CA
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 15/07/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1500/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1
Benussi ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Piacenza, Via
Garibaldi 11 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Mea Trezzi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giussano (MB), Piazza
San Giacomo 14 come da mandato in atti - appellata –
rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Chiriatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Conservatorio 22 come da mandato in atti
- appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 477/23 emessa il
28.7.23 e pubblicata il 1.8.23.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
Pagina 1 di 5 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo che identica domanda era stata respinta dal tribunale di Piacenza con sentenza n. 77/20 stante la declaratoria di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione obbligatoria ex
D.L. 132/14, conveniva in giudizio avanti il Parte_1 medesimo tribunale che chiamava in causa la propria Controparte_1 compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro avvenuto in data l' 11 giugno 2016 alle 08:00 circa.
Il stava facendo jogging sull'argine del fiume Trebbia all'altezza Pt_1 del Genio Pontieri e cadeva a terra causa del cane di proprietà della convenuta che, a causa dell'allungamento del guinzaglio estensibile, si infilava fra le sue gambe, provocandosi lesioni.
Si costituiva in giudizio la non contestando di essere la CP_1 proprietaria del cane e che lo stava portando a passeggio;
dichiarava altresì che il era caduto inciampando sul cane. Pt_1
Si costituiva in giudizio la chiamata assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione delle prove orali rese nella precedente causa sopra citata;
all'esito il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, rigettava la domanda per mancato raggiungimento della prova che l'incidente si fosse allora verificato a causa degli animali.
I testimoni escussi infatti non avrebbero assistito alla caduta e la denuncia di sinistro come allegata da parte attrice (doc.5 fascicolo di primo grado contenente la denuncia di sinistro della convenuta alla assicurazione) non costituirebbe confessione in mancanza dei presupposti di richiesti dalla legge;
invero la stessa era indirizzata ad un terzo e non al danneggiato e virgola pertanto virgola non avrebbe natura confessoria e neppure acquisirebbe valore di prova legale. “Al contempo, in mancanza di ulteriori elementi probatori univoci, anche di natura indiziaria ed in presenza di specifica contestazione, sia da parte convenuta che della terza chiamata, il documento in questione non può assurgere a prova della reale dinamica del sinistro” (pag. 5 sentenza).
Respingeva la domanda e condannava l'attore alle spese a vantaggio delle altre parti costituite.
Pagina 2 di 5 Appellava la sentenza il soccombente chiedendone la riforma e si costituivano in giudizio le appellate chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta nullità della sentenza per illogicità manifesta, con contraddittorietà e arbitrarietà della motivazione in contrasto, peraltro, con le risultanze processuali.
A suo dire il Tribunale non avrebbe ingiustamente ritenuta provato la dinamica del sinistro e neppure dato per probabile che la caduta dell'appellante sia stata determinata dal cane della CP_1
Il doc.5 non sarebbe stato ingiustamente considerato seppur mai contestato dalla nei propri atti difensivi;
avrebbe dovuto Pt_1 accertare come “più probabile che non” che l'evento si fosse verificato come descritto dallo stesso. In aggiunta non avrebbe concesso i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. violando il diritto di difesa ed impedendo all'attore di provare gli accadimenti.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha ben specificato il motivo per cui ha ritenuto di non accogliere le istanze istruttorie ovverosia che “i testimoni escussi nel giudizio R.G. n. 926/2017, Tribunale di Piacenza - acquisito agli atti dell'odierno giudizio con provvedimento in data 22.7.21- nulla hanno potuto riferire in ordine alle siffatte circostanze dal momento che hanno dichiarato di non avere assistito alla caduta” (pag. 5 sentenza). In conseguenza di ciò nessuna violazione del diritto di difesa è stata attuata e neppure l'appellante indica quali sarebbero state le eventuali prove da ammettere che avrebbero potuto portare ad una diversa decisione.
Relativamente alla caduta dell'appellante il Tribunale non ha negato l'evento, bensì che non è stata “provata la dinamica dell'incidente né che la caduta dell'attore sia stata determinata dal comportamento dell'animale” (pag. 5 sentenza). In estrema sintesi in presenza di mancata assunzione di responsabilità da parte della convenuta, che come vedremo sotto si è limitata ad affermare l'evento, ed in carenza di testimoni, non è possibile stabilire quale dei comportamenti, se quello del cane o quello dell'attore, abbia provocato l'incidente. Col secondo motivo, di nuovo lamenta che siccome la non ha CP_1 mosso specifica contestazione in merito al doc.5, esso deve ritenersi approvato e quindi con valore confessorio “o quantomeno valore indiziario”. La non avrebbe mai contestato la dinamica CP_1 dell'incidente e la caduta del per colpa dell'animale, con ciò Pt_1 esentando l'attore dalla prova dell'evento come da lui rappresentato. In ogni caso, ancora ribadisce l'appellato, doveva applicarsi la regola del
“più probabile che non”. Il motivo è infondato. Non corrisponde a verità che la abbia confermato i fatti come CP_1 descritti dall'appellante, esentandolo dalla prova ex art. 115 c.p.c., come da lui preteso.
