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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/02/2025, n. 1158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1158 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4259 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Parte_1 C.F._1
Brugnoli (C.F. ) e dall'Avv. Gaia Pirisi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Cola di Rienzo, 111, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
Appellata contumace
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Controparte_2 C.F._5
Lombardi (C.F. ) e presso il suo studio in Roma, Via Principe Umberto 35, C.F._6
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18778/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
10/12/2020 e notificata in data 04.01.2021
Conclusioni
Per l'appellante “
1- preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza n. 18778/2020 - RG. n.
33247/2019, per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.
2- in via pregiudiziale, riformare integralmente la sentenza appellata n.
1 18778/2020, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del dott. in ragione della Parte_1
sopravvenuta cessione del contratto di locazione;
3- in subordine, sempre in via pregiudiziale, riformare integralmente la sentenza appellata n. 18778/2020, dichiarando l'improcedibilità dell'azione monitoria esperita dalla sig.ra nei confronti del dott. per il Controparte_1 Parte_1
vincolo di sussidiarietà tra conduttore-cedente e conduttore-cessionario e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 6213/2019, depositato in cancelleria il 25 marzo 2019, da revocarsi integralmente;
4- in via preliminare, riformando integralmente la sentenza appellata n. 18778/2020, in contraddittorio con l' , Controparte_3
in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore;
5- in via subordinata nel merito, riformando integralmente la sentenza appellata n. 18778/2020: i) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo
n. 6213/2019, depositato in cancelleria il 25 marzo 2019, concesso dal Tribunale di Roma, in quanto infondato e rigettare qualsivoglia pretesa nei confronti del dott. ii) in via Parte_1
ulteriormente subordinata, accertare il diritto del dott. ad essere manlevato e/o Parte_1 rimborsato di quanto eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra dall' Controparte_1 [...]
oggi in liquidazione, anche ai fini dell'azione di rivalsa tra Controparte_3
condebitori sussidiari 6- in ogni caso condannare la sig.ra in solido con la dott. Controparte_1
n.q. di liquidatore dell'associazione professionale denominata Notai Controparte_2 [...]
ovvero ciascuna per quanto di ragione, a pagare le spese del doppio grado di giudizio, da CP_3 liquidarsi come in dispositivo, quanto al primo grado, nella misura stabilita per l'intero dal
Tribunale e, quanto al presente grado, nell'occorrenda misura oltre spese generali (15%), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
7- darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellato principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso, a carico dell'appellante principale.”.
Per l'appellato “..Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, dichiarare improcedibile in rito per mancata impugnazione nel termine previsto ex lege e nel merito dichiarando inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Dr. avverso la sentenza n. 18778/2020 del Tribunale di Roma. Parte_1
Condannare altresì la parte appellante al risarcimento previsto ex art. 96 c.p.c. nella somma che verrà ritenuta congrua ed equativa dalla Ecc.ma Corte di Appello di Roma. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa..”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 17/05/2019, il Notaio proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.603,87 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali rimasti insoluti, relativi ad un contratto di locazione, ad uso diverso dall'abitativo, di un appartamento sito in Roma, Via Attilio Regolo n. 12/D. A tal fine, pregiudizialmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per aver ceduto il contratto di locazione oggetto di causa all' , che chiedeva di poter Controparte_3
chiamare in giudizio. Evidenziava di non essere stato informato dalla locatrice, sig.ra CP_1
, dell'inadempimento posto in essere da parte della cessionaria
[...] Controparte_3
e concludeva chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva,
[...]
giusta cessione del contratto, l'improcedibilità dell'azione monitoria esperita dalla sig.ra CP_1
per il vincolo di sussidiarietà tra conduttore-cedente e conduttore-cessionario e, per l'effetto,
[...]
la nullità e/o improcedibilità, e revoca integrale, del decreto ingiuntivo n. 6213/2019; chiedeva, inoltre, di autorizzare la chiamata in causa dell' in Controparte_3
liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore; nel merito chiedeva revocare il decreto ingiuntivo n. 6213/2019, e rigettare qualsiasi pretesa nei suoi confronti. Infine, in via subordinata, chiedeva di essere manlevato e/o rimborsato dall' di Controparte_3
quanto eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra ai fini dell'azione di rivalsa tra Controparte_1
condebitori sussidiari.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta, sig.ra contestava il fondamento della Controparte_1
domanda, eccependo di non aver mai inteso liberare il Notaio dalle obbligazioni Parte_1
contrattuali e dagli eventuali inadempimenti della cessionaria e di aver agito nei confronti dell'opponente in forza di un'obbligazione solidale e non sussidiaria. Pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare improcedibile l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
6213/2019, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
e, previa dichiarazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, confermare il detto decreto ovvero rigettare l'opposizione in quanto infondata.
