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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/11/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 981/2020 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 981/2020 R.G.A.C., assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 10.10.2024, vertente tra:
• cod. fisc. in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1 del Fallimento, dott.ssa elettivamente domiciliata in Parte_2
Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 40/a, presso lo studio legale dell'avv.ssa Simona Venezia, che lo rappresenta e difende giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- CONTRO
• cod. fisc. società incorporante Controparte_1 P.IVA_2 cod. fisc. , per atto di fusione per Controparte_2 P.IVA_3 incorporazione del 30.10.2019 rogato dal dott. notaio in Milano, Persona_1 rep. 15286 racc. n. 8188, e per essa cod. fisc. Controparte_3
in persona del procuratore dott.ssa quale società P.IVA_4 Controparte_4 mandataria con rappresentanza di elettivamente domiciliata Controparte_1 in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, rappresentata e difesa dall'avv. Christian Pellegrino Faggella giusta procura apposta su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta -
Conclusioni delle parti (Udienza del 10 ottobre 2024):
1 Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa come da processo verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Parte_1 citava al giudizio di questo Tribunale
[...] Controparte_1 incorporante per fusione la esponendo che: in data 05.12.2012 , Controparte_5 con domanda formulata ex art. 93 L.F., la aveva chiesto Controparte_5
l'ammissione in via chirografaria al passivo per un importo complessivo di € 202.237,71 derivante dalla risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore dei seguenti contratti di locazione finanziaria stipulati con la di Parte_1 cui: “I) Euro 35.877,95 in dipendenza del contratto di locazione finanziaria n. 661721 del 4 luglio 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo RE Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, per un importo finanziato pari ad Euro 92.150 + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni); II) Euro 44.277,31 in dipendenza del contratto n. 661827 del 19 luglio 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo RE Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000145, targa DH0l9AJ per un importo finanziato pari ad Euro 103.750, + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), III) Euro 43.798,59 in dipendenza del contratto n. 661834 del 19 giugno 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000152, targa DH014AJ, per un importo finanziato pari ad Euro 103.750 + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), IV) Euro 30.359,23 in dipendenza del contratto n. 666651 dell'8 marzo 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Iveco Eurocargo 120EL22/P telaio ZCFA1 EG0302504129, targa DD287JJ per un importo finanziato pari ad Euro 92.150,+ i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), V) Euro 13.456,36 in dipendenza del contratto n. 674265 del 26 marzo 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Iveco Minicompattatore Tecno telaio TY8FB83BB4DU00087, targa DD415JJ, per un importo finanziato pari Pt_3 ad Euro 44.000 + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), VI) Euro 8.117,57 in dipendenza del contratto n. 701683 del 3 dicembre 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Piaggio telaio ZAPS8500000572593, targa DM224MJ per un importo finanziato CP_6 pari ad Euro 20.900,+ i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), VII) Euro 3.934,31 in dipendenza del contratto n. 704810 del 20 dicembre 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Fiat Bravo 1,9 Multijet 120CV Emotion telaio ZFA 1 9800004 109746, targa DL491LL per un importo finanziato pari ad Euro 18.333,33+ i.v.a., rimborsabili in 47 canoni)”; il Tribunale non aveva ammesso il credito al passivo così motivando “dato atto che il creditore non ha mai chiesto la restituzione dei beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria azionati con la domanda di ammissione, il che lascia ritenere che siano già in suo possesso;
tenuto conto che ai sensi dell'art. 72 quater LF la società di leasing ha diritto ad insinuarsi al passivo per la differenza fra il credito residuo alla data del fallimento e
2 quanto ricavato dall'allocazione del bene;
rilevato che l'istante non ha prodotto l'estratto conto dei rapporti finanziari oggetto di domanda ma soltanto delle semplici contabili in cui il credito insinuato per canoni scaduti risulta cumulativamente indicato senza alcuna ripartizione fra quota capitale e componente finanziaria (interessi corrispettivi e moratori) ricompresa in ciascuna mensilità; che - in assenza di estratto conto - gli elaborati contabili alla domanda non risultano idonei ad effettuare detta ricostruzione, indispensabile al fine di determinare la differenza tra la somma ricavata dalla vendita del bene ed il residuo credito in linea capitale, così come previsto dall'art. 72 quater L.F.; rilevato che le medesime contabili provano che i beni sono stati restituiti all'odierna istante nel mese di luglio 2011 e che per tal fatto, la è tenuta a comunicare la somma ricavata dalla vendita o CP_5 da altra allocazione dei beni;
ritenuto che
ai sensi del combinato disposto degli art. 72 C. 4 e 72 quater c. 1 L.F. il risarcimento del danno non è dovuto, pertanto, non può in ogni caso essere accolta la domanda di ammissione della penalità, anche in considerazione dell'assenza di prova dell'intervenuta risoluzione dei contratti in epoca antecedente il fallimento: rilevato che le somme richieste per "spese recupero e legali" non sono documentate, come non è documentata la modalità di determinazione degli interessi moratori;
rigetta la domanda”; con ricorso del 16.09.2013, la aveva proposto opposizione allo Controparte_5 stato passivo;
nel giudizio si era costituita la Curatela resistendo alla domanda e riservandosi di agire per il recupero della differenza fra il valore reale dei beni e quello ricavato dalla vendita, avendo la società venduto i beni oggetto di leasing ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato;
nel corso del predetto giudizio era stata disposta consulenza tecnica volta ad accertare il giusto prezzo di mercato dei beni in contestazione alla data di vendita ed era emerso quanto segue “I) Veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661721, è stato valutato in € 12.035,00 (venduto dalla ad € 2.000); II) Veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM Controparte_5 telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661827, è stato valutato in € 20.136,00 (venduto dalla ad € 2.624); III) Veicolo Renault Controparte_5
- MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000152, targa DH014AJ, relativo al contratto n. 661834, è stato valutato in € 20.778,00 (venduto dalla ad Controparte_5
€ 2.580); IV) Veicolo Fiat Bravo 1,9 Multijet 120CV Emotion telaio ZFA 1 9800004 109746, targa DL491LL, relativo al contratto n. 704810, è stato valutato in € 4.111,00 (venduto dalla ad € 7.00); V) Veicolo Iveco Eurocargo 120EL22/P Controparte_5 telaio ZCFA1 EG0302504129, targa DD287JJ, relativo al contratto n. 666651, è stato valutato in € 20.376,00 (venduto dalla ad € 2.000); VI) Veicolo Controparte_5
Minicompattatore telaio TY8FB83BB4DU00087, targa DD415JJ, CP_7 relativo al contratto n. 674265, è stato valutato in € 11.903,00 (venduto dalla CP_5 ad € 1.000); VII) Veicolo Piaggio Porter Compat telaio CP_5
ZAPS8500000572593, targa DM224MJ, relativo al contratto n. 701683, sono state 3 prospettate tre soluzioni in base ai tre possibili modelli di riferimento: 1) € 5.752,00 Piaggio PorterPick up;
2) € 5.737,00 Piaggio Porter Big Deck;
3) € 6.684,00 Piaggio Porter Tpper (venduto dalla ad € 2.188)”; il giudizio era stato interrotto per Controparte_5 morte del difensore della Curatela e non era mai stato riassunto, estinguendosi ai sensi dell'art. 305 c.p.c.; con i richiamati contratti stipulati nel 2007 e a marzo 2010, la aveva acquistato, per metterli a disposizione dell'utilizzatore, i Controparte_5 veicoli suddetti al prezzo ed alle condizioni specificate in ciascun contratto;
per l'ipotesi di risoluzione dei contratti dopo la consegna dei beni, era stato previsto l'obbligo di restituzione degli stessi, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme dovute e il pagamento di una somma equivalente ai canoni periodici per il periodo di disponibilità dei beni dalla data di risoluzione a quella di riconsegna;
la concedente si era riservata la facoltà di chiedere a titolo di penale un importo pari all'ammontare dei canoni periodici non ancora maturati, maggiorato del prezzo pattuito per l'opzione di acquisto, il tutto attualizzato al TUR o equivalente dedotto quanto conseguito dalla vendita dei beni;
il 21.07.2011, la aveva Controparte_5 esercitato e conseguito il diritto alla restituzione dei beni che la stessa società aveva venduto rispettivamente: “I) al prezzo di € 2.000 per il veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661721, acquistato nel 2007 al prezzo di € 92.150 + i.v.a.; II) al prezzo di € 2.624 per il veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661827, acquistato nel 2007 al prezzo di € 103.750 + i.v.a.; III) al prezzo di € 2.580 per il veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000152, targa DH014AJ, relativo al contratto n. 661834, acquistato nel 2007 al prezzo di € 103.750 + i.v.a.; IV) al prezzo di € 700 per il veicolo Fiat Bravo 1,9 Multijet 120CV Emotion telaio ZFA 1 9800004 109746, targa DL491LL, relativo al contratto n. 704810, acquistato nel 2007 al prezzo di € 18.333 + i.v.a.; V) al prezzo di € 2.000 per il veicolo Iveco Eurocargo 120EL22/P telaio ZCFA1 EG0302504129, targa DD287JJ, relativo al contratto n. 666651, acquistato nel 2007 al prezzo di € 92.150 + i.v.a.; VI) al prezzo di € 1.000 per il veicolo Iveco Minicompattatore Tecno telaio Pt_3
