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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 15/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
12.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 720 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via Sebastiano Guzzi 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caruso, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
- Ricorrente-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._2
(CZ), alla Via F. Rismondo 5, presso lo studio dell'avv. Simona Barberio, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
- Resistente -
OGGETTO: intimazione di sfratto e inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione atti.
++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dall'intimazione di sfratto per morosità promossa dal ricorrente, nei confronti di , conduttore dell'immobile di sua proprietà, sito in Lamezia Terme alla Controparte_1
Via C. Molinaro 20, foglio 36, p. 546, sub 1, in forza di contratto di locazione di data 01.03.2011, registrato in pari data n. 333 serie 3T, all'Ufficio del Registro di Lamezia Terme.
A fondamento della domanda ha allegato il mancato pagamento, da parte del resistente, dei canoni di locazione scaduti, oltre alle spese condominiali e al 50% delle spese di registrazione per un totale complessivo pari ad euro 2.044,00, nonché per quelli da scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA, e rimborso spese generali come per Legge.
Ha resistito , opponendosi allo sfratto per i motivi di cui alla propria comparsa di Controparte_1 costituzione.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto, il Giudice designato, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
In corso di causa veniva depositato verbale di rilascio dell'immobile avvenuto in data 31.03.2021.
Con ordinanza del 27.11.2025 depositata il 02.12.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che le parti hanno proceduto il deposito delle note di trattazione scritte, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza
RILEVATO IN DIRITTO
Giova premettere che nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 e ss c.c., ovvero, ai fini della condanna al pagamento dei canoni non pagati.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che il locatore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533), ferma restando, ai fini della pronuncia di risoluzione, la valutazione della gravità dell'inadempimento, da effettuarsi tenendo conto di quanto specificamente disposto, in subiecta materia, ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c. c. “Salva la facoltà del Giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui alla legge n. 392 del 1978, art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto (Cass., sez. VI, 23 giugno 2011,n. 13887)”.
dall'art. 5 della legge 392/1978, secondo cui “salvo quanto previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone di locazione decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità di canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile”.
La normativa suddetta disciplina la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione ai fini della risoluzione del contratto, con la conseguenza che ove il ritardo si protrae per un periodo di tempo superiore a quanto previsto, l'inadempimento non può considerarsi di scarsa importanza.
Tanto premesso il locatore ha ben fondato la propria pretesa, l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone, sul contratto di locazione con cui ha concesso in godimento il bene oggetto di controversia.
Il conduttore, onerato della prova dell'adempimento a confutazione di quanto asserito da parte locatrice, si è limitato ad eccepire in via riconvenzionale, di aver diritto alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al canone previsto nel contratto per cui è causa, non supportata da prova alcuna.
Nella specie, invero, le risultanze dell'istruttoria espletata sono ben lungi dal fare ritenere aggiunta la prova in ordine a quanto lamentato dal resistente.
Al riguardo, inconferente risulta, sul piano probatorio, l'assunto del conduttore in merito al diverso canone mensile effettivamente versato, la sola ricevuta di data 11.02.2016 dallo stesso versata in atti.
Invero nessuna altra documentazione e/o prova afferente tali presunti pagamenti è stata offerta.
L'accertata illegittimità della condotta posta in essere da parte resistente conduce all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, essendosi, pertanto, determinato un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale in forza del mancato adempimento dell'obbligo primario facente capo al conduttore.
Previa declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di rilascio per quanto suddetto, proposta originariamente dal locatore, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, con condanna del resistente al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 6.294,00 a titolo di canoni non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, con intimazione di sfratto per morosità e con memoria integrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara risolto il contratto di locazione del 01/03/2011 registrato in pari data, al n. 333 serie 3T, all'Ufficio del Registro di Lamezia Terme;
-accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di euro € 6.294,00 a titolo di canoni non Parte_1 corrisposti oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo;
-dichiara cessata la materia del contendere, rispetto alla domanda di rilascio;
-rigetta la domanda riconvenzionale del resistente per quanto in parte motiva;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540, 00, oltre IVA, cnpa, spese generali come per legge.
Lamezia Terme 15.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
12.12.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 720 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020 nascente dal procedimento di intimazione di sfratto per morosità, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ) alla via Sebastiano Guzzi 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Caruso, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
- Ricorrente-
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme Controparte_1 C.F._2
(CZ), alla Via F. Rismondo 5, presso lo studio dell'avv. Simona Barberio, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura in atti;
- Resistente -
OGGETTO: intimazione di sfratto e inadempimento contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione atti.
