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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 680/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
[...]
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Sarnicola Vincenzo, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Caludio Carrato , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio e quale mandataria della società di cartolarizzazione dei crediti ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_3 P.IVA_3
Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 07/02/2018 a rogito Dr.
Notaio in Fiumicino, Rep. 34090 / Racc. 6009; Persona_1
resistente
E
( in persona del legale rappresentante pro temnpore, CP_4 P.IVA_4
rappresentato e difeso dall' Avv. Teresa Castellucci, in virtù procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data 18.06.2014 Persona_2
rep.17705 / racc. 8545,; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 02/05/2016 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento recante progressivo n°
10020166810402/000. Tale intimazione di pagamento aveva ad oggetto n° 72 cartelle esattoriali, ed avvisi di addebito, sostiene il ricorrente mai notificate.
Provvedeva il ricorrente ad individuare le cartelle di competenza del Tribunale adito, ovvero 55 titoli, aventi come enti impositori ed , individuati ai CP_4 CP_2
seguenti numeri identificativi: 10020000056010532000,
10020000068235378000, 10020010089568652000, 10020020008687848000,
10020040023318330000, 10020040039076671000, 10020040077326157000,
10020050007501437000, 10020050050554773000, 10020060001444284000,
10020060053377613000, 10020060056378273000, 10020070063528138000,
10020070067336989000, 10020080043041635000, 10020080052348107000,
10020080059828034000 ,10020090005952612000, 10020090070487736000
,10020090085597307000, 10020090089408380000, 10020100005950769000,
10020100033422161000, 10020100039741414000, 10020100073737156000,
10020110020175611000, 10020110025376028000, 10020110038517534000,
10020110060996947000, 10020130006546423000, 10020140002483114000,
10020140031278540000, 40020112000109816000, 40020112001066403000,
40020112001309213000, 40020120000144387000, 40020120000229913000,
40020120001496531000, 40020120002704420000, 40020120003435375000,
40020120003923225000, 40020120004903260000, 40020120006153710000,
40020120006344154000, 40020130000348869000, 40020130000504545000,
40020130002622016000, 40020130003473366000, 40020130005878228000,
40020140000206524000, 40020140000697707000, 40020140001999606000,
Pag. 2 di 5 40020140003942288000, 40020140006271134000, 40020140006768882000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di titoli mai notificati ed in ogni caso di crediti prescritti, e pertanto concludeva affinchè il Tribunale (in veste del giudice del lavoro, dichiarasse: 1) “l'inesistenza delle cartelle esattoriali […] all'interno delle buste inviata a mezzo posta”; 2) “l'inesistenza delle cartelle esattoriali […] perché mai notificate al ricorrente”; 3) “la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali raffigurate nella intimazione, che vanno dal N° 1 al N° 28, perché sono trascorsi sia i 5 anni che i 10 anni dalla loro presunta notifica al ricorrente”; 4) “la nullità della intimazione di pagamento N-
100 2016 900 68104 02/00 oper tutti i motivi articolati nel presente ricorso”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l (all'epoca Equitalia), l' (anche per Controparte_5 CP_2 conto della e l' . CP_3 CP_4
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Ebbene, in corso di causa l'equitalia non ha provato la notifica delle cartelle esattoriali, limitandosi a depositare estratto di ruolo delle singole cartelle da cui risulta la data della notifica. Ebbene, la produzione del mero ruolo non dimostra l'avvenuta notifica dei titoli, che è sufficientemente dimostrabile attraverso l'esibizione delle raccomandate (qualora riportino il numero di cartella notificato) o estratto della cartella e ricevuta qualora è il titolo a riportare il progressivo di raccomandata AR.
2.2 Si premette tanto perché sia l che l hanno provveduto, invece, a CP_4 CP_2 dimostrare l'avvenuta notifica dei titoli. Per la precisione l' ha prodotto CP_4
raccomandate in relazione ai seguenti titoli:
10020040077326157000.10020050050554773000. 10020060056378273000.
10020070063528138000. 10020080052348107000 e 10020090089408380000 (si precisa che per altri titoli l' ha provveduto a depositare meri estratti). Tali CP_4
Pag. 3 di 5 raccomandate sono tutte state ricevute dal 2005 al 2009, di tal ché si rileva fondata l'eccezione del ricorrente in ordine alla prescrizione dei titoli medesimi.
2.3 L' provvede, invece, al deposito di copiosa documentazione al fine di CP_2
dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, allegando copia del titolo e relativa ricevuta di ritorno della raccomandata. Per la precisione, l' CP_2
efficacemente dimostra la notifica dei seguenti titoli: 40020120000144387000,
40020120000229913000, 40020120001496531000, 40020120002704420000,
40020120003435375000, 40020120003923225000, 40020120004903260000,
40020120006153710000, 40020120006344154000, 40020130000348869000,
40020130000504545000, 40020130002622016000, 40020130003473366000,
40020130005878228000, 40020140000206524000, 40020140000697707000,
40020140001999606000, 40020140003942288000, 40020140006271134000 e
40020140006768882000. Tutti i titoli sono stati notificati dal 2012 in poi, e pertanto va disattesa sul punto la domanda della ricorrente, con la precisazione che i titoli individuati ai nn° 40020112000109816000, 40020112001066403000,
e 40020112001309213000 non risultano notificati.