TY8FB83BB4DU00087, targa DD415JJ, relativo al contratto n. 674255, acquistato nel 2007 al prezzo di € 44.000 + i.v.a.; VII) al prezzo di € 2.188 per il veicolo Piaggio Porter Compat telaio ZAPS8500000572593, targa DM224MJ, relativo al contratto n. 701683, acquistato nel 2007 al prezzo di € 20.900 + i.v.a.”; gli importi realizzati dalla vendita dei beni oggetto del contratto di leasing erano assolutamente incongrui e determinati arbitrariamente, in danno dell'utilizzatrice e senza alcuna garanzia di riallocazione al miglior prezzo conseguibile, producendo un ingentissimo danno per il Fallimento, tenuto conto che il ricavo delle vendite effettuate dalla CP_5 ammontava ad € 13.092,00 a fronte di un complessivo prezzo di acquisto pari
[...] ad € 475.033,33 e di un effettivo valore di mercato determinato dal C.T.U. nel 4 giudizio di opposizione allo stato passivo pari ad € 96.000,00 circa;
la suddetta condotta lesiva era documentata nelle proposte di vendita e nelle offerte di acquisto, tutte indirizzate alla (società partecipata dalla Intesa Controparte_8
San Paolo, proprietaria dell'intero pacchetto azionario della Neos Finance s.r.l.) in esecuzione di un contratto per servizio di remarketing;
tutti i prezzi al presunto valore di mercato erano stati ulteriormente ridotti sulla base di pretesi, ma indimostrati danni da perizia-franchigia; l'art. 72 quater L.F. aveva modulato una procedura assimilabile a quella di cui all'art. 1515 c.c., ponendo a carico del curatore la responsabilità della verifica del risultato ottenuto dalla riallocazione del bene stesso;
sicchè la società di leasing era gravata dai principi generali di cui all'art. 1175 c.c. al fine di vendere i beni al meglio;
l'art. 72 quater L.F. precisava che, in caso di scioglimento del contratto, l'impresa di leasing poteva fare valere i propri diritti nel fallimento a condizione che avesse disposto del bene recuperato secondo valori di mercato;
la non aveva ricollocato i beni al valore di mercato, ma Controparte_5 ad un prezzo notevolmente inferiore e aveva venduto gli stessi senza il ricorso ad una procedura competitiva;
dall'anzidetta mala gestio derivava la responsabilità per il danno determinato dall'incongruo prezzo di riallocazione dei beni già locati, costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni e quello ricavato dalla loro vendita. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) accertare e dichiarare la mala gestio della oggi per il mancato adempimento Controparte_5 Controparte_1 alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. art. 72 quater LF nella vendita dei beni già locati. 2) Per l'effetto, condannare la nella anzidetta qualità, a Controparte_1 risarcire il danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita quantificato nella somma complessiva di Euro € 81.999,00 o ad € 81.984,00 o ad € 82.931,00 (in base ai tre possibili modelli di riferimento: up;
Piaggio Controparte_9
Porter Big Deck;
Piaggio Porter Tpper) o nella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare la convenuta, nella anzidetta qualità, al pagamento delle spese e compensi di causa oltre al rimborso di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Dopo il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione (si veda processo verbale dell'udienza di prima comparizione del 16 luglio 2020), con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.12.2020, si costituiva e per Controparte_1 essa in premessa precisando, da un punto di vista fattuale, che la Controparte_3 aveva acquistato una serie di beni e li aveva consegnati Controparte_5 all'utilizzatore FA RG s.p.a. e che, a seguito dell'inadempimento di quest'ultima rispetto ai propri obblighi di pagamento, la società concedente, nel corso dell'anno 2011, si era avvalsa della clausola risolutiva prevista dai contratti
5 stipulati, dacchè i beni oggetto di leasing erano stati riconsegnati alla concedente ed erano stati rivenduti alle condizioni di mercato, tenuto conto della loro anzianità, dello stato di usura, dei danni e della loro commerciabilità. Solo successivamente alla risoluzione, con sentenza del 05.07.2012 la FA RG s.p.a. era stata dichiarata fallita e, in conseguenza, la aveva depositato domanda di Controparte_5 ammissione al passivo per i crediti vantati nei confronti della FA RG s.p.a. per una somma complessiva di € 202.237,71 in via chirografaria (somma costituita dall'importo dei canoni scaduti e da quelli a scadere, già decurtati dalle somme incamerate dalla vendita dei beni). Fatta questa premessa, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto foro del fallimento, atteso che la dichiarazione di fallimento era successiva alla risoluzione dei contratti in causa, nonché l'inammissibilità dell'azione per inapplicabilità dell'art. 72 quater L.F., sempre in ragione della precedenza della risoluzione rispetto alla dichiarazione di fallimento. Nel merito rappresentava l'erronea applicazione dell'art. 72 quater, comma 3, L.F., tenuto conto che lo stesso prevedeva l'obbligo per il concedente di
“versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale”, mentre parte attrice agiva in questa sede per ottenere il risarcimento del “danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita”. In subordine, deduceva l'infondatezza dell'azione allegando di aver correttamente operato ricollocando i beni al prezzo di mercato commerciale tenuto conto del valore Eurotax degli stessi, del loro stato di conservazione ed usura e dei danni e costi di riparazione. Quanto alla perizia redatta dal C.T.U. nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, evidenziava che era stato lo stesso professionista a sottolineare la difficoltà riscontrata nell'esecuzione dell'incarico, stante la peculiarità dei beni oggetto di valutazione. Contestava, pertanto, il metodo di calcolo e le conclusioni cui lo stesso era pervenuto. Negava qualsiasi danno al
, rappresentando che l'insinuazione al passivo non era mai stata accolta, Parte_1 con l'effetto che controparte non poteva lamentare alcuna mala gestio né violazione dell'art. 72 quater L.F. Concludeva chiedendo: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Foro di Reggio Calabria in favore del Foro di Bologna;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle avverse domande poiché promosse ai sensi dell'art. 72quater L.F. che non è applicabile al caso di specie per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o irrituali e/o improcedibili e/o improponibili le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarle integralmente. Nel merito: respingere ogni domanda ed istanza avversaria, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e mandare la società convenuta assolta da ogni avversa
6 pretesa e/o domanda sia risarcitoria che restitutoria;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, diminuire le somme dovute nella misura che risulterà provata in atti. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre ed eventualmente formulare istanze istruttorie nei termini che saranno eventualmente fissati da codesto Ill.mo Tribunale nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, a sostegno dell'applicabilità dell'art. 72 quater L.F., dava atto degli orientamenti giurisprudenziali successivi alla L. 124/2017, specificando come, a seguito della predetta novella, fosse venuta meno l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. e fosse stata prevista, per le risoluzioni di leasing finanziario verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della L. 124/2017, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 72 quater L.F., anche nel caso di risoluzione del contratto antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Precisava come segue le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: “1) accertare e dichiarare la mala gestio della oggi Controparte_5
mandataria della per il mancato adempimento alle Controparte_3 Controparte_1 obbligazioni per essa nascenti dall'art. art. 72 quater LF nella vendita dei beni già locati. 2) Per l'effetto, condannare mandataria della nella Controparte_3 Controparte_1 anzidetta qualità, a risarcire il danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita quantificato nella somma complessiva di Euro € 81.999,00 o ad
€ 81.984,00 o ad € 82.931,00 (in base ai tre possibili modelli di riferimento:
[...]
up; Piaggio Porter Big Deck;
Piaggio Porter Tpper) o nella somma maggiore o CP_9 minore che risulterà provata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo. 3) accertare e dichiarare la mala gestio della oggi Controparte_5
mandataria della per il mancato adempimento alle Controparte_3 Controparte_1 obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati. 4) Per l'effetto, condannare mandataria della nella Controparte_3 Controparte_1 anzidetta qualità, a risarcire il danno debito residuo meno il valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare la convenuta, nella anzidetta qualità, al pagamento delle spese e compensi di causa oltre al rimborso di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
7 Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta richiamava il recente approdo della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite proprio avuto riguardo all'applicabilità in via analogica della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. piuttosto che di quella di cui all'art. 72 quater L.F.
