TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/09/2025, n. 12237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12237 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19040/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 19040/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c., all'esito dell'udienza del
20.05.2025, vertente tra:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vittorio Rossi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Gianfelice, in via Guido Rossa n. 20, Fiano
Romano-Roma
RICORRENTE contro
per il Patrocinio dello Stato presso il TAR del Lazio, CP_1 CP_2
C.F. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata alla via dei
Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto n. 175/2024, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso, in data
10.04.2024, dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del
Lazio. CONCLUSIONI: all'udienza del 20.05.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., depositato in data 09.05.2024, la ha proposto opposizione al decreto con cui la per il Parte_1 CP_1 patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del Lazio ha rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio chiedendo che sia accertato e dichiarato il proprio diritto con vittoria delle spese di lite.
A tal fine ha dedotto: che in data 19.02.2024 ha presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per il procedimento N.R.G. 939/2024 innanzi al TAR del Lazio contro la Regione Lazio e la che in data 28.02.2024 veniva disposta CP_3
l'integrazione della domanda con termine di venti giorni dal deposito del decreto;
che in data 20.03.2024 la parte istante depositava la documentazione richiesta;
che in data 09.04.2024 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del Lazio respingeva con decreto l'istanza in quanto non veniva rispettato il termine perentorio stabilito per il deposito della documentazione integrativa. Ritenendo non condivisibili le motivazioni del decreto di rigetto, il ricorrente propone opposizione per le seguenti ragioni in diritto: in via preliminare, deduce la competenza a decidere sull'opposizione del giudice ordinario in quanto si discute di un diritto soggettivo;
con il secondo motivo sostiene che il termine stabilito per integrare la documentazione non abbia carattere perentorio;
e con il terzo motivo deduce, infine, il possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per beneficiare del patrocinio a spese dello . Pt_2
Con comparsa di risposta ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., depositata in data
18.10.2024, si è costituita la per il patrocinio a spese dello Stato CP_1 presso il TAR del Lazio, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per l'infondatezza del ricorso ex adverso proposto per i seguenti motivi: innanzitutto, deduce l'incompetenza del giudice ordinario a decidere sull'opposizione al decreto di rigetto in quanto l'istanza ai sensi dell'art. 126, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere riproposta innanzi al giudice competente per il giudizio;
in merito al secondo motivo, invece, sostiene che la natura perentoria del termine assegnato si ricava dallo stesso art. 79, comma 3, T.U.S.G. che prevede il deposito della documentazione a pena di inammissibilità; in merito all'ultima doglianza, infine, evidenzia che in ogni caso la ricorrente non possiede i requisiti reddituali previsti dalla legge per accedere al gratuito patrocinio come risulta dall'esame del rendiconto. Il ricorso presentato dalla deve essere rigettato in base alle Parte_1 seguenti motivazioni.
In via preliminare, deve dichiararsi la competenza del giudice ordinario a decidere sulla presente opposizione, come ha statuito la Corte di Cassazione, secondo la quale “l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario va ribadita anche nel caso in cui ad essere impugnato non sia un provvedimento di liquidazione dei compensi, ma a monte il provvedimento che abbia negato o concesso l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato … Ad accomunare le due ipotesi è il fatto che anche il provvedimento di ammissione ovvero il diniego del beneficio de quo incide su diritti soggettivi, per i quali si impone, in caso di successiva contestazione in sede giudiziale, la giurisdizione del giudice ordinario. Soccorrono a tal fine le considerazioni sull'istituto del patrocinio a spese dello Stato contenute nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 8561/2021, nella quale si è evidenziato che il gratuito patrocinio è espressione del diritto alla difesa ed è attuazione di un diritto costituzionale, costituendo una delle espressioni più alte e rilevanti dei cosiddetti diritti sociali, la cui funzione è essenzialmente quella di garantire ai non abbienti quel minimo di giustizia sociale che permetta loro di godere dei propri diritti. Rileva in questa direzione, ed in maniera prepotente il diritto all'accesso alla giustizia ed alla sua effettività, 'con la conseguenza che anche la stessa concezione del processo civile evolve da garanzia meramente formale del diritto alla tutela giudiziaria a garanzia di uguaglianza sostanziale delle parti di fronte al giudice'. È stato poi precisato che 'la Corte di Cassazione, infatti, chiarendo in modo esauriente la portata dell'art. 74 D.P.R. n. 115/2002, prende atto della necessità di dare una dimensione concreta al bisogno di giustizia, il quale non dovrebbe essere considerato soltanto come esigenza di avere un avvocato, secondo il modello tradizionale, ma quale necessità di assistenza a tutti i livelli in cui si esprime l'azione, sottolineandosi l'esigenza di rendere appunto affettiva l'assistenza giudiziaria ai non abbienti nel quadro di un adeguamento costante delle strutture processuali ai principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. e dai principi sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU…, 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 14, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltre alla Direttiva UE/3/2008, in parte integrata e sostituita dal Regolamento CE 4/2009. L'importanza da ascrivere al diritto al patrocinio a spese dello Stato (che ha spinto il giudice delle leggi ad affermare che
'nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regine proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato' - Corte Cost. n.
