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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/07/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3447/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3447/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINA Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. CONTE LORENZO LUCA elettivamente domiciliato in VIA SATO STEFANO N. 80 BOLOGNA presso il difensore avv. SPINA SILVIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHI OL e dell'avv. CP_2 P.IVA_2 MESIRCA CORINNA elettivamente domiciliate presso il loro studio in Treviso - Viale Cesare Battisti n. 1,
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da memorie e comparse conclusionali ex art. 189 cpc e come da Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. a. conseguiva, dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo Controparte_1 5053/2023, (R.G.N. 13207/2023), per la somma di complessivi € 21381,54, oltre interessi e spese
. Tale credito traeva origine da tre contratti di finanziamento conclusi da di Parte_1 cui due con ( n. 10517548 di euro 8642,86 e n. 81371328 di euro Controparte_3 510,17) ed il terzo con ES SA OL ( n. 06120359 di euro 12.228,51) ceduti nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco. con citazione notificata il 27 febbraio 2024 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo de quo asserendo l'estinzione dei crediti derivanti dai n. 3 rapporti azionati per decorso del termine prescrizionale, la mancanza di prova dell'esistenza e della titolarità dei crediti in capo a chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: In via preliminare: -respingersi ogni eventuale avversa richiesta diretta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per i motivi tutti esposti;
Nel merito: - dichiararsi illegittimo, nullo, annullabile, inefficace e comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite b.Si costituiva la società opposta e per essa quale mandataria la Società Controparte_2 chiedendo: In via preliminare: - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del
[...]
pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata, con conseguente fissazione della successiva udienza. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, nei confronti dell'Opponente, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Signor Parte_1 a pagare, in favore di l'importo di euro 21.381,54, oltre interessi di Controparte_1 mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni ipotesi: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..
2. All'esito della costituzione della convenuta opposta, dello scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallita la mediazione, la causa, prettamente documentale, veniva definitivamente trattenuta in decisione con precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 cpc e deposito della presente sentenza.
3. a.CONRATTO E CESSIONE e di difetto di legittimazione attiva (e dunque della titolarità del credito) sollevate dall'opponente Premesso che è pacifico che l'onere della prova in merito ai vari trasferimenti menzionati grava sull'opposta, ritiene questo Giudice pienamente condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del trasferimento del credito può essere offerta liberamente pur non potendo ravvisarsi esclusivamente nella pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. 17944/2023). L'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione Per completezza la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB., principio ribadito dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934 Da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2025, Ord.n. 10742 nel confermare i suddetti principi termina affermando che “il giudice di merito può invero dedurre che il credito oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze “(Cass. 4277/ 2023). E' necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.
pagina 2 di 5 In applicazione dei principi sull'onere della prova è l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese e l'art. 2697 c.c., al comma 2, sancisce che il convenuto (attore formale in sede di opposizione) è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi. In caso quindi di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale b. Nel caso di specie parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha dichiarato che il credito, avente origine nei tre contratti di finanziamento conclusi n. 2 tra l'opponente e ed il terzo tra l'opponente e ES SA AO SP( originariamente CP_3 NEOS BA PA) , sono stati oggetto di plurime cessioni: i contratti n. 10517548 e n. 81371328 da a IO RL poi , da IO RL a CP_3 [...]
mentre il contratto n. 06120359 da ES SA AO PA a CP_1 Controparte_1
[...] La documentazione prodotta da parte opposta non risulta idonea a fornire prova delle intervenute cessioni del credito Per quanto riguarda il contratto n. 10517548 ed il n. 81371328 la cessione da a CP_3 AN RL è documentata con l' avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 32/2014 (all.20 monitorio) nel quale sono indicate le caratteristiche dei contratti di finanziamento relativi ai crediti ceduti e codici identificativi dei rapporti di difficile corrispondenza senza deposito del relativo contratto di cessione. La seconda cessione dei suddetti contratti (tra AN RL ed ) è documentata con la CP_1 G.U n. 136/2021 e con un contratto in lingua inglese del 28/10/2021 per buona parte oscurato, documenti che non consentono l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e quindi di verificare l'inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata verso l'opponente. Risultano a tale riguardo inconferenti i riferimenti ai rapporti finanziati intestati all'opponente ed indicati negli estratti conto dell'opposto (doc.8 e 15 monitorio) certificati da CP_3 trattandosi di documenti unilaterali contestati dall'opponente e che rilevano allo stato ai fini della decadenza dal beneficio del termine. Inoltre le raccomandate inviate al da ER Legal Services RL per conto di AN Pt_1 RL in data 1 luglio 2014 e 15 gennaio 2021 (doc.25) entrambe contestate dall'opponente, non consentono di dedurre l'esistenza della cessione da a IO del credito de CP_3 quo ma tuttalpiù avrebbero assunto rilevanza , con le dovute precisazioni, sulla validità ai fini dell'interruzione della prescrizione. Per quanto riguarda la cessione del contratto concluso tra OS BA PA e l'opponente in data 11/11/2005 ( doc.9) sono documentati i passaggi societari stante l'appartenenza della società al Gruppo SApaolo IMI e che si è, poi, fusa per incorporazione in la quale Controparte_4 ultima si è fusa in (docc. 34 e 35). La cessione del contratto da Intesa SA Controparte_5 AO a viene documentata con la sola G.U n. 133/2017 (docc. 22 e 36) Controparte_6 senza l'individuazione del credito ceduto stante altresì l'assenza del relativo contratto . Risulta invece depositato il contratto di cessione del credito del 9 marzo 2022 da Controparte_6 a ( doc.11) dal quale non risulta l'inclusione del credito de quo . Controparte_1 Questo contratto al punto 2.6 richiama l'allegato 3 , non depositato, nel quale sarebbe indicato l'elenco crediti. c.
