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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 35913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Caponetti Parte_1
e dall'avv. Luca Caponetti e presso lo studio del primo, in Roma, Via Ciro
Menotti 24, elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del TE CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
avanti l'intestato Tribunale il deducendo di aver TE
prestato ininterrottamente dal gennaio 2013 attività lavorativa, con mansioni di “Barbiere, cat. A”, “Porta vitto, cat. C”; , cat. C”, Per_1
“Addetto alle pulizie, cat. C” (mansioni tutte rientranti tra gli addetti ai servizi vari regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”) presso le varie strutture nelle quali era stato recluso (Trapani, Prato e Saluzzo nel quale ultimo è attualmente ristretto con fine 10.11.2034), alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 e ss. della l. 354/1975 e TE
di essersi visto corrispondere per tali periodi la mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 l.
n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del . CP_1
Assumendo quindi di aver maturato un credito per differenze retributive pari a € 3.047,02 calcolato mediante applicazione di una retribuzione oraria corrispondente alla misura non inferiore ai due terzi delle tariffe minime previste dalla contrattazione collettiva per i livelli di inquadramento corrispondenti alle mansioni svolte, secondo le determinazioni già individuate dal convenuto (come da nota CP_1
10.11.1993), ha chiesto la condanna del TE
al pagamento del detto ammontare, oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi.
2 Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepita la prescrizione CP_1
di parte del credito fatto valere, ha resistito al ricorso nel merito chiedendone il rigetto.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025, la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come noto in tema di lavoro carcerario la prescrizione non decorre durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e tale sospensione permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro non potendo estendersi all'intero periodo di detenzione ( cfr Ord. Cass sez lav n° 27340/2019,
Cass. 3925/2015, Cass. 3062/2015 ). Come ben chiarito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n° 726/2023 “l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , CP_1
e non con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e
Cass n. 18308/2009, sia pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c. - sicchè il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né, come pretende l'appellante, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate”.
3 Deve richiamarsi sul tema il condivisibile orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Appello di Roma con le recenti sentenze n° 677/2024 del
23/2/2024 e n° 680/2024 del 16/2/2024, secondo il quale “Invero, pur nella diversità delle mansioni (riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena), e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo - lo si ripete - è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità. In altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione, anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Al riguardo - pur in difetto di idonea documentazione di supporto da parte del Ministero (v. supra) - potrebbe opinarsi che trattavasi di una pluralità di contratti a termine, ma privi della forma scritta, richiesta ad substantiam per il lavoro a tempo determinato. In realtà, va evidenziata la peculiarità del lavoro penitenziario che, innanzitutto, per i condannati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria;
le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili;
inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del
“rapporto di lavoro” interno, potendo il lavoratore-detenuto essere
4 “escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferiscono specificamente al lavoro come tale (v, in proposito, legge n. 354/1975,
d.P.R. n. 230/2000, e s.m.i.). Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare e l'altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede;
i detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario
(quindi, non sono ipotizzabili licenziamenti in senso stretto, tanto che, ai detenuti-lavoratori, non dovrebbe spettare l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione di cui sopra). In quest'ordine di concetti, non risulta chiaro quando, in una condizione stabile di detenzione, cesserebbe il “rapporto di lavoro” svolto nelle more, non essendoci tra le parti alcun rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti sono reciprocamente tenute se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da svolgere in carcere. Trovano così conferma i rilievi secondo cui, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte
5 del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , e non con l'Istituto di pena - argomentando CP_1
da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009, sia pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413
c.p.c. - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né, come pretende l'appellante, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate”.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In via preliminare, si evidenzia che è documentalmente provato che il ricorrente, detenuto, abbia prestato attività lavorativa nei periodi e con le mansioni indicate in ricorso.
La questione controversa, oggetto di giudizio, attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento di tali mansioni, dettagliatamente
6 allegata nel ricorso e documentalmente provata dalle buste paga in atti.
Giova in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina legale e contrattuale applicabile al caso di specie. Va sul punto osservato che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, come previsto dall'articolo 20 della L. 354/1975. Infatti l'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario prevede che "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato" e che "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". L'art. 20 L. 354 cit. prevede poi che "La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi". Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale". Inoltre,
l'art. 22, nel testo vigente all'epoca cui si riferisce la domanda azionata
(anteriormente cioè alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018,
n. 124 art. 2, comma 1, lettera f) concernente in particolare la determinazione delle mercedi, prevede invece che "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità
7 del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine é costituita una commissione composta dal (omissis) degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli in- ternati addetti alle lavorazioni, interne o esterne,
o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario".