Con ordinanza del 13.10.2021pronunciata furi udienza, questa Giudice “rilevato, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla che Controparte_1 costituisce postulato alla sua definizione il principio recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale: “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.” (così Cass. Civ. sez. un. 28 gennaio 2021 n. 2061); ritenuto che l'odierna controversia non sia causa relativa alla formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti di leasing finanziario, nella fattispecie pacificamente risolti tra le parti prima della declaratoria di fallimento della società atteso che la Parte_1 materia del contendere concerne l'asserita mala gestio di parte convenuta nell'allocazione dei beni mobili già locati e nella pretesa risarcitoria derivante dal danno asseritamente subito per la vendita di detti beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, sicchè non opera il foro esclusivo previsto dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto;
ritenuto che
i contratti di leasing auto dedotti in causa costituiscono solo l'occasione della controversia sub iudice, che può definirsi “causa derivante” da siffatti contratti;
rilevato che il documento di sintesi allegato ai contratti de quibus, in tema di foro competente, prescrive che “In deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Bologna”; ritenuto che la previsione de qua non individua un foro convenzionale esclusivo, in quanto non si è in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca, chiara e precisa, di volontà delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (si veda, ex multis, Cass. Civ. ord. 6 ottobre 2020 n. 21362 “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari”; nello stesso senso, si veda Cass. Civ. ord. 2 ottobre 2020 n. 21010); 8 ritenuto, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale denunciata in subordine dalla parte convenuta, che, in ossequio all'indirizzo nomofilattico (si veda, tra le tante Cass. Civ. n.. 21253/2011, n. 17311/2018, n. 32731/2019, n. 21989/2021), ne vada dichiarata l'inammissibilità per incompletezza, atteso che la stessa, in relazione all'art. 20 c.p.c., è stata formulata solo rispetto al criterio dell'esecuzione delle obbligazioni (cd. forum solutionis) e non anche del c.d. forum contracti cioè del luogo in cui le obbligazioni stesse sono sorte;
considerato, quindi, che, in conseguenza di quanto esposto, la competenza territoriale non vada declinata ad altro Tribunale, rimanendo all'adito Ufficio giudiziario;
ritenuto non opportuno disporre la consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore di mercato alla data della vendita dei beni in causa, avuto riguardo alla circostanza che risulta depositata la C.T.U. svolta nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur invitandosi parte attrice a depositare gli allegati alla predetta consulenza per la completezza della produzione documentale tempestivamente resa;
ritenuto, altresì, inopportuno disporre la C.T.U. per verificare il saldo contabile dei contratti di locazione finanziaria in causa, avuto riguardo alle difese articolate dalle parti ed alla documentazione versata nel processo;
” rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, disponendo il prosieguo de processo davanti al Tribunale di Reggio Calabria;
rigettava la richiesta di C.T.U. avanzata da parte attrice ed invitava quest'ultima a depositare sul canale telematico, entro 10 giorni prima dell'udienza, gli allegati alla C.T.U. del dott. già versata in atti e riconosciuta dalle parti quale Persona_2 investigazione tecnica svolta nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Accertato il deposito dei suddetti allegati all'udienza del 16 dicembre 2021, dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza della scrivente, all'udienza del 10 ottobre 2024, le parti precisavano le conclusioni, chiudendo i termini di cui all'art 190 c.p.c. La controversia veniva, quindi, assegnata a sentenza con i suddetti termini.
2. – In premessa, va ribadito e confermato, in questa sede, così conferendo il carattere della decisorietà, quanto disposto ed enunciato con l'ordinanza del 13 ottobre 2021, sopra riportata, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria sollevata dalla parte convenuta, la quale ha riproposto, in comparsa conclusionale, l'eccezione de qua senza, però, in alcun modo replicare alle argomentazioni spese da questa decidente nel citato provvedimento interlocutorio.
3. - Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda “aggiunta” che parte attrice ha formulato con la memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (“accertare e dichiarare la mala gestio della
[...]
oggi mandataria della per il CP_5 Controparte_3 Controparte_1
9 mancato adempimento alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati;
Per l'effetto, condannare mandataria della Controparte_3 [...]
nella anzidetta qualità, a risarcire il danno debito residuo meno il valore Controparte_1 effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo”), denunciata nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte convenuta, la quale l'ha ritenuta “domanda del tutto nuova ed inammissibile”, “che modifica in modo sostanziale l'oggetto del presente giudizio”, sostenendo che “è indubbio che le novità introdotte dalla difesa avversaria abbiano comportato un illegittimo effetto “sorpresa” che cagiona danno alla società deducente”.
3.1 – Invero, va, in primis, evidenziato che la domanda in questione è stata proposta, giusta quanto manifestamente dedotto a pagina 14 e 15 della memoria difensiva attorea citata, “In via meramente subordinata e nell'ipotesi in cui costo On. Tribunale adito dovesse ritenere non applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'72 quater l. f., si chiede che il risarcimento danni a favore del venga comminato in forza della Parte_1 disciplina di cui all'art. 1526 c.c., norma volta a regolare i rapporti tra venditore ed acquirente una volta che il contratto di vendita con riserva della proprietà si risolva ed a garantire che non si crei a favore di una o dell'altra parte un indebito arricchimento” ovvero espressamente rilevando, in tema di applicabilità dell'art. 72 quater della legge fallimentare in caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing, il contrasto tra le sezioni semplici della Suprema Corte e, quindi, in attesa della
“valutazione delle Sezioni Unite” cui è stat rimessa la questione con ordinanza n. 5022 del 25 febbraio 2020 (cfr. pag. 17 della menzionata memoria “Pertanto, nell'ipotesi in cui codesto On. Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., anche alla luce della decisione che prenderanno le S.U. della Suprema Corte, si chiede che il risarcimento danni a favore del venga comminato secondo i Parte_1 calcoli previsti dalla norma in oggetto (debito residuo meno il valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa;
la differenza positiva rappresenterà un credito spettante al cliente utilizzatore)”.
3.2 – In secundis, va rilevato che, nel prospettare la domanda in questione, la parte attrice non ha modificato la vicenda sostanziale dedotta nel libello introduttivo, rimasta identica, ovvero il bene “oggetto della domanda”, pretesa risarcitoria anch'essa rimasta la stessa, ma solo il paradigma normativo.
3.2.1 - Ed infatti, mentre con l'atto di citazione ha chiesto al Tribunale adito di
“accertare e dichiarare la mala gestio della oggi , per il Controparte_5 Controparte_1
10 mancato adempimento alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. 72 quater LF nella vendita dei beni già locati”, aggiungendo “per l'effetto, condannare la Controparte_1
, … a risarcire il danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già
[...] locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita quantificato nella somma complessiva di Euro € 81.999,00…”; con la memoria difensiva n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha (ulteriormente) domandato “accertare e dichiarare la mala gestio della oggi Controparte_5 [...]
mandataria della per il mancato adempimento alle CP_3 Controparte_1 obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati”, condannando la controparte “mandataria della , a risarcire il Controparte_10 danno debito residuo meno il valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa”.
3.3 – Ne deriva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, nessuna declaratoria di inammissibilità è possibile pronunciare, in ossequio:
- al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12310 del 15 giugno 2015 per cui “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”;
- alla successiva precisazione del Supremo Collegio secondo la quale “La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l'odierno ricorrente al pagamento del corrispettivo delle spese sostenute per il riscaldamento di alcuni locali occupati dall' Controparte_11 all'interno dell'aeroporto di Ciampino, gestito dalla Aeroporti di Roma s.p.a., sulla base di
11 una clausola convenzionale diversa da quella originariamente richiamata dalla menzionata società)” (così Cass. Civ. sent. n. 9333 del 9 maggio 2016);
- all'ulteriore chiarimento declinato dal giudice nomofilattico con l'ordinanza n. 16807 del 26 giugno 2018 per cui “L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività”.
3.4 – Posta l'ammissibilità della domanda in parola, altro è la sua fondatezza nel merito a sostegno della pretesa risarcitoria attorea.