pagina 3 di 5 Alla luce dei principi su elencati, seguendone un'interpretazione rigorosa, nonostante "Il contratto di cessione di crediti in blocco non sia soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (Cass. 28/2/2020 n. 5617), e quindi la prova della cessione potrebbe essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti rinviando per relationem ad altre fonti ( Cass. Sez. III n. 2780/2019) Nel caso in esame, sono presenti proposte di cessioni ed avvisi ex art. 58 TUB con “dichiarazioni unilaterali” che affermano (genericamente) che il credito oggetto di causa sarebbe compreso fra quelli (ripetutamente) ceduti;
nè può desumersi l'esistenza della cessione dalla disponibilità nel cessionario del contratto originario e del documento d'identità dell'opposto. La prova della titolarità del credito “richiede necessariamente la produzione del (dei) contratto (contratti) di cessione, non bastando la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti. Non è sufficiente neppure la notizia dell'avvenuta cartolarizzazione, se non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile che venga allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità”.( App. Venezia, Sez. III, 6 marzo 2025, n. 381). Gli stessi estratti conto certificati ex art. 50 TUB rivestono efficacia probatoria solo nel procedimento per decreto ingiuntivo e se non contestati. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1892). Parte opposta a fronte delle contestazioni dell'opponente avrebbe dovuto provare la regolare conclusione dei contratti (Cass. civ. sez III ord. 17944/2023) mediante il loro deposito corredato dagli elenchi dei crediti o della dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito resa dal cedente , in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale, prova non fornita nel presente giudizio a seguito delle contestazioni dell'opponente sul punto. In caso infatti di “cessioni multiple o a catena la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte conseguentemente è necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società opposta non avendo provato compiutamente l'intervenuta cessione del credito e la sua titolarità.
pagina 4 di 5 4.Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte attrice opponente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) con applicazione valori medi per le prime due fasi e decisionale minimi per la fase istruttoria per la limitata attività
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5053/2023;
2) CONDANNA l'opposto alla refusione, in favore del creditore opponente, delle spese di lite, liquidate in € 4237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge. Bologna, 29 luglio 2025
dott. Patrizia Bellettati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Bellettati ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3447/2024 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPINA Parte_1 C.F._1 SILVIA e dell'avv. CONTE LORENZO LUCA elettivamente domiciliato in VIA SATO STEFANO N. 80 BOLOGNA presso il difensore avv. SPINA SILVIA
OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHI OL e dell'avv. CP_2 P.IVA_2 MESIRCA CORINNA elettivamente domiciliate presso il loro studio in Treviso - Viale Cesare Battisti n. 1,
OPPOSTO
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da memorie e comparse conclusionali ex art. 189 cpc e come da Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. a. conseguiva, dal Tribunale di Bologna, decreto ingiuntivo Controparte_1 5053/2023, (R.G.N. 13207/2023), per la somma di complessivi € 21381,54, oltre interessi e spese
. Tale credito traeva origine da tre contratti di finanziamento conclusi da di Parte_1 cui due con ( n. 10517548 di euro 8642,86 e n. 81371328 di euro Controparte_3 510,17) ed il terzo con ES SA OL ( n. 06120359 di euro 12.228,51) ceduti nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco. con citazione notificata il 27 febbraio 2024 ha proposto tempestiva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo de quo asserendo l'estinzione dei crediti derivanti dai n. 3 rapporti azionati per decorso del termine prescrizionale, la mancanza di prova dell'esistenza e della titolarità dei crediti in capo a chiedendo accogliersi le seguenti Controparte_1 conclusioni: In via preliminare: -respingersi ogni eventuale avversa richiesta diretta ad ottenere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., per i motivi tutti esposti;
Nel merito: - dichiararsi illegittimo, nullo, annullabile, inefficace e comunque, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per i motivi tutti dedotti nel presente atto;
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di lite b.Si costituiva la società opposta e per essa quale mandataria la Società Controparte_2 chiedendo: In via preliminare: - concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del
[...]
