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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXVI, sentenza 16/02/2026, n. 2372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2372 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2372/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
EL IO, RE
CALABRESE LUIGI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15948/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI ESATT. DIRITTI VARI
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: Si riporta.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 04/11/2025, ha impugnato < ISCRIZIONE IPOTECARIA ADER RG 73320 RP 13278 PRESENTAZIONE 186-2019 CONOSCIUTA
LEGALMENTE 17-02-2025>>, in base a 16 cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro
519.095,00, deducendo i seguenti motivi: a) omessa o irregolare notificazione delle cartelle;
b) decadenza e prescrizione dei crediti;
c) difetto di motivazione in ordine alla determinazione e commisurazione degli interessi;
d) omessa risposta all'istanza ex L. 228/2012 all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, commi 537 e 546. Ha chiesto in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto circa l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha impugnato una ispezione ipotecaria, dalla quale sarebbe venuto legalmente a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria. L'ispezione ipotecaria non è annoverata tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 D. lgs. 546/92.
Il ricorso è altresì tardivo in quanto il ricorrente deduce di essere venuto legalmente a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria in data 17/02/2025, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 4/11/2025.
Infine, dalla documentazione prodotta dall'agenzia risulta che l'iscrizione ipotecaria è stata preceduta da tre comunicazioni preventive regolarmente notificate a mezzo pec e non impugnate nei termini.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle entrate riscossione le spese processuali, che liquida in euro 10.000,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA.
Roma, 12-2-2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 26, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENTILI UMBERTO, Presidente
EL IO, RE
CALABRESE LUIGI, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 15948/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso dp.2roma@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI ESATT. DIRITTI VARI
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nessuno è comparso.
Resistente/Appellato: Si riporta.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_1, con ricorso notificato in data 04/11/2025, ha impugnato < ISCRIZIONE IPOTECARIA ADER RG 73320 RP 13278 PRESENTAZIONE 186-2019 CONOSCIUTA
LEGALMENTE 17-02-2025>>, in base a 16 cartelle di pagamento, per un importo complessivo di euro
519.095,00, deducendo i seguenti motivi: a) omessa o irregolare notificazione delle cartelle;
b) decadenza e prescrizione dei crediti;
c) difetto di motivazione in ordine alla determinazione e commisurazione degli interessi;
d) omessa risposta all'istanza ex L. 228/2012 all'Agenzia delle Entrate-
Riscossione, commi 537 e 546. Ha chiesto in via cautelare la sospensione e nel merito l'annullamento degli atti impugnati.
L'Agenzia delle entrate riscossione, ritualmente costituitasi, ha controdedotto circa l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente ha impugnato una ispezione ipotecaria, dalla quale sarebbe venuto legalmente a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria. L'ispezione ipotecaria non è annoverata tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 D. lgs. 546/92.
Il ricorso è altresì tardivo in quanto il ricorrente deduce di essere venuto legalmente a conoscenza dell'iscrizione ipotecaria in data 17/02/2025, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 4/11/2025.
Infine, dalla documentazione prodotta dall'agenzia risulta che l'iscrizione ipotecaria è stata preceduta da tre comunicazioni preventive regolarmente notificate a mezzo pec e non impugnate nei termini.
Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare all'Agenzia delle entrate riscossione le spese processuali, che liquida in euro 10.000,00, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA.
Roma, 12-2-2026