Orbene, la Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo peraltro, che “…la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità…. Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità
e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo…”, nonché la durata ordinaria del
8 lavoro in 40 ore settimanali;
la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Nella specie il ricorrente si duole del fatto che la retribuzione così come pagata non sia stata mai adeguata fino a fine settembre 2017 (e comunque corrisposta in maniera non adeguata anche successivamente): tale fatto è confermato dalla circolare del 6.9.2017 che ha reso noto che la
Commissione di cui al previgente art. 22 O.P. ha provveduto all'adeguamento dei parametri retributivi delle remunerazioni spettanti ai detenuti per i periodi successivi all'1.10.2017.
La retribuzione deve quindi essere adeguata al CCNL, non essendo intervenuto l'adeguamento da parte della Commissione prevista dalla legge nel periodo oggetto del ricorso.
Occorre tuttavia considerare che il legislatore non ha previsto la piena equiparazione del lavoro "intramurario" in carcere il legislatore con quello subordinato, tant'è che a titolo di compenso per la prestazione fornita ha stabilito la corresponsione di una mercede carceraria.
Il criterio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost va dunque coordinato con la natura del lavoro prestato dal detenuto e in quest'ottica, in mancanza di espressa previsione normativa, le peculiarità del rapporto devono condurre ad escludere dal trattamento economico del detenuto il riconoscimento di istituti tipici della contrattazione collettiva o individuale
(quali, ad. esempio, la quattordicesima mensilità).
Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost., che prevede il diritto di tutti i
9 lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione fornita, e delle richiamate norme dell'Ordinamento
Penitenziario, deve ritenersi che i detenuti che abbiano prestato attività lavorativa interna abbiano diritto ad una mercede non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti.
Parte ricorrente ha lamentato di aver percepito una somma nettamente inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva vigente a seconda delle mansioni in concreto svolte.
Non è in discussione ed emerge dalle buste paga tempestivamente depositate in atti che il ricorrente abbia svolto lavoro carcerario nel periodo qui dedotto, nel corso del quale è stato detenuto;
le buste paga documentano le diverse attività svolte, le ore di lavoro mensilmente prestate e la mercede corrisposta.
Quanto all'individuazione del CCNL sulla scorta del quale parametrare la mercede dovuta, considerate le caratteristiche delle mansioni svolte nell'organizzazione lavorativa, in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, si può fare riferimento al CCNL Turismo Pubblici Esercizi, stante la natura intramuraria dell'attività prestata, le modalità della prestazione e il contenuto dell'attività stessa.
E infatti dalla lettura combinata dei documenti prodotti agli atti - tabelle allegate alla nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relative alla elenco contratti collettivi
10 presi a riferimento e prospetto mansioni (cfr. doc.ti allegati al ricorso) - si evince chiaramente come la Commissione ex art. 22 l. 354/1975, definite le aree professionali dei lavoratori presenti nelle strutture carcerarie, abbia individuato i contratti collettivi corrispondenti alle stesse, commisurando poi ad ognuna la retribuzione nella misura di 2/3 della previsione dei corrispondenti contratti collettivi.
Il prospetto mansioni indica, infatti, i riferimenti per operare il raccordo con il CCNL di riferimento ed il relativo livello di inquadramento, riportando sia il numero che contraddistingue la tabella e il CCNL di riferimento sia la categoria che corrisponde al livello di inquadramento.
Nel caso di specie, le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari d'istituto” sussumibile nel CCNL invocato e per la quantificazione della mercede è necessario fare riferimento rispettivamente alle categorie indicate in ricorso.
Le buste paga depositate in atti indicano le mansioni e gli orari mensilmente svolti dal ricorrente, che ha correttamente calcolato la retribuzione spettante sulla base delle tabelle di corrispondenza redatte dalla Commissione nel 1993.
Pertanto, sulla scorta delle incontestabili mansioni svolte, dei giorni e degli orari indicati in busta paga, ben possono prendersi a riferimento, per il calcolo delle spettanze, i criteri indicati dalla difesa del ricorrente ed i relativi parametri, tutti specificamente indicati nei conteggi prodotti.