pagina 1 di 5 decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione delegata, con conseguente fissazione della successiva udienza. Nel merito, in via principale: - respingere, per tutte le ragioni evidenziate nel presente atto, l'opposizione ex adverso proposta e ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondate in fatto e in diritto, pretestuose, generiche e neppure provate e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto. In via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, nei confronti dell'Opponente, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Signor Parte_1 a pagare, in favore di l'importo di euro 21.381,54, oltre interessi di Controparte_1 mora al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. In ogni ipotesi: Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre al rimborso spese forfettarie pari al 15% del compenso, oltre I.V.A. e C.P.A..
2. All'esito della costituzione della convenuta opposta, dello scambio delle memorie ex art. 171 ter cpc, veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fallita la mediazione, la causa, prettamente documentale, veniva definitivamente trattenuta in decisione con precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 189 cpc e deposito della presente sentenza.
3. a.CONRATTO E CESSIONE e di difetto di legittimazione attiva (e dunque della titolarità del credito) sollevate dall'opponente Premesso che è pacifico che l'onere della prova in merito ai vari trasferimenti menzionati grava sull'opposta, ritiene questo Giudice pienamente condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale la prova del trasferimento del credito può essere offerta liberamente pur non potendo ravvisarsi esclusivamente nella pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB Nello specifico la Suprema Corte ha precisato che “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (cfr. C. Cass. 17944/2023). L'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, deve contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione Per completezza la Corte di Cassazione, con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 ha affermato ancora una volta, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB., principio ribadito dalla Corte d'Appello di Bologna con sentenza Sez. I, 7 maggio 2024, n. 934 Da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 23 aprile 2025, Ord.n. 10742 nel confermare i suddetti principi termina affermando che “il giudice di merito può invero dedurre che il credito oggetto di controversia sia compreso nel blocco dei crediti ceduti argomentando dal rilievo che il primo appartiene alla medesima categoria dei secondi, e cioè dal fatto che il credito ceduto rientra nella categoria di quelli ceduti in blocco, purché risulti consentito individuarlo senza incertezze “(Cass. 4277/ 2023). E' necessario che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti risulti sufficientemente dettagliata e precisa perché possa pervenirsi a concludere che anche il credito in contestazione rientra tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche.
pagina 2 di 5 In applicazione dei principi sull'onere della prova è l'attore a dover dimostrare i fatti posti a fondamento delle sue pretese e l'art. 2697 c.c., al comma 2, sancisce che il convenuto (attore formale in sede di opposizione) è tenuto invece a dimostrare l'infondatezza del diritto attoreo, provandone i fatti estintivi, modificativi e impeditivi. In caso quindi di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione, avendo invece la cessionaria l'onere di dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale b. Nel caso di specie parte convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, ha dichiarato che il credito, avente origine nei tre contratti di finanziamento conclusi n. 2 tra l'opponente e ed il terzo tra l'opponente e ES SA AO SP( originariamente CP_3 NEOS BA PA) , sono stati oggetto di plurime cessioni: i contratti n. 10517548 e n. 81371328 da a IO RL poi , da IO RL a CP_3 [...]