Successivamente, con ordinanza resa in data 31/10/2019 veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva autorizzata la chiamata in causa della terza, in liquidazione, in persona dei liquidatori pro Controparte_3
tempore. Si costituiva in giudizio il Notaio di liquidatrice Controparte_4
dell' che eccepiva la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva, avendo esercitato il diritto di recesso dalla stessa a far data dal 1/3/2017, e chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando quale unico responsabile dell' Parte_2
3
[...] il Notaio posto che il contratto di locazione non era mai confluito nell'Associazione, e Parte_1 che l'immobile locato era rimasto nella esclusiva disponibilità del predetto Notaio e dei suoi familiari.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata,
e nel merito rigettare ogni domanda rivolta nei suoi confronti.
Terminata l'istruttoria, esperita a mezzo produzione documentale, il Giudice di primo grado all'udienza del 10/12/2020, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.. Nello specifico, Il Tribunale non considerata raggiunta la prova della cessione del contratto di locazione (non prodotto dall'opponente), ritenuto pacifico il mancato pagamento dei canoni di locazione nella misura indicata nel ricorso monitorio, ed in conseguenza, la responsabilità esclusiva del conduttore opponente in ordine all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Pertanto il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dal Notaio avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6213/2019, condannandolo, giusta soccombenza, alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla sig.ra e dal Notaio liquidate per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale sentenza il Notaio ha spiegato appello con ricorso depositato in data Parte_1
13.07.2021. A sostegno dell'impugnazione proponeva quattro motivi 1) la violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 323, 100 e 101 c.p.c; 2) la violazione della “Legge professionale notarile” 16 febbraio 1913, n. 89, della legge 23 novembre 1939, n. 1815 recante
“Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”, degli artt. 2229 e 2231 cod. civ., e dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rubricata “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”; 3) la violazione delle norme di diritto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, richiamando gli articoli 36, 37 e 38 cod. civ.; 4) la violazione di norma di diritto ovvero dell'art. 1957 cc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si è costituita soltanto l'appellata che ha chiesto di dichiarare improcedibile in rito CP_2
l'appello proposto per mancata impugnazione nel termine previsto ex lege, e nel merito dichiarare inammissibile l'atto di gravame, e comunque rigettarlo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, chiedendo altresì la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc..
L'eccezione di tardività è fondata.
4 La sentenza del Tribunale di Roma n. 18778/2020 è stata pubblicata il 10.12.2020, ed è stata notificata via pec in data 04.01.2021, mentre l'atto introduttivo del giudizio di appello è stato depositato in data
13.07.2021, risultando pertanto pacificamente tardivo sia in relazione al termine breve che a quello lungo (ex artt. 325 e 327 cpc), da considerarsi perentori, dunque, con l'effetto di risultare ormai definitiva la decisione del primo grado.
Sul punto, è privo di pregio quanto esposto dalla parte appellante, coincidente con il primo motivo di appello proposto, a giustificazione della eccezione di tardività dedotta dall'appellata, sulla scorta del quale l'appellante lamenta l'assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata, a suo dire ostativa alla formazione della cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c., e resa in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ..
Tali deduzioni non sono condivisibili.
In primis, perché la sentenza impugnata appare correttamente esporre le ragioni di fatto e di diritto richieste dai richiamati articoli;
ed ancora, perché anche qualora la decisione risultasse censurabile per i motivi esposti dall'appellante, tali doglianze non giustificherebbero il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cpc..
La Corte non ritiene di accogliere la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc avanzata dalla parte appellata non ricorrendone i presupposti di legge.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Nulla per le spese dell'appellata contumace.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 18778/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.12.2020, così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello proposto;
5 2- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1984,00,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma. 19.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
6
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 4259 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Luca Parte_1 C.F._1
Brugnoli (C.F. ) e dall'Avv. Gaia Pirisi (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Cola di Rienzo, 111, giusta procura in atti;
Appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4
Appellata contumace
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Controparte_2 C.F._5
Lombardi (C.F. ) e presso il suo studio in Roma, Via Principe Umberto 35, C.F._6
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 18778/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data
10/12/2020 e notificata in data 04.01.2021
Conclusioni
Per l'appellante “
1- preliminarmente, dichiarare la nullità della sentenza n. 18778/2020 - RG. n.