Quanto alle voci relative alla 13^ osserva il Tribunale come anch'esse
11 debbano essere calcolate sulla base della retribuzione aggiornata alle previsioni economiche della contrattazione collettiva vigente al momento dell'attività lavorativa. E infatti, se pur corrisposta con il c.d. patto di conglobamento in una con la retribuzione del mese (così come emergente dalle biste paga prodotte, dalle quali risulta che appunto, mese per mese, è stata erogata una somma a titolo di tredicesima mensilità che è inclusa nella “mercede lorda”), “Non ha alcun rilievo giuridico la circostanza che il rateo mensile di 13^ mensilità sia stato erogato al momento del pagamento della retribuzione mensile (conglobamento) posto che anche il rateo di 13^ doveva essere calcolato sulla base della retribuzione aggiornata alle previsioni economiche della contrattazione collettiva vigente al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa” (cfr. Corte
Appello Roma n. 2956 del 25.3.2014).
L'indennità sostitutiva delle ferie, poi, spetta di norma al detenuto anche alla luce della sentenza della Corte Cost. 158/2001 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 20 co. 16 della L. 354/75 nella parte in cui non riconosceva al detenuto che presti lavoro per l'amministrazione carceraria il diritto al riposo annuale retribuito, costituente diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito. E' evidente che sia la sussistenza di tale diritto che la sua quantificazione (e quindi la quantificazione della relativa indennità sostitutiva) sono connessi all'effettivo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell'arco della settimana e della giornata con esclusione delle ore di riposo e di quelle destinate alle attività alternative, culturali o ricreative, che vengono svolte
12 all'interno dell'istituto carcerario: nondimeno, in mancanza di una espressa regolamentazione dell'istituto in esame da parte dell'Amministrazione, deve concludersi nel senso che, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le concrete modalità temporali di quest'ultima (periodo, ore e giorni lavorati) deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto in questione in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto (cfr. Corte Appello Roma cit.
e n. 7638/2015).
Per analoghi principi, ed in particolare per la previsione legislativa del diritto al riposo festivo, va altresì riconosciuto il compenso per il lavoro festivo.
Tanto premesso, è dato apprezzare, da parte del Tribunale, la completezza e la condivisibilità dei conteggi prodotti dalla difesa del ricorrente, in relazione alle differenze retributive oggetto della odierna domanda, sulla scorta della chiara verificabilità dei medesimi in forza del confronto tra gli importi ricevuti - e riscontrabili dalle buste paga - e quelli di cui alle tabelle allegate al CCNL, ben potendosi ritenere la correttezza degli stessi in relazione alle singole voci indicate ed ai criteri di calcolo utilizzati, coerentemente elaborati in base a quanto accertato in questa sede e non contestati dalla difesa del resistente, rimasto CP_1
contumace.
Da tutto quanto sinora considerato consegue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della differenza fra quanto spettante, sulla scorta delle superiori statuizioni, e quanto corrisposto al
13 ricorrente, per un totale di € 3.047,02, maggiorato di interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Per mera completezza si osserva infatti che, come affermato dalla Corte di
Cassazione, “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il ministero della giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima “ratio” di cui alla pronuncia di accoglimento della corte costituzionale n. 459/2000-che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.”(Cass. 17869/14).
La statuizione sulle spese - liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi - segue la soccombenza del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - condanna il al pagamento, in favore di TE
, dell'ammontare di € 3.047,02, maggiorato di Parte_1
interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - condanna il alla rifusione delle spese di TE
giudizio - liquidate - anche sulla scorta della serialità del contenzioso - in complessivi € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti del ricorrente e da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisene antistatari.
Roma, 10.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Antonioni, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Caponetti Parte_1
e dall'avv. Luca Caponetti e presso lo studio del primo, in Roma, Via Ciro
Menotti 24, elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del TE CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ha convenuto Parte_1
avanti l'intestato Tribunale il deducendo di aver TE
prestato ininterrottamente dal gennaio 2013 attività lavorativa, con mansioni di “Barbiere, cat. A”, “Porta vitto, cat. C”; , cat. C”, Per_1
“Addetto alle pulizie, cat. C” (mansioni tutte rientranti tra gli addetti ai servizi vari regolati dal CCNL “Turismo Pubblici Esercizi”) presso le varie strutture nelle quali era stato recluso (Trapani, Prato e Saluzzo nel quale ultimo è attualmente ristretto con fine 10.11.2034), alle dipendenze del ai sensi dell'art. 20 e ss. della l. 354/1975 e TE
di essersi visto corrispondere per tali periodi la mercede carceraria, come da cedolini paga allegati, inferiore a quanto previsto dagli artt. 20 e 22 l.
