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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/07/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 375 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lavorato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano – Rossano, alla Via Della Scuola n. 13, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE – CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3
pagina 1 di 7 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Chiaramonte ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Saracena, alla Via Casini n. 31, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI – ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 residente in Roma, alla Via Tiburtina;
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: azione di regresso.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , quali asseriti eredi di al fine di
[...] Controparte_3 Parte_2 ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, alla corresponsione della somma di €
67.680,00, oltre interessi, in conseguenza dell'espropriazione e della vendita all'asta del proprio bene, sito in Corigliano – Rossano, alla Piazza SS. Somma e Abenante, su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo concesso in favore di Parte_2
In particolare, parte attrice deduceva che in data 08.10.2007 concedeva ipoteca volontaria, iscritta sul proprio appartamento, in favore di a garanzia del mutuo Parte_3 concesso a per la somma di € 176.392,52; che il predetto debitore non Parte_2 pagava le rate previste dal contratto di mutuo;
che in data 27.08.2012 la mutuante inviava a essa attrice un atto stragiudiziale di intimazione, chiedendo il pagamento dell'importo di € 7.266,98; che, tenuto conto del mancato adempimento, la banca mutuante in data 14.04.2015 notificava l'atto di pignoramento per la somma di € 129.024,19, oltre interessi di mora;
che nel predetto atto di pignoramento veniva incluso anche l'appartamento ipotecato di essa attrice;
che detto immobile veniva venduto all'asta per l'importo di € 67.680,00; che decedeva in data Parte_2
29.11.2012; che essa ricorrente ottenuta la cittadinanza italiana nel 21.11.2008 mutava il proprio nome da in che, pertanto, la stessa intendeva agire in via di Persona_1 Parte_1
pagina 2 di 7 regresso nei confronti dei convenuti, eredi di al fine di ottenere la somma Parte_2 in parola.
2. Si costituivano tardivamente in giudizio e che, Controparte_1 Controparte_2 contestando gli assunti attorei, chiedevano in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
in via preliminare, di rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice; nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto. In prima udienza, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Inoltre, gli stessi proponevano domanda riconvenzionale, volta a ottenere la restituzione della somma di € 135.000,00, concessa dal proprio de cuius a parte attrice, a titolo di prestito.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza del 13.09.2024, con cui veniva disposta la rinnovazione della notifica del detto atto, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 30.05.2025, resa a scioglimento della Controparte_3 riserva assunta all'udienza del 22.05.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. In via preliminare, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che l'omessa dichiarazione di cui all'art. 163, c. III, n. 3 bis c.p.c., non comporta alcuna invalidità, atteso che la domanda di cui al presente giudizio non è soggetta a condizione di procedibilità.
6. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal pagina 3 di 7 creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che la creditrice ha provato la fonte del proprio diritto, attraverso la produzione del contratto di mutuo concesso in favore di
[...]
, in cui la stessa si costituiva quale terza datrice di ipoteca, l'atto di pignoramento Parte_2 immobiliare intrapreso dalla banca mutuante, il decreto di trasferimento dell'immobile e la relativa nota di trascrizione, e ha allegato l'inadempimento degli eredi del debitore.
8. Le parti convenute costituite non hanno contestato l'inadempimento, ma hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e l'insussistenza del debito in capo a essi convenuti, atteso che stessa era beneficiaria delle somme concesse a titolo di mutuo, nonché la prescrizione dell'azione.
9. Orbene, per quanto concerne l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice e l'insussistenza del debito, si segnala che in base alla documentazione prodotta in atti risulta che la stessa si sia costituita quale terza datrice di ipoteca, concessa a garanzia del mutuo erogato in favore di e non vi è prova che la stessa fosse beneficiaria delle somme erogate, Parte_2 atteso che dal contratto di mutuo emerge che le stesse siano state concesse attraverso quattro assegni circolari non trasferibili, di cui due in favore dello stesso e due in Parte_2 favore di che non risulta in alcun modo riconducibile a parte attrice. Controparte_4
I convenuti costituiti, invece, non hanno prodotto il contratto di acquisto, altra documentazione idonea ovvero articolato prova per testi per provare che le somme erogate a titolo di mutuo siano state concesse in favore di parte attrice. Né le dichiarazioni rese da Parte_2 risultano idonee a provare la dazione delle somme e il relativo titolo, essendo lo stesso sostanzialmente parte del giudizio, atteso che i convenuti agiscono quali eredi.
pagina 4 di 7 Pertanto, parte convenuta non è riuscita ad assolvere all'onere della prova del fatto impeditivo ovvero estintivo della pretesa creditoria., non avendo provato né l'effettiva dazione delle somme né dell'asserita dazione a titolo di mutuo.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. Civ., sez. II, ord. n. n.30944/2018).
10. Ciò detto, si rileva che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalle parti convenute, risulta inammissibile, poiché proposta tardivamente solo in prima udienza.