144/1999; conf. Corte Cost. n. 128/2016) depone quindi per la conclusione che, ove lo stesso sia denegato con provvedimento assunto dagli organi che la legge deputa a vagliare in via preventiva, debba darsi un rimedio, che è stato appunto individuato nell'opposizione di cui all'art. 170 T.U.S.G., e che la giurisdizione sia in capo al giudice ordinario, in ragione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”
(C. Cass., SS. UU., 20501/2023).
In merito al secondo motivo, si rammenta che l'art. 152 c.p.c. ha positivizzato il principio generale secondo cui “i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.
La legge attribuisce, quindi, al giudice la facoltà di fissare anche termini perentori, ma nei soli casi tassativamente previsti. In altre parole, i termini non possono essere ritenuti perentori se non vengono espressamente qualificati come tali dalla legge.
Infatti, la natura perentoria di un termine deve essere espressamente prevista dalla legge e vige il divieto per il giudice di conferire perentorietà ai termini nei casi in cui ciò non sia espressamente consentito dalla legge.
Tanto premesso, si osserva che il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato pronunciato sull'assunto che, fissando un termine entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione integrativa ritenuta necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato, il giudice abbia ritenuto sussistente una causa di decadenza, sicché, inutilmente decorso quel termine,
l'istanza non poteva essere più valutata.
Tale assunto, tuttavia, è confliggente con i principi di diritto più volte affermati dalla
Corte di Cassazione, in forza dei quali il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello della presentazione dell'istanza. Ne consegue che, in assenza di una espressa previsione di legge, non può darsi una decadenza conseguente al mancato rispetto di un termine stabilito dal giudice in totale autonomia. Ed invero, secondo la Corte di Cassazione, anche volendo ammettere che, nell'adottare il provvedimento interlocutorio di cui al D.P.R.
115/2002, art. 79 al comma 3, il giudice abbia la possibilità di indicare all'interessato un termine entro il quale produrre i documenti richiesti, ciò sarebbe possibile solo per favorire una più rapida ed efficace definizione del procedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
con la conseguenza che quel termine potrebbe essere un termine ordinatorio, ma non certo un termine perentorio.
L'art. 79, comma 3, peraltro, è inequivoco in tal senso perché fa discendere l'inammissibilità dell'istanza dalla mancata produzione della documentazione richiesta e, poiché non prevede termini, neppure ipotizza che la produzione tardiva possa essere causa di decadenza dal beneficio. Pertanto, il tempo impiegato dalla parte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsi in suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell'eventuale provvedimento di ammissione, mentre il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice nel provvedimento di invito alla integrazione documentale di cui all'art. 79 citato non può essere considerato una causa di decadenza dal beneficio in questione.
In merito al terzo ed ultimo motivo, si rileva dallo statuto che la è Parte_1 un'organizzazione di volontariato, ai sensi della L. 266/1991, costituitasi a norma del
D.Lgs. 117/2017 e del c.c.
L'art. 119 D.P.R. 115/2002, rubricato “Equiparazione dello straniero e dell'apolide”, dispone testualmente che: “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
Affinché un ente, sia esso di natura corporativa od istituzionale, possa essere ammesso al c.d. gratuito patrocinio, purché sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla legge ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa, non è sufficiente l'assenza dello scopo di lucro, ma è altresì necessario che l'ente no profit non eserciti attività economica. La distinzione tra i due concetti è ormai pacifica: lo scopo di lucro o metodo lucrativo di esercizio dell'attività ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi;
invece, il metodo economico ricorre quando le ridette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi.