n. 354/1975 (in relazione all'adeguamento della mercede) in quanto parametrata ai livelli retributivi del CCNL applicabile vigenti al 1993 e non più adeguati da parte del . CP_1
Assumendo quindi di aver maturato un credito per differenze retributive pari a € 3.047,02 calcolato mediante applicazione di una retribuzione oraria corrispondente alla misura non inferiore ai due terzi delle tariffe minime previste dalla contrattazione collettiva per i livelli di inquadramento corrispondenti alle mansioni svolte, secondo le determinazioni già individuate dal convenuto (come da nota CP_1
10.11.1993), ha chiesto la condanna del TE
al pagamento del detto ammontare, oltre interessi e CP_1
rivalutazione monetaria e con vittoria di spese da distrarsi.
2 Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepita la prescrizione CP_1
di parte del credito fatto valere, ha resistito al ricorso nel merito chiedendone il rigetto.
Spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 9.1.2025, la causa, di natura documentale, è stata dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione è infondata.
Come noto in tema di lavoro carcerario la prescrizione non decorre durante lo svolgimento dell'attività lavorativa e tale sospensione permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro non potendo estendersi all'intero periodo di detenzione ( cfr Ord. Cass sez lav n° 27340/2019,
Cass. 3925/2015, Cass. 3062/2015 ). Come ben chiarito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n° 726/2023 “l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , CP_1
e non con l'Istituto di pena - argomentando da Cass. n. 12205/2019 e
Cass n. 18308/2009, sia pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413 c.p.c. - sicchè il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né, come pretende l'appellante, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate”.
3 Deve richiamarsi sul tema il condivisibile orientamento da ultimo ribadito dalla Corte di Appello di Roma con le recenti sentenze n° 677/2024 del
23/2/2024 e n° 680/2024 del 16/2/2024, secondo il quale “Invero, pur nella diversità delle mansioni (riconducibili tutte, comunque, alla figura di addetto ai servizi vari dell'Istituto di pena), e pur nella diversità dei luoghi di espletamento di tali mansioni (le varie Case circondariali), il rapporto de quo - lo si ripete - è caratterizzato dalla unicità e dalla continuità. In altri termini, appare dirimente sottolineare che non siamo in presenza di una pluralità di rapporti distinti, ma di un unico rapporto di lavoro, svoltosi continuativamente durante il periodo di detenzione, anche se non coincidente con la durata di quest'ultimo (tanto che qui il dies a quo si fa decorrere dalla “cessazione del rapporto di lavoro”, e non dal “fine pena”, ossia dalla scadenza dello stato di detenzione). Al riguardo - pur in difetto di idonea documentazione di supporto da parte del Ministero (v. supra) - potrebbe opinarsi che trattavasi di una pluralità di contratti a termine, ma privi della forma scritta, richiesta ad substantiam per il lavoro a tempo determinato. In realtà, va evidenziata la peculiarità del lavoro penitenziario che, innanzitutto, per i condannati, è obbligatorio, per cui non si costituisce per contratto, ma mediante provvedimenti di “assegnazione al lavoro” che, stante il carattere limitato dei posti disponibili, dipendono dall'utile collocazione in un'apposita graduatoria;
le stesse assegnazioni al lavoro sono, poi, del tutto precarie, e non danno luogo a rapporti stabili;
inoltre, nessuna disciplina sembra emergere quanto alla cessazione del
“rapporto di lavoro” interno, potendo il lavoratore-detenuto essere
4 “escluso dall'attività lavorativa” se manifesta un sostanziale rifiuto ad espletarla o per motivi disciplinari, che, peraltro, non si riferiscono specificamente al lavoro come tale (v, in proposito, legge n. 354/1975,
d.P.R. n. 230/2000, e s.m.i.). Ne deriva che il lavoro penitenziario non dà luogo ad un rapporto giuridico obbligatorio simile, per struttura, a quello delineato dall'art. 2094 c.c., nel quale una parte assume stabilmente l'obbligo di collaborare e l'altra quello di retribuire, potendo tali obblighi persistere fino a quando una delle parti recede;
i detenuti hanno il diritto e l'obbligo di lavorare in quanto e per quanto ammessi al lavoro e per il tempo in cui, di volta in volta, sussiste disponibilità di lavoro carcerario