4. – Tanto acclarato, e posto che è pacifico (a) che i contratti di locazione finanziaria oggetto di causa, “sottoscritti in date 4 luglio 2007, 19 luglio 2007, 19 giugno 2007, 8 marzo 2007, 26 marzo 2007, 3 dicembre 2007, 20 dicembre 2007 e 31 marzo 2017” (così pag. 6 atto di citazione), non soggetti alla disciplina normativa di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 - che, all'art. 1, commi 136-140, facendo convergere in un unico tipo contrattuale le due forme del leasing traslativo e del leasing di godimento, ha introdotto la nuova regolamentazione del contratto di leasing - sono stati risolti prima della dichiarazione di fallimento della società FA RG s.p.a. e (b) che la risoluzione è avvenuta per inadempimento della suddetta società-utilizzatrice (si veda pag. 1 citazione “Con la domanda formulata ai sensi dell'art. 93 l.f. (all. 2), in data
5.12.2012, la ha chiesto la ammissione in via chirografaria al passivo Controparte_5 per un importo complessivo di Euro 202.237,71, derivante dalla risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore dei seguenti contratti di locazione finanziaria (all. 5) , stipulati con la allora ), va rilevato che, nel corso del processo, è Parte_1 intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2061 del 2021 sull'applicabilità dell'art. 72 quater Legge Fallimentare ai contratti di leasing risolti prima del fallimento.
4.1 - In particolare, il massimo consesso ha statuito che “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche
12 se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”.
4.2 – Ne deriva che, ai fatti di causa, non è applicabile l'art. 72 quater L.F., ma, in via analogica, l'art. 1526 del codice civile (il principio è stato confermato da successive pronunce della Cassazione: si veda, ex multis, Cass. Civ. ord. n. 10249 del 2022, Cass. Civ. ord.n. 1663 del 2023).
4.2.1 - A tal riguardo, deve osservarsi che la precisazione effettuata dalla parte attrice, nel richiamare l'anzidetto riferimento normativo, alla natura traslativa dei leasing in causa (si veda pag. 15 della memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata dalla Curatela in data 27 gennaio 2021), non è stata contrastata dalla controparte, la quale, nella difesa successiva al deposito dell'avverso scritto, recte nella stessa prima memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. depositata il 5 febbraio 2021, ha richiamato espressamente, per l'applicazione al caso sub iudice, la pronuncia delle Sezioni Unite e la precedente ordinanza nomofilattica n. 3965 del 2019 sulla risoluzione proprio del leasing traslativo, senza contestare la natura de qua dei contratti oggetto di giudizio.
4.2.2 - Ne deriva la tardività della difesa formulata dalla parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata il 5 marzo 2021, nella parte in cui (si veda pag. 12) si è dedotto “senza recedere dalle già indicate argomentazioni difensive, è opportuno segnalare che i contratti di leasing di cui è causa non hanno natura traslativa ma sono chiaramente dei leasing di godimento, con l'effetto che l'art. 1526 c.c. non può trovare applicazione”.
4.3 – La causa in esame, pertanto, deve essere risolta applicando i canoni della giurisprudenza in argomento, divenuta, dopo l'arresto del 2021, oramai consolidata.
4.3.1 – Più precisamente, costituisce principio pacifico quello secondo cui nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (in tal senso si veda già la sentenza 24 giugno 2002, n. 9161,
13 confermata in seguito, tra le altre, dalle sentenze 27 settembre 2011, n. 19732, 20 febbraio 2015, n. 3381, 13 novembre 2018, n. 29020, e 15 gennaio 2020, n. 519, nonché dalle ordinanze 20 settembre 2017, n. 21895, 24 gennaio 2020, n. 1581, e 22 marzo 2022, n. 9210). Nella citata sentenza n. 2061 del 2021, le Sezioni Unite hanno stabilito che, nell'assenza di una regolazione legislativa, l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art. 1526 cod. civ. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest'ultimo e il c.d. leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione. Mentre, infatti, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall'art. 1458, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta, come si è detto, alle regole dell'art. 1526 cit.; norma, quest'ultima, che, come hanno evidenziato le Sezioni Unite, è finalizzata «all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso». La restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art. 1526 cod. civ., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente. Ferma restando, peraltro, l'ulteriore possibilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cit., secondo cui - qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta (v. sul punto la citata sentenza delle Sezioni Unite, al punto 4.7.1. della motivazione).
4.4 – Ne consegue l'inammissibilità delle domande formulate nelle conclusioni 1 e 2 dell'atto di citazione, non potendosi applicare l'art. 72 quater della legge fallimentare.
5. – Ciò detto, in merito alla domanda subordinata formulata con la memoria difensiva di cui al n. 1 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., deve osservarsi che la Curatela, richiamando l'art. 1526 c.c., ha agito non già al fine di vedere accertato il diritto alla restituzione della rate riscosse, ma al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della “mala gestio” della società concedente “per il mancato adempimento alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati” e per ottenere la condanna della contendente “a risarcire il danno debito residuo meno il
14 valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio”.
5.1 – Orbene, non vi è chi non veda, che trattasi di un diritto, quello risarcitorio invocato, assolutamente non contemplato nella norma richiamata, che, in caso, come quello in lite, di risoluzione del leasing traslativo per l'inadempimento dell'utilizzatore, riconosce sì, come autonoma pretesa da far valere con altrettanto autonoma e tempestiva domanda, un diritto al risarcimento del danno, ma non in capo all'utilizzatore bensì in favore del concedente.
5.2 – Inoltre, ad abundantiam, se è vero che tra i prezzi pattuiti nei contratti di leasing in causa, i prezzi di vendita dei beni a terzi a seguito della risoluzione dei predetti contratti e il valore commerciale di mercato determinato dal c.t.u. nel giudizio di opposizione allo stato passivo, vi è un importante divario differenziale, tuttavia non può dirsi sufficientemente allegato ed adeguatamente provato un effettivo, attuale e concreto, danno realmente subito dalla società utilizzatrice (l'odierna curatela fallimentare) causalmente riconducibile all'asserita “mala gestio” della società concedente, la cui insinuazione al passivo, per altro, non è mai stata accolta.
5.3 – Deve, quindi, essere respinta la domanda subordinata ex art. 1526 c.c. proposta dalla parte attrice.
6. – Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, avuto riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta e, soprattutto, tenuto conto che per dirimere la controversia si è applicato il pronunciamento n. 2061 del 2021 reso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervenuto in epoca successiva rispetto all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, pronunciando definitivamente nella causa iscritta al n. 981/2020 R.G.A.C. proposta da Parte_1
in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa nei
[...] Parte_2 confronti di per essa in persona del Controparte_1 Controparte_3
Procuratore, legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta;
15 - rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
16
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 981/2020 R.G.A.C., assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 10.10.2024, vertente tra:
• cod. fisc. in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1 del Fallimento, dott.ssa elettivamente domiciliata in Parte_2
Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 40/a, presso lo studio legale dell'avv.ssa Simona Venezia, che lo rappresenta e difende giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- CONTRO
• cod. fisc. società incorporante Controparte_1 P.IVA_2 cod. fisc. , per atto di fusione per Controparte_2 P.IVA_3 incorporazione del 30.10.2019 rogato dal dott. notaio in Milano, Persona_1 rep. 15286 racc. n. 8188, e per essa cod. fisc. Controparte_3
in persona del procuratore dott.ssa quale società P.IVA_4 Controparte_4 mandataria con rappresentanza di elettivamente domiciliata Controparte_1 in Reggio Calabria, via Tommaso Campanella n. 46, presso lo studio dell'avv. Elettra Cortese, rappresentata e difesa dall'avv. Christian Pellegrino Faggella giusta procura apposta su foglio separato, allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
- Convenuta -
Conclusioni delle parti (Udienza del 10 ottobre 2024):
1 Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa come da processo verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, la Curatela del Parte_1 citava al giudizio di questo Tribunale
[...] Controparte_1 incorporante per fusione la esponendo che: in data 05.12.2012 , Controparte_5 con domanda formulata ex art. 93 L.F., la aveva chiesto Controparte_5
l'ammissione in via chirografaria al passivo per un importo complessivo di € 202.237,71 derivante dalla risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore dei seguenti contratti di locazione finanziaria stipulati con la di Parte_1 cui: “I) Euro 35.877,95 in dipendenza del contratto di locazione finanziaria n. 661721 del 4 luglio 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo RE Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, per un importo finanziato pari ad Euro 92.150 + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni); II) Euro 44.277,31 in dipendenza del contratto n. 661827 del 19 luglio 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo RE Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000145, targa DH0l9AJ per un importo finanziato pari ad Euro 103.750, + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), III) Euro 43.798,59 in dipendenza del contratto n. 661834 del 19 giugno 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000152, targa DH014AJ, per un importo finanziato pari ad Euro 103.750 + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), IV) Euro 30.359,23 in dipendenza del contratto n. 666651 dell'8 marzo 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Iveco Eurocargo 120EL22/P telaio ZCFA1 EG0302504129, targa DD287JJ per un importo finanziato pari ad Euro 92.150,+ i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), V) Euro 13.456,36 in dipendenza del contratto n. 674265 del 26 marzo 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Iveco Minicompattatore Tecno telaio TY8FB83BB4DU00087, targa DD415JJ, per un importo finanziato pari Pt_3 ad Euro 44.000 + i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), VI) Euro 8.117,57 in dipendenza del contratto n. 701683 del 3 dicembre 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Piaggio telaio ZAPS8500000572593, targa DM224MJ per un importo finanziato CP_6 pari ad Euro 20.900,+ i.v.a., rimborsabili in 59 canoni), VII) Euro 3.934,31 in dipendenza del contratto n. 704810 del 20 dicembre 2007 (avente ad oggetto l'acquisto del veicolo Fiat Bravo 1,9 Multijet 120CV Emotion telaio ZFA 1 9800004 109746, targa DL491LL per un importo finanziato pari ad Euro 18.333,33+ i.v.a., rimborsabili in 47 canoni)”; il Tribunale non aveva ammesso il credito al passivo così motivando “dato atto che il creditore non ha mai chiesto la restituzione dei beni oggetto dei contratti di locazione finanziaria azionati con la domanda di ammissione, il che lascia ritenere che siano già in suo possesso;
tenuto conto che ai sensi dell'art. 72 quater LF la società di leasing ha diritto ad insinuarsi al passivo per la differenza fra il credito residuo alla data del fallimento e
2 quanto ricavato dall'allocazione del bene;
rilevato che l'istante non ha prodotto l'estratto conto dei rapporti finanziari oggetto di domanda ma soltanto delle semplici contabili in cui il credito insinuato per canoni scaduti risulta cumulativamente indicato senza alcuna ripartizione fra quota capitale e componente finanziaria (interessi corrispettivi e moratori) ricompresa in ciascuna mensilità; che - in assenza di estratto conto - gli elaborati contabili alla domanda non risultano idonei ad effettuare detta ricostruzione, indispensabile al fine di determinare la differenza tra la somma ricavata dalla vendita del bene ed il residuo credito in linea capitale, così come previsto dall'art. 72 quater L.F.; rilevato che le medesime contabili provano che i beni sono stati restituiti all'odierna istante nel mese di luglio 2011 e che per tal fatto, la è tenuta a comunicare la somma ricavata dalla vendita o CP_5 da altra allocazione dei beni;
ritenuto che
ai sensi del combinato disposto degli art. 72 C. 4 e 72 quater c. 1 L.F. il risarcimento del danno non è dovuto, pertanto, non può in ogni caso essere accolta la domanda di ammissione della penalità, anche in considerazione dell'assenza di prova dell'intervenuta risoluzione dei contratti in epoca antecedente il fallimento: rilevato che le somme richieste per "spese recupero e legali" non sono documentate, come non è documentata la modalità di determinazione degli interessi moratori;
rigetta la domanda”; con ricorso del 16.09.2013, la aveva proposto opposizione allo Controparte_5 stato passivo;
nel giudizio si era costituita la Curatela resistendo alla domanda e riservandosi di agire per il recupero della differenza fra il valore reale dei beni e quello ricavato dalla vendita, avendo la società venduto i beni oggetto di leasing ad un prezzo notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato;
nel corso del predetto giudizio era stata disposta consulenza tecnica volta ad accertare il giusto prezzo di mercato dei beni in contestazione alla data di vendita ed era emerso quanto segue “I) Veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661721, è stato valutato in € 12.035,00 (venduto dalla ad € 2.000); II) Veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM Controparte_5 telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661827, è stato valutato in € 20.136,00 (venduto dalla ad € 2.624); III) Veicolo Renault Controparte_5
- MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000152, targa DH014AJ, relativo al contratto n. 661834, è stato valutato in € 20.778,00 (venduto dalla ad Controparte_5
€ 2.580); IV) Veicolo Fiat Bravo 1,9 Multijet 120CV Emotion telaio ZFA 1 9800004 109746, targa DL491LL, relativo al contratto n. 704810, è stato valutato in € 4.111,00 (venduto dalla ad € 7.00); V) Veicolo Iveco Eurocargo 120EL22/P Controparte_5 telaio ZCFA1 EG0302504129, targa DD287JJ, relativo al contratto n. 666651, è stato valutato in € 20.376,00 (venduto dalla ad € 2.000); VI) Veicolo Controparte_5
Minicompattatore telaio TY8FB83BB4DU00087, targa DD415JJ, CP_7 relativo al contratto n. 674265, è stato valutato in € 11.903,00 (venduto dalla CP_5 ad € 1.000); VII) Veicolo Piaggio Porter Compat telaio CP_5
ZAPS8500000572593, targa DM224MJ, relativo al contratto n. 701683, sono state 3 prospettate tre soluzioni in base ai tre possibili modelli di riferimento: 1) € 5.752,00 Piaggio PorterPick up;
2) € 5.737,00 Piaggio Porter Big Deck;
3) € 6.684,00 Piaggio Porter Tpper (venduto dalla ad € 2.188)”; il giudizio era stato interrotto per Controparte_5 morte del difensore della Curatela e non era mai stato riassunto, estinguendosi ai sensi dell'art. 305 c.p.c.; con i richiamati contratti stipulati nel 2007 e a marzo 2010, la aveva acquistato, per metterli a disposizione dell'utilizzatore, i Controparte_5 veicoli suddetti al prezzo ed alle condizioni specificate in ciascun contratto;
per l'ipotesi di risoluzione dei contratti dopo la consegna dei beni, era stato previsto l'obbligo di restituzione degli stessi, il pagamento in unica soluzione di tutte le somme dovute e il pagamento di una somma equivalente ai canoni periodici per il periodo di disponibilità dei beni dalla data di risoluzione a quella di riconsegna;
la concedente si era riservata la facoltà di chiedere a titolo di penale un importo pari all'ammontare dei canoni periodici non ancora maturati, maggiorato del prezzo pattuito per l'opzione di acquisto, il tutto attualizzato al TUR o equivalente dedotto quanto conseguito dalla vendita dei beni;
il 21.07.2011, la aveva Controparte_5 esercitato e conseguito il diritto alla restituzione dei beni che la stessa società aveva venduto rispettivamente: “I) al prezzo di € 2.000 per il veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661721, acquistato nel 2007 al prezzo di € 92.150 + i.v.a.; II) al prezzo di € 2.624 per il veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGE000002 108, targa CC1 79HJ, relativo al contratto n. 661827, acquistato nel 2007 al prezzo di € 103.750 + i.v.a.; III) al prezzo di € 2.580 per il veicolo Renault - MDI Renault VI MIDLUM telaio VF644AGM000000152, targa DH014AJ, relativo al contratto n. 661834, acquistato nel 2007 al prezzo di € 103.750 + i.v.a.; IV) al prezzo di € 700 per il veicolo Fiat Bravo 1,9 Multijet 120CV Emotion telaio ZFA 1 9800004 109746, targa DL491LL, relativo al contratto n. 704810, acquistato nel 2007 al prezzo di € 18.333 + i.v.a.; V) al prezzo di € 2.000 per il veicolo Iveco Eurocargo 120EL22/P telaio ZCFA1 EG0302504129, targa DD287JJ, relativo al contratto n. 666651, acquistato nel 2007 al prezzo di € 92.150 + i.v.a.; VI) al prezzo di € 1.000 per il veicolo Iveco Minicompattatore Tecno telaio Pt_3
