Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.
All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1972 in lire 806.633.920, si provvede, quanto a lire 664.803.920, a carico delle disponibilita' del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , e, quanto a lire 141.830.000, a carico del capitolo n. 3523 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1972.
All'onere di lire 141.830.000 derivante dall'applicazione della legge stessa per ciascuno degli anni 1973 e 1974 si provvede con corrispondente riduzione dei capitoli 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.