(quindi, non sono ipotizzabili licenziamenti in senso stretto, tanto che, ai detenuti-lavoratori, non dovrebbe spettare l'indennità di disoccupazione per i periodi di inattività che si determinano in relazione ai meccanismi di rotazione di cui sopra). In quest'ordine di concetti, non risulta chiaro quando, in una condizione stabile di detenzione, cesserebbe il “rapporto di lavoro” svolto nelle more, non essendoci tra le parti alcun rapporto obbligatorio stabile in senso lavoristico, ma un rapporto vagamente assimilabile al lavoro intermittente cui le parti sono reciprocamente tenute se ed in quanto e fintanto che c'è lavoro da svolgere in carcere. Trovano così conferma i rilievi secondo cui, in tema di lavoro carcerario, il termine di prescrizione dei diritti del lavoratore non decorre durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, in sé privo di stabilità, poiché, nei confronti del prestatore, è configurabile una situazione di metus, che, pur non identificandosi necessariamente in un timore di rappresaglie da parte
5 del datore di lavoro, è riconducibile alla circostanza che la configurazione sostanziale e la tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dall'attività lavorativa del detenuto possono non coincidere con quelli che contrassegnano il lavoro libero, attesa la necessità di preservare le modalità essenziali di esecuzione della pena e le corrispondenti esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria. Resta fermo che l'esistenza di fatti estintivi del “rapporto di lavoro carcerario”, atti ad interrompere il regime di sospensione del termine prescrizionale, deve essere provata da chi l'adduce, e non può essere desunta dal fatto che l'attività sia stata svolta in diverse carceri, posto che il rapporto di lavoro si instaura con il , e non con l'Istituto di pena - argomentando CP_1
da Cass. n. 12205/2019 e Cass n. 18308/2009, sia pure riguardo all'applicazione dei criteri di competenza territoriale di cui all'art. 413
c.p.c. - sicché il trasferimento del detenuto non comporta, di per sé, cessazione del rapporto, né, come pretende l'appellante, la cessazione del rapporto può essere desunta dal mero mutamento di mansioni via via assegnate”.
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
In via preliminare, si evidenzia che è documentalmente provato che il ricorrente, detenuto, abbia prestato attività lavorativa nei periodi e con le mansioni indicate in ricorso.
La questione controversa, oggetto di giudizio, attiene all'ammontare della mercede dovuta per lo svolgimento di tali mansioni, dettagliatamente
6 allegata nel ricorso e documentalmente provata dalle buste paga in atti.
Giova in via preliminare inquadrare brevemente la disciplina legale e contrattuale applicabile al caso di specie. Va sul punto osservato che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, come previsto dall'articolo 20 della L. 354/1975. Infatti l'art. 20 dell'Ordinamento Penitenziario prevede che "Il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato" e che "L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale". L'art. 20 L. 354 cit. prevede poi che "La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi". Il comma 6 del medesimo articolo stabilisce inoltre che "la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale". Inoltre,
l'art. 22, nel testo vigente all'epoca cui si riferisce la domanda azionata
(anteriormente cioè alle modifiche introdotte con D.Lgs. 2 ottobre 2018,
n. 124 art. 2, comma 1, lettera f) concernente in particolare la determinazione delle mercedi, prevede invece che "Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità
7 del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tale fine é costituita una commissione composta dal (omissis) degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del ministero del tesoro, da un rappresentante del ministero del lavoro e della previdenza sociale e da un delegato per ciascuna delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. La commissione stabilisce, altresì, il numero massimo di ore di permesso di assenza dal lavoro retribuite e le condizioni e modalità di fruizione delle stesse da parte dei detenuti e degli in- ternati addetti alle lavorazioni, interne o esterne,
o ai servizi di istituto, i quali frequentino i corsi della scuola d'obbligo o delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, o i corsi di addestramento professionale, ove tali corsi si svolgano, negli istituti penitenziari, durante l'orario di lavoro ordinario".
Orbene, la Commissione istituita in forza della normativa sopra richiamata, ha determinato la mercede da corrispondere a ciascuna categoria di lavoranti detenuti, con decorrenza dall'1.04.1976 prevedendo peraltro, che “…la mercede, riferita ai contratti nazionali di categoria, stabilita per giornate lavorative, è costituita dalla paga base, nonché dai ratei dell'indennità di contingenza, della 13^ mensilità e dell'indennità di anzianità…. Le effettive prestazioni di ogni lavorante in base alla quantità
e alla qualità del lavoro vanno rapportate alle mansioni previste per ogni categoria nei prospetti d'inquadramento, attribuendo quindi il corrispondente livello retributivo…”, nonché la durata ordinaria del
8 lavoro in 40 ore settimanali;
la corresponsione nelle giornate festive di una doppia mercede e della maggiorazione oraria del 25% per il lavoro straordinario (cfr. Circolare n. 2294/4748 del 9.3.76).