33247/2019, per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.
2- in via pregiudiziale, riformare integralmente la sentenza appellata n.
1 18778/2020, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del dott. in ragione della Parte_1
sopravvenuta cessione del contratto di locazione;
3- in subordine, sempre in via pregiudiziale, riformare integralmente la sentenza appellata n. 18778/2020, dichiarando l'improcedibilità dell'azione monitoria esperita dalla sig.ra nei confronti del dott. per il Controparte_1 Parte_1
vincolo di sussidiarietà tra conduttore-cedente e conduttore-cessionario e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o improcedibilità del decreto ingiuntivo n. 6213/2019, depositato in cancelleria il 25 marzo 2019, da revocarsi integralmente;
4- in via preliminare, riformando integralmente la sentenza appellata n. 18778/2020, in contraddittorio con l' , Controparte_3
in liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore;
5- in via subordinata nel merito, riformando integralmente la sentenza appellata n. 18778/2020: i) in via principale, revocare il decreto ingiuntivo
n. 6213/2019, depositato in cancelleria il 25 marzo 2019, concesso dal Tribunale di Roma, in quanto infondato e rigettare qualsivoglia pretesa nei confronti del dott. ii) in via Parte_1
ulteriormente subordinata, accertare il diritto del dott. ad essere manlevato e/o Parte_1 rimborsato di quanto eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra dall' Controparte_1 [...]
oggi in liquidazione, anche ai fini dell'azione di rivalsa tra Controparte_3
condebitori sussidiari 6- in ogni caso condannare la sig.ra in solido con la dott. Controparte_1
n.q. di liquidatore dell'associazione professionale denominata Notai Controparte_2 [...]
ovvero ciascuna per quanto di ragione, a pagare le spese del doppio grado di giudizio, da CP_3 liquidarsi come in dispositivo, quanto al primo grado, nella misura stabilita per l'intero dal
Tribunale e, quanto al presente grado, nell'occorrenda misura oltre spese generali (15%), da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari;
7- darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1, quater del D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellato principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari
a quello dovuto per il ricorso, a carico dell'appellante principale.”.
Per l'appellato “..Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, dichiarare improcedibile in rito per mancata impugnazione nel termine previsto ex lege e nel merito dichiarando inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Dr. avverso la sentenza n. 18778/2020 del Tribunale di Roma. Parte_1
Condannare altresì la parte appellante al risarcimento previsto ex art. 96 c.p.c. nella somma che verrà ritenuta congrua ed equativa dalla Ecc.ma Corte di Appello di Roma. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa..”.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 17/05/2019, il Notaio proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto con il quale gli era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.603,87 a titolo di canoni di locazione ed oneri condominiali rimasti insoluti, relativi ad un contratto di locazione, ad uso diverso dall'abitativo, di un appartamento sito in Roma, Via Attilio Regolo n. 12/D. A tal fine, pregiudizialmente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per aver ceduto il contratto di locazione oggetto di causa all' , che chiedeva di poter Controparte_3
chiamare in giudizio. Evidenziava di non essere stato informato dalla locatrice, sig.ra CP_1
, dell'inadempimento posto in essere da parte della cessionaria
[...] Controparte_3
e concludeva chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva,
[...]
giusta cessione del contratto, l'improcedibilità dell'azione monitoria esperita dalla sig.ra CP_1
per il vincolo di sussidiarietà tra conduttore-cedente e conduttore-cessionario e, per l'effetto,
[...]
la nullità e/o improcedibilità, e revoca integrale, del decreto ingiuntivo n. 6213/2019; chiedeva, inoltre, di autorizzare la chiamata in causa dell' in Controparte_3
liquidazione, in persona dei liquidatori pro tempore; nel merito chiedeva revocare il decreto ingiuntivo n. 6213/2019, e rigettare qualsiasi pretesa nei suoi confronti. Infine, in via subordinata, chiedeva di essere manlevato e/o rimborsato dall' di Controparte_3
quanto eventualmente tenuto a pagare alla sig.ra ai fini dell'azione di rivalsa tra Controparte_1
condebitori sussidiari.
Costituitasi in giudizio, la parte opposta, sig.ra contestava il fondamento della Controparte_1
domanda, eccependo di non aver mai inteso liberare il Notaio dalle obbligazioni Parte_1
contrattuali e dagli eventuali inadempimenti della cessionaria e di aver agito nei confronti dell'opponente in forza di un'obbligazione solidale e non sussidiaria. Pertanto, concludeva chiedendo di dichiarare improcedibile l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n.
