coniuge cui essa spetti, all'assegno divorzile, con la conseguenza che al definitivo riconoscimento giudiziario della concreta spettanza dell'assegno è riconnessa l'attribuzione del diritto alla quota di T.F.R. (Cass. civ. n. 12175/2011).
Nel caso di specie, la sentenza di divorzio è stata pronunciata il 21/2/2022 (doc. 2, fascicolo di parte ricorrente); la cessazione del rapporto di lavoro del IG. è intervenuta nel mese di settembre Pt_1
2022 (cfr. doc. 3), mentre il trattamento di fine rapporto è stato corrisposto, per un importo netto pari ad € 59.913,64, nei mesi di dicembre 2022 e gennaio 2023 (doc. 5).
Sussistono, inoltre, le condizioni enucleate dall'art. 12-bis, co. 1, L. 898/1970, atteso che la IG.ra non ha contratto un nuovo matrimonio e in forza della sentenza di divorzio è titolare di CP_1 assegno divorzile.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, va rilevato che il matrimonio tra il IG. e la IG.ra Pt_1
è stato contratto in data 30/7/1993, mentre il IG. ha complessivamente lavorato CP_1 Pt_1 dall'anno 1979 a settembre 2022, ovvero fino ad una data successiva alla fine del matrimonio (di cui
è stato dichiarato lo scioglimento con sentenza del 21/2/2022).
Al riguardo, va precisato che la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “la disposizione dell'art.
12 bis L. 1 dicembre 1970, n. 898 - che regola il diritto del coniuge titolare di assegno di divorzio (e non passato a nuove nozze) di conseguire una quota del trattamento di fine rapporto spettante all'altro coniuge - individua come parametro per la determinazione di detta percentuale la durata del matrimonio e non già quella dell'effettiva convivenza, valorizzando il contributo che il coniuge più debole normalmente continua a fornire durante il periodo di separazione, soprattutto nel caso in cui sia affidatario di figli minori, e nel contempo ancorando il periodo di riferimento ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza” (cfr. Cass. civ. n. 10075/2003; Cass. civ. n.
4867/2006).
Ciò posto, in base al citato art. 12-bis L. n. 898 del 1970, spetta alla parte un'indennità pari 40% del
T.F.R. maturato in favore dell'ex coniuge divorziato con riferimento agli anni in cui il matrimonio è coinciso con il rapporto di lavoro, e quindi per un totale di 29 anni (Cass. civ. n. 15299/2007).
Pertanto, avuto riguardo all'importo netto di € 59.913,64 corrisposto a titolo di T.F.R, il suddetto importo deve essere ripartito per le 44 annualità complessive di servizio, ottenendo così l'importo di
€ 1.361,67 per ciascun anno. Moltiplicando tale valore per i 29 anni di coincidenza con il vincolo coniugale, si perviene alla somma di € 39.488,43, della quale il 40% – pari ad € 15.795,37 netti – spetta alla IG.ra a titolo di indennità ex art. 12-bis cit. CP_1
9 Il IG. va, quindi, condannato a corrispondere in favore della IG.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 15.795,37.
3. Spese
Stante la reciproca soccombenza delle parti e considerato che la domanda è stata accolta in misura di poco superiore alla proposta conciliativa formulata in corso di causa, alla quale la resistente non ha aderito in mancanza di un giustificato motivo, le spese di lite devono essere compensate nella misura di 1/3, ponendosi i restanti 2/3 a carico della IG.ra , spese che vengono liquidate come da CP_1 dispositivo, in assenza di nota spese, con applicazione di un valore intermedio tra valori minimi e medi indicati alle tabelle allegate al D.M. 55/2015, per lo scaglione delle cause di valore indeterminato a complessità bassa.
p.q.m.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione rigettata e disattesa, in parziale modifica della sentenza n. 231/2022 resa dal Tribunale di Pisa in data 21/2/2022, così provvede:
- accoglie la domanda di revoca del contributo di mantenimento in favore della IA proposta da e, per l'effetto, revoca il contributo di mantenimento disposto in favore di Parte_1
, con decorrenza dalla pubblicazione della presente pronuncia;
Parte_3
- rigetta la domanda di revoca dell'assegno divorzile in favore di Controparte_1 proposta da;
Parte_1
- rigetta la domanda riconvenzionale di modifica dell'assegno divorzile e del contributo di mantenimento proposta da;
Controparte_1
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta da e, per l'effetto, Controparte_1 condanna a corrispondere a la somma di € Parte_1 Controparte_1
15.795,37;
- dichiara le spese di lite compensate tra le parti per 1/3 e condanna Controparte_1
a rifondere a i restanti 2/3, spese che liquida per l'intero in € 5.712,50 per Parte_1 compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, e spese per l'introduzione della causa in giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 4/11/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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