2.3 La domanda pertanto merita accoglimento parziale.
3.1 Stante l'esito dell'istruttoria, le spese di lite vengono poste a carico dell' a favore di parte ricorrente. CP_6
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' e dell' ,
[...] Controparte_5 CP_7 dell' Controparte_8 Controparte_9
(costituitosi anche in nome e per conto della Società di Cartolarizzazione
[...]
dei Crediti ), così provvede: CP_3
Pag. 4 di 5 1) dichiara prescritte, inesigibili e nulle le cartelle esattoriali identificate ai nn° progressivi 10020040077326157000.10020050050554773000. 10020060056378273000.
10020070063528138000. 10020080052348107000 e 10020090089408380000;
2) dichiara nulle in quanto mai notificate le cartelle esattoriali identificate ai nn° progressivi 10020000056010532000, 10020000068235378000, 10020010089568652000,
10020020008687848000, 10020040023318330000, 10020040039076671000,
10020050007501437000, 10020060001444284000, 10020060053377613000,
10020070067336989000, 10020080043041635000, 10020080059828034000,
10020090005952612000, 10020090070487736000, 10020090085597307000,
10020100005950769000, 10020100033422161000, 10020100039741414000,
10020100073737156000, 10020110020175611000, 10020110025376028000,
10020110038517534000, 10020110060996947000, 10020130006546423000,
10020140002483114000 e 10020140031278540000 nonché gli avvisi di addebito identificati ai numeri progressivi 40020112000109816000, 40020112001066403000, e
40020112001309213000.
3) condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte CP_6
ricorrente della somma di Euro 2.500,00, oltre cassa, IVA, anticipazioni forfettarie nella misura del 15% con distrazione a favore dell'avvocato Vincenzo
Sarnicola per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Mario Miele, all'udienza del 15/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 680/2016 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.” e vertente
[...]
, ( rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
Sarnicola Vincenzo, come da procura versata in atti;
ricorrente
E
) rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv.to Caludio Carrato , come da procura versata in atti;
resistente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_2
tempore, in proprio e quale mandataria della società di cartolarizzazione dei crediti ( ) rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_3 P.IVA_3
Lelio Maritato in virtù di procura generale alle liti del 07/02/2018 a rogito Dr.
Notaio in Fiumicino, Rep. 34090 / Racc. 6009; Persona_1
resistente
E
( in persona del legale rappresentante pro temnpore, CP_4 P.IVA_4
rappresentato e difeso dall' Avv. Teresa Castellucci, in virtù procura generale alle liti con atto per Notar di Napoli, in data 18.06.2014 Persona_2
rep.17705 / racc. 8545,; resistente
FATTO E DIRITTO
1.0 Con ricorso depositato in data 02/05/2016 proponeva Parte_1
ricorso avverso intimazione di pagamento recante progressivo n°
10020166810402/000. Tale intimazione di pagamento aveva ad oggetto n° 72 cartelle esattoriali, ed avvisi di addebito, sostiene il ricorrente mai notificate.
Provvedeva il ricorrente ad individuare le cartelle di competenza del Tribunale adito, ovvero 55 titoli, aventi come enti impositori ed , individuati ai CP_4 CP_2
seguenti numeri identificativi: 10020000056010532000,
10020000068235378000, 10020010089568652000, 10020020008687848000,
10020040023318330000, 10020040039076671000, 10020040077326157000,
10020050007501437000, 10020050050554773000, 10020060001444284000,
10020060053377613000, 10020060056378273000, 10020070063528138000,
10020070067336989000, 10020080043041635000, 10020080052348107000,
10020080059828034000 ,10020090005952612000, 10020090070487736000
,10020090085597307000, 10020090089408380000, 10020100005950769000,
10020100033422161000, 10020100039741414000, 10020100073737156000,
10020110020175611000, 10020110025376028000, 10020110038517534000,
10020110060996947000, 10020130006546423000, 10020140002483114000,
10020140031278540000, 40020112000109816000, 40020112001066403000,
40020112001309213000, 40020120000144387000, 40020120000229913000,
40020120001496531000, 40020120002704420000, 40020120003435375000,
40020120003923225000, 40020120004903260000, 40020120006153710000,
40020120006344154000, 40020130000348869000, 40020130000504545000,
40020130002622016000, 40020130003473366000, 40020130005878228000,
40020140000206524000, 40020140000697707000, 40020140001999606000,
Pag. 2 di 5 40020140003942288000, 40020140006271134000, 40020140006768882000.
