CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1171 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, Parte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Cacioppo ed elettivamente domiciliato presso la sede legale di Palermo,
Viale Del Fante n. 58/D.
Appellante
CONTRO
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Emanuele Controparte_1
Greco e Michelangelo Girandoli, ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in
Palermo, Piazza San Francesco di Paola n. 47.
Appellato
OGGETTO: rendita- malattia professionale.
All'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.3706/2023 emessa il 27 ottobre 2023, il Tribunale GL di
Palermo, in accoglimento della domanda formulata da , con Controparte_1 ricorso depositato il 13 ottobre 2022, aveva riconosciuto il diritto del ricorrente all'indennizzo di cui all'art.13 D.Lgs. n.38/2000 in misura pari al 6% di danno biologico, quale conseguenza della malattia professionale contratta a causa della
1 prolungata esposizione a polveri di amianto (nello svolgimento dell'attività di carpenteria elettrica alle dipendenze di e aveva Controparte_2 condannato l' al relativo versamento, oltre al ristoro delle spese di lite e di c.t.u.. Pt_1
Per la riforma della decisione ha proposto appello l con ricorso Pt_1 depositato il 11 novembre 2023, deducendo l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fonda la pronuncia impugnata.
Contesta, in particolare, ribadendo le doglianze già svolte in prime cure (circa la riconducibilità delle lesioni polmonari riscontrate al a postumi di CP_1 infezione da COVID 19), la sussistenza della malattia asbesto correlata denunciata
(non risultando dagli esami strumentali evidenziate opacità diffuse reticolo-lineari a livello dei campi polmonari inferiori e/o alterazioni pleuropolmonari compatibili con l'esposizione).
Ha resistito in giudizio, con memoria del 14 giugno 2024, , Controparte_1 contestando le avverse censure delle quali ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 13 giugno 2024, disposta ed espletata ctu sanitaria, la causa è stata decisa, sulle conclusioni delle parti, come da dispositivo steso in calce.
**************
L'appello non merita accoglimento per le ragioni di cui in seguito. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), anche in ordine alla descrizione delle patologie accertate, e le cui determinazioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato, dott. ssa ha così concluso, rispondendo Persona_1 anche ai rilievi tecnici di parte appellante:
L'appellato, di anni 52, ex dipendente della Controparte_1
Metalmeccanica, con la qualifica di Parte_2 operaio generi-co e con mansioni specifiche varie, è affetto, in atto da: “asbestosi polmonare di media entità e con sindrome disventilatoria lieve moderata in soggetto con ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e diabete mellito
II tipo in trattamento con ipoglicemizzanti orali”. Ha spiegato che …Lesame tac del torace preso in considerazione per la nostra diagnosi è quello esibito presso lo Studio di Radiologia Finazzo (Dr. ) Persona_2 del 25/03/2021 il cui referto mostra: “L'indagine è stata ritenuta idonea al quesito clinico. Eseguita Tc spirale in condizioni di base..: enfisema centrolobulare bilaterale di modesta entità, prevalentemente apprezzabile nei lobi superiori.
Millimetrico nodulo, verosimilmente allo stato di fibro calcificazione, nel segmento anteriore del lobo superiore destro, altro nodulo delle dimensioni di qualche
2 millimetro, di presumibile natura fibrotica, nel segmento apicale del lobo inferiore omolaterale. Stria fibrotica nel segmento inferiore della lingula. Regolare aspetto dei restanti ambiti polmonari delle strutture vascolari mediastiniche;
assenza di linfonodi aumentati di volume. Nodulo ipodenso delle dimensioni di cm 1 circa nel lobo sinistro della tiroide;
quart'ultima è moderata-mente ingrandita…”. Ha precisato che l'esame Tac del 12/5/2021, eseguito nel corso del ricovero, dal 12/05 al 21/05/2021 presso il P.O. Cervello U.O. Terapia Semintensiva
Respiratoria - COVID, non è stato e non può essere preso come riferimento in merito al quesito posto in quanto il ricovero è motivato dall'avere contratto infezione SARS
-COVID 19 ed, infatti, la diagnosi posta alla dimissione è stata: “insufficienza respiratoria acuta da polmonite bilaterale Sars -Covid 19 positiva;
ipertensione arteriosa, diabete mellito e asbestosi”. Che, infatti, l'esame Tac Torace del 25/3/2021 (antecedente al succitato ricovero), evidenzia delle alterazioni al parenchima polmonare e precisamente:
“millimetrico nodulo fibrotico nel segmento anteriore del lobo superiore di destra, nodulo millimetrico di natura fibrotica nel segmento apicale del lobo inferiore, stria fibrotica nel segmento inferiore della lingula”.