Nella specie il ricorrente si duole del fatto che la retribuzione così come pagata non sia stata mai adeguata fino a fine settembre 2017 (e comunque corrisposta in maniera non adeguata anche successivamente): tale fatto è confermato dalla circolare del 6.9.2017 che ha reso noto che la
Commissione di cui al previgente art. 22 O.P. ha provveduto all'adeguamento dei parametri retributivi delle remunerazioni spettanti ai detenuti per i periodi successivi all'1.10.2017.
La retribuzione deve quindi essere adeguata al CCNL, non essendo intervenuto l'adeguamento da parte della Commissione prevista dalla legge nel periodo oggetto del ricorso.
Occorre tuttavia considerare che il legislatore non ha previsto la piena equiparazione del lavoro "intramurario" in carcere il legislatore con quello subordinato, tant'è che a titolo di compenso per la prestazione fornita ha stabilito la corresponsione di una mercede carceraria.
Il criterio della giusta retribuzione di cui all'art. 36 Cost va dunque coordinato con la natura del lavoro prestato dal detenuto e in quest'ottica, in mancanza di espressa previsione normativa, le peculiarità del rapporto devono condurre ad escludere dal trattamento economico del detenuto il riconoscimento di istituti tipici della contrattazione collettiva o individuale
(quali, ad. esempio, la quattordicesima mensilità).
Pertanto, alla luce dell'art. 36 Cost., che prevede il diritto di tutti i
9 lavoratori ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità della prestazione fornita, e delle richiamate norme dell'Ordinamento
Penitenziario, deve ritenersi che i detenuti che abbiano prestato attività lavorativa interna abbiano diritto ad una mercede non inferiore ai 2/3 del trattamento economico previsto dai CCNL dei singoli settori cui sono riconducibili le mansioni di volta in volta espletate e dai corrispondenti adeguamenti.
Parte ricorrente ha lamentato di aver percepito una somma nettamente inferiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva vigente a seconda delle mansioni in concreto svolte.
Non è in discussione ed emerge dalle buste paga tempestivamente depositate in atti che il ricorrente abbia svolto lavoro carcerario nel periodo qui dedotto, nel corso del quale è stato detenuto;
le buste paga documentano le diverse attività svolte, le ore di lavoro mensilmente prestate e la mercede corrisposta.
Quanto all'individuazione del CCNL sulla scorta del quale parametrare la mercede dovuta, considerate le caratteristiche delle mansioni svolte nell'organizzazione lavorativa, in relazione alle mansioni svolte dal ricorrente, si può fare riferimento al CCNL Turismo Pubblici Esercizi, stante la natura intramuraria dell'attività prestata, le modalità della prestazione e il contenuto dell'attività stessa.
E infatti dalla lettura combinata dei documenti prodotti agli atti - tabelle allegate alla nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria relative alla elenco contratti collettivi
10 presi a riferimento e prospetto mansioni (cfr. doc.ti allegati al ricorso) - si evince chiaramente come la Commissione ex art. 22 l. 354/1975, definite le aree professionali dei lavoratori presenti nelle strutture carcerarie, abbia individuato i contratti collettivi corrispondenti alle stesse, commisurando poi ad ognuna la retribuzione nella misura di 2/3 della previsione dei corrispondenti contratti collettivi.
Il prospetto mansioni indica, infatti, i riferimenti per operare il raccordo con il CCNL di riferimento ed il relativo livello di inquadramento, riportando sia il numero che contraddistingue la tabella e il CCNL di riferimento sia la categoria che corrisponde al livello di inquadramento.
Nel caso di specie, le mansioni svolte dal ricorrente rientrano nell'inquadramento carcerario degli “addetti ai servizi vari d'istituto” sussumibile nel CCNL invocato e per la quantificazione della mercede è necessario fare riferimento rispettivamente alle categorie indicate in ricorso.
Le buste paga depositate in atti indicano le mansioni e gli orari mensilmente svolti dal ricorrente, che ha correttamente calcolato la retribuzione spettante sulla base delle tabelle di corrispondenza redatte dalla Commissione nel 1993.
Pertanto, sulla scorta delle incontestabili mansioni svolte, dei giorni e degli orari indicati in busta paga, ben possono prendersi a riferimento, per il calcolo delle spettanze, i criteri indicati dalla difesa del ricorrente ed i relativi parametri, tutti specificamente indicati nei conteggi prodotti.
Quanto alle voci relative alla 13^ osserva il Tribunale come anch'esse
11 debbano essere calcolate sulla base della retribuzione aggiornata alle previsioni economiche della contrattazione collettiva vigente al momento dell'attività lavorativa. E infatti, se pur corrisposta con il c.d. patto di conglobamento in una con la retribuzione del mese (così come emergente dalle biste paga prodotte, dalle quali risulta che appunto, mese per mese, è stata erogata una somma a titolo di tredicesima mensilità che è inclusa nella “mercede lorda”), “Non ha alcun rilievo giuridico la circostanza che il rateo mensile di 13^ mensilità sia stato erogato al momento del pagamento della retribuzione mensile (conglobamento) posto che anche il rateo di 13^ doveva essere calcolato sulla base della retribuzione aggiornata alle previsioni economiche della contrattazione collettiva vigente al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa” (cfr. Corte
Appello Roma n. 2956 del 25.3.2014).
L'indennità sostitutiva delle ferie, poi, spetta di norma al detenuto anche alla luce della sentenza della Corte Cost. 158/2001 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 20 co. 16 della L. 354/75 nella parte in cui non riconosceva al detenuto che presti lavoro per l'amministrazione carceraria il diritto al riposo annuale retribuito, costituente diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito. E' evidente che sia la sussistenza di tale diritto che la sua quantificazione (e quindi la quantificazione della relativa indennità sostitutiva) sono connessi all'effettivo svolgimento di attività lavorativa retribuita nell'arco della settimana e della giornata con esclusione delle ore di riposo e di quelle destinate alle attività alternative, culturali o ricreative, che vengono svolte
12 all'interno dell'istituto carcerario: nondimeno, in mancanza di una espressa regolamentazione dell'istituto in esame da parte dell'Amministrazione, deve concludersi nel senso che, una volta dimostrato l'espletamento della prestazione lavorativa e le concrete modalità temporali di quest'ultima (periodo, ore e giorni lavorati) deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto in questione in base proporzionale alla quantità del lavoro svolto (cfr. Corte Appello Roma cit.
e n. 7638/2015).
Per analoghi principi, ed in particolare per la previsione legislativa del diritto al riposo festivo, va altresì riconosciuto il compenso per il lavoro festivo.
Tanto premesso, è dato apprezzare, da parte del Tribunale, la completezza e la condivisibilità dei conteggi prodotti dalla difesa del ricorrente, in relazione alle differenze retributive oggetto della odierna domanda, sulla scorta della chiara verificabilità dei medesimi in forza del confronto tra gli importi ricevuti - e riscontrabili dalle buste paga - e quelli di cui alle tabelle allegate al CCNL, ben potendosi ritenere la correttezza degli stessi in relazione alle singole voci indicate ed ai criteri di calcolo utilizzati, coerentemente elaborati in base a quanto accertato in questa sede e non contestati dalla difesa del resistente, rimasto CP_1
contumace.
Da tutto quanto sinora considerato consegue la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della differenza fra quanto spettante, sulla scorta delle superiori statuizioni, e quanto corrisposto al
13 ricorrente, per un totale di € 3.047,02, maggiorato di interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Per mera completezza si osserva infatti che, come affermato dalla Corte di
Cassazione, “in materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il ministero della giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima “ratio” di cui alla pronuncia di accoglimento della corte costituzionale n. 459/2000-che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.”(Cass. 17869/14).
La statuizione sulle spese - liquidate nella misura di cui al dispositivo e da distrarsi - segue la soccombenza del convenuto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe:
1. - condanna il al pagamento, in favore di TE
, dell'ammontare di € 3.047,02, maggiorato di Parte_1
interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
2. - condanna il alla rifusione delle spese di TE
giudizio - liquidate - anche sulla scorta della serialità del contenzioso - in complessivi € 1.400,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - nei confronti del ricorrente e da distrarsi in favore dei difensori, dichiaratisene antistatari.
Roma, 10.1.2025
Il Giudice
Silvia Antonioni
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