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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/01/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3464/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10/06/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Jessica Parte_1 C.F._1
BOZZA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. nato il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 21 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere madre del minore Pt_1
nato il [...] dall'unione col suo ex compagno e legalmente Per_1 Persona_2
riconosciuto da entrambi i genitori (doc. 1), ha domandato al Tribunale adito preliminarmente, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di autorizzarla a richiedere e ottenere il rilascio di documenti di identità per il figlio minore e a recarsi a Siviglia presso la propria famiglia d'origine, nel merito l'affido super esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, la regolamentazione in forma protetta delle visite, ove il padre lo richieda, e un contributo per il mantenimento del minore pari a
300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rigettata l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., anche in ragione della competenza del Giudice tutelare a decidere sulla domanda di autorizzazione all'espatrio del minore, il Giudice relatore ha incaricato i servizi sociali di svolgere un'indagine sul nucleo familiare e ha chiesto informazioni al Pubblico
Ministero sull'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole, considerate le allegazioni di maltrattamenti inserite nel ricorso e la querela sporta dalla ricorrente nei confronti dell'ex compagno (doc. 5).
All'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità emerse all'interno del nucleo familiare, legate al contesto di violenza domestica vissuto durante la convivenza a causa delle condotte poste in essere dal signor nei confronti della signora si renda necessario CP_1 Pt_1
adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per il minore che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo alla mamma.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
In tale ottica, merita di essere considerata, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come
Convenzione di Istanbul, anche ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, sulla cui credibilità questo giudicante non ha motivo di dubitare, risulta che il signor da quando CP_1
si è interrotta la convivenza tra le parti (maggio 2024), si è disinteressato del figlio, che non vede da allora, non ha contribuito al suo mantenimento, né ha chiesto alla signora informazioni sul bambino e sulle sue condizioni di salute e di vita (verbale 21.1.25).
Inoltre, contattato dai servizi sociali, il resistente non si è presentato al colloquio fissato, né ha contattato gli operatori per fissare un nuovo incontro (v. relazione SS 1.10.24 e 22.1.25), confermando così il proprio disinteresse nei confronti del figlio minore, palesato anche con la condotta processuale assunta nel presente giudizio dove, benché regolarmente citato, non si è costituito né è comparso personalmente in udienza.
Ne deriva che il signor fin dalla nascita del figlio (avvenuta poco prima dell'interruzione CP_1
della convivenza), si è sottratto ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti del minore, che, come disposto dall'art. 30 della Carta Costituzione nonché dagli artt. 148, 316 bis, 337 ter c.c., gravano su ciascun genitore, mostrando un assoluto disinteresse nei suoi confronti, sostanzialmente abbandonato sotto il profilo sia morale sia materiale alle cure della madre, unico genitore di riferimento per il bambino.
Sotto il profilo della idoneità genitoriale, deve poi darsi atto dei gravi fatti contestati al signor CP_1 per i maltrattamenti fisici e psicologici posti in essere nei confronti dell'ex compagna, anche durante la gravidanza, per i quali il Pubblico Ministero ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del resistente (v. avviso 415 bis c.p.p. in atti), i quali, salvo ogni ulteriore accertamento da parte della competente Autorità Giudiziaria penale, nel presente giudizio, ove lo standard probatorio richiesto è il più probabile che non, trovano sufficiente riscontro nella querela sporta dalla signora dotata di particolare efficacia probatoria per le conseguenze penali che deriverebbero se Pt_1
fosse inveritiera, e nelle dichiarazioni rese dalla madre della ricorrente, sentita in qualità di persona informata sui fatti e con l'obbligo di dire la verità (v. s.i.t. trasmesse dalla Procura).
Alla luce degli elementi sopra descritti, l'adito Collegio ritiene pertanto che il signor non sia CP_1
in grado di assolvere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, non avendo mostrato alcun interesse nei confronti del figlio minore, essendosi di fatto sottratto fin dalla sua nascita ai propri doveri di padre.
D'altra parte, la madre ha dimostrato piena capacità genitoriale, essendosi occupata del figlio e dei suoi bisogni in via pressoché esclusiva.