TY8FB83BB4DU00087, targa DD415JJ, relativo al contratto n. 674255, acquistato nel 2007 al prezzo di € 44.000 + i.v.a.; VII) al prezzo di € 2.188 per il veicolo Piaggio Porter Compat telaio ZAPS8500000572593, targa DM224MJ, relativo al contratto n. 701683, acquistato nel 2007 al prezzo di € 20.900 + i.v.a.”; gli importi realizzati dalla vendita dei beni oggetto del contratto di leasing erano assolutamente incongrui e determinati arbitrariamente, in danno dell'utilizzatrice e senza alcuna garanzia di riallocazione al miglior prezzo conseguibile, producendo un ingentissimo danno per il Fallimento, tenuto conto che il ricavo delle vendite effettuate dalla CP_5 ammontava ad € 13.092,00 a fronte di un complessivo prezzo di acquisto pari
[...] ad € 475.033,33 e di un effettivo valore di mercato determinato dal C.T.U. nel 4 giudizio di opposizione allo stato passivo pari ad € 96.000,00 circa;
la suddetta condotta lesiva era documentata nelle proposte di vendita e nelle offerte di acquisto, tutte indirizzate alla (società partecipata dalla Intesa Controparte_8
San Paolo, proprietaria dell'intero pacchetto azionario della Neos Finance s.r.l.) in esecuzione di un contratto per servizio di remarketing;
tutti i prezzi al presunto valore di mercato erano stati ulteriormente ridotti sulla base di pretesi, ma indimostrati danni da perizia-franchigia; l'art. 72 quater L.F. aveva modulato una procedura assimilabile a quella di cui all'art. 1515 c.c., ponendo a carico del curatore la responsabilità della verifica del risultato ottenuto dalla riallocazione del bene stesso;
sicchè la società di leasing era gravata dai principi generali di cui all'art. 1175 c.c. al fine di vendere i beni al meglio;
l'art. 72 quater L.F. precisava che, in caso di scioglimento del contratto, l'impresa di leasing poteva fare valere i propri diritti nel fallimento a condizione che avesse disposto del bene recuperato secondo valori di mercato;
la non aveva ricollocato i beni al valore di mercato, ma Controparte_5 ad un prezzo notevolmente inferiore e aveva venduto gli stessi senza il ricorso ad una procedura competitiva;
dall'anzidetta mala gestio derivava la responsabilità per il danno determinato dall'incongruo prezzo di riallocazione dei beni già locati, costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni e quello ricavato dalla loro vendita. Concludeva chiedendo al Tribunale adito di “1) accertare e dichiarare la mala gestio della oggi per il mancato adempimento Controparte_5 Controparte_1 alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. art. 72 quater LF nella vendita dei beni già locati. 2) Per l'effetto, condannare la nella anzidetta qualità, a Controparte_1 risarcire il danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita quantificato nella somma complessiva di Euro € 81.999,00 o ad € 81.984,00 o ad € 82.931,00 (in base ai tre possibili modelli di riferimento: up;
Piaggio Controparte_9
Porter Big Deck;
Piaggio Porter Tpper) o nella somma maggiore o minore che risulterà provata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare la convenuta, nella anzidetta qualità, al pagamento delle spese e compensi di causa oltre al rimborso di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Dopo il rinnovo della notificazione dell'atto di citazione (si veda processo verbale dell'udienza di prima comparizione del 16 luglio 2020), con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 18.12.2020, si costituiva e per Controparte_1 essa in premessa precisando, da un punto di vista fattuale, che la Controparte_3 aveva acquistato una serie di beni e li aveva consegnati Controparte_5 all'utilizzatore FA RG s.p.a. e che, a seguito dell'inadempimento di quest'ultima rispetto ai propri obblighi di pagamento, la società concedente, nel corso dell'anno 2011, si era avvalsa della clausola risolutiva prevista dai contratti
5 stipulati, dacchè i beni oggetto di leasing erano stati riconsegnati alla concedente ed erano stati rivenduti alle condizioni di mercato, tenuto conto della loro anzianità, dello stato di usura, dei danni e della loro commerciabilità. Solo successivamente alla risoluzione, con sentenza del 05.07.2012 la FA RG s.p.a. era stata dichiarata fallita e, in conseguenza, la aveva depositato domanda di Controparte_5 ammissione al passivo per i crediti vantati nei confronti della FA RG s.p.a. per una somma complessiva di € 202.237,71 in via chirografaria (somma costituita dall'importo dei canoni scaduti e da quelli a scadere, già decurtati dalle somme incamerate dalla vendita dei beni). Fatta questa premessa, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in quanto foro del fallimento, atteso che la dichiarazione di fallimento era successiva alla risoluzione dei contratti in causa, nonché l'inammissibilità dell'azione per inapplicabilità dell'art. 72 quater L.F., sempre in ragione della precedenza della risoluzione rispetto alla dichiarazione di fallimento. Nel merito rappresentava l'erronea applicazione dell'art. 72 quater, comma 3, L.F., tenuto conto che lo stesso prevedeva l'obbligo per il concedente di
“versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale”, mentre parte attrice agiva in questa sede per ottenere il risarcimento del “danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita”. In subordine, deduceva l'infondatezza dell'azione allegando di aver correttamente operato ricollocando i beni al prezzo di mercato commerciale tenuto conto del valore Eurotax degli stessi, del loro stato di conservazione ed usura e dei danni e costi di riparazione. Quanto alla perizia redatta dal C.T.U. nell'ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, evidenziava che era stato lo stesso professionista a sottolineare la difficoltà riscontrata nell'esecuzione dell'incarico, stante la peculiarità dei beni oggetto di valutazione. Contestava, pertanto, il metodo di calcolo e le conclusioni cui lo stesso era pervenuto. Negava qualsiasi danno al
, rappresentando che l'insinuazione al passivo non era mai stata accolta, Parte_1 con l'effetto che controparte non poteva lamentare alcuna mala gestio né violazione dell'art. 72 quater L.F. Concludeva chiedendo: “In via preliminare: accertare e dichiarare l'incompetenza del Foro di Reggio Calabria in favore del Foro di Bologna;
accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità delle avverse domande poiché promosse ai sensi dell'art. 72quater L.F. che non è applicabile al caso di specie per tutti i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o irrituali e/o improcedibili e/o improponibili le domande avversarie per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettarle integralmente. Nel merito: respingere ogni domanda ed istanza avversaria, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto ed in diritto, per tutte le motivazioni esposte in narrativa e mandare la società convenuta assolta da ogni avversa
6 pretesa e/o domanda sia risarcitoria che restitutoria;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, diminuire le somme dovute nella misura che risulterà provata in atti. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, argomentare, produrre ed eventualmente formulare istanze istruttorie nei termini che saranno eventualmente fissati da codesto Ill.mo Tribunale nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M. 55/2014”.
Venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, a sostegno dell'applicabilità dell'art. 72 quater L.F., dava atto degli orientamenti giurisprudenziali successivi alla L. 124/2017, specificando come, a seguito della predetta novella, fosse venuta meno l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c. e fosse stata prevista, per le risoluzioni di leasing finanziario verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della L. 124/2017, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 72 quater L.F., anche nel caso di risoluzione del contratto antecedente rispetto alla dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. Precisava come segue le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo: “1) accertare e dichiarare la mala gestio della oggi Controparte_5
mandataria della per il mancato adempimento alle Controparte_3 Controparte_1 obbligazioni per essa nascenti dall'art. art. 72 quater LF nella vendita dei beni già locati. 2) Per l'effetto, condannare mandataria della nella Controparte_3 Controparte_1 anzidetta qualità, a risarcire il danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita quantificato nella somma complessiva di Euro € 81.999,00 o ad
€ 81.984,00 o ad € 82.931,00 (in base ai tre possibili modelli di riferimento:
[...]
up; Piaggio Porter Big Deck;
Piaggio Porter Tpper) o nella somma maggiore o CP_9 minore che risulterà provata in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo. 3) accertare e dichiarare la mala gestio della oggi Controparte_5
mandataria della per il mancato adempimento alle Controparte_3 Controparte_1 obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati. 4) Per l'effetto, condannare mandataria della nella Controparte_3 Controparte_1 anzidetta qualità, a risarcire il danno debito residuo meno il valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo. 3) Condannare la convenuta, nella anzidetta qualità, al pagamento delle spese e compensi di causa oltre al rimborso di spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
7 Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta richiamava il recente approdo della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite proprio avuto riguardo all'applicabilità in via analogica della disciplina di cui all'art. 1526 c.c. piuttosto che di quella di cui all'art. 72 quater L.F.