Nel caso di specie è indubbio, sulla base allo Statuto, che la non Parte_1 persegua scopi di lucro, bensì ai sensi dell'art. 3, “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale”. Inoltre, ai sensi dell'art. 29, “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”. La reclamante, peraltro, ha depositato in giudizio un rendiconto che fa escludere lo svolgimento dell'attività esercitata a perseguire il pareggio di bilancio.
A questo punto occorre scrutinare la sussistenza degli ulteriori requisiti di ammissione al gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 76 T.U.S.G. può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
12.838,01 come stabilito dal decreto ministeriale 10/05/2023 la cui previsione è applicabile anche alle associazioni di volontariato. Dalla documentazione prodotta, specificamente il rendiconto dell'associazione, relativo all'esercizio finanziario del
2022, risulta un ammontare di esercizio pari ad euro 21.030,00 e pertanto di gran lunga superiore all'importo che la legge prevede per accedere al beneficio del gratuito patrocinio. Quindi, non essendovi i requisiti reddituali, l'ente non profit non rientra fra i soggetti legittimati all'ammissione.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e, quindi, confermato il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio da parte della Commissione presso il TAR del Lazio.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione indeterminabile-complessità bassa, secondo i valori minimi, in considerazione della natura della controversia che non presenta questioni giuridiche particolarmente complesse, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, conferma il decreto n.
175/2024, depositato in data 10.04.2024, ed emesso dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del Lazio;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in favore della parte resistente, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 5 settembre 2025
Il Giudice
Wanda Verusio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. Wanda Verusio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 19040/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies (ultimo comma) c.p.c., all'esito dell'udienza del
20.05.2025, vertente tra:
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Vittorio Rossi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale Gianfelice, in via Guido Rossa n. 20, Fiano
Romano-Roma
RICORRENTE contro
per il Patrocinio dello Stato presso il TAR del Lazio, CP_1 CP_2
C.F. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex P.IVA_2 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata alla via dei
Portoghesi n. 12, Roma
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso in opposizione avverso il decreto n. 175/2024, di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso, in data
10.04.2024, dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del
Lazio. CONCLUSIONI: all'udienza del 20.05.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., depositato in data 09.05.2024, la ha proposto opposizione al decreto con cui la per il Parte_1 CP_1 patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del Lazio ha rigettato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio chiedendo che sia accertato e dichiarato il proprio diritto con vittoria delle spese di lite.
A tal fine ha dedotto: che in data 19.02.2024 ha presentato l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio per il procedimento N.R.G. 939/2024 innanzi al TAR del Lazio contro la Regione Lazio e la che in data 28.02.2024 veniva disposta CP_3
l'integrazione della domanda con termine di venti giorni dal deposito del decreto;
che in data 20.03.2024 la parte istante depositava la documentazione richiesta;
che in data 09.04.2024 la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del Lazio respingeva con decreto l'istanza in quanto non veniva rispettato il termine perentorio stabilito per il deposito della documentazione integrativa. Ritenendo non condivisibili le motivazioni del decreto di rigetto, il ricorrente propone opposizione per le seguenti ragioni in diritto: in via preliminare, deduce la competenza a decidere sull'opposizione del giudice ordinario in quanto si discute di un diritto soggettivo;
con il secondo motivo sostiene che il termine stabilito per integrare la documentazione non abbia carattere perentorio;
e con il terzo motivo deduce, infine, il possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge per beneficiare del patrocinio a spese dello . Pt_2
Con comparsa di risposta ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., depositata in data
18.10.2024, si è costituita la per il patrocinio a spese dello Stato CP_1 presso il TAR del Lazio, difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, insistendo per l'infondatezza del ricorso ex adverso proposto per i seguenti motivi: innanzitutto, deduce l'incompetenza del giudice ordinario a decidere sull'opposizione al decreto di rigetto in quanto l'istanza ai sensi dell'art. 126, comma 3, D.P.R. 115/2002 deve essere riproposta innanzi al giudice competente per il giudizio;
in merito al secondo motivo, invece, sostiene che la natura perentoria del termine assegnato si ricava dallo stesso art. 79, comma 3, T.U.S.G. che prevede il deposito della documentazione a pena di inammissibilità; in merito all'ultima doglianza, infine, evidenzia che in ogni caso la ricorrente non possiede i requisiti reddituali previsti dalla legge per accedere al gratuito patrocinio come risulta dall'esame del rendiconto. Il ricorso presentato dalla deve essere rigettato in base alle Parte_1 seguenti motivazioni.