Pertanto, a salvaguardia dell'interesse del minore, si reputa necessario disporne l'affidamento in via esclusiva alla mamma, con collocamento presso di lei e con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che lo riguardano, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, secondo il modello dell'affido cosiddetto super esclusivo, previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c.
Le visite tra padre e figlio potranno essere attivate dai competenti servizi sociali su richiesta del resistente e in forma protetta, attesa l'età del minore e l'assenza di relazione col padre.
Considerata la tenera età del bambino, tale da escluderne la capacità di discernimento, non si procede al suo ascolto.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si evidenzia che non sono note a questo
Tribunale le condizioni economiche dell'onerato (redditi e patrimonio).
Tuttavia, essendo onere di ogni genitore, benché disoccupato, contribuire al mantenimento della prole, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 (data della domanda), detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, l'importo mensile di euro 250 (somma soggetta a rivalutazione Istat annuale), reputata quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si precisa che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la condotta del padre che, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle istanze della ricorrente, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa;
2. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
3. dispone che le visite tra padre e figlio siano regolamentate dai servizi sociali in forma protetta, ove il padre lo richieda;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio minore, entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 (data della domanda), detratte le somme eventualmente versate, l'importo di euro 250 mensili, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito riportate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. spese irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Antonella Belgeri Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 10/06/2024 da:
, c.f. , assistita e difesa dall'avv. Jessica Parte_1 C.F._1
BOZZA, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
c.f. nato il [...] a [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale di udienza del 21 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, la signora premesso di essere madre del minore Pt_1
nato il [...] dall'unione col suo ex compagno e legalmente Per_1 Persona_2
riconosciuto da entrambi i genitori (doc. 1), ha domandato al Tribunale adito preliminarmente, ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., di autorizzarla a richiedere e ottenere il rilascio di documenti di identità per il figlio minore e a recarsi a Siviglia presso la propria famiglia d'origine, nel merito l'affido super esclusivo del figlio con collocamento presso di sé, la regolamentazione in forma protetta delle visite, ove il padre lo richieda, e un contributo per il mantenimento del minore pari a
300 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Rigettata l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c., anche in ragione della competenza del Giudice tutelare a decidere sulla domanda di autorizzazione all'espatrio del minore, il Giudice relatore ha incaricato i servizi sociali di svolgere un'indagine sul nucleo familiare e ha chiesto informazioni al Pubblico
Ministero sull'esistenza di eventuali procedimenti, definiti o pendenti, a carico della parte convenuta per abusi o violenze commesse nei confronti di parte attrice e/o della prole, considerate le allegazioni di maltrattamenti inserite nel ricorso e la querela sporta dalla ricorrente nei confronti dell'ex compagno (doc. 5).
All'udienza del 21 gennaio 2025, il Giudice relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato la ricorrente a precisare le proprie conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene questo Collegio che, tenuto conto delle criticità emerse all'interno del nucleo familiare, legate al contesto di violenza domestica vissuto durante la convivenza a causa delle condotte poste in essere dal signor nei confronti della signora si renda necessario CP_1 Pt_1
adottare il regime di affidamento più stabile e maggiormente tutelante per il minore che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo alla mamma.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
In tale ottica, merita di essere considerata, ai sensi dell'art. 31 della Convenzione d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nota come
Convenzione di Istanbul, anche ogni condotta potenzialmente offensiva dell'integrità psicofisica di una parte nei confronti dell'altra, essendo indice di una disfunzionalità genitoriale superabile solo all'esito di un serio percorso di ravvedimento critico che conduca alla consapevolezza degli effetti dei propri comportamenti sulle condizioni emotive e lo stato psicofisico della prole.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente, sulla cui credibilità questo giudicante non ha motivo di dubitare, risulta che il signor da quando CP_1
si è interrotta la convivenza tra le parti (maggio 2024), si è disinteressato del figlio, che non vede da allora, non ha contribuito al suo mantenimento, né ha chiesto alla signora informazioni sul bambino e sulle sue condizioni di salute e di vita (verbale 21.1.25).
