Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4691/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4691/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI PIETRO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA
e
NN IE (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAMISA C.F._2
ALESSANDRA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 15/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti,
1
“a) i coniugi sono autorizzati a vivere separati in abitazioni separate, con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto, con contestuale comunicazione all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
b) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad Persona_1 entrambi i genitori apparendo il regime dell'affido condiviso conforme agli interessi del minore stesso;
c) i coniugi individuano quale residenza abituale per il proprio figlio minore
, l'abitazione familiare sita in Modena Via Domenico Gazzadi n. Persona_1
106;
d) la responsabilità genitoriale verrà esercitata in modo disgiunto relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, mentre per quanto attiene alle decisioni di maggiore importanza relative alla sua istruzione, educazione e salute verranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni del figlio;
e) Il padre conserva il diritto di vedere e frequentare il figlio ogni volta che il minore stesso ne abbia la volontà. Sarà pertanto autonomamente il figlio minore di anni 17, a decidere quando e se frequentare il padre e pernottare eventualmente presso l'abitazione paterna e trascorrere con il padre alcune giornate. Lo stesso figlio darà comunicazione alla madre delle sue volontà di volta in volta;
f) sarà sempre il figlio a decidere se andare in vacanza con quale dei due genitori.
In tal caso i costi per gli spostamenti durante le vacanze e delle vacanze stesse saranno a carico del genitore con il quale il figlio andrà in vacanza. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove pernotteranno con il minore con le rispettive date di partenza e di ritorno;
g) ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé il figlio, potrà esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione quotidiana;
h) i genitori autorizzano l'altro genitore a espatriare con il figlio;
i) il sig. LO contribuirà al mantenimento del figlio minore, Persona_1 con la corresponsione di una somma mensile complessiva pari ad € 250,00
(duecentocinquanta//00) entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile
2 annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno 15 del mese di agosto 2024, sino a quando il figlio non diverrà economicamente autosufficiente.
Tale somma dovrà essere versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra al seguente IBAN: [...]; Pt_1
i) Le parti precisano come segue i generi di spese straordinarie alle quali dovranno concorrere nella misura del 50% da sostenersi per la cura, crescita, istruzione ed educazione del figlio minore ed allo scopo si Persona_1 individuano tali spese e le modalità di assunzione nelle seguenti, secondo il
Protocollo del Tribunale di Modena:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta
3 avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso,
è dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
l) La sig.ra continuerà ad abitare presso la casa familiare sita in Modena Pt_1
(MO), Via Domenico Gazzadi n. 106, per un periodo non superiore a 2 (due) anni dalla omologa del presente verbale. Ossia al trascorrere dei due anni dall'omologa del presente verbale di separazione, l'immobile verrà acquistato da uno dei due coniugi comproprietari o, venduto a terzi e il ricavato verrà suddiviso in parti uguali (50%) tra le parti. In ogni caso essendo un'immobile zona peep il prezzo sarà quello determinato dal Comune nel momento della vendita;
In ogni caso la sig.ra allo scadere del periodo dei due anni come sopra Pt_1 previsti, dovrà rilasciare l'immobile libero da persone e cose;
m) durante il periodo di 2 anni in cui la SI.ra continuerà ad abitare presso Pt_1 la casa familiare, la stessa si impegna al pagamento delle spese ordinarie relative all'abitazione comprese le utenze e bollette varie, mentre le spese straordinarie relative sempre all'immobile, saranno suddivise tra le parti nella misura del 50%;
n) il SI. LO ha già lasciato la casa famigliare ed entro 15 giorni dall'omologa del presente verbale trasporterà tutti i suoi effetti personali, mentre continuerà ad usufruire del garage come deposito per moto e altro per un periodo di 2 anni dall'omologa. Il sig. LO, allo scadere dei due anni come calcolati al punto l) dovrà liberare l'immobile libero da persone e cose;
o) L'autovettura marca Auto Toyota Corolla, targata GA448BX e la moto marca
Suzuki Haybusa tg. EZ43418- intestate al sig. IO LO, rimarranno nella proprietà e disponibilità del medesimo, mentre l'autovettura marca Fiat 500 targata GE650PG intestata alla sig.ra rimarrà nella proprietà e Parte_1 disponibilità della medesima;
p) entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale, le parti si impegnano a provvedere alla chiusura definitiva del conto corrente cointestato n. 102262429 acceso presso Unicredit Banca Agenzia di Vignola;
q) l'assegno unico per il figlio verrà percepito da entrambi le parti al 50%;
4 r) il figlio è a carico fiscalmente delle parti al 50%;
s) i ricorrenti riconoscono l'immediata e vincolante efficacia contrattuale del presente accordo e si obbligano, sin dalla sua sottoscrizione, a dare esecuzione ai suestesi patti, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa.
t) Le spese legali di procedura si intenderanno compensate e, quindi ciascuna parte provvederà integralmente al pagamento del proprio legale.
u) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
v) Le parti si impegnano al ritiro di eventuali querele sporte e a non costituirsi parti civili in eventuali procedimenti già pendenti.
z) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio minorenne con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi. “
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e NN IE, ogni diversa domanda, Parte_1 deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
(MO) il 03/03/1969 e NN IE nato a [...] il
17/08/1962
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1993, atto n.316, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 06/03/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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