Ugualmente inammissibile è la domanda riconvenzionale, poiché, oltre a non essere articolata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, risulta del tutto tardiva, atteso che i convenuti si sono costituiti in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
11. Per quanto riguarda , si rileva che la stessa risulta sprovvista di Controparte_3 legittimazione passiva, in quanto dall'atto di pignoramento emerge che gli eredi di Parte_2 fossero esclusivamente i figli e
[...] Controparte_1 Controparte_2
12 Per quanto riguarda il quantum da riconoscere in favore di parte attrice, si rileva che la stessa ha diritto di ottenere la corresponsione di quanto ricavato al creditore garantito e non della somma corrispondente all'effettivo valore di mercato del bene.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha condivisibilmente precisato che “Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 35847/2022).
pagina 5 di 7 Per tale ragione i convenuti vanno condannati alla corresponsione in solido tra loro, in favore di parte attrice, della somma di € 50.760,00, pari al prezzo di aggiudicazione (cfr. decreto di trasferimento della proprietà all. al fascicolo di parte attrice).
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, in favore dell'erario, attesa l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di parte attrice, e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dette spese saranno liquidate in base al principio del “decisum”.
Lo scaglione sarà, infatti, parametrato alla somma riconosciuta e non alla somma richiesta,
“poiché il criterio fondante, sotteso alla disciplina delle tariffa professionale, approvata con il decreto ministeriale n. 140 del 2012, è quello della proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all'attività professionale svolta, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto dell'effettiva decisione (il decisum) del giudice che fissa la dimensione reale della lite stessa” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 9903/2019).
Nulla sulle spese per quanto riguarda , in ragione della contumacia Controparte_3 della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna e alla Controparte_1 Controparte_2 corresponsione, in solido tra loro, in favore di , della somma di € 50.760,00; Parte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, avanzata dai convenuti costituiti;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
- condanna e alla refusione in solido tra loro, in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.500,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese relativamente a . Controparte_3
pagina 6 di 7 Castrovillari, 17.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note scritte depositate da parte attrice, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 375 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Lavorato ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano – Rossano, alla Via Della Scuola n. 13, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE – CONVENUTA IN VIA RICONVENZIONALE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
), C.F._3
pagina 1 di 7 rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Chiaramonte ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Saracena, alla Via Casini n. 31, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI – ATTORI IN VIA RICONVENZIONALE
NONCHÉ
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4 residente in Roma, alla Via Tiburtina;
CONVENUTA - CONTUMACE
OGGETTO: azione di regresso.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 CP_2
e , quali asseriti eredi di al fine di
[...] Controparte_3 Parte_2 ottenere la condanna degli stessi, in solido tra loro, alla corresponsione della somma di €
67.680,00, oltre interessi, in conseguenza dell'espropriazione e della vendita all'asta del proprio bene, sito in Corigliano – Rossano, alla Piazza SS. Somma e Abenante, su cui era stata iscritta ipoteca a garanzia del mutuo concesso in favore di Parte_2
In particolare, parte attrice deduceva che in data 08.10.2007 concedeva ipoteca volontaria, iscritta sul proprio appartamento, in favore di a garanzia del mutuo Parte_3 concesso a per la somma di € 176.392,52; che il predetto debitore non Parte_2 pagava le rate previste dal contratto di mutuo;
che in data 27.08.2012 la mutuante inviava a essa attrice un atto stragiudiziale di intimazione, chiedendo il pagamento dell'importo di € 7.266,98; che, tenuto conto del mancato adempimento, la banca mutuante in data 14.04.2015 notificava l'atto di pignoramento per la somma di € 129.024,19, oltre interessi di mora;
che nel predetto atto di pignoramento veniva incluso anche l'appartamento ipotecato di essa attrice;
che detto immobile veniva venduto all'asta per l'importo di € 67.680,00; che decedeva in data Parte_2
29.11.2012; che essa ricorrente ottenuta la cittadinanza italiana nel 21.11.2008 mutava il proprio nome da in che, pertanto, la stessa intendeva agire in via di Persona_1 Parte_1
pagina 2 di 7 regresso nei confronti dei convenuti, eredi di al fine di ottenere la somma Parte_2 in parola.
2. Si costituivano tardivamente in giudizio e che, Controparte_1 Controparte_2 contestando gli assunti attorei, chiedevano in via pregiudiziale, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione, per mancato esperimento della negoziazione assistita;
in via preliminare, di rigettare la domanda per carenza di legittimazione attiva dell'attrice; nel merito, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto. In prima udienza, i convenuti eccepivano l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Inoltre, gli stessi proponevano domanda riconvenzionale, volta a ottenere la restituzione della somma di € 135.000,00, concessa dal proprio de cuius a parte attrice, a titolo di prestito.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza del 13.09.2024, con cui veniva disposta la rinnovazione della notifica del detto atto, non intendeva costituirsi in giudizio e, pertanto, con ordinanza del 30.05.2025, resa a scioglimento della Controparte_3 riserva assunta all'udienza del 22.05.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 03.07.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, veniva discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
5. In via preliminare, si rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda, atteso che l'omessa dichiarazione di cui all'art. 163, c. III, n. 3 bis c.p.c., non comporta alcuna invalidità, atteso che la domanda di cui al presente giudizio non è soggetta a condizione di procedibilità.
6. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal pagina 3 di 7 creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, si rileva che la creditrice ha provato la fonte del proprio diritto, attraverso la produzione del contratto di mutuo concesso in favore di
[...]
, in cui la stessa si costituiva quale terza datrice di ipoteca, l'atto di pignoramento Parte_2 immobiliare intrapreso dalla banca mutuante, il decreto di trasferimento dell'immobile e la relativa nota di trascrizione, e ha allegato l'inadempimento degli eredi del debitore.
8. Le parti convenute costituite non hanno contestato l'inadempimento, ma hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e l'insussistenza del debito in capo a essi convenuti, atteso che stessa era beneficiaria delle somme concesse a titolo di mutuo, nonché la prescrizione dell'azione.
9. Orbene, per quanto concerne l'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice e l'insussistenza del debito, si segnala che in base alla documentazione prodotta in atti risulta che la stessa si sia costituita quale terza datrice di ipoteca, concessa a garanzia del mutuo erogato in favore di e non vi è prova che la stessa fosse beneficiaria delle somme erogate, Parte_2 atteso che dal contratto di mutuo emerge che le stesse siano state concesse attraverso quattro assegni circolari non trasferibili, di cui due in favore dello stesso e due in Parte_2 favore di che non risulta in alcun modo riconducibile a parte attrice. Controparte_4
I convenuti costituiti, invece, non hanno prodotto il contratto di acquisto, altra documentazione idonea ovvero articolato prova per testi per provare che le somme erogate a titolo di mutuo siano state concesse in favore di parte attrice. Né le dichiarazioni rese da Parte_2 risultano idonee a provare la dazione delle somme e il relativo titolo, essendo lo stesso sostanzialmente parte del giudizio, atteso che i convenuti agiscono quali eredi.
pagina 4 di 7 Pertanto, parte convenuta non è riuscita ad assolvere all'onere della prova del fatto impeditivo ovvero estintivo della pretesa creditoria., non avendo provato né l'effettiva dazione delle somme né dell'asserita dazione a titolo di mutuo.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha precisato che “La datio di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione,
l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (Cass. Civ., sez. II, ord. n. n.30944/2018).
10. Ciò detto, si rileva che l'eccezione di prescrizione, sollevata dalle parti convenute, risulta inammissibile, poiché proposta tardivamente solo in prima udienza.
Ugualmente inammissibile è la domanda riconvenzionale, poiché, oltre a non essere articolata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, risulta del tutto tardiva, atteso che i convenuti si sono costituiti in giudizio oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c.
11. Per quanto riguarda , si rileva che la stessa risulta sprovvista di Controparte_3 legittimazione passiva, in quanto dall'atto di pignoramento emerge che gli eredi di Parte_2 fossero esclusivamente i figli e
[...] Controparte_1 Controparte_2
12 Per quanto riguarda il quantum da riconoscere in favore di parte attrice, si rileva che la stessa ha diritto di ottenere la corresponsione di quanto ricavato al creditore garantito e non della somma corrispondente all'effettivo valore di mercato del bene.
Invero, a tal proposito la Suprema Corte ha condivisibilmente precisato che “Il terzo datore di ipoteca che agisca in regresso nei confronti del debitore ha diritto di pretendere non già l'effettivo valore di mercato del bene espropriato, ma solo quanto ricavato e distribuito al creditore garantito dalla relativa vendita forzata, trattandosi di azione avente ad oggetto il recupero di quanto corrisposto (spontaneamente o coattivamente) dal garante al creditore, in luogo e nell'interesse del debitore, e non già di un'azione risarcitoria” (Cass. Civ., sez. III, ord. n. 35847/2022).
pagina 5 di 7 Per tale ragione i convenuti vanno condannati alla corresponsione in solido tra loro, in favore di parte attrice, della somma di € 50.760,00, pari al prezzo di aggiudicazione (cfr. decreto di trasferimento della proprietà all. al fascicolo di parte attrice).
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, in favore dell'erario, attesa l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di parte attrice, e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Dette spese saranno liquidate in base al principio del “decisum”.
Lo scaglione sarà, infatti, parametrato alla somma riconosciuta e non alla somma richiesta,
“poiché il criterio fondante, sotteso alla disciplina delle tariffa professionale, approvata con il decreto ministeriale n. 140 del 2012, è quello della proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all'attività professionale svolta, il disputatum nel momento iniziale della lite non è risolutivo, dovendo tenersi conto dell'effettiva decisione (il decisum) del giudice che fissa la dimensione reale della lite stessa” (Cass. civ., sez. II, sent. n. 9903/2019).
Nulla sulle spese per quanto riguarda , in ragione della contumacia Controparte_3 della stessa.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto condanna e alla Controparte_1 Controparte_2 corresponsione, in solido tra loro, in favore di , della somma di € 50.760,00; Parte_1
- dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, avanzata dai convenuti costituiti;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_3
- condanna e alla refusione in solido tra loro, in favore Controparte_1 Controparte_2 dell'Erario, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 4.200,00 (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed €
1.500,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
- nulla sulle spese relativamente a . Controparte_3
pagina 6 di 7 Castrovillari, 17.07.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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