In via preliminare, deve dichiararsi la competenza del giudice ordinario a decidere sulla presente opposizione, come ha statuito la Corte di Cassazione, secondo la quale “l'attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario va ribadita anche nel caso in cui ad essere impugnato non sia un provvedimento di liquidazione dei compensi, ma a monte il provvedimento che abbia negato o concesso l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato … Ad accomunare le due ipotesi è il fatto che anche il provvedimento di ammissione ovvero il diniego del beneficio de quo incide su diritti soggettivi, per i quali si impone, in caso di successiva contestazione in sede giudiziale, la giurisdizione del giudice ordinario. Soccorrono a tal fine le considerazioni sull'istituto del patrocinio a spese dello Stato contenute nella sentenza di queste Sezioni Unite n. 8561/2021, nella quale si è evidenziato che il gratuito patrocinio è espressione del diritto alla difesa ed è attuazione di un diritto costituzionale, costituendo una delle espressioni più alte e rilevanti dei cosiddetti diritti sociali, la cui funzione è essenzialmente quella di garantire ai non abbienti quel minimo di giustizia sociale che permetta loro di godere dei propri diritti. Rileva in questa direzione, ed in maniera prepotente il diritto all'accesso alla giustizia ed alla sua effettività, 'con la conseguenza che anche la stessa concezione del processo civile evolve da garanzia meramente formale del diritto alla tutela giudiziaria a garanzia di uguaglianza sostanziale delle parti di fronte al giudice'. È stato poi precisato che 'la Corte di Cassazione, infatti, chiarendo in modo esauriente la portata dell'art. 74 D.P.R. n. 115/2002, prende atto della necessità di dare una dimensione concreta al bisogno di giustizia, il quale non dovrebbe essere considerato soltanto come esigenza di avere un avvocato, secondo il modello tradizionale, ma quale necessità di assistenza a tutti i livelli in cui si esprime l'azione, sottolineandosi l'esigenza di rendere appunto affettiva l'assistenza giudiziaria ai non abbienti nel quadro di un adeguamento costante delle strutture processuali ai principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. e dai principi sovranazionali di cui agli artt. 6 CEDU…, 47 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e 14, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, oltre alla Direttiva UE/3/2008, in parte integrata e sostituita dal Regolamento CE 4/2009. L'importanza da ascrivere al diritto al patrocinio a spese dello Stato (che ha spinto il giudice delle leggi ad affermare che
'nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regine proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello Stato' - Corte Cost. n.
144/1999; conf. Corte Cost. n. 128/2016) depone quindi per la conclusione che, ove lo stesso sia denegato con provvedimento assunto dagli organi che la legge deputa a vagliare in via preventiva, debba darsi un rimedio, che è stato appunto individuato nell'opposizione di cui all'art. 170 T.U.S.G., e che la giurisdizione sia in capo al giudice ordinario, in ragione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio”
(C. Cass., SS. UU., 20501/2023).
In merito al secondo motivo, si rammenta che l'art. 152 c.p.c. ha positivizzato il principio generale secondo cui “i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente. I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”.
La legge attribuisce, quindi, al giudice la facoltà di fissare anche termini perentori, ma nei soli casi tassativamente previsti. In altre parole, i termini non possono essere ritenuti perentori se non vengono espressamente qualificati come tali dalla legge.
Infatti, la natura perentoria di un termine deve essere espressamente prevista dalla legge e vige il divieto per il giudice di conferire perentorietà ai termini nei casi in cui ciò non sia espressamente consentito dalla legge.
Tanto premesso, si osserva che il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stato pronunciato sull'assunto che, fissando un termine entro il quale la ricorrente avrebbe dovuto produrre la documentazione integrativa ritenuta necessaria ad accertare la veridicità di quanto indicato, il giudice abbia ritenuto sussistente una causa di decadenza, sicché, inutilmente decorso quel termine,
l'istanza non poteva essere più valutata.
Tale assunto, tuttavia, è confliggente con i principi di diritto più volte affermati dalla
Corte di Cassazione, in forza dei quali il procedimento di ammissione al gratuito patrocinio non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello della presentazione dell'istanza. Ne consegue che, in assenza di una espressa previsione di legge, non può darsi una decadenza conseguente al mancato rispetto di un termine stabilito dal giudice in totale autonomia. Ed invero, secondo la Corte di Cassazione, anche volendo ammettere che, nell'adottare il provvedimento interlocutorio di cui al D.P.R.
115/2002, art. 79 al comma 3, il giudice abbia la possibilità di indicare all'interessato un termine entro il quale produrre i documenti richiesti, ciò sarebbe possibile solo per favorire una più rapida ed efficace definizione del procedimento di ammissione al gratuito patrocinio;
con la conseguenza che quel termine potrebbe essere un termine ordinatorio, ma non certo un termine perentorio.
L'art. 79, comma 3, peraltro, è inequivoco in tal senso perché fa discendere l'inammissibilità dell'istanza dalla mancata produzione della documentazione richiesta e, poiché non prevede termini, neppure ipotizza che la produzione tardiva possa essere causa di decadenza dal beneficio. Pertanto, il tempo impiegato dalla parte per ottemperare alla richiesta di integrazione documentale può riverberarsi in suo danno solo nella misura in cui può incidere sugli effetti dell'eventuale provvedimento di ammissione, mentre il mancato rispetto del termine assegnato dal giudice nel provvedimento di invito alla integrazione documentale di cui all'art. 79 citato non può essere considerato una causa di decadenza dal beneficio in questione.
In merito al terzo ed ultimo motivo, si rileva dallo statuto che la è Parte_1 un'organizzazione di volontariato, ai sensi della L. 266/1991, costituitasi a norma del
D.Lgs. 117/2017 e del c.c.
L'art. 119 D.P.R. 115/2002, rubricato “Equiparazione dello straniero e dell'apolide”, dispone testualmente che: “Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica”.
Affinché un ente, sia esso di natura corporativa od istituzionale, possa essere ammesso al c.d. gratuito patrocinio, purché sussistano anche le ulteriori condizioni previste dalla legge ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa, non è sufficiente l'assenza dello scopo di lucro, ma è altresì necessario che l'ente no profit non eserciti attività economica. La distinzione tra i due concetti è ormai pacifica: lo scopo di lucro o metodo lucrativo di esercizio dell'attività ricorre quando le modalità di gestione tendono alla realizzazione di ricavi eccedenti i costi;
invece, il metodo economico ricorre quando le ridette modalità di gestione tendono alla copertura dei costi con i ricavi.
Nel caso di specie è indubbio, sulla base allo Statuto, che la non Parte_1 persegua scopi di lucro, bensì ai sensi dell'art. 3, “finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale”. Inoltre, ai sensi dell'art. 29, “è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo”. La reclamante, peraltro, ha depositato in giudizio un rendiconto che fa escludere lo svolgimento dell'attività esercitata a perseguire il pareggio di bilancio.
A questo punto occorre scrutinare la sussistenza degli ulteriori requisiti di ammissione al gratuito patrocinio. Ai sensi dell'art. 76 T.U.S.G. può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro
12.838,01 come stabilito dal decreto ministeriale 10/05/2023 la cui previsione è applicabile anche alle associazioni di volontariato. Dalla documentazione prodotta, specificamente il rendiconto dell'associazione, relativo all'esercizio finanziario del
2022, risulta un ammontare di esercizio pari ad euro 21.030,00 e pertanto di gran lunga superiore all'importo che la legge prevede per accedere al beneficio del gratuito patrocinio. Quindi, non essendovi i requisiti reddituali, l'ente non profit non rientra fra i soggetti legittimati all'ammissione.
Pertanto, l'opposizione deve essere rigettata e, quindi, confermato il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio da parte della Commissione presso il TAR del Lazio.
Le spese del presente procedimento, nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando lo scaglione indeterminabile-complessità bassa, secondo i valori minimi, in considerazione della natura della controversia che non presenta questioni giuridiche particolarmente complesse, e con esclusione della fase istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta dal ricorrente e, per l'effetto, conferma il decreto n.
175/2024, depositato in data 10.04.2024, ed emesso dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR del Lazio;
- condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite di questo procedimento in favore della parte resistente, che liquida in euro 2.906,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 5 settembre 2025
Il Giudice
Wanda Verusio