6213/2019, per il mancato esperimento del procedimento di mediazione;
e, previa dichiarazione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, confermare il detto decreto ovvero rigettare l'opposizione in quanto infondata.
Successivamente, con ordinanza resa in data 31/10/2019 veniva accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva autorizzata la chiamata in causa della terza, in liquidazione, in persona dei liquidatori pro Controparte_3
tempore. Si costituiva in giudizio il Notaio di liquidatrice Controparte_4
dell' che eccepiva la propria carenza di Controparte_3
legittimazione passiva, avendo esercitato il diritto di recesso dalla stessa a far data dal 1/3/2017, e chiedeva il rigetto dell'opposizione evidenziando quale unico responsabile dell' Parte_2
3
[...] il Notaio posto che il contratto di locazione non era mai confluito nell'Associazione, e Parte_1 che l'immobile locato era rimasto nella esclusiva disponibilità del predetto Notaio e dei suoi familiari.
Concludeva, pertanto, chiedendo dichiarare il difetto di legittimazione passiva della terza chiamata,
e nel merito rigettare ogni domanda rivolta nei suoi confronti.
Terminata l'istruttoria, esperita a mezzo produzione documentale, il Giudice di primo grado all'udienza del 10/12/2020, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciava sentenza ex art. 429 c.p.c.. Nello specifico, Il Tribunale non considerata raggiunta la prova della cessione del contratto di locazione (non prodotto dall'opponente), ritenuto pacifico il mancato pagamento dei canoni di locazione nella misura indicata nel ricorso monitorio, ed in conseguenza, la responsabilità esclusiva del conduttore opponente in ordine all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto.
Pertanto il Tribunale rigettava l'opposizione proposta dal Notaio avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6213/2019, condannandolo, giusta soccombenza, alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla sig.ra e dal Notaio liquidate per Controparte_1 Controparte_2 ciascuna in complessivi € 2.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Avverso tale sentenza il Notaio ha spiegato appello con ricorso depositato in data Parte_1
13.07.2021. A sostegno dell'impugnazione proponeva quattro motivi 1) la violazione ed erronea applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 323, 100 e 101 c.p.c; 2) la violazione della “Legge professionale notarile” 16 febbraio 1913, n. 89, della legge 23 novembre 1939, n. 1815 recante
“Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”, degli artt. 2229 e 2231 cod. civ., e dell'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 392, rubricata “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”; 3) la violazione delle norme di diritto per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, richiamando gli articoli 36, 37 e 38 cod. civ.; 4) la violazione di norma di diritto ovvero dell'art. 1957 cc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Si è costituita soltanto l'appellata che ha chiesto di dichiarare improcedibile in rito CP_2
l'appello proposto per mancata impugnazione nel termine previsto ex lege, e nel merito dichiarare inammissibile l'atto di gravame, e comunque rigettarlo, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, chiedendo altresì la condanna ai sensi dell'art. 96 cpc..
L'eccezione di tardività è fondata.
4 La sentenza del Tribunale di Roma n. 18778/2020 è stata pubblicata il 10.12.2020, ed è stata notificata via pec in data 04.01.2021, mentre l'atto introduttivo del giudizio di appello è stato depositato in data
13.07.2021, risultando pertanto pacificamente tardivo sia in relazione al termine breve che a quello lungo (ex artt. 325 e 327 cpc), da considerarsi perentori, dunque, con l'effetto di risultare ormai definitiva la decisione del primo grado.
Sul punto, è privo di pregio quanto esposto dalla parte appellante, coincidente con il primo motivo di appello proposto, a giustificazione della eccezione di tardività dedotta dall'appellata, sulla scorta del quale l'appellante lamenta l'assoluta carenza motivazionale della sentenza impugnata, a suo dire ostativa alla formazione della cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c., e resa in violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e 118, primo comma, disp. att. cod. proc. civ..
Tali deduzioni non sono condivisibili.
In primis, perché la sentenza impugnata appare correttamente esporre le ragioni di fatto e di diritto richieste dai richiamati articoli;
ed ancora, perché anche qualora la decisione risultasse censurabile per i motivi esposti dall'appellante, tali doglianze non giustificherebbero il mancato rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cpc..
La Corte non ritiene di accogliere la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 cpc avanzata dalla parte appellata non ricorrendone i presupposti di legge.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza.
Nulla per le spese dell'appellata contumace.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n. 18778/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 10.12.2020, così provvede:
1- Dichiara inammissibile l'appello proposto;
5 2- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 1984,00,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n.
115/2002.
Roma. 19.02.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
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