Pagina 3 di 5 Nella propria comparsa di Costituzione e risposta del giudizio di primo grado ha evidenziato sia la mancata tempestività della denuncia, “fatta solo dopo 15 giorni dal fatto”, sia, soprattutto che “onere di parte attrice sarà quello di fornire la prova dell'esistenza del nesso causale e non certo limitarsi a dedurre una presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2052 c.c.”. Chiedeva che l'attore dimostrasse il “nesso causale esistente tra il danno subito ed il comportamento dell'animale stesso” (pag. 6 comparsa). Non nega che vi sia stato contatto tra l'animale e l'appellante ma “non è stata fornita prova alcuna dei fatti di causa né tantomeno del nesso causale”; oltretutto si sarebbe trattato di cane di piccola taglia. La Assicurazione eccepiva la nulla valenza del doc.5) dal momento che in essa non era contenuta alcuna ammissione di responsabilità e non era rivolta al danneggiato ma ad un soggetto terzo, ovverosia la compagnia assicuratrice.
Esaminando il più volte citato doc.5) si legge che mentre la CP_1 portava a passeggio due cani, uno, cieco, “si è aggrovigliato attorno ad un cespuglio e, mentre cercavo di liberarlo, l'altra, allungando il guinzaglio estensibile, è andata incontro al Signor che stava Pt_1 sopraggiungendo di corsa e ne ha causato la caduta”. Dal testo letterale della dichiarazione non emerge una assunzione di responsabilità e, tantomeno, è descritta la modalità di caduta ovverosia come si siano svolti gli eventi. La semplice presenza di un cane sul percorso di un corridore non può portare a ritenere provata la responsabilità dell'animale nella causazione dell'evento in presenza di contestazione.
Oltretutto, lo si ribadisce, la in sede di Comparsa di Costituzione CP_1
e risposta in alcun modo si è assunta alcuna responsabilità in merito all'evento. Nella dichiarazione si parla infatti di un cane che va “incontro” al podista senza che venga descritto l'evento ma solo che vi è stata caduta. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria e della semplicità della causa con assenza di questioni di diritto. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza Controparte_2 del Tribunale di Piacenza n. 477/23 emessa il 28.7.23 e pubblicata il
1.8.23.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Pagina 4 di 5 Condanna l'appellante a rifondere all'appellate costituite le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in € 3.400,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1500/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1
Benussi ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Piacenza, Via
Garibaldi 11 come da mandato in atti
– appellante –
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Mea Trezzi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Giussano (MB), Piazza
San Giacomo 14 come da mandato in atti - appellata –
rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Giuseppe Chiriatti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Conservatorio 22 come da mandato in atti
- appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Piacenza n. 477/23 emessa il
28.7.23 e pubblicata il 1.8.23.
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
Pagina 1 di 5 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dopo che identica domanda era stata respinta dal tribunale di Piacenza con sentenza n. 77/20 stante la declaratoria di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di negoziazione obbligatoria ex
D.L. 132/14, conveniva in giudizio avanti il Parte_1 medesimo tribunale che chiamava in causa la propria Controparte_1 compagnia assicuratrice per sentirla Controparte_3 condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad un sinistro avvenuto in data l' 11 giugno 2016 alle 08:00 circa.
Il stava facendo jogging sull'argine del fiume Trebbia all'altezza Pt_1 del Genio Pontieri e cadeva a terra causa del cane di proprietà della convenuta che, a causa dell'allungamento del guinzaglio estensibile, si infilava fra le sue gambe, provocandosi lesioni.
Si costituiva in giudizio la non contestando di essere la CP_1 proprietaria del cane e che lo stava portando a passeggio;
dichiarava altresì che il era caduto inciampando sul cane. Pt_1
Si costituiva in giudizio la chiamata assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione delle prove orali rese nella precedente causa sopra citata;
all'esito il Tribunale, in applicazione del principio della ragione più liquida, rigettava la domanda per mancato raggiungimento della prova che l'incidente si fosse allora verificato a causa degli animali.
I testimoni escussi infatti non avrebbero assistito alla caduta e la denuncia di sinistro come allegata da parte attrice (doc.5 fascicolo di primo grado contenente la denuncia di sinistro della convenuta alla assicurazione) non costituirebbe confessione in mancanza dei presupposti di richiesti dalla legge;
invero la stessa era indirizzata ad un terzo e non al danneggiato e virgola pertanto virgola non avrebbe natura confessoria e neppure acquisirebbe valore di prova legale. “Al contempo, in mancanza di ulteriori elementi probatori univoci, anche di natura indiziaria ed in presenza di specifica contestazione, sia da parte convenuta che della terza chiamata, il documento in questione non può assurgere a prova della reale dinamica del sinistro” (pag. 5 sentenza).
Respingeva la domanda e condannava l'attore alle spese a vantaggio delle altre parti costituite.
Pagina 2 di 5 Appellava la sentenza il soccombente chiedendone la riforma e si costituivano in giudizio le appellate chiedendone la conferma.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta nullità della sentenza per illogicità manifesta, con contraddittorietà e arbitrarietà della motivazione in contrasto, peraltro, con le risultanze processuali.