Inoltre, contattato dai servizi sociali, il resistente non si è presentato al colloquio fissato, né ha contattato gli operatori per fissare un nuovo incontro (v. relazione SS 1.10.24 e 22.1.25), confermando così il proprio disinteresse nei confronti del figlio minore, palesato anche con la condotta processuale assunta nel presente giudizio dove, benché regolarmente citato, non si è costituito né è comparso personalmente in udienza.
Ne deriva che il signor fin dalla nascita del figlio (avvenuta poco prima dell'interruzione CP_1
della convivenza), si è sottratto ai doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti del minore, che, come disposto dall'art. 30 della Carta Costituzione nonché dagli artt. 148, 316 bis, 337 ter c.c., gravano su ciascun genitore, mostrando un assoluto disinteresse nei suoi confronti, sostanzialmente abbandonato sotto il profilo sia morale sia materiale alle cure della madre, unico genitore di riferimento per il bambino.
Sotto il profilo della idoneità genitoriale, deve poi darsi atto dei gravi fatti contestati al signor CP_1 per i maltrattamenti fisici e psicologici posti in essere nei confronti dell'ex compagna, anche durante la gravidanza, per i quali il Pubblico Ministero ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti del resistente (v. avviso 415 bis c.p.p. in atti), i quali, salvo ogni ulteriore accertamento da parte della competente Autorità Giudiziaria penale, nel presente giudizio, ove lo standard probatorio richiesto è il più probabile che non, trovano sufficiente riscontro nella querela sporta dalla signora dotata di particolare efficacia probatoria per le conseguenze penali che deriverebbero se Pt_1
fosse inveritiera, e nelle dichiarazioni rese dalla madre della ricorrente, sentita in qualità di persona informata sui fatti e con l'obbligo di dire la verità (v. s.i.t. trasmesse dalla Procura).
Alla luce degli elementi sopra descritti, l'adito Collegio ritiene pertanto che il signor non sia CP_1
in grado di assolvere adeguatamente il proprio ruolo genitoriale, non avendo mostrato alcun interesse nei confronti del figlio minore, essendosi di fatto sottratto fin dalla sua nascita ai propri doveri di padre.
D'altra parte, la madre ha dimostrato piena capacità genitoriale, essendosi occupata del figlio e dei suoi bisogni in via pressoché esclusiva.
Pertanto, a salvaguardia dell'interesse del minore, si reputa necessario disporne l'affidamento in via esclusiva alla mamma, con collocamento presso di lei e con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che lo riguardano, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, secondo il modello dell'affido cosiddetto super esclusivo, previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 337 quater c.c.
Le visite tra padre e figlio potranno essere attivate dai competenti servizi sociali su richiesta del resistente e in forma protetta, attesa l'età del minore e l'assenza di relazione col padre.
Considerata la tenera età del bambino, tale da escluderne la capacità di discernimento, non si procede al suo ascolto.
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, si evidenzia che non sono note a questo
Tribunale le condizioni economiche dell'onerato (redditi e patrimonio).
Tuttavia, essendo onere di ogni genitore, benché disoccupato, contribuire al mantenimento della prole, il Collegio reputa equo e congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 (data della domanda), detratte le somme eventualmente già versate a tale titolo, l'importo mensile di euro 250 (somma soggetta a rivalutazione Istat annuale), reputata quale contribuzione minimale indispensabile per il sostentamento di ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie, come specificate in dispositivo secondo il Protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si precisa che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo.
Le spese di lite, vista la natura necessaria del giudizio e la condotta del padre che, essendo rimasto contumace, non si è opposto alle istanze della ricorrente, vengono dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte resistente, così statuisce:
1. affida il figlio minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa;
2. dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale;
3. dispone che le visite tra padre e figlio siano regolamentate dai servizi sociali in forma protetta, ove il padre lo richieda;
4. pone a carico del padre l'obbligo di versare alla ricorrente, a titolo di contributo indiretto per il mantenimento del figlio minore, entro il 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno 2024 (data della domanda), detratte le somme eventualmente versate, l'importo di euro 250 mensili, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come di seguito riportate: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
5. spese irripetibili.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 23 gennaio 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo