Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/04/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4255 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. TRUSCELLO C.F._1
FABIO, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. DIMASI C.F._2
STEFANIA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 23/12/2024 i coniugi Parte_2
[...]
[...] Controparte_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 03/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 485, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati, in data 9 novembre 2007, e, in Per_1
data 28 marzo 2012, Per_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 17/10/2023;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
b) I figli minori ed verranno affidati ad entrambi i genitori essendo ben Per_1 Per_2
consapevoli che entrambe le figure, madre e padre, pur nella loro diversità, sono indispensabili per una crescita sana ed armoniosa dei figli con tempi di frequentazione tendenzialmente paritetici. ed avranno Per_1 Per_2
domiciliazione prevalente con la mamma presso la casa familiare sita in
Messina vill. Minissale via Colleoni n. 67 pal. 14/5. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli in relazione alla istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle loro capacità,
2 dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, mentre in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente, dal genitore con il quale i figli si trovano in quel momento. I genitori si impegnano a provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli, affinché gli stessi possano mantenere un rapporto equilibrato e duraturo con ciascun genitore e possano conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. c)
Tenuto conto delle abitudini dei ragazzi e degli orari e delle esigenze di lavoro della sig.ra il sig. accompagnerà e/o prenderà Parte_1 CP_1
a scuola compatibilmente con i suoi turni di lavoro, mentre è Per_2 Per_1
dotato di mezzo autonomo, e consumerà il pranzo con i figli allorquando ciò si renderà necessario per gli orari di lavoro della sig.ra dalle ore Parte_1
12:00 alle ore 16:00 o dalle ore 13.00 alle 17.00. Inoltre, il padre starà con entrambi i figli ed nei fine settimana, ed a settimane alterne, Per_1 Per_2
dalla sera del sabato al lunedì mattina con pernotto con i figli;
mentre negli altri due fine settimana il padre starà con figli per pernottare con i medesimi dal venerdì sera e fino al sabato a pranzo. Resta intesa che qualsiasi variazione dei suddetti accordi ( diritto di visita, pernotto, etc.) dovuta ad impegni personali, ed improvvisi, dovrà preventivamente concordata tra le parti. d) Nel periodo natalizio i figli staranno con la mamma ed il papà per cinque giorni ciascuno, prevedendo ad anni alterni la viglia di Natale ed il giorno di Natale, la vigilia di Capodanno ed il giorno di Capodanno, nel periodo pasquale per tre giorni consecutivi con papà e per tre giorni consecutivi con la mamma prevedendo ad anni alterni il giorno della Santa
Pasqua e del Lunedì dell'Angelo. Nel periodo estivo ed Per_1 Per_2
staranno per due settimane, anche consecutive, con papà e due settimane, anche consecutive, con mamma con sospensione dei tempi di frequentazione con l'altro genitore. I figli ancora staranno con la mamma per il compleanno,
3 l'onomastico della mamma e la festa della mamma, staranno con il papà per il compleanno, l'onomastico del papà e la festa del papà. Festeggeranno possibilmente con entrambi i genitori il loro compleanno ed onomastico, ma in caso di disaccordo staranno con l'uno a pranzo e con l'altro a cena e l'anno successivo viceversa. e) Il sig. , tenuto conto dei redditi di CP_1
ciascuno dei genitori, dei tempi di frequentazione e della valenza economica dell'assegnazione della casa familiare, si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di mantenimento dei figli minori la somma complessiva di Parte_1
euro 500,00 mensili da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo. Si impegna, altresì, a corrispondere il 60% delle spese. L'assegno unico in favore dei figli verrà percepito da entrambi nella misura del 50% ciascuno;
f) I coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento reciproco;
h) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio e si impegnano a prestare il consenso per il rilascio del passaporto a solo uso turistico anche per i figli di volta in volta uno o l'altro genitore desidererà fare un viaggio con i minori. j) I coniugi dichiarano di avere con questo accordo risolto ogni questione patrimoniale e di non avere altro a che pretendere l'uno dall'altro”;
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 gennaio 2025.
All'udienza del 26/03/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di
4 insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con decreto del 17/10/2023, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 23/12/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 03/09/2005, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 485, parte 2, serie A, tra , nata a Parte_1
5 Messina il 15/04/1978, e , nato a [...] il Controparte_1
02/03/1976, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27/03/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
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