Con ordinanza del 13.10.2021pronunciata furi udienza, questa Giudice “rilevato, in ordine all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla che Controparte_1 costituisce postulato alla sua definizione il principio recentemente statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo il quale: “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.” (così Cass. Civ. sez. un. 28 gennaio 2021 n. 2061); ritenuto che l'odierna controversia non sia causa relativa alla formazione, interpretazione ed esecuzione dei contratti di leasing finanziario, nella fattispecie pacificamente risolti tra le parti prima della declaratoria di fallimento della società atteso che la Parte_1 materia del contendere concerne l'asserita mala gestio di parte convenuta nell'allocazione dei beni mobili già locati e nella pretesa risarcitoria derivante dal danno asseritamente subito per la vendita di detti beni ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato, sicchè non opera il foro esclusivo previsto dall'art. 13 delle condizioni generali di contratto;
ritenuto che
i contratti di leasing auto dedotti in causa costituiscono solo l'occasione della controversia sub iudice, che può definirsi “causa derivante” da siffatti contratti;
rilevato che il documento di sintesi allegato ai contratti de quibus, in tema di foro competente, prescrive che “In deroga alle disposizioni del Codice di Procedura Civile per ogni causa derivante dal contratto sarà sempre competente il Foro di Bologna”; ritenuto che la previsione de qua non individua un foro convenzionale esclusivo, in quanto non si è in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca, chiara e precisa, di volontà delle parti non solo di derogare all'ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa, secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione (si veda, ex multis, Cass. Civ. ord. 6 ottobre 2020 n. 21362 “La designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari”; nello stesso senso, si veda Cass. Civ. ord. 2 ottobre 2020 n. 21010); 8 ritenuto, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale denunciata in subordine dalla parte convenuta, che, in ossequio all'indirizzo nomofilattico (si veda, tra le tante Cass. Civ. n.. 21253/2011, n. 17311/2018, n. 32731/2019, n. 21989/2021), ne vada dichiarata l'inammissibilità per incompletezza, atteso che la stessa, in relazione all'art. 20 c.p.c., è stata formulata solo rispetto al criterio dell'esecuzione delle obbligazioni (cd. forum solutionis) e non anche del c.d. forum contracti cioè del luogo in cui le obbligazioni stesse sono sorte;
considerato, quindi, che, in conseguenza di quanto esposto, la competenza territoriale non vada declinata ad altro Tribunale, rimanendo all'adito Ufficio giudiziario;
ritenuto non opportuno disporre la consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare il valore di mercato alla data della vendita dei beni in causa, avuto riguardo alla circostanza che risulta depositata la C.T.U. svolta nel giudizio di opposizione allo stato passivo, pur invitandosi parte attrice a depositare gli allegati alla predetta consulenza per la completezza della produzione documentale tempestivamente resa;
ritenuto, altresì, inopportuno disporre la C.T.U. per verificare il saldo contabile dei contratti di locazione finanziaria in causa, avuto riguardo alle difese articolate dalle parti ed alla documentazione versata nel processo;
” rigettava l'eccezione di incompetenza territoriale, disponendo il prosieguo de processo davanti al Tribunale di Reggio Calabria;
rigettava la richiesta di C.T.U. avanzata da parte attrice ed invitava quest'ultima a depositare sul canale telematico, entro 10 giorni prima dell'udienza, gli allegati alla C.T.U. del dott. già versata in atti e riconosciuta dalle parti quale Persona_2 investigazione tecnica svolta nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Accertato il deposito dei suddetti allegati all'udienza del 16 dicembre 2021, dopo alcuni rinvii dovuti all'assenza della scrivente, all'udienza del 10 ottobre 2024, le parti precisavano le conclusioni, chiudendo i termini di cui all'art 190 c.p.c. La controversia veniva, quindi, assegnata a sentenza con i suddetti termini.
2. – In premessa, va ribadito e confermato, in questa sede, così conferendo il carattere della decisorietà, quanto disposto ed enunciato con l'ordinanza del 13 ottobre 2021, sopra riportata, in relazione all'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Reggio Calabria sollevata dalla parte convenuta, la quale ha riproposto, in comparsa conclusionale, l'eccezione de qua senza, però, in alcun modo replicare alle argomentazioni spese da questa decidente nel citato provvedimento interlocutorio.
3. - Sempre in via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda “aggiunta” che parte attrice ha formulato con la memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (“accertare e dichiarare la mala gestio della
[...]
oggi mandataria della per il CP_5 Controparte_3 Controparte_1
9 mancato adempimento alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati;
Per l'effetto, condannare mandataria della Controparte_3 [...]
nella anzidetta qualità, a risarcire il danno debito residuo meno il valore Controparte_1 effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dì del dovuto al saldo”), denunciata nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte convenuta, la quale l'ha ritenuta “domanda del tutto nuova ed inammissibile”, “che modifica in modo sostanziale l'oggetto del presente giudizio”, sostenendo che “è indubbio che le novità introdotte dalla difesa avversaria abbiano comportato un illegittimo effetto “sorpresa” che cagiona danno alla società deducente”.
3.1 – Invero, va, in primis, evidenziato che la domanda in questione è stata proposta, giusta quanto manifestamente dedotto a pagina 14 e 15 della memoria difensiva attorea citata, “In via meramente subordinata e nell'ipotesi in cui costo On. Tribunale adito dovesse ritenere non applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'72 quater l. f., si chiede che il risarcimento danni a favore del venga comminato in forza della Parte_1 disciplina di cui all'art. 1526 c.c., norma volta a regolare i rapporti tra venditore ed acquirente una volta che il contratto di vendita con riserva della proprietà si risolva ed a garantire che non si crei a favore di una o dell'altra parte un indebito arricchimento” ovvero espressamente rilevando, in tema di applicabilità dell'art. 72 quater della legge fallimentare in caso di risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing, il contrasto tra le sezioni semplici della Suprema Corte e, quindi, in attesa della
“valutazione delle Sezioni Unite” cui è stat rimessa la questione con ordinanza n. 5022 del 25 febbraio 2020 (cfr. pag. 17 della menzionata memoria “Pertanto, nell'ipotesi in cui codesto On. Tribunale dovesse ritenere applicabile al caso di specie la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., anche alla luce della decisione che prenderanno le S.U. della Suprema Corte, si chiede che il risarcimento danni a favore del venga comminato secondo i Parte_1 calcoli previsti dalla norma in oggetto (debito residuo meno il valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa;
la differenza positiva rappresenterà un credito spettante al cliente utilizzatore)”.
3.2 – In secundis, va rilevato che, nel prospettare la domanda in questione, la parte attrice non ha modificato la vicenda sostanziale dedotta nel libello introduttivo, rimasta identica, ovvero il bene “oggetto della domanda”, pretesa risarcitoria anch'essa rimasta la stessa, ma solo il paradigma normativo.
3.2.1 - Ed infatti, mentre con l'atto di citazione ha chiesto al Tribunale adito di
“accertare e dichiarare la mala gestio della oggi , per il Controparte_5 Controparte_1
10 mancato adempimento alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. 72 quater LF nella vendita dei beni già locati”, aggiungendo “per l'effetto, condannare la Controparte_1
, … a risarcire il danno costituito dalla differenza fra il valore reale dei beni già
[...] locati, come da c.t.u. prodotta o da altra che verrà disposta in corso di causa, e quello ricavato dalla loro vendita quantificato nella somma complessiva di Euro € 81.999,00…”; con la memoria difensiva n. 1 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha (ulteriormente) domandato “accertare e dichiarare la mala gestio della oggi Controparte_5 [...]
mandataria della per il mancato adempimento alle CP_3 Controparte_1 obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati”, condannando la controparte “mandataria della , a risarcire il Controparte_10 danno debito residuo meno il valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio e/o da quella che verrà disposta in corso di causa”.
3.3 – Ne deriva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, nessuna declaratoria di inammissibilità è possibile pronunciare, in ossequio:
- al principio stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 12310 del 15 giugno 2015 per cui “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l'ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell'originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo”;
- alla successiva precisazione del Supremo Collegio secondo la quale “La questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all'individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un ipotetico concorso di norme, anche solo convenzionali, a presidio dell'unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica. Ne consegue che se l'attore invoca, a fondamento della propria pretesa, un presidio normativo ulteriore rispetto a quello originariamente richiamato, fermi i fatti che ne costituiscono il fondamento, ciò non determina alcuna "mutatio libelli", restando invariato il diritto soggettivo del quale è richiesta la tutela. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva condannato l'odierno ricorrente al pagamento del corrispettivo delle spese sostenute per il riscaldamento di alcuni locali occupati dall' Controparte_11 all'interno dell'aeroporto di Ciampino, gestito dalla Aeroporti di Roma s.p.a., sulla base di
11 una clausola convenzionale diversa da quella originariamente richiamata dalla menzionata società)” (così Cass. Civ. sent. n. 9333 del 9 maggio 2016);
- all'ulteriore chiarimento declinato dal giudice nomofilattico con l'ordinanza n. 16807 del 26 giugno 2018 per cui “L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività”.