++++
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L. 18 giugno 2009 n. 69, ha modificato, tra l'altro, l'art. 132 c.p.c. e il correlato art. 118 disp. att. c.p.c., disponendo, in relazione al contenuto della sentenza (art. 132 n. 4 c.p.c.), che la motivazione debba contenere: “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dall'intimazione di sfratto per morosità promossa dal ricorrente, nei confronti di , conduttore dell'immobile di sua proprietà, sito in Lamezia Terme alla Controparte_1
Via C. Molinaro 20, foglio 36, p. 546, sub 1, in forza di contratto di locazione di data 01.03.2011, registrato in pari data n. 333 serie 3T, all'Ufficio del Registro di Lamezia Terme.
A fondamento della domanda ha allegato il mancato pagamento, da parte del resistente, dei canoni di locazione scaduti, oltre alle spese condominiali e al 50% delle spese di registrazione per un totale complessivo pari ad euro 2.044,00, nonché per quelli da scadere fino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo, spese, diritti e onorari, oltre IVA e CPA, e rimborso spese generali come per Legge.
Ha resistito , opponendosi allo sfratto per i motivi di cui alla propria comparsa di Controparte_1 costituzione.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto, il Giudice designato, non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione.
In corso di causa veniva depositato verbale di rilascio dell'immobile avvenuto in data 31.03.2021.
Con ordinanza del 27.11.2025 depositata il 02.12.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12.12.2025 fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Considerato che le parti hanno proceduto il deposito delle note di trattazione scritte, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza
RILEVATO IN DIRITTO
Giova premettere che nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, l'opposizione dell'intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena, avente ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento del conduttore ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1453 e ss c.c., ovvero, ai fini della condanna al pagamento dei canoni non pagati.
Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori gravanti sulle parti, che il locatore deve provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il conduttore ad essere gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esistenza di un diverso fatto estintivo (così Cassazione civile, SS.UU., 30 ottobre 2001 n. 13533), ferma restando, ai fini della pronuncia di risoluzione, la valutazione della gravità dell'inadempimento, da effettuarsi tenendo conto di quanto specificamente disposto, in subiecta materia, ai comuni criteri di cui all'art. 1455 c. c. “Salva la facoltà del Giudice di utilizzare come parametro orientativo il principio di cui alla legge n. 392 del 1978, art. 5, alla stregua delle particolarità del caso concreto (Cass., sez. VI, 23 giugno 2011,n. 13887)”.
dall'art. 5 della legge 392/1978, secondo cui “salvo quanto previsto dall'art. 55, il mancato pagamento del canone di locazione decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità di canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del Codice civile”.
La normativa suddetta disciplina la valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni di locazione ai fini della risoluzione del contratto, con la conseguenza che ove il ritardo si protrae per un periodo di tempo superiore a quanto previsto, l'inadempimento non può considerarsi di scarsa importanza.
Tanto premesso il locatore ha ben fondato la propria pretesa, l'inadempimento del resistente all'obbligo di pagamento del canone, sul contratto di locazione con cui ha concesso in godimento il bene oggetto di controversia.
Il conduttore, onerato della prova dell'adempimento a confutazione di quanto asserito da parte locatrice, si è limitato ad eccepire in via riconvenzionale, di aver diritto alla restituzione di quanto corrisposto in eccedenza rispetto al canone previsto nel contratto per cui è causa, non supportata da prova alcuna.
Nella specie, invero, le risultanze dell'istruttoria espletata sono ben lungi dal fare ritenere aggiunta la prova in ordine a quanto lamentato dal resistente.
Al riguardo, inconferente risulta, sul piano probatorio, l'assunto del conduttore in merito al diverso canone mensile effettivamente versato, la sola ricevuta di data 11.02.2016 dallo stesso versata in atti.
Invero nessuna altra documentazione e/o prova afferente tali presunti pagamenti è stata offerta.
L'accertata illegittimità della condotta posta in essere da parte resistente conduce all'accoglimento della domanda avanzata dal ricorrente, essendosi, pertanto, determinato un evidente squilibrio del sinallagma contrattuale in forza del mancato adempimento dell'obbligo primario facente capo al conduttore.
Previa declaratoria della sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda di rilascio per quanto suddetto, proposta originariamente dal locatore, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, deve essere dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa, con condanna del resistente al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente della somma di € 6.294,00 a titolo di canoni non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Sulle spese e competenze di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, con intimazione di sfratto per morosità e con memoria integrativa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara risolto il contratto di locazione del 01/03/2011 registrato in pari data, al n. 333 serie 3T, all'Ufficio del Registro di Lamezia Terme;
-accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento, in favore di della somma di euro € 6.294,00 a titolo di canoni non Parte_1 corrisposti oltre interessi nella misura legale dalle singole scadenze al saldo;
-dichiara cessata la materia del contendere, rispetto alla domanda di rilascio;
-rigetta la domanda riconvenzionale del resistente per quanto in parte motiva;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540, 00, oltre IVA, cnpa, spese generali come per legge.
Lamezia Terme 15.12.2025
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Dott.ssa Anna Destito