mentre il contratto n. 06120359 da ES SA AO PA a CP_1 Controparte_1
[...] La documentazione prodotta da parte opposta non risulta idonea a fornire prova delle intervenute cessioni del credito Per quanto riguarda il contratto n. 10517548 ed il n. 81371328 la cessione da a CP_3 AN RL è documentata con l' avviso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 32/2014 (all.20 monitorio) nel quale sono indicate le caratteristiche dei contratti di finanziamento relativi ai crediti ceduti e codici identificativi dei rapporti di difficile corrispondenza senza deposito del relativo contratto di cessione. La seconda cessione dei suddetti contratti (tra AN RL ed ) è documentata con la CP_1 G.U n. 136/2021 e con un contratto in lingua inglese del 28/10/2021 per buona parte oscurato, documenti che non consentono l'esatta individuazione dell'oggetto della cessione e quindi di verificare l'inclusione nella stessa della esposizione debitoria maturata verso l'opponente. Risultano a tale riguardo inconferenti i riferimenti ai rapporti finanziati intestati all'opponente ed indicati negli estratti conto dell'opposto (doc.8 e 15 monitorio) certificati da CP_3 trattandosi di documenti unilaterali contestati dall'opponente e che rilevano allo stato ai fini della decadenza dal beneficio del termine. Inoltre le raccomandate inviate al da ER Legal Services RL per conto di AN Pt_1 RL in data 1 luglio 2014 e 15 gennaio 2021 (doc.25) entrambe contestate dall'opponente, non consentono di dedurre l'esistenza della cessione da a IO del credito de CP_3 quo ma tuttalpiù avrebbero assunto rilevanza , con le dovute precisazioni, sulla validità ai fini dell'interruzione della prescrizione. Per quanto riguarda la cessione del contratto concluso tra OS BA PA e l'opponente in data 11/11/2005 ( doc.9) sono documentati i passaggi societari stante l'appartenenza della società al Gruppo SApaolo IMI e che si è, poi, fusa per incorporazione in la quale Controparte_4 ultima si è fusa in (docc. 34 e 35). La cessione del contratto da Intesa SA Controparte_5 AO a viene documentata con la sola G.U n. 133/2017 (docc. 22 e 36) Controparte_6 senza l'individuazione del credito ceduto stante altresì l'assenza del relativo contratto . Risulta invece depositato il contratto di cessione del credito del 9 marzo 2022 da Controparte_6 a ( doc.11) dal quale non risulta l'inclusione del credito de quo . Controparte_1 Questo contratto al punto 2.6 richiama l'allegato 3 , non depositato, nel quale sarebbe indicato l'elenco crediti. c.
pagina 3 di 5 Alla luce dei principi su elencati, seguendone un'interpretazione rigorosa, nonostante "Il contratto di cessione di crediti in blocco non sia soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità" (Cass. 28/2/2020 n. 5617), e quindi la prova della cessione potrebbe essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni, non può dirsi bastevole l'estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti rinviando per relationem ad altre fonti ( Cass. Sez. III n. 2780/2019) Nel caso in esame, sono presenti proposte di cessioni ed avvisi ex art. 58 TUB con “dichiarazioni unilaterali” che affermano (genericamente) che il credito oggetto di causa sarebbe compreso fra quelli (ripetutamente) ceduti;
nè può desumersi l'esistenza della cessione dalla disponibilità nel cessionario del contratto originario e del documento d'identità dell'opposto. La prova della titolarità del credito “richiede necessariamente la produzione del (dei) contratto (contratti) di cessione, non bastando la dichiarazione della cessionaria contenente l'elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti. Non è sufficiente neppure la notizia dell'avvenuta cartolarizzazione, se non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l'individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile che venga allegato l'atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell'inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità”.( App. Venezia, Sez. III, 6 marzo 2025, n. 381). Gli stessi estratti conto certificati ex art. 50 TUB rivestono efficacia probatoria solo nel procedimento per decreto ingiuntivo e se non contestati. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (Cass. Civ., Sez. I, 23 gennaio 2023, n. 1892). Parte opposta a fronte delle contestazioni dell'opponente avrebbe dovuto provare la regolare conclusione dei contratti (Cass. civ. sez III ord. 17944/2023) mediante il loro deposito corredato dagli elenchi dei crediti o della dichiarazione di intervenuta cessione dello specifico credito resa dal cedente , in relazione a ciascuna delle cessioni che hanno determinato l'acquisto finale, prova non fornita nel presente giudizio a seguito delle contestazioni dell'opponente sul punto. In caso infatti di “cessioni multiple o a catena la validità della cessione “a valle” è inevitabilmente condizionata da quella a monte conseguentemente è necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la carenza di legittimazione attiva della società opposta non avendo provato compiutamente l'intervenuta cessione del credito e la sua titolarità.
pagina 4 di 5 4.Quanto sopra determina l'assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte attrice opponente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 tenuto conto del valore della causa ( da euro 5201,00 ad euro 26.000,00) con applicazione valori medi per le prime due fasi e decisionale minimi per la fase istruttoria per la limitata attività
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede:
1)ACCOGLIE l'opposizione e per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5053/2023;
2) CONDANNA l'opposto alla refusione, in favore del creditore opponente, delle spese di lite, liquidate in € 4237,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge. Bologna, 29 luglio 2025
dott. Patrizia Bellettati
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