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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/10/2025, n. 3822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3822 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 179/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza dell'08/10/2025
TRA
( , rap- Parte_1 C.F._1
presentata dall'Avv.to MITOLA GIUSEPPE
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
dall'Avv.to IANNONE ROBERTO FRANCESCO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso de- Parte_1
positato in data 20/12/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato in data 02/05/1995, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 13/01/2016, il Per_1 Per_2
16/04/2008, il 21/06/1994 e il 02/03/1996. Per_3 Per_4
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile a causa delle incomprensioni e del disinteresse del marito rispetto alle necessità familiari ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso de- positato il 20/12/2024.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che Controparte_1
non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta datata
24/06/2025.
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla
2 convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano che fosse pronun- ciato secondo i loro accordi.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 02/05/1995 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 3, parte I, anno 1995).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sotto- scritta dalle parti e depositata telematicamente in data 22/09/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
3 pronunciando nel giudizio R.G. 179/2025 introdotto con ricorso del
20/12/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro sotto- scritta e depositata telematicamente in data 22/09/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Laura Cantore – Giudice
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 179/2025, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza dell'08/10/2025
TRA
( , rap- Parte_1 C.F._1
presentata dall'Avv.to MITOLA GIUSEPPE
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
( ), rappresentato Controparte_1 C.F._2
dall'Avv.to IANNONE ROBERTO FRANCESCO
– PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale
1 in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e
118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente , con ricorso de- Parte_1
positato in data 20/12/2024 ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge di , parte resistente, in forza Controparte_1
di matrimonio celebrato in data 02/05/1995, precisando che dalla loro unione sono nati i figli il 13/01/2016, il Per_1 Per_2
16/04/2008, il 21/06/1994 e il 02/03/1996. Per_3 Per_4
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile a causa delle incomprensioni e del disinteresse del marito rispetto alle necessità familiari ed ha chiesto pronunciarsi la separazione personale ed altri provvedimenti meglio specificati nel ricorso de- positato il 20/12/2024.
Fissata la 1^ udienza di comparazione delle parti e disposta la co- municazione degli atti al Pubblico Ministero per l'intervento in giu- dizio, si è costituita la parte resistente , che Controparte_1
non si è opposta alla decisione sullo status ma ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la separazione ed altri provvedimenti meglio specificati nella comparsa di risposta datata
24/06/2025.
Proseguito il giudizio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa e domandato il mutamento del rito e l'omo- logazione della separazione secondo le condizioni di cui alla
2 convenzione depositata in atti. Il Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Con lo stesso accordo dichiaravano di essersi accordati anche sulle condizioni del futuro divorzio, che chiedevano che fosse pronun- ciato secondo i loro accordi.
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio.
La separazione consensuale è meritevole di omologazione in con- formità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio religioso in data 02/05/1995 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bari al n. 3, parte I, anno 1995).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi, deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti la prole ed i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sotto- scritta dalle parti e depositata telematicamente in data 22/09/2025.
Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
La causa dovrà proseguire come da separata ordinanza per delibare l'istanza di divorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente
3 pronunciando nel giudizio R.G. 179/2025 introdotto con ricorso del
20/12/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. OMOLOGA la separazione consensuale tra i coniugi in confor- mità agli accordi specificati nella convenzione da loro sotto- scritta e depositata telematicamente in data 22/09/2025;
2. dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 21/10/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
4