A suo dire il Tribunale non avrebbe ingiustamente ritenuta provato la dinamica del sinistro e neppure dato per probabile che la caduta dell'appellante sia stata determinata dal cane della CP_1
Il doc.5 non sarebbe stato ingiustamente considerato seppur mai contestato dalla nei propri atti difensivi;
avrebbe dovuto Pt_1 accertare come “più probabile che non” che l'evento si fosse verificato come descritto dallo stesso. In aggiunta non avrebbe concesso i termini per le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. violando il diritto di difesa ed impedendo all'attore di provare gli accadimenti.
Il motivo è infondato.
Il tribunale ha ben specificato il motivo per cui ha ritenuto di non accogliere le istanze istruttorie ovverosia che “i testimoni escussi nel giudizio R.G. n. 926/2017, Tribunale di Piacenza - acquisito agli atti dell'odierno giudizio con provvedimento in data 22.7.21- nulla hanno potuto riferire in ordine alle siffatte circostanze dal momento che hanno dichiarato di non avere assistito alla caduta” (pag. 5 sentenza). In conseguenza di ciò nessuna violazione del diritto di difesa è stata attuata e neppure l'appellante indica quali sarebbero state le eventuali prove da ammettere che avrebbero potuto portare ad una diversa decisione.
Relativamente alla caduta dell'appellante il Tribunale non ha negato l'evento, bensì che non è stata “provata la dinamica dell'incidente né che la caduta dell'attore sia stata determinata dal comportamento dell'animale” (pag. 5 sentenza). In estrema sintesi in presenza di mancata assunzione di responsabilità da parte della convenuta, che come vedremo sotto si è limitata ad affermare l'evento, ed in carenza di testimoni, non è possibile stabilire quale dei comportamenti, se quello del cane o quello dell'attore, abbia provocato l'incidente. Col secondo motivo, di nuovo lamenta che siccome la non ha CP_1 mosso specifica contestazione in merito al doc.5, esso deve ritenersi approvato e quindi con valore confessorio “o quantomeno valore indiziario”. La non avrebbe mai contestato la dinamica CP_1 dell'incidente e la caduta del per colpa dell'animale, con ciò Pt_1 esentando l'attore dalla prova dell'evento come da lui rappresentato. In ogni caso, ancora ribadisce l'appellato, doveva applicarsi la regola del
“più probabile che non”. Il motivo è infondato. Non corrisponde a verità che la abbia confermato i fatti come CP_1 descritti dall'appellante, esentandolo dalla prova ex art. 115 c.p.c., come da lui preteso.
Pagina 3 di 5 Nella propria comparsa di Costituzione e risposta del giudizio di primo grado ha evidenziato sia la mancata tempestività della denuncia, “fatta solo dopo 15 giorni dal fatto”, sia, soprattutto che “onere di parte attrice sarà quello di fornire la prova dell'esistenza del nesso causale e non certo limitarsi a dedurre una presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2052 c.c.”. Chiedeva che l'attore dimostrasse il “nesso causale esistente tra il danno subito ed il comportamento dell'animale stesso” (pag. 6 comparsa). Non nega che vi sia stato contatto tra l'animale e l'appellante ma “non è stata fornita prova alcuna dei fatti di causa né tantomeno del nesso causale”; oltretutto si sarebbe trattato di cane di piccola taglia. La Assicurazione eccepiva la nulla valenza del doc.5) dal momento che in essa non era contenuta alcuna ammissione di responsabilità e non era rivolta al danneggiato ma ad un soggetto terzo, ovverosia la compagnia assicuratrice.
Esaminando il più volte citato doc.5) si legge che mentre la CP_1 portava a passeggio due cani, uno, cieco, “si è aggrovigliato attorno ad un cespuglio e, mentre cercavo di liberarlo, l'altra, allungando il guinzaglio estensibile, è andata incontro al Signor che stava Pt_1 sopraggiungendo di corsa e ne ha causato la caduta”. Dal testo letterale della dichiarazione non emerge una assunzione di responsabilità e, tantomeno, è descritta la modalità di caduta ovverosia come si siano svolti gli eventi. La semplice presenza di un cane sul percorso di un corridore non può portare a ritenere provata la responsabilità dell'animale nella causazione dell'evento in presenza di contestazione.
Oltretutto, lo si ribadisce, la in sede di Comparsa di Costituzione CP_1
e risposta in alcun modo si è assunta alcuna responsabilità in merito all'evento. Nella dichiarazione si parla infatti di un cane che va “incontro” al podista senza che venga descritto l'evento ma solo che vi è stata caduta. Le spese di lite anche del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria e della semplicità della causa con assenza di questioni di diritto. Stante la reiezione dell'appello ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro e Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza Controparte_2 del Tribunale di Piacenza n. 477/23 emessa il 28.7.23 e pubblicata il
1.8.23.
Respinge l'appello e conferma l'impugnata sentenza
Pagina 4 di 5 Condanna l'appellante a rifondere all'appellate costituite le spese di lite anche del presente grado di giudizio, che liquida, per ciascuna, in € 3.400,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, come introdotto dalla L. n. 228/12, per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 5 di 5