Tale referto tac del torace del 25/3/2021 in associazione alla anamnesi lavorativa ed alla storia clinico/sintomatica ed obiettiva configurano con criterio di probabilità logica o, meglio, con il criterio del “più probabile che non” una correlazione tra l'esposizione a fibre di amianto e l'asbestosi polmonare di media entità.
Tali lesioni anatomiche rilevate al succitato esame soddisfano i criteri di
Helsinki 2014 (secondo cui “Una fibrosi sufficiente per essere classificata come asbestosi secondo il sistema ICOERD potrebbe essere quella rappresentata dalla somma di opacità irregolari bilaterali nelle più basse aree polmonari di grado ≥2-3
o a nido d'api bilaterale (somma di grado ≥2). In merito, invece, alle alterazioni funzionali, deficit restrittivo lieve -medio, si specifica che in atto si è in presenza soltanto di un referto spirometrico del
31/3/2021 ove non sono valutati tutti i volumi polmonari ma soprattutto non è stata valutata la diffusione del monossido di carbonio, DCLO, parametro peculiare per la determinazione dell'entità delle pneumopatie restrittive.
Ad ogni modo l'attività lavorativa svolta dall'appellato, con mansioni e compiti specifici ha comportato, con probabilità logica, una esposizione a materiale contenente fibre di amianto in quanto ha solto lavori a bordo navi nei due rami della attività di trasformazione/ riparazione ed in ambiente promiscuo con altre maestranze.
Figura professionale da considerare esposta ad una concentrazione media
3 annuale prossima o superiore a 0.1 ff/cc mediata nelle otto ore lavorative giornaliere
(vedi re-lazione CONTARP -INAIL del 1996) basata su mansionario fornito dalla stessa concentrazione questa adottata per riconoscere la esposizione CP_2 all'amianto ai fini dei benefici previdenziali. Ha concluso nel senso che nel caso concreto, quindi, è soddisfatto anche il cosiddetto criterio di causalità individuale e cioè che l'affezione / menomazione sia stata provocata dall'esposizione lavorativa ad un preciso fattore di rischio: fibre di amianto.
Lesioni - menomazioni che in applicazione alle voci tabellari previste da all'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 2000, determinano la seguente valutazione di danno biologico, applicando per i danni anatomici, la seguente voce tabellare: n. 332 danno anatomico riferibile a nodulazioni parenchimali in assenza o con sfumata ripercussione funzio-nale, a seconda dell'estensione - fino a 6% e nel presente caso con una valutazione del danno biologico pari al 6%.
Tenuto conto, altresì, che più che sfumata la ripercussione funzionale è di grado lieve - moderato per il deficit disventilatorio restrittivo anche se si è in assenza del parame-tro DLCO e quindi la stima dello schema di riassorbimento progressivo del danno anatomico per l'incidenza di quello funzionale, è minima.
Concludendo, si perviene ad una valutazione delle lesioni menomazioni
(anatomici e funzionali) dell'integrità psicofisica pari al 6%..(v. relazione depositata l'8 novembre 2024).
Ritiene, in definitiva, la Corte che le conclusioni rassegnate nella relazione medico-legale depositata in questo grado, risultino, da un lato, solidamente ancorate ad un approfondito apprezzamento del c.t.u. delle risultanze processuali, dall'altro, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico che, in quanto tali, meritano di essere pienamente condivise.
L'appello va, quindi, respinto e la sentenza impugnata confermata, avendo riscontrando il ctu nominato da questo collegio il medesimo grado di invalidità già accertato in primo grado.
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata in appello.
Si dà, infine, atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, dpr n.11/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
4 La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 3706/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo il 27 ottobre 2023.
Condanna l al rimborso delle spese processuali di questo grado di giudizio, che Pt_1 liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge con distrazione in favore dei procuratori antistatari di parte appellata.
Lascia a carico dell' i compensi di ctu espletata in questo grado. Pt_1
Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02.
Così deciso in Palermo, il 9 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore
Cinzia Alcamo
5