Il ricorrente deduceva/lamentava che si trattava di titoli mai notificati ed in ogni caso di crediti prescritti, e pertanto concludeva affinchè il Tribunale (in veste del giudice del lavoro, dichiarasse: 1) “l'inesistenza delle cartelle esattoriali […] all'interno delle buste inviata a mezzo posta”; 2) “l'inesistenza delle cartelle esattoriali […] perché mai notificate al ricorrente”; 3) “la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle esattoriali raffigurate nella intimazione, che vanno dal N° 1 al N° 28, perché sono trascorsi sia i 5 anni che i 10 anni dalla loro presunta notifica al ricorrente”; 4) “la nullità della intimazione di pagamento N-
100 2016 900 68104 02/00 oper tutti i motivi articolati nel presente ricorso”.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l (all'epoca Equitalia), l' (anche per Controparte_5 CP_2 conto della e l' . CP_3 CP_4
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
2.1 Ebbene, in corso di causa l'equitalia non ha provato la notifica delle cartelle esattoriali, limitandosi a depositare estratto di ruolo delle singole cartelle da cui risulta la data della notifica. Ebbene, la produzione del mero ruolo non dimostra l'avvenuta notifica dei titoli, che è sufficientemente dimostrabile attraverso l'esibizione delle raccomandate (qualora riportino il numero di cartella notificato) o estratto della cartella e ricevuta qualora è il titolo a riportare il progressivo di raccomandata AR.
2.2 Si premette tanto perché sia l che l hanno provveduto, invece, a CP_4 CP_2 dimostrare l'avvenuta notifica dei titoli. Per la precisione l' ha prodotto CP_4
raccomandate in relazione ai seguenti titoli:
10020040077326157000.10020050050554773000. 10020060056378273000.
10020070063528138000. 10020080052348107000 e 10020090089408380000 (si precisa che per altri titoli l' ha provveduto a depositare meri estratti). Tali CP_4
Pag. 3 di 5 raccomandate sono tutte state ricevute dal 2005 al 2009, di tal ché si rileva fondata l'eccezione del ricorrente in ordine alla prescrizione dei titoli medesimi.
2.3 L' provvede, invece, al deposito di copiosa documentazione al fine di CP_2
dimostrare l'avvenuta notifica degli avvisi di addebito, allegando copia del titolo e relativa ricevuta di ritorno della raccomandata. Per la precisione, l' CP_2
efficacemente dimostra la notifica dei seguenti titoli: 40020120000144387000,
40020120000229913000, 40020120001496531000, 40020120002704420000,
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40020120006153710000, 40020120006344154000, 40020130000348869000,
40020130000504545000, 40020130002622016000, 40020130003473366000,
40020130005878228000, 40020140000206524000, 40020140000697707000,
40020140001999606000, 40020140003942288000, 40020140006271134000 e
40020140006768882000. Tutti i titoli sono stati notificati dal 2012 in poi, e pertanto va disattesa sul punto la domanda della ricorrente, con la precisazione che i titoli individuati ai nn° 40020112000109816000, 40020112001066403000,
e 40020112001309213000 non risultano notificati.
2.3 La domanda pertanto merita accoglimento parziale.
3.1 Stante l'esito dell'istruttoria, le spese di lite vengono poste a carico dell' a favore di parte ricorrente. CP_6
P.Q.M.
il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Pt_1
nei confronti dell' e dell' ,
[...] Controparte_5 CP_7 dell' Controparte_8 Controparte_9
(costituitosi anche in nome e per conto della Società di Cartolarizzazione
[...]
dei Crediti ), così provvede: CP_3
Pag. 4 di 5 1) dichiara prescritte, inesigibili e nulle le cartelle esattoriali identificate ai nn° progressivi 10020040077326157000.10020050050554773000. 10020060056378273000.
10020070063528138000. 10020080052348107000 e 10020090089408380000;
2) dichiara nulle in quanto mai notificate le cartelle esattoriali identificate ai nn° progressivi 10020000056010532000, 10020000068235378000, 10020010089568652000,
10020020008687848000, 10020040023318330000, 10020040039076671000,
10020050007501437000, 10020060001444284000, 10020060053377613000,
10020070067336989000, 10020080043041635000, 10020080059828034000,
10020090005952612000, 10020090070487736000, 10020090085597307000,
10020100005950769000, 10020100033422161000, 10020100039741414000,
10020100073737156000, 10020110020175611000, 10020110025376028000,
10020110038517534000, 10020110060996947000, 10020130006546423000,
10020140002483114000 e 10020140031278540000 nonché gli avvisi di addebito identificati ai numeri progressivi 40020112000109816000, 40020112001066403000, e
40020112001309213000.
3) condanna l' alla refusione delle spese di lite nei confronti di parte CP_6
ricorrente della somma di Euro 2.500,00, oltre cassa, IVA, anticipazioni forfettarie nella misura del 15% con distrazione a favore dell'avvocato Vincenzo
Sarnicola per dichiarato anticipo.
Così deciso in Vallo della Lucania, 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Mario Miele
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