3.4 – Posta l'ammissibilità della domanda in parola, altro è la sua fondatezza nel merito a sostegno della pretesa risarcitoria attorea.
4. – Tanto acclarato, e posto che è pacifico (a) che i contratti di locazione finanziaria oggetto di causa, “sottoscritti in date 4 luglio 2007, 19 luglio 2007, 19 giugno 2007, 8 marzo 2007, 26 marzo 2007, 3 dicembre 2007, 20 dicembre 2007 e 31 marzo 2017” (così pag. 6 atto di citazione), non soggetti alla disciplina normativa di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 - che, all'art. 1, commi 136-140, facendo convergere in un unico tipo contrattuale le due forme del leasing traslativo e del leasing di godimento, ha introdotto la nuova regolamentazione del contratto di leasing - sono stati risolti prima della dichiarazione di fallimento della società FA RG s.p.a. e (b) che la risoluzione è avvenuta per inadempimento della suddetta società-utilizzatrice (si veda pag. 1 citazione “Con la domanda formulata ai sensi dell'art. 93 l.f. (all. 2), in data
5.12.2012, la ha chiesto la ammissione in via chirografaria al passivo Controparte_5 per un importo complessivo di Euro 202.237,71, derivante dalla risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore dei seguenti contratti di locazione finanziaria (all. 5) , stipulati con la allora ), va rilevato che, nel corso del processo, è Parte_1 intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 2061 del 2021 sull'applicabilità dell'art. 72 quater Legge Fallimentare ai contratti di leasing risolti prima del fallimento.
4.1 - In particolare, il massimo consesso ha statuito che “In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche
12 se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”.
4.2 – Ne deriva che, ai fatti di causa, non è applicabile l'art. 72 quater L.F., ma, in via analogica, l'art. 1526 del codice civile (il principio è stato confermato da successive pronunce della Cassazione: si veda, ex multis, Cass. Civ. ord. n. 10249 del 2022, Cass. Civ. ord.n. 1663 del 2023).
4.2.1 - A tal riguardo, deve osservarsi che la precisazione effettuata dalla parte attrice, nel richiamare l'anzidetto riferimento normativo, alla natura traslativa dei leasing in causa (si veda pag. 15 della memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. depositata dalla Curatela in data 27 gennaio 2021), non è stata contrastata dalla controparte, la quale, nella difesa successiva al deposito dell'avverso scritto, recte nella stessa prima memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. depositata il 5 febbraio 2021, ha richiamato espressamente, per l'applicazione al caso sub iudice, la pronuncia delle Sezioni Unite e la precedente ordinanza nomofilattica n. 3965 del 2019 sulla risoluzione proprio del leasing traslativo, senza contestare la natura de qua dei contratti oggetto di giudizio.
4.2.2 - Ne deriva la tardività della difesa formulata dalla parte convenuta nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata il 5 marzo 2021, nella parte in cui (si veda pag. 12) si è dedotto “senza recedere dalle già indicate argomentazioni difensive, è opportuno segnalare che i contratti di leasing di cui è causa non hanno natura traslativa ma sono chiaramente dei leasing di godimento, con l'effetto che l'art. 1526 c.c. non può trovare applicazione”.
4.3 – La causa in esame, pertanto, deve essere risolta applicando i canoni della giurisprudenza in argomento, divenuta, dopo l'arresto del 2021, oramai consolidata.
4.3.1 – Più precisamente, costituisce principio pacifico quello secondo cui nel leasing traslativo, al quale si applica la disciplina della vendita con riserva di proprietà, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore (in tal senso si veda già la sentenza 24 giugno 2002, n. 9161,
13 confermata in seguito, tra le altre, dalle sentenze 27 settembre 2011, n. 19732, 20 febbraio 2015, n. 3381, 13 novembre 2018, n. 29020, e 15 gennaio 2020, n. 519, nonché dalle ordinanze 20 settembre 2017, n. 21895, 24 gennaio 2020, n. 1581, e 22 marzo 2022, n. 9210). Nella citata sentenza n. 2061 del 2021, le Sezioni Unite hanno stabilito che, nell'assenza di una regolazione legislativa, l'applicazione, per via analogica, della disciplina dell'art. 1526 cod. civ. al contratto di leasing traslativo trae il suo fondamento dalla tradizionale distinzione tra quest'ultimo e il c.d. leasing di godimento, che si riflette anche sulla disciplina della risoluzione. Mentre, infatti, nel leasing di godimento la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite, in conformità a quanto disposto dall'art. 1458, primo comma, secondo periodo, cod. civ., nel leasing traslativo la risoluzione è soggetta, come si è detto, alle regole dell'art. 1526 cit.; norma, quest'ultima, che, come hanno evidenziato le Sezioni Unite, è finalizzata «all'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso». La restituzione della cosa da parte dell'utilizzatore inadempiente, quindi, esercita, nella logica dell'art. 1526 cod. civ., un'indispensabile funzione di riequilibrio del sinallagma negoziale, posto che essa è condizione imprescindibile per consentire la determinazione dell'equo compenso in capo al concedente. Ferma restando, peraltro, l'ulteriore possibilità, prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cit., secondo cui - qualora sia stato convenuto tra le parti che le rate pagate restino acquisite al concedente a titolo d'indennità - il giudice può ridurre, secondo le circostanze, l'indennità convenuta (v. sul punto la citata sentenza delle Sezioni Unite, al punto 4.7.1. della motivazione).
4.4 – Ne consegue l'inammissibilità delle domande formulate nelle conclusioni 1 e 2 dell'atto di citazione, non potendosi applicare l'art. 72 quater della legge fallimentare.
5. – Ciò detto, in merito alla domanda subordinata formulata con la memoria difensiva di cui al n. 1 dell'art. 183, comma 6, c.p.c., deve osservarsi che la Curatela, richiamando l'art. 1526 c.c., ha agito non già al fine di vedere accertato il diritto alla restituzione della rate riscosse, ma al fine di ottenere l'accertamento e la declaratoria della “mala gestio” della società concedente “per il mancato adempimento alle obbligazioni per essa nascenti dall'art. 1526 c.c. nella vendita dei beni già locati” e per ottenere la condanna della contendente “a risarcire il danno debito residuo meno il
14 valore effettivo dei beni al momento della loro restituzione, così come calcolati dalla ctu prodotta in giudizio”.
5.1 – Orbene, non vi è chi non veda, che trattasi di un diritto, quello risarcitorio invocato, assolutamente non contemplato nella norma richiamata, che, in caso, come quello in lite, di risoluzione del leasing traslativo per l'inadempimento dell'utilizzatore, riconosce sì, come autonoma pretesa da far valere con altrettanto autonoma e tempestiva domanda, un diritto al risarcimento del danno, ma non in capo all'utilizzatore bensì in favore del concedente.
5.2 – Inoltre, ad abundantiam, se è vero che tra i prezzi pattuiti nei contratti di leasing in causa, i prezzi di vendita dei beni a terzi a seguito della risoluzione dei predetti contratti e il valore commerciale di mercato determinato dal c.t.u. nel giudizio di opposizione allo stato passivo, vi è un importante divario differenziale, tuttavia non può dirsi sufficientemente allegato ed adeguatamente provato un effettivo, attuale e concreto, danno realmente subito dalla società utilizzatrice (l'odierna curatela fallimentare) causalmente riconducibile all'asserita “mala gestio” della società concedente, la cui insinuazione al passivo, per altro, non è mai stata accolta.
5.3 – Deve, quindi, essere respinta la domanda subordinata ex art. 1526 c.c. proposta dalla parte attrice.
6. – Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti, avuto riguardo al rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta e, soprattutto, tenuto conto che per dirimere la controversia si è applicato il pronunciamento n. 2061 del 2021 reso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, intervenuto in epoca successiva rispetto all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, pronunciando definitivamente nella causa iscritta al n. 981/2020 R.G.A.C. proposta da Parte_1
in persona del Curatore fallimentare, dott.ssa nei
[...] Parte_2 confronti di per essa in persona del Controparte_1 Controparte_3
Procuratore, legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte convenuta;
15 - rigetta le domande attoree per le ragioni di cui in parte motiva;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria, 7 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosaria Leonello
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